DECRETO 12 giugno 2024, n. 109
Note all'art. 2: - Per il testo dell'articolo 420, commi 2 e 2-bis, del citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta l'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, recante «Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure urgenti». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2005, n. 24. «Art. 1-sexies (Incarichi di presidenza). - 1. A decorrere dall'anno scolastico 2006-2007 non sono piu' conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi gia' conferiti. I posti vacanti di dirigente scolastico sono conferiti con incarico di reggenza. I posti vacanti all'inizio del predetto anno scolastico, ferma restando la disciplina autorizzatoria in vigore in materia di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonche' i vincoli di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente, sono riservati in via prioritaria.» ad un apposito corso-concorso per coloro che abbiano maturato, entro l'anno scolastico 2005-2006, almeno un anno di incarico di presidenza.». - Si riportano gli articoli 2 e 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, recante: «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1994, n. 185, Supplemento ordinario: «Art. 2 (Requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego). - 1. Possono accedere agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali: a) cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) maggiore eta'; c) godimento dei diritti civili e politici; d) idoneita' fisica allo specifico impiego, ove richiesta per lo svolgimento della prestazione; e) possesso del titolo di studio richiesto dal bando per accedere al concorso e dei titoli esperienziali eventualmente richiesti. 2. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici di cui al comma 1, lettera c), e' riferito al Paese di cittadinanza. 3. Per le assunzioni nel pubblico impiego della Provincia autonoma di Bolzano sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca. 4. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione. 5. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente. 6. Le amministrazioni individuano, per ciascun profilo professionale, il titolo di studio o l'abilitazione professionale richiesti per accedere al concorso, in coerenza con la disciplina vigente in materia di pubblico impiego e di quanto stabilito nella contrattazione collettiva del relativo comparto, nonche' con il sistema di classificazione adottato dall'amministrazione o dall'ente per le assunzioni, comprese quelle obbligatorie delle categorie protette. Per l'ammissione a particolari profili professionali di qualifica o categoria, gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere ulteriori requisiti. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica l'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 7. Non possono essere assunti nelle pubbliche amministrazioni coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile, nonche' coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale. 8. I requisiti richiesti dal presente articolo sono posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.». «Art. 3 (Bando di concorso). - 1. Il bando di concorso e' pubblicato nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale. 2. Il bando di concorso deve contenere almeno: a) il termine di presentazione della domanda, non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul Portale, e le modalita' di presentazione delle domande attraverso il medesimo Portale; b) i requisiti generali richiesti per l'assunzione e i requisiti particolari eventualmente richiesti dalla specifica posizione da coprire; c) il numero e la tipologia delle prove previste, ivi compreso l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell'articolo 37, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' la struttura delle prove stesse, le competenze oggetto di verifica, ivi incluse quelle di cui all'articolo 7, comma 8, i punteggi attribuibili e il punteggio minimo richiesto per l'ammissione a eventuali successive fasi concorsuali e per il conseguimento dell'idoneita'; d) i titoli stabiliti nel bando che danno luogo a precedenza o a preferenza a parita' di punteggio diversi da quelli di cui all'articolo 5, rispetto a questi anche prioritari, e comunque strettamente pertinenti ai posti banditi; e) le percentuali dei posti riservati al personale interno, in conformita' alle normative vigenti nei singoli comparti, e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5; f) fermo restando la disciplina di cui all'articolo 16, della legge 12 marzo 1999, n. 68, prevista per i soggetti con disabilita', a pena di nullita' dei concorsi, le misure per assicurare a tutti i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) nelle prove scritte, la possibilita' di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficolta' di lettura, di scrittura e di calcolo, nonche' di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove ai sensi dell'articolo 7; g) il numero dei posti, i profili e le sedi di prevista assegnazione nel caso di copertura di tutti i posti banditi. 3. La Presidenza del Consiglio dei ministri o l'amministrazione interessata dispongono in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. 4. I bandi di concorso danno sempre conto delle percentuali di personale in servizio appartenente alle categorie riservatarie di cui all'articolo 5, comma 2, nonche' della rappresentativita' di genere nell'amministrazione che bandisce, riferita alle categorie dei posti messi a concorso, ai sensi dell'articolo 6. 5. Nella valutazione relativa al servizio prestato le assenze per maternita', per allattamento e per paternita' sono equiparate al servizio effettivamente prestato e non possono in alcun modo comportare la decurtazione dei relativi punteggi. 6. Il bando di concorso puo' fissare un contributo di partecipazione ai sensi dell'articolo 19, comma 8. 7. In ogni caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale, accertato dall'amministrazione che bandisce il concorso, che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il bando deve prevedere una proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda corrispondente a quello della durata del malfunzionamento. Il bando deve prevedere, altresi', la possibilita', per il candidato, di modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando, anche se gia' precedentemente inviata, prevedendo, in tal caso, che sara' presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo. Ciascuna amministrazione, inoltre, deve garantire un servizio di assistenza di tipo informatico legato alla procedura di presentazione della domanda. Nei casi di cui al primo periodo l'amministrazione pubblica sul sito istituzionale e sul Portale unico del reclutamento un avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine a questo correlato.». - Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 si veda nelle note alle premesse.
Art. 3
Organizzazione del concorso e determinazione del contingente
1.Il bando nazionale e' emanato dal competente dirigente generale dell'amministrazione centrale del Ministero e definisce le modalita' di svolgimento della procedura concorsuale che e' organizzata a livello nazionale, ferma restando la possibilita' di un suo svolgimento anche a livello regionale o interregionale.
2.Fermi restando gli articoli 421 e 423 del Testo unico, il competente dirigente generale dell'amministrazione centrale del Ministero cura l'organizzazione del concorso, nomina la commissione esaminatrice e le eventuali sottocommissioni nonche' i membri aggregati, approva la graduatoria di merito, procede alle esclusioni previste dall'articolo 2, comma 10, definisce le eventuali ulteriori attivita' di supporto alla procedura concorsuale da parte degli USR, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 11 ed esercita, altresi', le altre funzioni previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente.
3.Ai sensi dell'articolo 420, comma 6, del Testo unico, sono messi a concorso con cadenza biennale i posti da dirigente tecnico presso l'Amministrazione centrale e periferica del Ministero, nei limiti dei posti vacanti e disponibili.
Note all'art. 3: - Per il testo degli articoli 420, comma 6, 421 e 423 e del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si veda nelle note alle premesse.
