DECRETO 18 settembre 2024, n. 132

Type Decreto
Publication 2024-09-18
Ultimo aggiornamento 2024-09-20
State In force
Source Normattiva
articles 10
Reform history JSON API

1.Nei casi di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il recupero fino a 15 crediti e' subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL, tenuto conto dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche' dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si e' verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o piu' investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall'articolo 5, comma 4, lett. a).

2.Alle sedute della Commissione di cui al comma 1 sono invitati a partecipare i rappresentanti delle ASL e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Per l'attivita' svolta ai sensi del presente articolo, ai componenti della Commissione e ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, indennita', rimborsi di spese o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.

3.I flussi informativi per l'accreditamento dei crediti di cui al presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 27 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 si veda nelle note all'art. 6.

Art. 8

Ulteriori disposizioni

1.In caso di fusione, anche per incorporazione, dell'impresa, alla persona giuridica risultante dalla fusione e' accreditato il punteggio della societa' titolare della patente recante il maggior numero di crediti, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

2.Nelle trasformazioni societarie previste dagli articoli 2500 e seguenti del codice civile o nel caso di conferimento d'azienda in societa' da parte dell'imprenditore individuale, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

3.Le modalita' di comunicazione delle informazioni di cui al presente articolo sono individuate dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

Art. 9

Copertura finanziaria

1.Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 20, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 29, comma 20, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2024, n. 52. convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56: «Art. 29 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare). - (omissis) 20. Gli oneri derivanti dal comma 19, pari ad euro 3.250.000 per il 2024 ed euro 2.500.000 a decorrere dal 2025, sono a carico del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro. A decorrere dall'anno 2025 per il medesimo Ispettorato sono conseguentemente elevati nella misura di 2.500.000 euro i limiti di spesa di cui all'art. 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

Art. 10

Entrata in vigore

1.Ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il presente decreto entra in vigore a far data dal 1° ottobre 2024.

Il Ministro: Calderone

Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del

merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero

della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro

e delle politiche sociali, n. 2496

Allegato

Allegato TABELLA ASSEGNAZIONE CREDITI AGGIUNTIVI

REQUISITO INCREMENTO CREDITI

ARTICOLO 5, COMMA 2 CREDITI ATTRIBUITI AL MOMENTO DEL RILASCIO DELLA PATENTE IN BASE ALLA DATA DI ISCRIZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

1 Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 5 a 10 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicita' dell'azienda. 3

2 Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 11 a 15 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicita' dell'azienda. 5

3 Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 16 a 20 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicita' dell'azienda. 8

4 Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal oltre 20 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicita' dell'azienda. 10

ARTICOLO 5, COMMA 4, LETT. A) CREDITI ULTERIORI PER ATTIVITA', INVESTIMENTI O FORMAZIONE IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

5 Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA. 5

6 Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all' articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all' articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attivita' di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 «Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalita' di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile». 4

7 i.) Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell'arco di un triennio. I suddetti corsi devono essere ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2 e 37 , comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 . ii.) Il punteggio e' incrementato di 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato. i.) 6 ii.) 8

8 Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all'addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza. 3

9 Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all' articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 euro. 1

10 Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all' articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 euro. 3

11 Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all' articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, superiori a 50.000,01 euro. 6

12 Adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall' articolo 17, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , anche nei casi in cui e' possibile adottare le procedure standardizzate previste dall' articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 . 3

13 Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente 2

ARTICOLO 5, COMMA 4, LETT. B­) CREDITI ULTERIORI PER ATTIVITA', INVESTIMENTI O FORMAZIONE NON RICOMPRESI NEL PUNTO PRECEDENTE.

14 Imprese che occupano fino a 15 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore. 1

15 Imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore. 2

16 Imprese che occupano piu' di 50 dipendenti. Sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore. 4

17 Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall'Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022 2

18 Possesso della certificazione SOA di classifica I. 1

19 Possesso della certificazione SOA di classifica II. 2

20 Applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 . 2

21 Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all' articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , con esito positivo. 2

22 Attivita' di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri. 2

23 Riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico. 2

24 Possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonche' sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilita' dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalita', e degli obiettivi di sostenibilita' e responsabilita' sociale, di cui all' articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 . 2

25 Certificazione del regolamento interno delle societa' cooperative, ai sensi dell' articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 . 2

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)