LEGGE 8 agosto 2024, n. 119
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Proroga di termini
1.All'articolo 2, commi 1, 4, 5 e 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi».
2.Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, è prorogato al 31 dicembre 2024, limitatamente all'applicazione dei principi e criteri direttivi di cui alla lettera l-bis) del medesimo comma 1.
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