DECRETO-LEGGE 9 agosto 2024, n. 113
Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/2024 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143 (in G.U. 08/10/2024, n. 236)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere misure per esigenze fiscali e finanziarie indifferibili;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere proroghe di termini normativi, e interventi di carattere economico, anche in favore degli enti territoriali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 7 agosto 2024;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per lo sport e i giovani, della giustizia, dell'universita' e della ricerca, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dell'istruzione e del merito, per la protezione civile e le politiche del mare, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della cultura, delle imprese e del made in Italy, dell'ambiente e della sicurezza energetica, del turismo, per la pubblica amministrazione e delle infrastrutture e dei trasporti; Emana il seguente decreto-legge:
Capo I Disposizioni fiscali
Art. 1
Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica
1.A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024, inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1. La comunicazione integrativa di cui al primo periodo, a pena del rigetto della comunicazione stessa, reca, altresi', l'indicazione dell'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dall'articolo 7, comma 14, del predetto decreto ministeriale. Fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, mediante la comunicazione integrativa di cui al ((primo periodo possono)) essere indicati anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto ministeriale, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all'ammontare del maggior credito d'imposta maturato e alla documentazione probatoria di cui al secondo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora la comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto ministeriale rechi l'indicazione di investimenti agevolabili e gia' realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione. Con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' approvato il modello di comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, da utilizzare per le finalita' di cui al presente comma e sono definite le relative modalita' di trasmissione telematica.
3.I versamenti all'entrata di cui al comma 2 possono essere disposti direttamente alla contabilita' speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate.
3-bis.Qualora il credito di imposta fruibile, come determinato ai sensi del comma 2 ((del presente articolo)) , risulti pari al limite massimo di cui all'articolo 16, comma 1 , del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 2 ((del presente articolo)) e' determinato l'ammontare massimo del credito di imposta residuo fruibile da ciascun beneficiario in relazione agli ulteriori o maggiori investimenti realizzati di cui al terzo periodo del comma 1 ((del presente articolo)) . Detta percentuale e' determinata, fermo restando il limite di cui al citato articolo 16, comma 1 ((, del decreto-legge n. 124 del 2023)) , rapportando l'importo delle eventuali risorse residue risultanti a seguito dell'applicazione della procedura ((prevista dal comma 2 del presente articolo)) all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative ai sensi del comma 1, terzo periodo, del presente articolo.
5.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 124 del 2023, qualora il provvedimento di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo indichi un credito di imposta inferiore a quello massimo riconoscibile nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027, il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni della ZES unica rendono nota entro il 15 gennaio 2025, mediante apposita comunicazione inviata al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, la possibilita' di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021- 2027 di loro titolarita', ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti da detti programmi, indicando l'entita' delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento della misura. Il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni che intendono avvalersi della facolta' di cui al primo periodo definiscono con propri provvedimenti le modalita' di riconoscimento dell'agevolazione e gli adempimenti richiesti agli operatori economici, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 16 del citato decreto-legge n. 124 del 2023 e dal citato decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024.
6.All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;».
Art. 2
Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia
1.All'articolo 24-bis, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 200.000».
2.Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell'articolo 43 del codice civile successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2-bis
(Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti)
2.L'indennita' di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente, e' rapportata al periodo di lavoro.
((
2-bis.L'indennita' di cui al comma 1 non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente di fatto il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente di fatto sia beneficiario della stessa indennita'.
))
3.Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dell'articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Il medesimo reddito complessivo e' assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
4.I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono l'indennita' di cui al comma 1 unitamente alla tredicesima mensilita' su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto ((indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente di fatto e dei figli)), e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l'indennita' si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. I sostituti d'imposta compensano il credito maturato ai sensi del comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga dell'indennita'.
5.L'indennita' di cui al comma 1 e' rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata ((dal lavoratore beneficiario)) ed e' riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d'imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta. L'indennita' risultante dalla dichiarazione dei redditi e' computata nella determinazione del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Qualora l'indennita' erogata dal sostituto d'imposta risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo e' restituito in sede di dichiarazione.
Art. 2-ter
(( (Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono). ))
((
1.Fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, quando e' irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, non accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall'accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano, le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, previste dal comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla meta'.
2.Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento di cui all'articolo 2-quater ovvero che ne decadono per la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 2-quater, comma 10, lettere a), b) e c).
))
Art. 2-quater
(Imposta sostitutiva per annualita' ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale)
1.I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilita' fiscale (ISA) e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonche' dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo.
3.3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta gia' dichiarato in ciascuna annualita' e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita dal comma 2.
5.Per le annualita' 2018, 2019 e 2022, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive con l'aliquota del 3,9 per cento.
6.In considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per cento.
6-quater.Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, determinate con le modalita' di cui al comma 6-ter sono diminuite del 30 per cento, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 6-bis, lettera b-bis)";
7.In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualita' oggetto dell'opzione non puo' essere inferiore a 1.000 euro.
8.Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo e' effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualita', si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. ((E' considerato tempestivo il pagamento, in unica soluzione o della prima rata o unica rata degli importi dovuti, effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista, purche' il pagamento sia comunque eseguito anteriormente alla notifica degli atti di cui al comma 9)). Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione. Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del suddetto testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali puo' essere eseguito dalla societa' o associazione in luogo dei singoli soci o associati.
⋯
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.