LEGGE 30 settembre 2024, n. 151
Entrata in vigore del provvedimento: 18/10/2024
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 26 del Trattato stesso.
Art. 3
Copertura finanziaria
1.Agli oneri derivanti dalle spese derivanti dall'attuazione degli articoli 6, 10, 12, 18, 19 e 24 del Trattato di cui all'articolo 1, valutati in euro 55.879 a decorrere dall'anno 2023, e dalle rimanenti spese derivanti dagli articoli 14 e 24 del medesimo Trattato, pari a euro 17.200 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Allegato-art. 1
Allegato TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal qui di seguito denominati «le Parti», desiderando di promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi con l'intento di reprimere la criminalita' sulla base del reciproco rispetto della sovranita', dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio; ritenendo che tale obiettivo puo' essere conseguito mediante la conclusione di un trattato bilaterale che stabilisca norme in materia di assistenza giudiziaria nel settore penale, hanno stabilito quanto segue: Articolo 1 Oggetto 1. Le Parti, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la piu' ampia assistenza giudiziaria in materia penale. 2. Tale assistenza comprende: (a) la ricerca e l'identificazione di persone; (b) la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali; (c) la citazione di persone per la comparizione volontaria dinanzi all'Autorita' competente della Parte Richiedente; (d) la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova; (e) l'espletamento e la trasmissione di perizie; (f) l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni; (g) l'assunzione di interrogatori; (h) il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o interrogatorio o di partecipare ad altri atti processuali; (i) l'esecuzione di ispezioni giudiziarie, perquisizioni, congelamenti di beni e sequestri; (j) la confisca dei proventi di reato e delle cose comunque riconducibili al reato; (k) la comunicazione dell'esito dei procedimenti penali e la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari; (1) lo scambio di informazioni in materia di diritto; (m) le intercettazioni telefoniche e ambientali con finalita' probatoria; (n) qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi dello Stato Richiesto.
Allegato-art. 2
Articolo 2 Doppia incriminazione 1. L'assistenza giudiziaria puo' essere prestata anche quando il fatto per il quale e' richiesta non costituisce reato nella Parte Richiesta. 2. Tuttavia, quando la richiesta di assistenza si riferisce all'esecuzione di perquisizioni, sequestri, confisca di beni ed altri atti che incidono su diritti fondamentali delle persone o risultano invasivi di luoghi o cose, l'assistenza e' prestata solo se il fatto per cui e' richiesta e' previsto come reato anche dall'ordinamento giuridico della Parte Richiesta.
Allegato-art. 3
Articolo 3 Rifiuto o differimento dell'Assistenza 1. La Parte Richiesta puo' rifiutare, in tutto o in parte, di concedere l'assistenza richiesta: (a) se la richiesta di assistenza e' contraria alla propria legislazione nazionale o non e' conforme alle disposizioni del presente Trattato; (b) se la richiesta si riferisce ad un reato di natura politica o ad un reato connesso ad un reato politico. A tal fine non si considerano reati politici: i) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrita' fisica o la liberta' di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia; ii) i reati di terrorismo e qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti; (c) se la richiesta si riferisce ad un reato di natura esclusivamente militare, ai sensi delle leggi della Parte Richiedente; (d) se il reato per cui si procede e' punito dallo Stato Richiedente con una pena vietata dalla legge della Parte Richiesta; (e) se ha seri motivi per ritenere che la richiesta e' avanzata al fine di indagare, perseguire, punire o promuovere altre azioni nei confronti di una persona per motivi attinenti a razza, sesso, religione, nazionalita' od opinioni politiche o che un pregiudizio possa essere arrecato alla posizione di detta persona nel procedimento giudiziario per uno qualsiasi dei suddetti motivi; (f) se ha gia' in corso un procedimento penale, o ha gia' pronunciato una sentenza definitiva, nei confronti della stessa persona e con riferimento allo stesso reato di cui alla richiesta di assistenza giudiziaria; (g) se ritiene che l'esecuzione della richiesta puo' compromettere la sua sovranita', sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi essenziali dello Stato ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale. 2. La Parte Richiesta puo' differire l'esecuzione della richiesta di assistenza se la stessa interferisce con un procedimento penale in corso nella Parte Richiesta. 3. Prima di rifiutare una richiesta o di differirne l'esecuzione, la Parte Richiesta ha la facolta' di valutare se l'assistenza possa essere concessa a determinate condizioni. A tal fine, le Autorita' Centrali di ciascuno Stato, designate ai sensi dell'Articolo 4 del presente Trattato, si consultano e, se la Parte Richiedente accetta l'assistenza condizionata, la richiesta e' eseguita in conformita' alle modalita' convenute. 4. Quando la Parte Richiesta rifiuta o differisce l'assistenza giudiziaria, informa tempestivamente per iscritto la Parte Richiedente delle ragioni del rifiuto o del differimento.
