DECRETO 17 settembre 2024, n. 159

Type Decreto
Publication 2024-09-17
Ultimo aggiornamento 2024-10-25
State In force
Source Normattiva
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3.I documenti di cui al comma 2 sono acquisiti nel fascicolo in ordine cronologico e sono integrati d'ufficio dal REA con tutte le informazioni e i documenti da questo a qualunque titolo detenuti, rilevanti ai fini dell'attivita' d'impresa.

Note all'art. 3: - Per il testo dell'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118, si vedano le note all'articolo 1.

Art. 4

Tempi e modalita' di trasmissione

2.I provvedimenti finali di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, adottati dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono trasmessi con modalita' informatica, alla camera di commercio territorialmente competente per il loro inserimento nel fascicolo, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 9, comma 3.

3.I provvedimenti di cui al comma 2 che siano gia' stati trasmessi al REA competente sono inseriti d'ufficio nel fascicolo, entro lo stesso termine e con le medesime modalita'.

4.La trasmissione di cui al presente articolo avviene in conformita' alle specifiche tecniche adottate con i decreti di cui all'articolo 9, sulla base della tassonomia di cui all'articolo 5.

Note all'art. 4: - Per il testo dell'articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, si vedano le note alle premesse.

Art. 5

Tassonomia dei documenti

1.I documenti, trasmessi in duplicato informatico al fascicolo, sono classificati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, sulla base della tassonomia di cui all'allegato A al presente regolamento.

2.Le camere di commercio verificano costantemente l'adeguatezza della tassonomia e la sua rispondenza alle esigenze dei soggetti che conferiscono informazioni o consultano il fascicolo e per il tramite dell'Unioncamere trasmettono con cadenza almeno annuale una relazione al Ministero proponendo eventuali adeguamenti.

3.Le modifiche alla tassonomia di cui al comma 1 sono introdotte con decreto del Ministro, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Unificata.

Art. 6

Conservazione dei documenti

1.Al fine di garantire la rappresentazione della situazione vigente, e la conservazione della memoria dello stato storico, i documenti trasmessi in duplicato informatico sono conservati nel fascicolo dalla camera di commercio territorialmente competente, a norma delle disposizioni sulla conservazione dei documenti contenute nel CAD e delle linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici emanate dall'AgId. Dopo il decorso del tempo necessario al conseguimento delle finalita' per le quali essi sono trattati nel fascicolo informatico, sulla base del termine di cui all'articolo 7, comma 2, i documenti presenti nel fascicolo relativo ad una impresa individuale sono cancellati, mentre nei restanti casi i dati personali in essi presenti sono anonimizzati.

Art. 7

Consultazione dei privati

1.I privati di cui all'articolo 2, comma 6, consultano e acquisiscono i documenti presenti nel fascicolo, nel rispetto del regolamento GDPR e del codice in materia di protezione dei dati personali. Salve le disposizioni di cui agli articoli da 22 a 28, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e fermo restando lo specifico regime di ostensibilita' di ciascuno dei documenti presenti nel fascicolo, si applicano le esclusioni di all'articolo 5-bis, comma 1, lettere f) e g), e comma 2, lettere a) e c), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2.La consultazione di cui al comma 1 e' consentita nel rispetto del termine individuato nella tassonomia di cui all'articolo 5 e comunque di quello eventualmente all'uopo indicato al momento della trasmissione del documento o del dato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.