Art. 4
Bando di concorso
2.Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del d.P.R., il bando e' pubblicato nel Portale Unico del Reclutamento di cui all'articolo 35-ter del Testo unico del pubblico impiego.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'articolo 420 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, si veda nelle note all'art. 2. - Si riporta l'articolo 35-ter del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 35-ter (Portale unico del reclutamento). - 1. L'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2, e nelle autorita' amministrative indipendenti avviene mediante concorsi pubblici orientati alla massima partecipazione ai quali si accede mediante registrazione nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, di seguito denominato «Portale», disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione. 2. All'atto della registrazione al Portale l'interessato compila il proprio curriculum vitae, completo di tutte le generalita' anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indicando un indirizzo di posta elettronica certificata o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura cui intende partecipare, ivi inclusa quella relativa all'eventuale assunzione in servizio, unitamente ad un recapito telefonico. La registrazione al Portale e' gratuita e puo' essere effettuata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali e dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le caratteristiche e le modalita' di funzionamento del Portale, le informazioni necessarie per la registrazione al medesimo da parte degli utenti, le modalita' di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni di cui ai commi 1 e 4 e quelle per la pubblicazione dei bandi di concorso, degli avvisi di mobilita' e degli avvisi di selezione di professionisti ed esperti, ivi compresi le comunicazioni ai candidati e la pubblicazione delle graduatorie, i tempi di conservazione dei dati raccolti o comunque trattati e le misure per assicurare l'integrita' e la riservatezza dei dati personali, nonche' le modalita' per l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche del Portale. In relazione alle procedure per il reclutamento delle amministrazioni di cui all'articolo 3, il decreto di cui al terzo periodo tiene conto delle specificita' dei rispettivi ordinamenti. Entro il medesimo termine di cui al terzo periodo, per le amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e' adottato apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali. La veridicita' delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' verificata dalle amministrazioni che indicono le selezioni e utilizzano il Portale in quanto amministrazioni procedenti ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. 2-bis. A decorrere dall'anno 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale. 3. 4. L'utilizzo del Portale e' esteso a Regioni ed enti locali per le rispettive selezioni di personale. Le modalita' di utilizzo da parte di Regioni ed enti locali sono definite con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui al comma 2. 5. I bandi per il reclutamento e per la mobilita' del personale pubblico sono pubblicati sul Portale secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica. Il Portale garantisce l'acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai cittadini che intendono partecipare a tali procedure. 6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
Art. 5
Procedura concorsuale
1.Il concorso si articola nell'eventuale prova preselettiva di cui all'articolo 6, nelle prove scritte di cui all'articolo 8, nella prova orale di cui all'articolo 9 e nella successiva valutazione dei titoli di cui all'allegato D) al presente regolamento.
2.I programmi concorsuali sono indicati agli articoli 6, 7, 8 e 9 nonche' negli allegati A), B) e C) al presente regolamento.
Art. 6
Disciplina della prova preselettiva
1.Se il numero dei candidati che ha presentato domanda di partecipazione al concorso e' superiore a dieci volte il numero dei posti complessivamente messi a concorso, si procede allo svolgimento di una prova preselettiva, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 17.
2.La prova preselettiva si espleta contestualmente e con identiche modalita' nelle sedi individuate dalla competente direzione generale dell'amministrazione centrale del Ministero ovvero dagli USR, anche in piu' sessioni anche distribuite in piu' giorni, qualora il numero dei candidati lo richieda. Nel caso in cui lo svolgimento della prova preselettiva debba avvenire in piu' sessioni, in ciascuna di esse sono somministrati differenti quesiti, tratti da una medesima banca dati, di modo che sia assicurato il medesimo grado di selettivita' della prova.
3.Non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva i candidati che versano nelle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4.Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 7, comma 7, del d.P.R., la mancata presentazione alla prova preselettiva nel giorno, ora e sede stabiliti, per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza maggiore comporta l'esclusione dal concorso.
5.La prova preselettiva, la cui durata e' stabilita dal bando, consiste in un test articolato in sessanta quesiti a risposta multipla con quattro opzioni di risposta di cui solo una corretta. I quesiti sono predisposti dal Comitato tecnico-scientifico ai sensi dell'articolo 11 ovvero dai soggetti esterni demandati dal Ministero. La prova preselettiva si svolge con le modalita' e ha ad oggetto le materie indicate nell'allegato A) al presente regolamento.
6.Il bando puo' disciplinare l'eventuale pubblicazione della banca dati dei quesiti della prova preselettiva.
7.A ciascun candidato viene somministrato il medesimo insieme di quesiti, disposti in ordine casuale e differente fra un candidato e l'altro, fermo restando quanto previsto al comma 2.
8.Per ciascuno dei sessanta quesiti a risposta multipla il bando prevede l'attribuzione di un punto per ciascuna risposta corretta, una penalita' pari a meno 0,33 punti per ciascuna risposta errata e zero punti per ciascuna risposta non data.
9.Lo svolgimento e la correzione della prova preselettiva avvengono ambedue mediante l'ausilio di sistemi informatizzati fermo restando quanto previsto dell'articolo 1, comma 3, del d.P.R. Il punteggio conseguito dal candidato e' restituito, di norma, al termine della prova stessa.
10.Alle prove scritte e' ammesso, sulla base dell'esito della prova preselettiva, un numero di candidati pari a otto volte quello dei posti messi a concorso. Sono altresi' ammessi alle prove scritte coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi, nonche' i soggetti di cui al comma 3 che sono esonerati dalla prova preselettiva.
11.Nel corso della prova preselettiva, i candidati non possono introdurre nella sede di esame manuali, codici, dizionari, testi di legge o altri testi normativi, contratti collettivi di lavoro, supporti cartacei, appunti, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia, telefoni cellulari o altri dispositivi mobili, smartphone, tablet, calcolatrici e altri strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, ne' possono comunicare tra loro. In caso di violazione dei divieti di cui al precedente periodo, e' disposta l'immediata esclusione dal concorso.
12.Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.
13.L'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonche' ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1), lettera l).
Note all'art. 6: - Si riporta l'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante: «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992, n. 39, Supplemento ordinario: «Art. 20 (Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni). - 1. La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap. 2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. 2-bis. La persona handicappata affetta da invalidita' uguale o superiore all'80% non e' tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.». - Si riporta il testo degli articoli 1, comma 3, e 7, comma 7, del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. «Art. 1 (Modalita' di accesso). - (omissis). 3. Il concorso pubblico si svolge con modalita' che ne garantiscano l'imparzialita', l'efficienza, l'efficacia nel soddisfare i fabbisogni dell'amministrazione reclutante e la celerita' di espletamento ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione e a selezioni decentrate per circoscrizione territoriali. (omissis)». «Art. 7 (Svolgimento delle prove e modalita' speciali). - (omissis). 7. Le amministrazioni assicurano la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilita' di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni puo' compromettere la partecipazione al concorso. A tal fine i bandi di concorso prevedono specifiche misure di carattere organizzativo e modalita' di comunicazione preventiva da parte di chi ne abbia interesse. Per l'ammissione ad eventuali prove fisiche le amministrazioni possono richiedere la produzione di certificazione sanitaria attestante l'idoneita' del candidato al loro svolgimento. (omissis)».