Allegato-art. 4
Articolo 4 Autorita' Centrali 1. Ai fini del presente Trattato, le Autorita' Centrali designate dalle Parti trasmettono le richieste di assistenza giudiziaria e comunicano direttamente tra di loro. 2. Per la Repubblica Italiana l'Autorita' Centrale e' il Ministero della Giustizia e per la Repubblica del Senegal e' il Ministero della Giustizia. 3. Ciascuna Parte comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, i cambiamenti dell'Autorita' Centrale designata.
Allegato-art. 5
Articolo 5 Forma e Contenuto della Richiesta 1. La richiesta di assistenza e' formulata per iscritto e deve recare la firma o il timbro dell'Autorita' richiedente in conformita' alle norme interne. 2. La richiesta di assistenza contiene quanto segue: (a) l'identificazione dell'Autorita' competente che conduce le indagini o il procedimento penale a cui si riferisce; (b) la descrizione dei fatti per cui si procede, ivi compresi il tempo e il luogo del commesso reato ed eventuali danni cagionati, nonche' la loro qualificazione giuridica; (c) l'indicazione delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla prescrizione e sulla pena che puo' essere inflitta; (d) la descrizione delle attivita' di assistenza richieste; (e) l'indicazione del termine entro il quale la richiesta dovrebbe essere eseguita, nei casi di urgenza; (f) l'indicazione delle persone che si chiede di autorizzare ad essere presenti all'esecuzione della richiesta, in conformita' al successivo Articolo 6 paragrafo 3; (g) le informazioni sulle indennita' e sui rimborsi spese a cui ha diritto la persona che e' citata a comparire nella Parte Richiedente per l'assunzione di una prova, in conformita' al successivo Articolo 10 paragrafo 3; (h) le informazioni necessarie per l'assunzione della prova mediante videoconferenza, in conformita' al successivo Articolo 14 paragrafo 5. 3. La richiesta di assistenza, per quanto necessario, contiene altresi': (a) le informazioni sull'identita' e sulla residenza delle persone soggette ad indagine o a procedimento penale, dei testimoni e dei periti; (b) le informazioni sull'identita' della persona da identificare o da rintracciare e sul luogo in cui puo' trovarsi; (c) le informazioni sull'identita' e la residenza della persona destinataria della notifica e la sua qualita' in relazione al procedimento, nonche' il modo in cui la notifica deve essere eseguita; (d) l'indicazione e la descrizione del luogo o della cosa da ispezionare o dei beni da sequestrare o confiscare; (e) le eventuali procedure particolari da seguire nel dare esecuzione alla richiesta e le relative ragioni; (f) le eventuali esigenze di riservatezza; (g) qualsiasi altra informazione che possa facilitare l'esecuzione della richiesta. 4. Se la Parte Richiesta ritiene che il contenuto della richiesta non sia sufficiente a soddisfare le condizioni del presente Trattato, ha facolta' di richiedere ulteriori informazioni. 5. La richiesta di assistenza giudiziaria e la documentazione giustificativa presentata ai sensi del presente Articolo sono accompagnate da una traduzione nella lingua della Parte Richiesta. 6. La richiesta di assistenza giudiziaria, presentata attraverso le Autorita' Centrali di cui al precedente Articolo 4, puo' essere preliminarmente inoltrata con mezzi di comunicazione rapida, compresi fax e posta elettronica. La Parte richiedente trasmette l'originale della domanda il piu' presto possibile. La Parte richiesta informa la Parte richiedente degli esiti della richiesta dopo aver ricevuto l'originale della stessa.
