DECRETO 17 settembre 2024, n. 133

Type Decreto
Publication 2024-09-17
Ultimo aggiornamento 2024-09-21
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 21/10/2024

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, DELLA GIUSTIZIA, DELLA DIFESA, DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA, DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, DELLA CULTURA, DEL TURISMO, DELLA SALUTE, PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della navigazione;

Vista la legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 1085, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione;

Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo d'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;

Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime;

Visto il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, recante attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, recante attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE;

Visto il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, recante revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, recante regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, concernente il regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, concernente regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto;

Visto il decreto del Ministro per la marina mercantile 27 settembre 1973, recante sigle di individuazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 6 settembre 1973;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti 9 febbraio 1976, recante dimensioni e colori dei numeri e delle sigle di individuazione delle imbarcazioni da diporto iscritte nei registri tenuti dagli uffici M.C.T.C., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 26 febbraio 1976;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95, concernente il regolamento di sicurezza recante norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;

Ritenuto necessario modificare la disciplina prevista dal regolamento di attuazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al fine di disciplinare secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie indicate all'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nell'adunanza del 14 settembre 2023;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 13 febbraio 2024 e 7 maggio 2024;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con la nota prot. n. 22933 del 13 giugno 2024 ed integrazione del 7 agosto 2024, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1.Dopo l'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' inserito il seguente: «Art. 1-bis (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) "area SAR nazionale": zona marittima, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, dichiarata dalla Repubblica italiana come area marittima di propria competenza per le operazioni di ricerca e soccorso, ai sensi della Convenzione internazionale di Amburgo sulla ricerca e il salvataggio marittimo (1979) e della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS 1982); b) "ATCN": Archivio telematico centrale delle unita' da diporto; c) "autorita' della navigazione interna": Direzioni generali territoriali e Uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le competenze attribuite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190 e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014, n. 346; d) "autorita' marittima": capitanerie di porto e uffici circondariali marittimi; e) "CED": Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; f) "codice": il codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; g) "DCI": dichiarazione di costruzione o importazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152; h) "STED": Sportello telematico del diportista; i) "UCON": Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto; l) "UMC": uffici motorizzazione civile.».