Art. 7
Prove d'esame
1.Le prove d'esame consistono nelle prove scritte di cui all'articolo 8 e nella prova orale di cui all'articolo 9.
Art. 8
Disciplina delle prove scritte
1.La prima prova scritta, la cui durata e' stabilita dal bando, consiste in sette quesiti a risposta aperta, ed e' volta ad accertare la preparazione culturale dei candidati sulle materie e nelle modalita' indicate nell'allegato B) al presente regolamento.
2.La seconda prova scritta, la cui durata e' stabilita dal bando, ha carattere teorico-pratico ed e' volta a valutare le competenze nonche' le capacita' di analisi del candidato, come definite dal presente regolamento; la prova si sostanzia nella risoluzione di un caso pratico attinente all'ambito di esercizio delle funzioni dei dirigenti tecnici come disciplinate dalla normativa vigente.
3.Le prove scritte si svolgono mediante l'ausilio di mezzi informatizzati ove disponibili, nelle sedi individuate dal Ministero.
4.Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 7, comma 7, del d.P.R., la mancata presentazione anche ad una sola delle prove scritte nel giorno, ora e sede stabiliti, per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso.
5.La correzione delle prove scritte e' effettuata dalla commissione esaminatrice nonche' dalle sottocommissioni, ove nominate, anche con l'ausilio di strumenti informatizzati ove disponibili, con modalita' che assicurino l'anonimato del candidato. Una volta terminate le correzioni e attribuite le relative valutazioni da parte della commissione esaminatrice nonche' delle sottocommissioni, ove nominate, si procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato, che possono essere svolte con modalita' informatizzate. Al termine delle operazioni, viene reso noto l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale.
6.Nel corso delle prove scritte i candidati possono utilizzare, esclusivamente, dizionari della lingua italiana nonche' leggi e atti aventi forza di legge purche' non commentati o annotati con dottrina e giurisprudenza, i quali non dovranno riportare alcun tipo di appunto manoscritto. Non sono, pertanto, ammessi fonti di rango secondario e contratti collettivi di lavoro, circolari ovvero note ministeriali, manuali, supporti cartacei, appunti, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere. Non sono altresi' ammessi telefoni cellulari o altri dispositivi mobili, smartphone, tablet, calcolatrici e ogni altro strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. In ogni caso i candidati non possono comunicare fra loro. In caso di violazione di quanto riportato nei periodi precedenti e' disposta l'immediata esclusione dal concorso.
7.Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono in ciascuna delle prove scritte il punteggio minimo previsto dall'articolo 10.
Note all'art. 8: - Per il testo dell'articolo 7, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, si veda nelle note all'articolo 6.
Art. 9
Disciplina della prova orale
1.La prova orale consiste in un colloquio diretto ad accertare la capacita' di elaborazione personale e di valutazione critica dei candidati, il possesso delle conoscenze negli ambiti indicati al comma 3, il livello delle competenze di cui al comma 4 nonche' il livello di conoscenza e le capacita' ai sensi di quanto previsto al comma 5.
2.La prova orale consiste in quesiti volti ad accertare sia la preparazione culturale dei candidati sulle materie di cui al comma 3 sia il possesso delle competenze di cui all'articolo 7, comma 2.
3.Le modalita' di svolgimento e le materie oggetto della prova orale di cui ai commi 1 e 2 sono indicate nell'allegato C) al presente regolamento e la commissione esaminatrice e le sottocommissioni, ove nominate, formulano i quesiti previsti nell'allegato C) nelle modalita' ivi indicate, fermo restando quanto previsto ai commi 4 e 5 del presente articolo.
4.Nel corso della prova orale e' altresi' somministrato un quesito di tipo situazionale volto a valutare le competenze di cui all'articolo 7, comma 2, come indicato nell'allegato C) al presente regolamento.
7.Nella definizione dei quesiti di cui ai commi 3 e 4 e degli accertamenti di cui al comma 5, la commissione esaminatrice e le sottocommissioni, ove nominate, assicurano il medesimo grado di selettivita' della prova, secondo le modalita' indicate nell'allegato C). I quesiti sono predisposti in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 12 del d.P.R.
8.La prova orale e' superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo previsto dall'articolo 10, comma 6. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 7, comma 7, del d.P.R., la mancata presentazione alla prova orale comporta l'esclusione dal concorso.
Note all'art. 9: - Si riporta l'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487: «Art. 12 (Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali). - 1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. 2. 3. Gli obblighi di comunicazione ai controinteressati di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si intendono assolti mediante pubblicazione di un apposito avviso sul Portale di cui all'articolo 4 da parte dell'amministrazione cui e' indirizzata l'istanza di accesso agli atti e di accesso civico generalizzato.». - Per il testo dell'articolo 7, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, si veda nelle note all'articolo 6.
Art. 10
Valutazione delle prove e dei titoli
2.La commissione esaminatrice, nonche', ove nominate, le sottocommissioni attribuiscono a ciascuna risposta ai sette quesiti della prima prova scritta un punteggio compreso tra 0 e 10 punti. Il punteggio complessivo della prima prova scritta e' dato dalla somma dei punteggi ottenuti in relazione alle risposte a ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 49 punti superano la prima prova scritta.
3.Alla seconda prova scritta la commissione esaminatrice nonche', ove nominate, le sottocommissioni attribuiscono un punteggio compreso tra 0 punti e 70 punti. I candidati che ottengono un punteggio pari o superiore a 49 punti superano la seconda prova scritta.
4.I candidati che superano le prove scritte ai sensi dei commi 2 e 3 sono ammessi alla prova orale.
6.Il punteggio complessivo della prova orale e' dato dalla somma dei singoli punteggi ottenuti ai sensi del comma 5. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 42 punti superano la prova orale.
7.Ai sensi dell'articolo 422, comma 7, del Testo unico, la commissione esaminatrice, fermo restando quanto previsto al comma 1, determina il punteggio da riconoscere ai titoli soltanto per i candidati che hanno superato la prova orale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del d.P.R.
8.Ai sensi del comma 7, sono valutati esclusivamente i titoli di cui all'allegato D) al presente regolamento, posseduti alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso e dichiarati nella predetta domanda nelle modalita' definite nel citato allegato D) e nel bando.
9.Ai sensi dell'articolo 423, comma 2, del Testo unico, il punteggio finale ai fini della graduatoria di merito di cui all'articolo 15 e' dato dalla somma dei seguenti punteggi: 1) punteggio conseguito nella prima prova scritta; 2) punteggio conseguito nella seconda prova scritta; 3) punteggio conseguito nella prova orale; 4) punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.
