DECRETO 10 gennaio 2024, n. 154
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 18 della citata legge n. 394, del 1991: «Art. 18 (Istituzione di aree protette marine). - 1. In attuazione del programma il Ministro dell'ambiente d'intesa con il Ministro del tesoro, istituisce le aree protette marine, autorizzando altresi' il finanziamento definito dal programma medesimo. L'istruttoria preliminare e' in ogni caso svolta, ai sensi dell'art. 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti. 1-bis. L'istituzione delle aree protette marine puo' essere sottoposta ad accordi generali fra le regioni e il Ministero dell'ambiente. 2. Il decreto istitutivo contiene tra l'altro la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi cui e' finalizzata la protezione dell'area e prevede, altresi' la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'art. 19, comma 6. 3. Il decreto di istituzione e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. Per il finanziamento di programmi e progetti di investimento per le aree protette marine e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994. 5. Per le prime spese di funzionamento delle aree protette marine e' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.». - Si riporta il testo dell'articolo 3, del citato decreto legislativo n. 171, del 2005: «Art. 3 (Definizioni). - 1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate: a) unita' da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto; b) unita' utilizzata a fini commerciali - commercial yacht: si intende ogni unita' di cui all'articolo 2 del presente codice, nonche' le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172; c) nave da diporto maggiore: si intende ogni unita' con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza superiore alle 500 gross tonnage, di seguito GT, ovvero a 600 tonnellate di stazza lorda, di seguito TSL; d) nave da diporto minore: si intende ogni unita' con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 500 GT ovvero a 600 TSL, escluse le unita' di cui alla lettera e); e) nave da diporto minore storica: si intende ogni unita' con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ ISO/8666, e di stazza fino a 120 GT ovvero fino a 100 TSL, costruita in data anteriore al 1º gennaio 1967; f) imbarcazione da diporto: si intende ogni unita' con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666; g) natante da diporto: si intende ogni unita' a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo la norma armonizzata di cui alla lettera c), con esclusione delle moto d'acqua; h) moto d'acqua: si intende ogni unita' da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o piu' persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziche' al suo interno; h-bis) unita' da diporto a controllo remoto: unita' da diporto a comando remoto priva a bordo di personale adibito al comando.». - Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 4, del 2012: «Art. 2 (Pesca professionale). - 1. La pesca professionale e' l'attivita' economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca. 2. Rientrano nelle attivita' di pesca professionale, se effettuate dall'imprenditore ittico di cui all'articolo 4, le seguenti attivita': a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata «pesca-turismo»; b) attivita' di ospitalita', ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilita' dell'imprenditore stesso, denominate «ittiturismo». 2-bis. Sono connesse all'attivita' di pesca professionale, purche' non prevalenti rispetto a questa ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attivita' di pesca ovvero di attrezzature o di risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attivita': a) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonche' le azioni di promozione e valorizzazione; b) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero. 3. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche' all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilita' ed il superamento delle barriere architettoniche. 4. L'imbarco di persone di cui al comma 1, lettera a), e' autorizzato dall'autorita' marittima dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca secondo le modalita' fissate dalle disposizioni vigenti.». - Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 1380/2013 del 2013, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 2015/812 del 2015, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 136 del codice della navigazione di cui al citato regio decreto n. 327 del 1942: «Art. 136 (Navi e galleggianti). - Per nave si intende qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o ad altro scopo. Le navi si distinguono in maggiori e minori. Sono maggiori le navi alturiere; sono minori le navi costiere, quelle del servizio marittimo dei porti e le navi addette alla navigazione interna. Le disposizioni che riguardano le navi si applicano, in quanto non sia diversamente disposto, anche ai galleggianti mobili adibiti a qualsiasi servizio attinente alla navigazione o al traffico in acque marittime o interne.». - Per i riferimenti al regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio si veda nelle note alle premesse.
Art. 3
Zonazione dell'area marina protetta
1.L'area marina protetta «Capo Spartivento» e' suddivisa nella zona B di riserva generale, nella sottozona Bs di riserva generale speciale e nella zona C di riserva parziale, individuate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2.Le zone di cui al comma 1, tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica ivi presenti, sono sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.
