DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 2024, n. 100
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» e, in particolare, l'articolo 10;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 7;
Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», nonchè il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che, all'articolo 1, comma 1, lettera a), sostituisce il Ministero dello sviluppo economico con il Ministero delle imprese e del made in Italy;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 173, recante «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;
Vista la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE;
Visto l'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio;
Vista la direttiva (UE) 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che modifica la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio;
Visto, in particolare, il considerando (14) della direttiva (UE) 2022/2380, che integra la definizione di laptop e secondo cui per le fotocamere digitali progettate esclusivamente per il settore audiovisivo o per il settore della sicurezza e sorveglianza non dovrebbe sussistere l'obbligo di integrare la soluzione di ricarica armonizzata;
Visto il regolamento delegato (UE) 2023/1717 della Commissione, del 27 giugno 2023, che modifica la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche tecniche per la presa di ricarica e per il protocollo di comunicazione per la ricarica per tutte le categorie o classi di apparecchiature radio che possono essere ricaricate mediante cavo;
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/30 della Commissione, del 29 ottobre 2021, che integra la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), di tale direttiva;
Visto il regolamento delegato (UE) 2023/2444 della Commissione, del 20 luglio 2023, che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/30 per quanto riguarda la data di applicazione dei requisiti essenziali per le apparecchiature radio e che rettifica tale regolamento;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/320 della Commissione, del 12 dicembre 2018, che integra la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera g), di tale direttiva, al fine di garantire la localizzazione del chiamante nelle comunicazioni di emergenza da dispositivi mobili;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1354 della Commissione, del 20 luglio 2017, che specifica le modalità di presentazione delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Visto il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, recante «Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101, recante «Regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128»;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche;
Considerato che, per le finalità di cui all'articolo 10 della citata legge n. 15 del 2024 e come indicato nella medesima, è necessario apportare le modifiche e le integrazioni necessarie al fine di conformare le disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 e alla direttiva (UE) 2022/2380;
Ritenuto che le parole: «messa a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali» utilizzate nella direttiva (UE) 2022/2380 possano essere parimenti introdotte nella relativa normativa di attuazione senza necessità di ulteriori definizioni, in quanto, poichè, ai sensi della direttiva 2014/53/UE, una qualsiasi apparecchiatura radio non può essere modificata successivamente alla sua immissione sul mercato, esse coincidono di fatto, nei tempi e nei modi, con la «messa a disposizione del mercato», come definita all'articolo 2 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 23 aprile 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 3 luglio 2024;
Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128
⋯
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