Note all'art. 10: - Il testo degli articoli 422, commi 1 e 7, e 423, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' riportato nelle note alle premesse. - Si riporta l'articolo 8, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487: «Art. 8 (Concorso per titoli ed esami). - 1. Nei concorsi per titoli ed esami, nei casi di assunzione per determinati profili, la valutazione dei titoli e' effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali, a condizione della previa determinazione dei criteri di valutazione. (omissis)».
Art. 11
Predisposizione della prova preselettiva e delle prove scritte e orali
2.Il bando definisce l'eventuale modalita' di validazione dei quesiti della prova preselettiva nel caso in cui questi siano stati predisposti ai sensi del comma 1, lettera a), e puo' attribuire tale funzione di validazione alla commissione esaminatrice unitamente alle sottocommissioni, ove nominate, ovvero al Comitato tecnico-scientifico.
3.Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico e ai relativi membri aggregati non spettano compensi, indennita', emolumenti o gettoni di presenza, comunque denominati, ad eccezione dei rimborsi spese, ove spettanti in base alla normativa vigente in materia di trattamento di missione.
4.La commissione esaminatrice, unitamente alle sottocommissioni, ove nominate, ai sensi dell'articolo 11 del d.P.R., prepara tre tracce per ciascuna delle prove scritte come disciplinate dal presente regolamento. Le tracce sono segrete, elaborate, ove possibile, con modalita' digitale e ne e' vietata la divulgazione. La scelta della traccia da sottoporre ai candidati e' effettuata tramite sorteggio da parte di almeno due candidati.
5.Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del d.P.R., i quesiti e gli ulteriori accertamenti sono predisposti, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, dalla commissione esaminatrice e dalle sottocommissioni, ove nominate, in numero triplo rispetto al numero dei quesiti da sottoporre ai candidati nelle modalita' indicate dal presente articolo. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
Note all'art. 11: - Si riporta l'articolo 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487. «Art. 11 (Adempimenti della commissione esaminatrice). - 1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione esaminatrice, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce, nel rispetto del termine di durata di cui al comma 4, la programmazione delle fasi endoprocedimentali che dovra' essere rispettata anche dalle eventuali sottocommissioni. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilita' tra essi e i concorrenti, ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile. La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta. Le tracce sono segrete, elaborate con modalita' digitale e ne e' vietata la divulgazione. La scelta della traccia da sottoporre ai candidati e' effettuata tramite sorteggio da parte di almeno due candidati. 2. L'accesso dei candidati al luogo di svolgimento della prova concorsuale e' consentito esclusivamente previa identificazione degli stessi. 3. In ogni fase della procedura la commissione addotta le necessarie misure di sicurezza per garantire la segretezza delle tracce e dei testi delle prove scritte, affidandole al presidente e al segretario che ne garantiscono l'integrita' e la riservatezza, anche attraverso strumenti a tutela della sicurezza informatica. 4. Le procedure concorsuali si concludono di norma entro 180 giorni dalla data di conclusione delle prove scritte. L'inosservanza di tale termine e' giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica o all'amministrazione o ente che ha proceduto all'emanazione del bando di concorso e, per conoscenza, al Dipartimento della funzione pubblica. Le amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale il dato relativo alla durata effettiva di ciascun concorso svolto. 5. Gli esiti delle prove orali sono pubblicati al termine di ogni sessione giornaliera d'esame. Successivamente all'espletamento delle prove orali, ove previste, la commissione effettua la valutazione dei titoli che si conclude entro trenta giorni dall'ultima sessione delle prove orali. Nei quindici giorni successivi alla conclusione della valutazione dei titoli, la Commissione elabora la graduatoria finale del concorso e l'amministrazione procedente la pubblica contestualmente, ad ogni effetto legale, nel Portale e nel proprio sito istituzionale.». - Per il testo dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, si veda nelle note all'articolo 9.
Art. 12
Disciplina per l'individuazione, la nomina e la composizione della commissione esaminatrice nonche' dei Comitati di vigilanza
2.Salvo i casi di motivata impossibilita', e' garantito l'equilibrio di genere, evitando che i membri delle commissioni e delle sottocommissioni siano per piu' di due terzi dello stesso genere.
3.Nell'ambito della eventuale validazione dei quesiti della prova preselettiva di cui al comma 2 dell'articolo 11, delle prove scritte e orali, la commissione esaminatrice e le sottocommissioni, ove nominate, possono essere integrate da membri aggregati ai sensi dell'articolo 9, comma 11, del d.P.R. I membri aggregati partecipano ai lavori della Commissione esaminatrice e delle sottocommissioni, ove nominate, nelle fasi della definizione, dello svolgimento e della valutazione delle prove relative alla loro competenza nonche' alle eventuali sedute plenarie preparatorie di cui al presente regolamento, per la parte di competenza.
4.Ai sensi dell'articolo 421, comma 4, del Testo unico, il presidente e' nominato fra i membri di cui al comma 1, lettera a).
5.I dirigenti di cui al comma 1, lettera a), sono individuati fra i dirigenti generali e non generali dell'amministrazione centrale e periferica appartenenti ai ruoli del Ministero, anche collocati in particolari posizioni di stato giuridico, che ricoprano o che abbiano ricoperto un incarico di funzione dirigenziale di livello generale a qualsiasi titolo conferito.
6.I membri di cui al comma 1, lettera b), sono individuati fra i dirigenti dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero, anche collocati in particolari posizioni di stato giuridico.
7.A ciascuna commissione esaminatrice e sottocommissione, ove nominate, e' assegnato un segretario, individuato tra il personale appartenente all'area dei funzionari o equiparati.
8.I membri aggregati esperti di lingua inglese possono essere individuati tra i dirigenti e i funzionari appartenenti all'area della contrattazione e al comparto delle funzioni centrali, fra i dirigenti scolastici nonche' tra i docenti delle istituzioni scolastiche ed educative statali abilitati nell'insegnamento della classe di concorso A-24 o A-25. I predetti esperti possono essere individuati, altresi', fra soggetti anche esterni alla pubblica amministrazione purche' madrelingua ovvero in possesso della conoscenza della lingua inglese non inferiore a livello C1 del Quadro comune europeo di riferimento. Il personale docente partecipa all'attivita' della commissione esaminatrice o delle sottocommissioni, ove nominate, senza che tale partecipazione comporti oneri di sostituzione del personale a carico del bilancio dello Stato.