Allegato-art. 6
Articolo 6 Esecuzione della Richiesta 1. La Parte Richiesta esegue immediatamente la richiesta di assistenza in conformita' alla sua legislazione nazionale e alle disposizioni del presente Trattato. 2. Laddove cio' non contrasti con la sua legislazione nazionale, la Parte Richiesta esegue la richiesta di assistenza secondo le modalita' indicate dalla Parte Richiedente. 3. Laddove cio' non contrasti con la sua legislazione nazionale, la Parte Richiesta puo' autorizzare le persone specificate nella richiesta di assistenza giudiziaria ad essere presenti all'esecuzione della stessa. A tal fine, la Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente circa la data ed il luogo dell'esecuzione della richiesta di assistenza. 4. La Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente riguardo all'esito dell'esecuzione della richiesta. Se l'assistenza richiesta non puo' essere fornita, la Parte Richiesta ne da' immediata comunicazione alla Parte Richiedente, indicandone i motivi. 5. Se la persona nei cui confronti deve essere eseguita la richiesta di assistenza giudiziaria invoca immunita', prerogative o privilegi, diritti o incapacita' secondo la legislazione nazionale della Parte Richiesta, la questione e' risolta dall'Autorita' competente della Parte Richiesta anteriormente all'esecuzione della richiesta e l'esito viene comunicato alla Parte Richiedente. Se la persona invoca immunita', prerogative o privilegi, diritti o incapacita' secondo la legislazione nazionale della Parte Richiedente, di tale eccezione e' data comunicazione alla Parte Richiedente affinche' decida al riguardo.
Allegato-art. 7
Articolo 7 Localizzazione e identificazione di persone e oggetti Le autorita' competenti della Parte richiesta adottano tutte le misure previste dalla propria legislazione per la localizzazione e l'identificazione delle persone e degli oggetti indicati nella richiesta.
Allegato-art. 8
Articolo 8 Notifica di documenti 1. La Parte Richiesta effettua la notifica delle citazioni e di altri documenti trasmessi dalla Parte Richiedente in conformita' alla sua legislazione nazionale. 2. La Parte Richiesta, previa notifica delle citazioni e di altri documenti, ne da' alla Parte Richiedente una prova firmata recante il timbro dell'Autorita' notificante, con l'indicazione della data, ora, luogo e modalita' della consegna, ed in particolare della persona a cui sono stati consegnati i documenti. Quando la notifica non e' eseguita, la Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente e comunica i motivi della mancata notifica. 3. Le richieste di notifica di citazioni a comparire devono essere formulate alla Parte Richiesta entro il termine previsto al paragrafo 2 dell'Articolo 10. 4. La citazione e la notifica non devono essere accompagnati da minacce di ricorrere a mezzi forzosi in caso di mancata comparizione.
Allegato-art. 9
Articolo 9 Assunzione Probatoria nello Stato Richiesto 1. La Parte Richiesta assume, in conformita' alla sua legislazione nazionale, le prove indicate nella richiesta di assistenza giudiziaria e le trasmette alla Parte Richiedente. 2. La Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente della data e del luogo di esecuzione della richiesta. Se necessario, le Autorita' Centrali si consultano al fine di stabilire una data conveniente, quando l'esecuzione della richiesta deve avvenire alla presenza delle persone autorizzate ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 6. 3. La persona invitata a rendere dichiarazioni in virtu' del presente trattato puo' rifiutarsi di renderle quando la legislazione della Parte Richiesta o della Parte Richiedente glielo consente. La Parte Richiedente deve fare espressa menzione di questa facolta' nella richiesta di assistenza. 4. La Parte Richiesta ammette la presenza del difensore della persona citata a rendere dichiarazioni, laddove cio' sia previsto dalla legislazione della Parte Richiedente e non contrasti con quella della Parte Richiesta. 5. I documenti e gli altri elementi di prova ai quali si sia riferita la persona ascoltata possono essere acquisiti e sono ammissibili nella Parte Richiedente come mezzo di prova in conformita' all'ordinamento di questa Parte.