Art. 4
Attivita' consentite
5.Per le attivita' di osservazione dei mammiferi marini sono individuate una fascia di osservazione, entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, e una fascia di avvicinamento entro la distanza di 300 metri dai cetacei avvistati.
Il Ministro: Pichetto Fratin
Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2024 Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, reg. n. 1015
Note all'art. 4: - Per i riferimenti del decreto legislativo n. 171 del 2005, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'Allegato II, lettere B e C, del citato decreto legislativo n. 171 del 2005: «Allegato II (REQUISITI ESSENZIALI) (omissis) B. Requisiti essenziali relativi alle emissioni di scarico dei motori di propulsione I motori di propulsione sono conformi ai requisiti essenziali per le emissioni allo scarico stabiliti alla presente parte. 1. IDENTIFICAZIONE DEL MOTORE DI PROPULSIONE 1.1. Ogni motore riporta in modo chiaro le seguenti informazioni: a) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e il recapito del fabbricante del motore; e, se applicabile, il nome e il recapito della persona che adatta il motore; b) il tipo di motore, la famiglia di motori, se applicabile; c) il numero di serie unico del motore; d) la marcatura CE come previsto all'articolo 17. 1.2. Le indicazioni di cui al punto 1.1 devono avere una durata pari alla normale durata del motore e devono essere chiaramente leggibili e indelebili. Se si utilizzano etichette o targhette, esse devono essere apposte in maniera tale che il fissaggio abbia una durata pari alla normale durata del motore e che le etichette o targhette non possano essere rimosse senza essere distrutte o cancellate. 1.3. Le indicazioni devono essere apposte su una parte del motore necessaria per il normale funzionamento dello stesso e che non deve, in linea di massima, essere sostituita per tutta la vita del motore. 1.4. Le indicazioni devono trovarsi in una posizione facilmente visibile dopo che il motore e' stato assemblato con tutti i componenti necessari al suo funzionamento. 2. REQUISITI RELATIVI ALL'EMISSIONE DI GAS DI SCARICO I motori di propulsione sono progettati, costruiti e assemblati 0in modo che, se correttamente installati e in condizioni d'uso normale, le emissioni non superino i valori limite risultanti al punto 2.1, tabella 1, e al punto 2.2, tabelle 2 e 3: 2.1. Valori applicabili ai fini dell'articolo 45, comma 2, e della tabella 2, punto 2.2: Tabella I Parte di provvedimento in formato grafico Se A, B e n sono valori costanti secondo la tabella, PN e' la potenza nominale del motore in kW. 2.2. Valori applicabili a partire dal 18 gennaio 2016: Tabella 2 Limiti di emissioni di gas di scarico per motori ad accensione spontanea (AS) (++) Parte di provvedimento in formato grafico (+) In alternativa, i motori ad accensione spontanea con potenza nominale pari o superiore a 37 kW e inferiore a 75 kW e con una cilindrata inferiore a 0,9 l/cil non superano il limite di emissione PT di 0,20 g/kWh e il limite di emissione combinata HC + NOx di 5,8 g/kWh. (++) Ogni motore ad accensione spontanea non supera il limite di emissione di monossido di carbonio (CO) di 5,0 g/kWh. Tabella 3 Limiti di emissioni di gas di scarico per motori ad accensione spontanea (AC) Parte di provvedimento in formato grafico 2.3. Cicli di prova: Cicli di prova e fattori di ponderazione da applicare: Si applicano i seguenti requisiti della norma ISO 8178-4:2007, tenendo conto dei valori di cui alla tabella in appresso. Per motori AS a velocita' variabile si applica il ciclo di prova E1 o E5 o, in alternativa, al di sopra di 130 kW, puo' essere applicato il ciclo di prove E3. Per motori ad AC a velocita' variabile si applica il ciclo di prova E4. Parte di provvedimento in formato grafico Gli organismi notificati possono accettare prove effettuate sulla base di altri cicli di prova specificati in una norma armonizzata e applicabili al ciclo di funzionamento del motore. 