9.I membri aggregati esperti in tecnologie informatiche possono essere individuati tra i dirigenti e i funzionari appartenenti all'area della contrattazione e al comparto delle funzioni centrali, tra i dirigenti scolastici nonche' tra i docenti delle istituzioni scolastiche ed educative statali abilitati nell'insegnamento della classe di concorso A-41. I predetti esperti possono essere individuati, altresi', fra soggetti anche esterni alla pubblica amministrazione purche' in possesso di una adeguata professionalita'. Il personale docente partecipa all'attivita' della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni, ove nominate, senza che tale partecipazione comporti oneri di sostituzione del personale a carico del bilancio dello Stato.
10.In ragione del numero dei candidati ammessi alle prove scritte e orali nonche' per accelerare le procedure concorsuali, la composizione della commissione esaminatrice iniziale puo' essere integrata in modo da costituire una o piu' sottocommissioni. Ogni sottocommissione e' composta da un presidente e ulteriori quattro membri scelti tra le categorie individuate ai sensi del presente articolo nonche' dagli eventuali membri aggregati. A ciascuna sottocommissione e' assegnato un segretario individuato tra il personale appartenente all'area dei funzionari o equiparati. Il presidente della commissione esaminatrice iniziale coordina i lavori delle sottocommissioni e definisce i criteri generali per lo svolgimento delle attivita' concorsuali. La commissione esaminatrice definisce in una seduta plenaria preparatoria, con la partecipazione dei componenti della commissione originaria e delle sottocommissioni ove nominate, procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per la commissione esaminatrice medesima e per tutte le sottocommissioni, ivi inclusa l'eventuale durata massima della prova orale. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero contestualmente alla graduatoria di merito.
11.I decreti di nomina della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni indicano almeno un supplente per ciascun membro, scelto ai sensi del presente regolamento. La mancata nomina di uno o piu' dei membri supplenti non e' ostativa al funzionamento della commissione esaminatrice o delle sottocommissioni, ove nominate.
12.Gli eventuali comitati di vigilanza per lo svolgimento delle prove, ivi inclusa la prova preselettiva, ove non diversamente previsto in ragione della modalita' di svolgimento del concorso, sono nominati dalla competente direzione generale dell'amministrazione centrale del Ministero ovvero dagli USR, tenuto conto, per lo svolgimento delle prove scritte, di quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, del d.P.R.
13.Ai sensi dell'articolo 9, comma 12, del d.P.R., la commissione esaminatrice e le eventuali sottocommissioni, ove nominate, possono svolgere i propri lavori in modalita' telematica o mediante l'utilizzo di strumenti di videoconferenza, garantendo comunque l'anonimato nella correzione delle prove, la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni.
14.Ai sensi dell'articolo 421, comma 1-bis, del Testo unico, i membri, i segretari e i componenti di cui al presente articolo e agli articoli 11 e 17 possono essere nominati anche fra soggetti collocati in quiescenza da non piu' di quattro anni alla data di pubblicazione del bando.
15.Ai membri della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni ivi inclusi i membri aggregati e i segretari, nonche' ai componenti dei comitati di vigilanza, spettano i compensi stabiliti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del d.P.R. Nel caso in cui ai membri delle sottocommissioni non sia affidato il compito relativo alla valutazione dei titoli, agli stessi spetta esclusivamente il compenso previsto per i concorsi per soli esami. Le funzioni eventualmente rimesse alla commissione esaminatrice e alle sottocommissioni, ove nominate, in sede di prova preselettiva non comportano l'attribuzione di un compenso integrativo.
16.Gli eventuali referenti d'aula nel caso di svolgimento delle prove mediante procedure informatizzate, sono nominati dalla competente direzione generale dell'amministrazione centrale del Ministero ovvero dagli USR fra il personale scolastico ovvero fra il personale dell'area di contrattazione e del comparto funzioni centrali; i relativi oneri sono definiti nell'ambito di quelli previsti per le procedure concorsuali del personale della scuola.
Note all'art. 12: - Per il testo dell'articolo 421, commi 1, 1-bis e 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si veda nelle note alle premesse. - Si riportano gli articoli 9 e 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487: «Art. 9 (Commissioni esaminatrici). - 1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra dipendenti di ruolo delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime. Delle predette commissioni possono fare parte come componenti aggiunti anche specialisti in psicologia e risorse umane. In ogni caso nella composizione delle commissioni esaminatrici si applica il principio della parita' di genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Per i concorsi di cui all'articolo 19 le amministrazioni pubblicano, attraverso il Portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, specifici avvisi per la raccolta delle candidature a componente di commissione. Possono ricorrere a tale modalita' anche le amministrazioni diverse da quelle di cui all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. Non possono essere nominati componenti delle predette commissioni i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla procedura di nomina delle sottocommissioni. 5. Nei casi in cui le prove scritte abbiano luogo in piu' sedi, in ognuna di esse e' costituito un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione e composto almeno da due dipendenti di qualifica o categoria non inferiore a quella per la quale il concorso e' stato bandito. I membri del comitato sono individuati dall'amministrazione procedente tra il proprio personale in servizio presso la sede di esame o, in caso di comprovate esigenze di servizio, anche tra quello di sedi o amministrazioni diverse. 6. Le commissioni esaminatrici delle procedure selettive previste dal presente regolamento sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei casi di cui all'articolo 19, e con provvedimento adottato dalla stessa autorita' che ha bandito il concorso negli altri casi. Questi ne da' comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 7. Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, le commissioni esaminatrici prevedono, con l'individuazione preferenziale di personale di qualifica pari o superiore a quella cui il concorso e' riferito, la partecipazione di: a) personale dirigenziale o equiparato, con funzione di presidente, appartenente all'amministrazione che ha bandito il concorso o anche appartenente ad altra amministrazione; b) docenti ed esperti nelle materie oggetto del concorso; c) professionisti esperti o appartenenti a soggetti esterni specializzati nella valutazione delle capacita', attitudini, motivazioni individuali e dello stile comportamentale, ove previsto; d) personale non dirigenziale appartenente all'amministrazione che ha bandito il concorso, anche con funzione di segretario; e) specialisti in psicologia e risorse umane, ove previsto; f) esperti in competenze digitali e trasversali in ambito di comunicazione e gestione del personale. 8. In relazione al numero dei partecipanti alle selezioni o per particolari esigenze organizzative opportunamente motivate, le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. 9. Il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi. L'utilizzo del personale in quiescenza non e' consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso. 10. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi. 11. Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie relative a specializzazioni non rinvenibili nelle amministrazioni, oltre agli specialisti in psicologia e risorse umane di cui al comma 1. 12. La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni. 13. I componenti delle commissioni il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione cessano dall'incarico, salvo conferma dell'amministrazione.». «Art. 18 (Compensi per le commissioni di concorso). - 1. I compensi per i componenti interni ed esterni delle commissioni e delle sottocommissioni di concorso e per i comitati di vigilanza e le segreterie dei concorsi sono stabiliti con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56. Tali compensi si applicano, nei limiti delle risorse disponibili, anche alle commissioni e sottocommissioni e ai comitati di vigilanza dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali.».