N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUUE). Note alle premesse: - Si riporta l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - Omissis 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. Omissis.». - Il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119. - Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93. - La legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1975, n. 342. - La legge 27 dicembre 1977, n. 1085 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1978, n. 48, S.O. - La legge 23 maggio 1980, n. 313 (Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190, S.O. - La legge 29 settembre 1980, n. 662 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo d'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1980, n. 292, S.O. - La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. - La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O. - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. - La legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2003, n. 161. - Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2005, n. 202, S.O. - La legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2010, n. 244. - Il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 (Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2011, n. 159. - Il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2016, n. 7. - Il decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 (Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2016, n. 163. - Il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 (Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2018, n. 23. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 (Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1997, n. 293. - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239 (Regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2018, n. 58. - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152 (Regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2019, n. 49. - Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95 (Regolamento di sicurezza recante norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2005, n. 130, S.O. - Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2008, n. 222, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 (Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167): «Art. 59 (Disposizioni attuative e abrogative). - 1. Con decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, della salute, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro per gli affari regionali e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, modifica la disciplina prevista dal regolamento di attuazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al fine di disciplinare secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di seguito indicate: a) definizione delle procedure e delle modalita' per l'iscrizione delle unita' da diporto e delle unita' da diporto utilizzate a fini commerciali, ivi compresa la disciplina relativa alla loro iscrizione provvisoria; b) definizione delle modalita' di presentazione dell'istanza di perdita e di rientro in possesso dell'unita' da diporto; c) individuazione delle procedure di trasferimento, di cancellazione dai registri, anche per passaggio alla categoria dei natanti, di dismissione di bandiera per trasferimento o vendita all'estero, nonche' di cessione a favore di terzi del contratto di leasing e individuazione delle procedure per l'iscrizione delle imbarcazioni e delle navi nel registro navi in costruzione, anche per l'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN); d) definizione delle modalita' del processo verbale di dichiarazione e revoca di armatore; e) [SOPPRESSA]; f) definizione delle procedure e delle modalita' relative al rilascio, rinnovo e convalida del certificato di idoneita' al noleggio; g) sicurezza delle navigazione delle unita' da diporto in mare e nelle acque interne e delle unita' utilizzate a fini commerciali-commercial yacht; h) per le unita' da diporto e le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che navigano nelle acque marittime e interne, le condizioni per il rilascio delle certificazioni di sicurezza e l'individuazione dei mezzi di salvataggio e l'individuazione delle equivalenze e delle esenzioni ai fini della sicurezza della navigazione, nonche' le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo in relazione ai diversi tipi di navigazione, con particolare riguardo alla navigazione in solitario, anche nel caso di navigazione limitata all'area di ricerca e soccorso nazionale se in presenza di strumenti elettronici per la localizzazione, ivi compresi gli apparati ricetrasmittenti adeguati all'innovazione tecnologica, ferma restando la validita' delle licenze di esercizio degli apparati stessi, gia' rilasciate ai sensi dell'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonche' gli apparati di comunicazione; i) disciplina dei requisiti soggettivi, fisici, psichici e morali per il conseguimento, la convalida e la revisione delle patenti nautiche, anche a favore di persone con disabilita' fisica, psichica o sensoriale, ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), nonche' delle modalita' di accertamento e di certificazione dei predetti requisiti; l); m) individuazione dei criteri per l'indicazione dei limiti di navigazione e di distanza dalla costa, anche diversificati per aree geografiche, stabiliti dai capi di compartimento marittimo con ordinanza di polizia marittima; n) regime amministrativo dei documenti di navigazione, in particolare del libro unico di bordo di cui all'articolo 15-ter, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172; o); p) disciplina del deposito della licenza di navigazione o dell'atto di nazionalita' presso la competente autorita' doganale, in relazione alle previsioni del regolamento (CE) 9 ottobre 2013, n. 952, del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per quanto applicabile; q) - r); s) definizione di uno schema-tipo delle istruzioni essenziali per il comando dei natanti da diporto che il locatore e' tenuto a rilasciare per iscritto al locatario dell'unita' da diporto che non sia in possesso di patente nautica; t) definizione dei criteri per l'individuazione della normativa tecnica europea e internazionale di riferimento per l'elaborazione della regola tecnica in materia di sistemi di alimentazione e relativi motori di propulsione alimentati con gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici su unita' da diporto, di nuova costruzione o gia' immessi sul mercato; u) modalita' e criteri di iscrizione delle navi che effettuano noleggio esclusivamente per finalita' turistiche di cui all'articolo 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, nel registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30; v) modalita' e criteri di svolgimento del servizio di assistenza e traino e relativi requisiti tecnico-professionali degli operatori nonche' i requisiti dell'imbarcazione utilizzata; z) individuazione delle modalita' di conseguimento della patente nautica senza esami; aa) adozione dei principi del Passenger Yacht Code italiano, al fine di razionalizzare i requisiti e gli standard che devono essere soddisfatti dalle unita' da diporto che trasportano piu' di dodici ma non piu' di trentasei passeggeri in viaggi internazionali e che non trasportano cargo rispetto alle convenzioni internazionali. Il Passenger Yacht Code e' adottato, in particolare, nel rispetto dei seguenti criteri: 1) i requisiti e gli standard sono razionalizzati rispetto alle convenzioni Solas 74/78, LL 1966, Stcw 78/95/10, Tonnage 1969, Marpol 73/78, Colreg 1972, Mlc 2006, Ballast Water Management Convention 2004, International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001; 2) i principi generali delle convenzioni, di cui al precedente punto 1), assicurando equivalenze ed esenzioni, laddove l'applicazione delle previsioni delle convenzioni alle unita' da diporto non e' ragionevole o tecnicamente non praticabile; bb) caratteristiche degli strumenti omologati da impiegare negli accertamenti relativi alla violazione dei limiti di velocita'. bb-bis) disciplina della navigazione e dell'utilizzo delle unita' da diporto a controllo remoto, delle responsabilita' connesse e del regime assicurativo; bb-ter) disciplina relativa all'annotazione sul ruolino di equipaggio, secondo criteri di semplificazione delle procedure e alla luce delle modalita' di comunicazione telematica, anche con riguardo alle unita' in acque estere. Omissis.». Note all'art. 1: - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662 (Regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 1994, n. 281. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190 (Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2021, n. 56. - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152 (Regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto): «Art. 1 (Oggetto e definizioni). - Omissis 2. Ai fini del presente regolamento, si intende per: Omissis c) DCI: la dichiarazione di costruzione o importazione; Omissis.».