3.I diritti di segreteria per gli adempimenti previsti dal presente articolo sono stabiliti, modificati e aggiornati con le modalita' di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Note all'art. 7: - Per il testo dell'articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli da 22 a 28, della citata legge 7 agosto 1990, n. 241: «Art. 22 (Definizioni e principi in materia di accesso). - 1. Ai fini del presente capo si intende: a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' chiesto l'accesso; c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza; d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attivita' di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale; e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. 2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalita' di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attivita' amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialita' e la trasparenza. 3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6. 4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono. 5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale. 6. Il diritto di accesso e' esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.» «Art. 23 (Ambito di applicazione del diritto di accesso). - 1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorita' di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24.» «Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso). - 1. Il diritto di accesso e' escluso: a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; c) nei confronti dell'attivita' della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi. 2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso ai sensi del comma 1. 3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni. 4. L'accesso ai documenti amministrativi non puo' essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. 5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso. 6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo puo' prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi: a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita' e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione; b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria; c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalita' con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attivita' di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono; e) quando i documenti riguardino l'attivita' in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato. 7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.» «Art. 25 (Modalita' di esercizio del diritto di accesso e ricorsi). - 1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti e' gratuito. Il rilascio di copia e' subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonche' i diritti di ricerca e di visura. 2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. 3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati. 4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente puo' presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza e' attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta e' inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 nonche' presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorita' disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso e' consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso e' negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione. 5. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo. 5-bis. - 6.» «Art. 26 (Obbligo di pubblicazione). - 1. 2. Sono altresi' pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, e' data la massima pubblicita' a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso. 3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la liberta' di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.» «Art. 27 (Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi). - 1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. 2. La Commissione e' nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa e' presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e' composta da dieci membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, anche in quiescenza, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, e uno scelto fra i professori di ruolo in materie giuridiche. E' membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione puo' avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unita', nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2-bis. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. L'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne determina la decadenza. 3. La Commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio. 4. 5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinche' sia attuato il principio di piena conoscibilita' dell'attivita' della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attivita' della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la piu' ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22. 6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato. 7.» «Art. 28 (Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio). - 1. L'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente: "Art. 15 (Segreto d'ufficio). - 1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non puo' trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalita' previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento".». - Il testo dell'articolo 5-bis, comma 1, lettere f) e g), e comma 2, lettere a) e c), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e' il seguente: «Art. 5-bis (Esclusioni e limiti all'accesso civico). - 1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, e' rifiutato se il diniego e' necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: Omissis. f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; g) il regolare svolgimento di attivita' ispettive. 2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, e' altresi' rifiutato se il diniego e' necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformita' con la disciplina legislativa in materia; Omissis c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprieta' intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali. Omissis.» - Il testo dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», e' il seguente: «Art. 18 (Finanziamento delle camere di commercio). - 1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante: a) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 4, 5 e 6; b) i proventi derivanti dalla gestione di attivita' e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale; c); d) i diritti di segreteria sull'attivita' certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti; e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati; f) altre entrate derivanti da prestazioni e controlli da eseguire ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea secondo tariffe predeterminate e pubbliche poste a carico dei soggetti interessati ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea; dette tariffe sono determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. 2. 3. Le voci e gli importi dei diritti di cui alla lettera d) del comma 1 e delle tariffe relative a servizi obbligatori, ivi compresi quelli a domanda individuale, incluse fra i proventi di cui alla lettera b) del comma 1, sono stabiliti, modificati e aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei costi standard di gestione e di fornitura dei relativi servizi definiti dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Restano fermi i limiti stabiliti dall'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 4. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8, ivi compresi gli importi minimi e quelli massimi, nonche' gli importi del diritto dovuti in misura fissa, e' determinata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, in base al seguente metodo: a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio e' tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonche' a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni, in base ai costi standard determinati ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; a-bis) individuazione degli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle sole funzioni promozionali di cui all'articolo 2 e del relativo fabbisogno, valutato indipendentemente dal fabbisogno storico, contemperando le esigenze dello sviluppo economico con quelle di contenimento degli oneri posti a carico delle imprese; b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) delle altre pertinenti entrate di cui al presente articolo; c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per i soggetti iscritti al REA e per le imprese individuali iscritte al registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente per gli altri soggetti, nonche' mediante la determinazione di diritti annuali per le relative unita' locali. 5. Qualora si verifichino variazioni significative del fabbisogno di cui al comma 4, lett. a), il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, aggiorna con proprio decreto, da adottare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, la misura del diritto annuale. 6. Al fine di garantire la partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna camera di commercio, l'Unioncamere e le singole unioni regionali possono effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei predetti obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello Stato. Il collegio dei revisori dei conti dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi di risparmio e le modalita' compensative tra le diverse tipologie di spesa. 7. Con uno o piu' regolamenti il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina i presupposti per il pagamento del diritto annuale nonche' le modalita' e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione del diritto annuale. 8. Con il regolamento di cui al comma 7 sono, altresi', disciplinate le modalita' di applicazione delle sanzioni per il caso di omesso o tardivo pagamento del diritto annuale, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni e all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni. 9. Con il decreto di cui al comma 4, sentita l'Unioncamere, e' determinata una quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione, sviluppo e premialita' istituito presso l'Unioncamere, nonche' i criteri per la ripartizione di tale fondo tra le Camere di commercio al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio nonche' di sostenere la realizzazione dei programmi del sistema camerale, riconoscendo premialita' agli enti che raggiungono livelli di eccellenza. 10. Per il finanziamento di programmi e progetti presentati dalla camere di commercio, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese, il Ministro dello sviluppo economico, su richiesta di Unioncamere, valutata la rilevanza dell'interesse del programma o del progetto nel quadro delle politiche strategiche nazionali, puo' autorizzare l'aumento, per gli esercizi di riferimento, della misura del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento. Il rapporto sui risultati dei progetti e' inviato al Comitato di cui all'articolo 4-bis.».