Art. 13
Condizioni personali ostative all'incarico di presidente, membro della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni, membro aggregato e di componente del Comitato tecnico-scientifico
Art. 14
Riserva di posti
1.Ai sensi dell'articolo 420, comma 7-bis, del Testo unico, i bandi possono prevedere una riserva fino al dieci per cento dei posti messi a concorso per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico di dirigente tecnico ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis e comma 6, del Testo unico del pubblico impiego e abbiano svolto le relative funzioni ispettive per almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o periferica del Ministero ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ovvero dell'ex Ministero della pubblica istruzione.
2.La riserva di cui al presente articolo, ove prevista dal bando, e' calcolata in ragione del numero dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unita' superiore in caso di frazione pari o superiore a 0,5 ove il bando preveda l'utilizzo del numero massimo dei posti da destinarvi.
3.Ai fini del computo del triennio di cui al comma 1, si tiene conto anche della decorrenza giuridica del relativo incarico.
4.Il bando non puo', in ogni caso, disporre la riserva di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nel caso in cui i posti messi a concorso siano inferiori a cinque.
5.La riserva di cui al presente articolo, ove applicata, e' calcolata autonomamente nell'ambito di ciascun bando sulla base dei posti messi a concorso per ciascuna delle procedure di cui agli articoli 3 e 17.
Note all'art. 14: - Per il testo dell'articolo 420, comma 7-bis, del citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta l'articolo 19, commi 5-bis e 6, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali - Art. 19 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 387 del 1998). - (omissis). 5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6. (omissis). 6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. (omissis)».
Art. 15
Disciplina della graduatoria di merito
1.All'esito della procedura concorsuale, i candidati sono collocati nella graduatoria di merito sulla base del punteggio di cui all'articolo 10, comma 9, e ai sensi della normativa vigente. A parita' di punteggio complessivo si applicano le preferenze e precedenze di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), nonche' le preferenze di cui all'articolo 5, comma 4 del d.P.R. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito che rientrano nel numero dei posti messi a concorso, fermo restando quanto previsto all'articolo 14. I candidati idonei non vincitori sono collocati nella graduatoria di merito nei limiti previsti dalla normativa vigente.
2.La graduatoria di merito e' elaborata dalla commissione esaminatrice unitamente alle sottocommissioni, ove nominate, approvata con decreto del competente dirigente generale dell'amministrazione centrale del Ministero e pubblicata sul Portale Unico del reclutamento nonche' sul sito istituzionale del Ministero.
3.La graduatoria di merito rimane vigente per il periodo previsto dalla normativa di riferimento.
4.La graduatoria di merito e' utilizzata ai fini dell'assunzione nel ruolo di cui all'articolo 419, comma 1, del Testo unico, nel limite dei posti vacanti e disponibili, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dalla normativa vigente.
5.Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del d.P.R., i vincitori, nonche' gli idonei in caso di eventuale scorrimento, sono invitati dalla competente direzione generale dell'amministrazione centrale del Ministero, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato previsto dal rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro relativo ai dirigenti tecnici e sono assunti in servizio in prova e in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti prescritti all'atto della presentazione della domanda di partecipazione e all'atto dell'assunzione.
6.I soggetti che rinunciano all'assunzione decadono dall'assunzione medesima e dalla graduatoria di merito. Decadono altresi' dalla graduatoria di merito e dalla assunzione i soggetti che, senza giustificato motivo, non prendono servizio nel termine indicato dall'amministrazione con l'atto di invito alla sottoscrizione del contratto ai sensi del comma 5, o che non perfezionino l'assunzione con la presentazione, entro i termini definiti dal Ministero, dei documenti richiesti dal bando per l'assunzione medesima.
7.Le assunzioni disposte mediante scorrimento della graduatoria di merito di cui al presente regolamento avvengono in ogni caso entro il limite massimo dei posti effettivamente vacanti e disponibili, secondo quanto previsto dal regime autorizzatorio in materia di assunzioni.
Note all'art. 15: - Si riporta l'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487: «Art. 5 (Categorie riservatarie, preferenze e parita' di genere). - 1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso. 2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal bando. 3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che da' diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine: a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate; b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 4. A parita' di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli e' il seguente: a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio; b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attivita'; d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato; e) maggior numero di figli a carico; f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b); g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma; h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato; i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6; p) minore eta' anagrafica.». - Per il testo dell'articolo 419, comma 1, del citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si veda nelle note all'articolo 1. - Si riporta l'articolo 17, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487: «Art. 17 (Assunzione in servizio). - 1. I candidati dichiarati vincitori e gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria sono invitati dall'amministrazione procedente ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per l'assunzione, e sono assunti in prova, la cui durata e' definita in sede di contrattazione collettiva. Per i cittadini di Stati terzi, e' obbligatoria la presentazione, prima dell'assunzione, dei documenti comprovanti tutte le dichiarazioni presentate, con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ferma restando la tutela accordata ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria.».
Art. 16
Disposizioni finanziarie
1.Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero per lo svolgimento dei concorsi a posti da dirigente tecnico costituiscono limite di spesa ai fini della numerosita' dei posti.
Art. 17
Disposizioni particolari per lo svolgimento della procedura concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive per le esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano
1.Il bando di cui all'articolo 4 tiene conto del numero di posti vacanti e disponibili da destinare allo svolgimento del concorso per l'assunzione a tempo indeterminato nel ruolo di cui all'articolo 419, comma 1, del Testo unico, dei dirigenti tecnici per le esigenze delle Istituzioni scolastiche ed educative con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano.
2.Ai concorsi di cui al presente articolo possono partecipare esclusivamente i soggetti indicati dall'articolo 2, fermo restando quanto previsto all'articolo 19, in possesso dei requisiti di partecipazione.
3.Il concorso di cui al comma 1 e' indetto e organizzato a livello regionale e il relativo bando e' adottato dal competente dirigente generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia ovvero, in caso di assenza o di impedimento, dal competente dirigente generale dell'amministrazione centrale del Ministero, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento al fine di garantire un identico standard formativo e di reclutamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 14 ove applicabile.
4.Il dirigente generale di cui al comma 3, per lo svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, espleta le funzioni rimesse dal presente regolamento al dirigente generale dell'amministrazione centrale del Ministero, fatta eccezione per quelle relative allo svolgimento delle funzioni propedeutiche e correlate alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato da parte dei soggetti da assumere, che permangono nella titolarita' della competente direzione generale dell'amministrazione centrale del Ministero nonche' per quelle di cui all'articolo 2, comma 11.