2.4. Applicazione della famiglia di motori di propulsione e scelta del motore di propulsione capostipite Il fabbricante del motore e' responsabile di stabilire quali motori della sua gamma devono essere inclusi in una famiglia di motori. Il motore capostipite e' scelto da una famiglia di motori in modo tale che le sue caratteristiche di emissione siano rappresentative di tutti i motori di quella famiglia di motori. Di norma dovrebbe essere selezionato come motore capostipite della famiglia il motore che possiede le caratteristiche che dovrebbero risultare nel piu' alto quantitativo di emissioni specifiche (espresse in g/kWh), misurate nel ciclo di prova applicabile. 2.5. Carburanti di prova Il carburante di prova utilizzato per le prove di emissione di scarico risponde alle seguenti caratteristiche: Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico Gli organismi notificati possono accettare prove effettuate sulla base di altri carburanti di prova specificati in una norma armonizzata. 3. DURATA Il fabbricante del motore fornisce istruzioni per l'installazione e la manutenzione del motore che, se applicate, dovrebbero consentire al motore in condizioni d'uso normale di continuare a rispettare i limiti di cui ai punti 2.1 e 2.2 per tutta la normale durata del motore e in condizioni normali di utilizzo. Tali informazioni sono ottenute dal fabbricante del motore effettuando preliminarmente una prova di resistenza, basata su cicli di funzionamento normali, e calcolando l'usura dei componenti in modo che il fabbricante possa preparare le istruzioni di manutenzione necessarie e rilasciarle con tutti i nuovi motori alla loro prima immissione sul mercato. La durata normale del motore e' la seguente: a) per i motori AS: 480 ore di funzionamento o dieci anni, a seconda del caso che si verifica per primo; b) per motori AC entrobordo o entrobordo con o senza scarico integrato: 1) per la categoria di motori PN ? 373 kW: 480 ore di funzionamento o dieci anni, a seconda del caso che si verifica per primo; 2) per i motori nella categoria 373 < PN ? 485 kW: 150 ore di funzionamento o tre anni, a seconda del caso che si verifica per primo; 3) per i motori nella categoria PN > 485 kW: 50 ore di funzionamento o un anno, a seconda del caso che si verifica per primo; c) motori di moto d'acqua: 350 ore di funzionamento o cinque anni, a seconda del caso che si verifica per primo, d) motori fuoribordo: 350 ore di funzionamento o dieci anni, a seconda del caso che si verifica per primo. 4. MANUALE DEL PROPRIETARIO Ogni motore e' dotato di un manuale del proprietario redatto in una o piu' lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro in cui il motore deve essere commercializzato. Il manuale del proprietario: a) fornisce istruzioni per l'installazione, l'uso e la manutenzione necessarie per il corretto funzionamento del motore al fine di soddisfare i requisiti di cui alla sezione 3 (durata); b) specifica la potenza del motore misurata conformemente alla norma armonizzata. C. Requisiti essenziali per le emissioni acustiche Le imbarcazioni e i natanti da diporto con motori entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, le moto d'acqua, i motori fuoribordo e i motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato sono conformi ai requisiti essenziali per le emissioni acustiche stabiliti nella presente parte. 1. LIVELLI DI EMISSIONE ACUSTICA 1.1. Le imbarcazioni e i natanti da diporto con motori entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, le moto d'acqua, i motori fuoribordo e i motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato sono progettati, costruiti e assemblati cosi' che le emissioni acustiche non superino i valori limite illustrati nella seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico in cui PN = potenza nominale del motore in kW di un solo motore alla velocita' nominale e LpASmax = livello massimo di pressione sonora in dB. Per le unita' con due o piu' motori di tutti i tipi, si puo' applicare una tolleranza di 3 dB. 1.2. In alternativa al test di misurazione del suono, le imbarcazioni e i natanti da diporto con motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, sono ritenute conformi ai requisiti acustici di cui al punto 1.1 se il numero di Froude e' ≤ 1,1 e se il rapporto potenza/dislocamento e' ≤ 40 e se il motore e il sistema di scarico sono installati conformemente alle specifiche del fabbricante del motore. 