Art. 2

Modifiche all'articolo 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1.All'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, le parole «nel registro delle imbarcazioni da diporto» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ATCN».

Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Costruzione delle imbarcazioni da diporto). - 1. La dichiarazione di costruzione e' facoltativa per le imbarcazioni da diporto. 2. Alle imbarcazioni da diporto iscritte nel registro delle navi in costruzione si applicano le disposizioni del libro II, titolo I, del codice della navigazione e del libro II, titolo I, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, parte navigazione marittima. 3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, il titolo di proprieta' per l'iscrizione nell'ATCN e' costituito dall'estratto del registro delle navi in costruzione.».

Art. 3

Modifiche all'articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1.All'articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per l'iscrizione, anche provvisoria, di navi da diporto nell'ATCN, il titolo di proprieta' puo' essere sostituito dall'estratto del registro delle navi in costruzione.».

Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 3 (Iscrizione delle navi da diporto). - 1. Per l'iscrizione, anche provvisoria, di navi da diporto nell'ATCN, il titolo di proprieta' puo' essere sostituito dall'estratto del registro delle navi in costruzione. 2. Qualora il proprietario di una nave da diporto iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato membro dell'Unione europea chieda l'iscrizione nei registri nazionali, in luogo del titolo di proprieta' e' sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro comunitario, dal quale risultino le generalita' del proprietario stesso e gli elementi di individuazione dell'unita'.».

Art. 4

Modifiche all'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 5 (Iscrizione di unita' da diporto costruite per uso personale). - 1. Il proprietario di un'unita' da diporto costruita per uso personale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del codice puo' richiedere l'iscrizione nell'ATCN presentando a uno STED, in luogo del titolo di proprieta', una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, corredata della documentazione fiscale attestante l'acquisto dei materiali necessari alla costruzione. 2. La documentazione tecnica per l'iscrizione delle unita' da diporto costruite per uso personale e' costituita da un'attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. 3. Le unita' da diporto iscritte ai sensi del presente articolo possono essere immesse sul mercato dell'Unione europea solo dopo il decorso di cinque anni dalla data di iscrizione, previo espletamento delle procedure applicabili per la valutazione della conformita' CE di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.».

Art. 5

Perdita di possesso

1.L'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Perdita di possesso). - 1. Ai fini dell'annotazione di cui all'articolo 15, comma 4, del codice, nei casi di perdita di possesso o di disponibilita' dell'unita' da diporto, il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria presenta a uno STED, per l'aggiornamento dell'ATCN, l'originale o la copia conforme della denuncia, della querela o dell'atto che certifica o dispone la perdita di possesso o di disponibilita' dell'unita' da diporto, e restituisce, se in suo possesso, la licenza di navigazione e gli altri documenti di bordo. Se la richiesta e' presentata dall'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria, lo STED comunica con modalita' telematiche anche al proprietario l'annotazione della perdita di possesso. 2. In caso di rientro in possesso o in disponibilita' dell'unita' da diporto, ai fini dell'annotazione di cui all'articolo 15, comma 4, del codice, il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria presenta a uno STED, per l'aggiornamento dell'ATCN, l'originale o la copia conforme dell'atto che certifica o dispone il rientro in possesso o in disponibilita' dell'unita' da diporto. Se la richiesta e' presentata dall'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria, lo STED comunica con modalita' telematiche anche al proprietario l'annotazione di rientro in possesso. Se necessario ai fini identificativi dell'unita', prima di procedere all'annotazione di rientro in possesso, l'UCON puo' disporre una visita di ricognizione dell'unita' da parte di un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 oppure autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. 3. Effettuata l'annotazione di rientro in possesso o in disponibilita' ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, l'UCON comunica allo STED di riconsegnare all'interessato la licenza di navigazione e gli altri documenti di bordo, restituiti ai sensi del comma 1. 4. In caso di mancata restituzione dei documenti di bordo ai sensi del comma 1, il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario e munito di procura con sottoscrizione autenticata, presenta a uno STED domanda per il rilascio di una nuova licenza di navigazione e degli altri documenti di bordo.».

Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 4, del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172): «Art. 15 (Iscrizione). - Omissis 4. Il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria puo' richiedere allo Sportello telematico del diportista (STED) l'annotazione della perdita di possesso dell'unita' medesima a seguito di reato contro il patrimonio di cui al titolo XIII del codice penale, presentando l'originale o la copia conforme della denuncia o della querela e restituendo, se in suo possesso, la licenza di navigazione. La stessa richiesta puo' essere presentata in caso di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o della pubblica amministrazione che comportano l'indisponibilita' dell'unita' da diporto, di sentenza di organi giurisdizionali che accertano la perdita del possesso per l'intestatario dell'unita' da diporto, requisizione o la cessazione degli effetti del contratto di locazione finanziaria. Nel caso in cui il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria rientra nel possesso dell'unita' puo' richiederne l'annotazione allo Sportello telematico del diportista (STED), anche ai fini del rilascio di una nuova licenza di navigazione. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite le modalita' relative alla presentazione dell'istanza di perdita e di rientro in possesso dell'unita' da diporto.». - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152: «Art. 5 (Sportello telematico del diportista «STED»). - Omissis 2. I soggetti di cui al comma 1, tramite lo STED, previa validazione dell'UCON, provvedono: a) alle attivita' istruttorie finalizzate all'iscrizione, anche provvisoria, e alla cancellazione nella «Sezione dati SISTE» dell'ATCN; b) alle attivita' istruttorie finalizzate all'annotazione dell'utilizzazione a fini commerciali di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146; c) al rilascio degli atti relativi alla proprieta' e degli altri atti e domande per i quali occorre l'iscrizione e la trascrizione; d) all'annotazione della perdita e del rientro in possesso di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; e) alle attivita' istruttorie finalizzate all'utilizzazione a titolo di locazione finanziaria con facolta' di acquisto; f) alle attivita' istruttorie relative al rilascio del nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione; g) al rilascio della licenza di navigazione, all'aggiornamento della stessa mediante emissione di appositi tagliandi, nonche' al rilascio del duplicato della licenza in caso di sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento dell'originale; h) al rilascio della licenza di navigazione provvisoria di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; i) alle attivita' istruttorie relative alla dichiarazione di armatore; l) alle attivita' istruttorie tese al rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico, anche provvisoria; m) al rilascio del certificato di sicurezza e del certificato di idoneita' al noleggio di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; n) al rilascio dell'autorizzazione alla navigazione temporanea di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. Omissis.».

Art. 6

Modifiche all'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 7 (Iscrizione di unita' da diporto a titolo di locazione finanziaria). - 1. Per l'iscrizione di un'unita' da diporto utilizzata a titolo di locazione finanziaria, il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario e munito di procura con sottoscrizione autenticata, presenta a uno STED, oltre alla documentazione prevista dagli articoli 15-bis o 19 del codice, copia del contratto di locazione finanziaria registrato oppure copia del contratto corredato della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro a cui e' soggetto il titolo, con riserva di successiva presentazione all'UCON, tramite uno STED, del titolo registrato dall'Agenzia delle entrate, non appena perfezionato. 2. L'annotazione nell'ATCN e sulla licenza di navigazione del nominativo dell'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria e della data di scadenza del relativo contratto puo' essere richiesta dal proprietario o dall'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria, anche successivamente all'iscrizione dell'unita', con le medesime modalita' di cui al comma 1 del presente articolo. 3. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, per la cancellazione dell'annotazione di cui all'articolo 16, comma 1, del codice, il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria presenta a uno STED copia dell'atto di risoluzione del contratto. In caso di cessione o di variazione del contratto di locazione finanziaria relativa all'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria o alla data di scadenza del contratto di locazione finanziaria, il proprietario presenta a uno STED copia del contratto registrato oppure copia del contratto corredata della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro a cui e' soggetto il titolo, con riserva di successiva presentazione del titolo registrato dall'Agenzia delle entrate, non appena perfezionato. Lo STED notifica con modalita' telematiche l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario e all'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria e richiede a quest'ultimo la restituzione della licenza di navigazione e dei documenti di bordo. 3-bis. In caso di perdita di possesso o di disponibilita' dell'unita' da diporto, a seguito della relativa annotazione, il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria puo' chiedere a uno STED la cancellazione dell'annotazione di cui all'articolo 16, comma 1, del codice. 4. L'annotazione del nominativo dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria non e' soggetta ai tributi previsti in materia di pubblicita' navale. 5. Nei casi di iscrizione provvisoria di imbarcazioni da diporto, la dichiarazione di assunzione di responsabilita' di cui all'articolo 20, comma 1, lettera d), del codice e' sottoscritta dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria.».