6.Il bando di cui al presente articolo stabilisce le modalita' di svolgimento del concorso, definisce quanto previsto al comma 5, lettere a) e b), puo' adeguare le materie della prova preselettiva e delle prove scritte nonche' delle prove orali agli eventuali argomenti afferenti alle Istituzioni scolastiche ed educative di cui al comma 1 e determina altresi', ove possibile, le sedi di svolgimento delle prove nonche' ogni altra questione rimessa dal presente regolamento al bando nazionale.
Note all'art. 17: - Per il testo dell'articolo 419, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si veda nelle note all'articolo 1.
Art. 18
Disposizioni particolari per la Regione Autonoma della Valle d'Aosta e per le Province Autonome di Trento e Bolzano
1.Sono fatte salve le potesta' attribuite in materia alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta e alle Province Autonome di Trento e Bolzano dai relativi statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
Art. 19
Disposizioni finali e transitorie
1.Fermo restando quanto previsto all'articolo 13, comma 1, lettera d), i membri di cui all'articolo 12, commi 5, 6, 7, 8 e 9 delle commissioni esaminatrici e delle sottocommissioni nonche' i componenti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), ivi inclusi quelli nominati nell'ambito della procedura disciplinata ai sensi dell'articolo 17, possono essere nominati anche fra i soggetti che siano appartenuti ai ruoli dell'ex Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione.
3.Ai fini della definizione della graduatoria di merito di cui all'articolo 15, la valutazione del titolo relativo al lodevole servizio prestato per almeno un anno presso l'Amministrazione che ha indetto il concorso ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera d), del d.P.R. avviene nell'ambito del servizio effettivamente reso sia presso gli Uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione e del merito ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ovvero dell'ex Ministero della pubblica istruzione sia presso le Istituzioni scolastiche ed educative statali, purche' sia stato svolto nell'ambito dei profili indicati all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e, a tal fine, sono considerati utili anche i servizi prestati presso i predetti Uffici dell'amministrazione centrale e periferica a seguito di collocamento fuori ruolo, di comando o di altra posizione di stato giuridico ai sensi della normativa vigente. La valutazione del titolo di cui al periodo precedente avviene solo per i servizi che abbiano avuto, per almeno un anno scolastico, la durata di cui all'articolo 2, comma 4, ove prestati presso le Istituzioni scolastiche ed educative statali ovvero per almeno 180 giorni in ciascun anno scolastico ove prestati presso gli Uffici dell'amministrazione centrale e periferica come definiti al primo periodo del presente comma. I servizi prestati presso le scuole dipendenti dalla Regione e presso le scuole a carattere statale di cui al comma 2, sono considerati utili ai fini della valutazione del lodevole servizio, purche' rispondenti ai requisiti previsti dai periodi precedenti e purche' svolti esclusivamente nei profili professionali di cui al comma 2, primo periodo, lettere b), c) e d), secondo periodo.
4.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, al fine di accelerare la procedura, il Ministero puo' utilizzare i propri sistemi informativi e banche dati gia' a decorrere dalla presentazione della domanda di partecipazione da parte dei candidati e per tutte le fasi concorsuali nonche' per gli adempimenti connessi.
5.I bandi possono adeguare le materie, gli ambiti e gli accertamenti previsti per lo svolgimento di ciascuna delle prove concorsuali ivi incluse le materie, gli ambiti e le prove disciplinate per lo svolgimento della prova preselettiva, ove fosse necessario in ragione di sopraggiunti mutamenti ordinamentali, terminologici e normativi in generale, ferma restando la disciplina delle predette prove come definita dal presente regolamento.
Il Ministro: Valditara
Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, n. 2085
Note all'art. 19: - Per il testo dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, si veda nelle note all'articolo 15.
Allegato A
Allegato A La prova preselettiva, di cui all'articolo 6 del presente regolamento, si articola nel seguente modo: a) n. 1 quesito per ciascuna delle seguenti materie: diritto costituzionale; diritto amministrativo; diritto civile, con particolare riferimento alla disciplina delle obbligazioni e dei contratti in generale, al diritto di famiglia e alla normativa in materia di protezione dei dati personali; diritto penale, con particolare riferimento ai reati in generale e ai reati contro la pubblica amministrazione nonche' ai reati in danno alle persone di minore eta'; b) n. 2 quesiti per la seguente materia: diritto internazionale ivi incluso il diritto dell'Unione europea, con particolare riferimento ai settori dell'educazione, dell'istruzione e della tutela dei minori e al diritto delle organizzazioni internazionali e relativi studi e ricerche nonche' documenti ufficiali e indagini nei settori precedentemente indicati; c) n. 19 quesiti per la seguente materia: normativa e politiche in tema di sistema educativo di istruzione e di formazione e relativa architettura istituzionale, con particolare riferimento a: 1) autonomia scolastica nonche' organizzazione e funzioni delle Istituzioni scolastiche ed educative; 2) funzioni amministrative dello Stato e delle Regioni a Statuto ordinario e a Statuto Speciale nonche' delle Province Autonome e degli Enti locali; 3) parita' scolastica e scuole non statali non paritarie; 4) inclusione, personalizzazione e individualizzazione degli apprendimenti; 5) prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo; 6) orientamento; 7) diritto allo studio; 8) ordinamenti scolastici; 9) valutazione degli apprendimenti ed esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione; 10) sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni; 11) istruzione e formazione professionale-IeFP; 12) apprendistato; 13) istruzione post-secondaria non terziaria; 14) istruzione degli adulti e apprendimento permanente; 15) sistema nazionale di valutazione (SNV), ivi inclusi l'ordinamento e le funzioni di INDIRE e INVALSI anche con riferimento agli aspetti non riconducibili al SNV; 16) edilizia scolastica; 17) formazione e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale docente, educativo e ATA; 18) sistema della formazione italiana nel mondo anche con riferimento agli aspetti non riconducibili al sistema educativo di istruzione e formazione; 19) ordinamento, funzioni e organizzazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione e del merito, anche con riferimento agli aspetti non riconducibili al sistema educativo di istruzione e formazione; d) n. 3 quesiti per la seguente materia: normativa e politiche in tema di istruzione e formazione superiore, con particolare riferimento a: 1) sistema terziario di istruzione tecnologica superiore incluso il regime giuridico degli Istituti Tecnologici Superiori-ITS Academy; 2) elementi sulla disciplina e sul funzionamento delle Istituzioni della formazione superiore; 3) elementi sulla disciplina degli ordinamenti della formazione superiore, ivi inclusi i percorsi finalizzati al conseguimento dei requisiti per la partecipazione alle procedure per l'assunzione a tempo indeterminato e determinato del personale docente ed educativo nonche' per il conseguimento delle abilitazioni all'insegnamento sui posti comuni, delle specializzazioni per l'insegnamento sui posti di sostegno e delle idoneita' all'insegnamento sulle altre tipologie di posto compresi i posti per l'insegnamento della religione cattolica, nelle Istituzioni scolastiche ed educative; e) n. 4 quesiti per la seguente materia: diritto del lavoro, con particolare riferimento a: 1) diritto del lavoro pubblico, ivi inclusi ruolo e funzioni e disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive nonche' dei dirigenti scolastici e del personale docente, educativo e ATA delle Istituzioni scolastiche ed educative statali, unitamente, per ciascuno dei profili professionali indicati, alla corrispondente contrattazione collettiva nazionale di lavoro di riferimento compresa la contrattazione collettiva nazionale integrativa; 2) diritto sindacale; 3) disciplina del reclutamento dei dirigenti tecnici confunzioni ispettive nonche' dei dirigenti scolastici e del personale docente, educativo e ATA delle istituzioni scolastiche ed educative statali ivi inclusa la regolamentazione sulle classi di concorso; 4) normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; f) n. 3 quesiti per la seguente materia: contabilita' di Stato, con particolare riferimento all'ordinamento contabile e finanziario delle istituzioni scolastiche ed educative statali e delle relative aziende speciali; g) n. 2 quesiti per ciascuna delle seguenti materie: didattica generale; sociologia generale; h) n. 2 quesiti per ciascuna delle seguenti materie: pedagogia generale e sociale; pedagogia e didattica speciale; i) n. 7 quesiti di ragionamento verbale e/ o logico astratto; l) n. 5 quesiti di lingua inglese - livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento; m) n. 5 quesiti in materia di tecnologie informatiche e competenze digitali.