1.3. Il «numero di Froude» Fn e' calcolato dividendo la velocita' massima dell'imbarcazione o natante da diporto V (m/s) per la radice quadrata della lunghezza al galleggiamento lwl (m) moltiplicata per una data costante di accelerazione gravitazionale, g, di 9,8 m/s2. Parte di provvedimento in formato grafico Il «rapporto potenza/dislocamento» e' calcolato dividendo la potenza nominale del motore PN (in kW) per il dislocamento dell'imbarcazione o natante da diporto D (in tonnellate). Parte di provvedimento in formato grafico 2. MANUALE DEL PROPRIETARIO Per le imbarcazioni e i natanti da diporto dotati di motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato e per le moto d'acqua, il manuale del proprietario di cui alla parte A, punto 2.5, contiene le informazioni necessarie per mantenere l'unita' e il sistema di scarico in condizioni che, per quanto possibile, garantiscano la conformita' ai valori limite di rumore specificati per l'uso normale. Per i motori fuoribordo ed entrobordo con comando a poppa con scarico integrato, il manuale del proprietario richiesto alla parte B, sezione 4, fornisce le informazioni necessarie a mantenere il motore in condizioni che, per quanto possibile, garantiranno la conformita' ai valori limite di rumore specificati per l'uso normale. 3. DURATA Le disposizioni sulla durata di cui alla parte B, sezione 3, si applicano, mutatis mutandis, al rispetto delle prescrizioni sulle emissioni acustiche di cui alla presente parte, sezione 1.)).».
Allegato 1
Allegato 1 (Articolo 3, comma 1) Zonazione dell'area marina protetta Capo Spartivento Paragrafo 1 - Tabelle delle coordinate* delle zone dell'area marina protetta Capo Spartivento 1. Zona B: compresa nel tratto di mare prospiciente la costa di Capo Spartivento delimitato dalla congiungente i seguenti punti:
Punto
Latitudine
Longitudine
E (in costa) 38° 52' 40,728" N 8° 50' 28,261" E
H
38° 51' 45,007" N
8° 50' 1,901" E
G 38° 51' 34,570" N 8° 50' 57,361" E
C
38° 52' 14,205" N
8° 51' 42,412" E
B 38° 52' 30,425" N 8° 51' 42,381" E
F (in costa) 38° 52' 40,029" N 8° 51' 36,320" E
La zona B e' sottoposta a regime di riserva generale ed e' costituita da un solo tratto di mare, ed alla stessa zona B afferisce la sottozona Bs di riserva generale speciale, costituita da un solo tratto di mare. 2. Sottozona Bs: all'interno della zona B, compresa nel tratto di mare prospiciente la costa di Capo Spartivento delimitato dalla congiungente dei seguenti punti:
Punto Latitudine Longitudine
A 38° 52' 30,363" N 8° 50' 40,130" E
B 38° 52' 30,425" N 8° 51' 42,381" E
C 38° 52' 14,205" N 8° 51' 42,412" E
D 38° 52' 14,121" N 8° 50' 40,173" E
Zona C: restante parte dell'area marina protetta all'interno del perimetro, costituita dal tratto di mare delimitato dalla congiungente dei seguenti punti:
Punto Latitudine Longitudine
I (in costa) 38° 52' 49,605" N 8° 50' 19,982" E
O 38° 51' 38,205" N 8° 49' 45,243" E
N 38° 51' 0,963" N 8° 53' 1,614" E
M 38° 52' 15,638" N 8° 57' 0,415" E
L (in costa) 38° 54' 55,853" N 8° 54' 38,443" E
- Le coordinate geografiche, di cui alle suesposte tabelle, sono state individuate sulla base del Sistema Geodetico Mondiale WGS 84 (World Geodetic System 1984). Paragrafo 2 - Cartografia dell'area marina protetta Capo Spartivento * Parte di provvedimento in formato grafico * La delimitazione e la zonazione dell'area marina protetta Capo Spartivento e' riportata, a titolo indicativo, nella rielaborazione grafica della carta n. 45 dell'Istituto Idrografico della Marina.
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