Art. 7

Modifiche all'articolo 8 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1.All'articolo 8 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, le parole «consegna all'ufficio d'iscrizione l'attestazione comprovante il» sono sostituite dalle seguenti: «effettua il».

Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 8 (Pagamento stampati). - 1. Nei casi di rilascio, rinnovo o duplicato della licenza di navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto, l'interessato effettua il pagamento del relativo stampato a rigoroso rendiconto.».

Art. 8

Modifiche all'articolo 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1.All'articolo 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, le parole «nei registri di iscrizione delle unita'» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ATCN».

Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 9 (Pubblicita' degli atti). - 1. Le domande e gli atti diversi da quelli previsti dall'articolo 17 del codice, per i quali il codice civile richiede la trascrizione, sono resi pubblici mediante trascrizione nell'ATCN ed annotazione sulla relativa licenza di navigazione.».

Art. 9

Modifiche all'articolo 10 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1.All'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, dopo le parole «imbarcazioni da diporto» sono inserite le seguenti: «e per le navi da diporto minori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), del codice».

Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 10 (Forma del titolo per la pubblicita'). - 1. La trascrizione e l'annotazione si compiono in forza di uno dei titoli indicati dall'articolo 2657 del codice civile e, in caso di acquisto a causa di morte, in forza dell'atto indicato dall'articolo 2648 del codice civile oppure della dichiarazione di successione. 2. Per le imbarcazioni da diporto e per le navi da diporto minori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), del codice, il titolo per la trascrizione e l'annotazione puo' essere costituito da una dichiarazione dell'alienante con sottoscrizione autenticata oppure dalla fattura di vendita con firma, per quietanza, dell'alienante autenticata.».

Art. 10

Modifiche all'articolo 11 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 11 (Documenti per la pubblicita'). - 1. La pubblicita' e' richiesta all'UCON, tramite uno STED, presentando, unitamente alla nota di trascrizione in doppio originale ed alla licenza di navigazione, gli atti di cui all'articolo 10 del presente regolamento nelle forme indicate dall'articolo 2658 del codice civile e, in caso di acquisto a causa di morte, il certificato di morte del precedente proprietario. 2. La nota di trascrizione contiene: a) cognome, nome, luogo, data di nascita e nazionalita', codice fiscale e regime patrimoniale delle parti, se coniugate, ovvero denominazione o ragione sociale, sede e numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione per queste ultime e per le societa' semplici, anche delle generalita' delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo; b) indicazione del titolo del quale si chiede la pubblicita' e data del medesimo; c) nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o che ha autenticato le firme o che l'ha in deposito, ovvero nome di altro soggetto che ha autenticato le firme ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero l'indicazione dell'autorita' giudiziaria che ha pronunciato la sentenza; d) elementi di individuazione dell'unita' da diporto; e) indicazione dell'eventuale termine o condizione a cui e' sottoposto l'atto. 3. In caso di acquisto a causa di morte, la nota di trascrizione contiene anche l'indicazione della data di morte del precedente proprietario. 4. Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o di altri diritti reali sull'unita' da diporto, redatti in lingua straniera e presentati per la pubblicita', sono apostillati o legalizzati secondo le convenzioni internazionali e le disposizioni vigenti, nonche' corredati di una traduzione in lingua italiana, eseguita da un interprete nominato dal tribunale o dall'autorita' consolare.».

Art. 11

Modifiche all'articolo 12 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 12 (Semplificazione delle disposizioni per la pubblicita'). - 1. La trascrizione puo' essere domandata anteriormente al pagamento dell'imposta di registro a cui e' soggetto il titolo, solo se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunciata da un'autorita' giudiziaria dello Stato. In tal caso, assieme alla doppia nota di trascrizione, l'interessato presenta una terza nota in carta libera, la quale, a cura dell'UCON, e' trasmessa alla competente Agenzia delle entrate. 2. Negli altri casi la trascrizione puo' essere eseguita su presentazione della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro a cui e' soggetto il titolo. In tale ipotesi l'interessato presenta all'UCON, tramite uno STED, il titolo registrato dall'Agenzia delle entrate, non appena perfezionato.».