Allegato-art. 10
Articolo 10 Assunzione Probatoria nello Stato Richiedente 1. La Parte Richiesta, su domanda della Parte Richiedente, cita la persona a comparire dinanzi all'Autorita' competente nel territorio della Parte Richiedente ai fini del compimento di interrogatori, testimonianze, perizie o di ogni altro atto relativo all'indagine o al processo. La Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente dell'esito delle attivita' espletate. 2. La Parte Richiedente trasmette alla Parte Richiesta la richiesta di notifica della citazione a comparire dinanzi ad un'Autorita' del territorio della Parte Richiedente almeno sessanta giorni prima del giorno previsto per la comparizione, salvo che la Parte Richiedente abbia concordato un limite di tempo inferiore per i casi urgenti. 3. Nella richiesta, la Parte Richiedente indica la misura in cui sono concessi alla persona citata indennita' e rimborsi spese, cosi' come previsto all'Articolo 5 paragrafo 2 lettera (g).
Allegato-art. 11
Articolo 11 Garanzie speciali delle persone citate 1. La persona che si trova nel territorio della Parte Richiedente ai sensi del precedente Articolo 10: (a) non puo' essere perseguita, giudicata, arrestata ne' sottoposta ad altra misura privativa della liberta' personale dalla Parte Richiedente in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detta Parte; (b) non puo' essere costretta a rendere testimonianza, a fare altre dichiarazioni o a partecipare in qualsiasi modo a procedimenti diversi da quello menzionato nella richiesta di assistenza, senza previo consenso della Parte Richiesta e della persona stessa. 2. Il paragrafo 1 del presente Articolo cessa di avere effetto se la persona ivi menzionata: (a) non ha lasciato il territorio della Parte Richiedente entro trenta giorni dal momento in cui e' stata ufficialmente informata che la sua presenza non e' piu' necessaria. Tale termine non comprende il periodo durante il quale la persona non ha lasciato il territorio della Parte Richiedente per cause di forza maggiore; (b) avendo lasciato il territorio della Parte Richiedente, volontariamente vi fa ritorno. 3. Il testimone, o il perito, ascoltato in conformita' agli Articoli 9 e 10, e' responsabile per il contenuto della sua dichiarazione testimoniale o della sua relazione peritale ovvero per ogni altro atto o omissione nel corso della sua comparizione, in conformita' alle rispettive legislazioni della Parte Richiesta e della Parte Richiedente.
Allegato-art. 12
Articolo 12 Trasferimento Temporaneo di Persone Detenute 1. Quando, ai sensi dell'Articolo 14 paragrafo 4, la videoconferenza non e' possibile o opportuna, la Parte Richiesta, a domanda della Parte Richiedente, ha facolta' di trasferire temporaneamente sul territorio di quest'ultima, una persona detenuta a fini di interrogatorio, testimonianza o della partecipazione a altri atti procedurali. La persona in questione deve espressamente consentire a questo trasferimento e le Parti devono accordarsi sulle modalita' del trasferimento. 2. Il trasferimento temporaneo della persona puo' essere eseguito a condizione che: (a) non interferisca con indagini o procedimenti penali, in corso nella Parte Richiesta; (b) la persona trasferita sia mantenuta dalla Parte Richiedente in stato di detenzione. 3. Il periodo trascorso in stato di detenzione nello Stato Richiedente e' computato ai fini della durata massima della custodia cautelare e della pena inflitta nello Stato Richiesto. 4. Quando il trasferimento temporaneo comporta il transito della persona detenuta attraverso il territorio di uno Stato terzo, le relative formalita' sono a carico dello Stato Richiedente. 5. Lo Stato Richiedente riconsegna immediatamente allo Stato Richiesto la persona trasferita al termine delle attivita' di cui al paragrafo 1 del presente Articolo ovvero alla scadenza di altro termine specificamente convenuto dalle Autorita' Centrali dei due Stati. 6. Alla persona trasferita temporaneamente in conformita' al presente Articolo sono riconosciute, ove applicabili, le garanzie di cui all'Articolo 11. 7. Il trasferimento temporaneo puo' essere rifiutato dallo Stato Richiesto in presenza di seri motivi.
Allegato-art. 13
Articolo 13 Protezione di Vittime, Testimoni ed altri Partecipanti al Procedimento penale Se necessario e per una corretta amministrazione della giustizia, entrambe le Parti adottano le misure previste nei rispettivi ordinamenti giuridici per la protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati ed alle attivita' di assistenza richieste.
Allegato-art. 14
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