Allegato B
Allegato B La prima prova scritta, di cui all'articolo 8, comma 1, del presente regolamento, si articola nel seguente modo (1): 1) ambito n. 1. Un quesito sulle seguenti materie: 1) diritto costituzionale; 2) diritto amministrativo; 3) diritto internazionale ivi incluso il diritto dell'Unione europea, con particolare riferimento ai settori dell'educazione, dell'istruzione e della tutela dei minori e al diritto delle organizzazioni internazionali e relativi studi e ricerche nonche' documenti ufficiali e indagini nei settori precedentemente indicati; 4) diritto penale, con particolare riferimento ai reati in generale e ai reati contro la pubblica amministrazione nonche' ai reati in danno all persone di minore eta'; 2) ambito n. 2. Un quesito sulla seguente materia: 1) contabilita' di Stato, con particolare riferimento all'ordinamento contabile e finanziario delle istituzioni scolastiche ed educative statali e delle relative aziende speciali; 3) ambito n. 3. Un quesito sulle seguenti materie: 1) diritto civile, con particolare riferimento alla disciplina delle obbligazioni e dei contratti in generale, al diritto di famiglia e alla normativa in materia di protezione dei dati personali; 2) diritto del lavoro, con particolare riferimento a: a) diritto del lavoro pubblico, ivi inclusi ruolo e funzioni e disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive nonche' dei dirigenti scolastici e del personale docente, educativo e ATA delle Istituzioni scolastiche ed educative statali, unitamente, per ciascuno dei profili professionali indicati, alla corrispondente contrattazione collettiva nazionale di lavoro di riferimento compresa la contrattazione collettiva nazionale integrativa; b) diritto sindacale; c) disciplina del reclutamento dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive nonche' dei dirigenti scolastici e del personale docente, educativo e ATA delle istituzioni scolasticheed educative statali ivi inclusa la regolamentazione sulle classi di concorso; d) normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 4) ambito n. 4. Un quesito sulle seguenti materie: 1) didattica generale; 2) sociologia generale; 5) ambito n. 5. Un quesito sulle seguenti materie: 1) pedagogia generale e sociale; 2) pedagogiae didattica speciale. 6) ambito n. 6. Due quesiti sulla seguente materia: normativa e politiche in tema di sistema educativo di istruzione e di formazione e relativa architettura istituzionale nonche' normativa e politiche in tema di istruzione e formazione superiore, con particolare riferimento a: a) autonomia scolastica nonche' organizzazione e funzioni delle Istituzioni scolastiche ed educative; b)funzioni amministrative dello Stato e delle Regioni a Statuto ordinario e a Statuto Speciale nonche' delle Province Autonome e degli Enti locali; c) parita' scolastica e scuole non statali non paritarie; d) inclusione, personalizzazione e individualizzazione degli apprendimenti; e) prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo; j) orientamento; g) diritto allo studio; h) ordinamenti scolastici; i) valutazione degli apprendimenti ed esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione; l) sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni; m) istruzione e formazione professionale-IeFP; n) apprendistato; o) istruzione post-secondaria non terziaria; p) istruzione degli adulti e apprendimento permanente; q) sistema nazionale di valutazione (SNV), ivi inclusi l'ordinamento e le funzioni di INDIRE e INVALSI anche con riferimento agli aspetti non riconducibili al SNV; r) edilizia scolastica; s) formazione e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale docente, educativo e ATA; t) sistema della formazione italiana nel mondo anche con riferimento agli aspetti non riconducibili al sistema educativo di istruzione e formazione; u) ordinamento, funzioni e organizzazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione e del merito, anche con riferimento agli aspetti non riconducibili al sistema educativo di istruzione e formazione; v) sistema terziario di istruzione tecnologica superiore incluso il regime giuridico degli Istituti Tecnologici Superiori-ITS Academy; z) elementi sulla disciplina e sul funzionamento delle Istituzioni della formazione superiore; aa) elementi sulla disciplina degli ordinamenti della formazione superiore, ivi inclusi i percorsi finalizzati al conseguimento dei requisiti per la partecipazione alle procedure per l'assunzione a tempo indeterminato e determinato del personale docente ed educativo nonche' per il conseguimento delle abilitazioni all'insegnamento sui posti comuni, delle specializzazioni per l'insegnamento sui posti di sostegno e delle idoneita' all'insegnamento sulle altre tipologiedi posto compresi i posti per l'insegnamento della religione cattolica, nelle Istituzioni scolastiche ed educative. (2) _ (1)I singoli quesiti di cui al presente allegato possono avere, a discrezione della commissione esaminatrice unitamente alle sottocommissioni, ove nominate, un contenuto interdisciplinare fra due o piu' materie incluse nell'ambito di riferimento o riguardare anche una sola materia per ambito. (2)Gli argomenti dell'ambito n. 6 del presente allegato afferiscono: 1) dalla lettera a) alla lettera u), alla normativa e alle politiche in tema di sistema educativo di istruzione e di formazione e relativa architettura istituzionale; 2) dalla lettera v) alla lettera aa), alla normativa e alle politiche in tema di istruzione e formazione superiore.
Allegato C
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