Art. 12

Esecuzione della pubblicita'

1.L'articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente: «Art. 13 (Esecuzione della pubblicita'). - 1. Lo STED, effettuata le verifica di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152 e verificati i requisiti formali dell'atto da trascrivere, inserisce nell'ATCN il contenuto della domanda di pubblicita'. Successivamente alla validazione dell'UCON, lo STED fa menzione dell'adempimento delle formalita' eseguite sulla copia della nota di trascrizione, che restituisce al richiedente. Gli estremi della nota di trascrizione sono annotati sulla licenza di navigazione. 2. L'UCON ricusa la domanda di esecuzione della pubblicita' non corredata da tutti i documenti richiesti dalle disposizioni vigenti. La domanda di pubblicita' e' nuovamente presentata solo a seguito di integrazione della documentazione o dei versamenti dovuti e le viene assegnato automaticamente dal CED un nuovo numero di repertorio progressivo. 3. Nel concorso di piu' atti resi pubblici, la precedenza, agli effetti del codice civile, e' determinata dalla data di trascrizione nei registri di iscrizione e, per le unita' registrate nell'ATCN, dal numero di repertorio progressivo assegnato automaticamente dal CED. In caso di discordanza tra le trascrizioni presenti nei registri di iscrizione o nell'ATCN e le annotazioni sulla licenza di navigazione, prevalgono le risultanze dei registri o dell'ATCN.».

Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152 (Regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto): «Art. 5 (Sportello telematico del diportista «STED»). - Omissis 3. Le attivita' previste al comma 2 sono espletate previa verifica, in via telematica, della sussistenza di eventuali iscrizioni, trascrizioni o annotazioni, inclusi i fermi amministrativi a qualsiasi titolo disposti, gravanti sull'unita' da diporto. Omissis.».

Art. 13

Modifiche all'articolo 14 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 14 (Iscrizione nell'ATCN delle imbarcazioni da diporto). - 1. La dichiarazione di potenza del motore entrobordo di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 1, lettera c), del codice puo' essere sostituita dal certificato di omologazione corredato da dichiarazione di conformita' o dal certificato di potenza rilasciati prima del 10 maggio 2000. 2. In caso di furto, smarrimento o distruzione dei documenti previsti dal comma 1 del presente articolo, l'interessato, previa denuncia alle autorita' competenti, richiede al costruttore o all'importatore del motore una nuova dichiarazione di potenza. 2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, del codice, si applicano agli Stati terzi dotati di registri pubblici delle unita' da diporto e di autorita' di conservatoria navale.».

Art. 14

Iscrizione di unita' da diporto da parte di cittadini italiani o stranieri residenti all'estero

1.L'articolo 15 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente: «Art. 15 (Iscrizione di unita' da diporto da parte di cittadini italiani o stranieri residenti all'estero). - 1. L'elezione di domicilio in Italia o la nomina di un rappresentante con domicilio in Italia di cui all'articolo 18 del codice e' trasmessa all'UCON, per il tramite di uno STED, ai fini di eventuali comunicazioni relative all'unita' iscritta.».

Note all'art. 14: - Si riporta il testo dell'articolo 18 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172): «Art. 18 (Iscrizione di unita' da diporto da parte di cittadini stranieri o residenti all'estero). - 1. Gli stranieri e le societa' estere che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unita' da diporto di loro proprieta' nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorita' consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione dello Stato stesso o presso un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le autorita' marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unita' iscritta. 2. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce stabile organizzazione in Italia della societa' estera e, se nei confronti di agenzia marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135. 3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora straniero, deve essere regolarmente soggiornante in Italia.».

Art. 15

Licenza di navigazione per unita' da diporto

1.Dopo l'articolo 15 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono inseriti i seguenti: «Art. 15-bis (Licenza di navigazione per unita' da diporto). - 1. I modelli di licenza di navigazione per le unita' da diporto sono approvati con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Oltre ai dati di cui all'articolo 23, comma 2, del codice, sulla licenza di navigazione sono annotati la denominazione identificativa dello STED che l'ha rilasciata, l'eventuale nome dell'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria e la durata del contratto di locazione, l'eventuale armatore e gli estremi del certificato di sicurezza. Art. 15-ter (Iscrizione delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172). - 1. Il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, chiede l'iscrizione al Registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, presentando il titolo di proprieta' o l'estratto del registro delle navi in costruzione e il certificato di stazza, anche provvisorio con validita' non superiore a sei mesi. 2. Nel caso di navi provenienti da Stati esteri, oltre ai documenti indicati al comma 1, occorre presentare l'estratto del registro di iscrizione di provenienza ovvero il certificato di cancellazione dal medesimo registro. In luogo del certificato di stazza puo' essere presentata, in via provvisoria e con validita' non superiore a sei mesi, l'attestazione di stazza rilasciata dal registro di iscrizione di provenienza. 3. La presentazione di un certificato dell'autorita' competente, con validita' non superiore a sei mesi dalla data del rilascio, che attesta l'avvio delle procedure di cancellazione dal registro estero e il ritiro dei documenti di navigazione, sostituisce il certificato di cancellazione di cui al comma 2. 4. Se nell'estratto del registro di iscrizione del Paese dell'Unione europea di provenienza o nel certificato di cancellazione dal medesimo registro sono indicate le generalita' del proprietario e i dati identificativi della nave, non e' necessario presentare il titolo di proprieta', fermo restando l'obbligo di presentazione del certificato di stazza o l'attestazione provvisoria di cui al comma 2. Art. 15-quater (Licenza e libro unico di bordo per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172). - 1. La licenza per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche e' rilasciata dall'autorita' marittima di iscrizione della nave ed e' redatta sul modello approvato con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Sulla licenza di cui al comma 1 sono riportati il numero e la sigla di iscrizione nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, il numero IMO, il tipo e le caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore, il nome o la denominazione sociale del proprietario, il nome della nave, il tipo di navigazione a cui la nave e' abilitata, la stazza, il numero massimo delle persone trasportabili escluso l'equipaggio, il nome dell'eventuale utilizzatore dell'unita' in locazione finanziaria e la durata del contratto di locazione, l'eventuale dichiarazione di armatore, gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprieta' e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sull'unita', la destinazione esclusiva al noleggio per finalita' turistiche, gli estremi del certificato di classe e gli estremi del primo rilascio del certificato di sicurezza di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95. 3. Il libro unico di bordo per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche e' rilasciato dall'autorita' marittima di iscrizione della nave ed e' conforme al modello approvato con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 4. Le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche, per le quali il procedimento di iscrizione non si e' ancora concluso, possono essere abilitate alla navigazione dall'autorita' marittima alla quale e' stata presentata l'istanza di iscrizione, con licenza provvisoria con validita' di sei mesi. 5. La licenza, anche provvisoria, il ruolino di equipaggio e il libro unico di bordo sono conservati a bordo in originale. 6. Per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, i documenti di bordo possono essere inviati all'autorita' marittima di iscrizione della nave anche su supporto informatico o per via telematica. 7. In caso di furto, smarrimento, deterioramento o distruzione dei documenti prescritti, il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria della nave, in nome e per conto del proprietario e munito di procura con sottoscrizione autenticata, produce all'autorita' marittima di iscrizione la denuncia in originale o in copia conforme presentata all'autorita' competente, unitamente a un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa e all'eventuale documento di bordo deteriorato. Se il certificato di sicurezza di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95, e' in corso di validita', l'autorita' marittima rilascia l'autorizzazione provvisoria alla navigazione con durata di trenta giorni. Art. 15-quinquies (Navigazione temporanea delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172). - 1. L'autorizzazione alla navigazione temporanea di cui all'articolo 31 del codice puo' essere utilizzata anche per le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando la necessita' del possesso del titolo professionale marittimo o del diporto per il comando dell'unita'. Art. 15-sexies (Contrazione dei termini del procedimento). - 1. Fermi restando i termini del procedimento di cui all'articolo 58 del codice, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengono individuati gli strumenti organizzativi atti a consentire la contrazione dei termini relativi ai procedimenti di rilascio della licenza provvisoria di navigazione di cui all'articolo 20, comma 2, del codice e della licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche di cui all'articolo 15-ter, comma 3, lettera a), del codice.».

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