Art. 8

Trattamento dei dati personali

1.La camera di commercio territorialmente competente e' titolare del trattamento dei dati personali conservati nel fascicolo ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

2.I SUAP e le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, sono titolari del trattamento dei dati personali effettuato per le operazioni di alimentazione del fascicolo ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

3.Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, e i privati di cui all'articolo 2, comma 6, questi ultimi nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7, sono titolari del trattamento dei dati personali acquisiti dal fascicolo ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 6.

4.I trattamenti dei dati di cui al presente articolo sono effettuati in conformita' e nel rispetto delle disposizioni e dei principi di cui al regolamento GDPR e al codice in materia di protezione dei dati personali e hanno per oggetto i dati personali presenti nei documenti di cui all'articolo 2, comma 1.

5.I titolari del trattamento operano, anche con specifico riferimento alla gestione del fascicolo, adottando le idonee misure tecniche per garantire la sicurezza informatica, al fine di assicurare un livello di sicurezza dei dati personali adeguato al rischio di distruzione, perdita, modifica o accesso non autorizzato ai dati trattati, in conformita' al regolamento GDPR e secondo quanto ivi stabilito all'articolo 32.

Note all'art. 8: - Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), e' pubblicato nella GUUE 4 maggio 2016, n. L 119.

Art. 9

Cronoprogramma per l'applicazione delle disposizioni regolamentari

1.Le disposizioni del presente decreto si applicano ai SUAP conformi ai requisiti e alle prescrizioni di cui all'allegato tecnico al d.P.R. 160/2010, come modificato dal decreto interministeriale 12 novembre 2021, e sono attuate, con decreto del Ministro, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, e la Conferenza Unificata, entro il 26 novembre 2025. I SUAP si rendono interoperabili con il fascicolo, mediante i servizi resi disponibili dalla Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all'articolo 50-ter del CAD, entro centottanta giorni dall'adozione del decreto di cui al primo periodo.

2.Le disposizioni del presente decreto si applicano altresi' alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), e sono attuate con decreto del Ministro, da adottarsi, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Unificata, entro centoventi giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 1, con il quale sono individuate le modalita' di alimentazione. Le amministrazioni destinatarie del decreto di cui al presente comma si conformano ad esso entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di cui al primo periodo.

3.Nel rispetto del principio della gradualita' e proporzionalita', sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni coinvolte, con uno o piu' decreti del Ministro puo' essere esteso il novero dei soggetti abilitati al deposito nel fascicolo di dati, atti e documenti inerenti l'attivita' d'impresa, nel rispetto delle specifiche tecniche adottate con il decreto di cui al comma 1.

Note all'art. 9: - Per il testo dell'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si vedano le note all'articolo 1.

Art. 10

Invarianza di spesa

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Ministro: Urso

Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del

made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'

alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1469

Allegato A

Allegato A ( articolo 5, comma 1 ) Indice di classificazione dei documenti del Fascicolo Informatico d'impresa › CLASSE 1 - DOCUMENTAZIONE TECNICA, PROGETTUALE Categoria dei dati personali contenuti nei documenti appartenenti alla classe: A. Assenza di dati personali Si; B. Dati che permettono l'identificazione indiretta Si; C. Dati che permettono l'identificazione diretta Si; D. Dati sensibili No; E. Dati giudiziari No; F. Trattamento dei dati personali (mesi) 120. Regime di ostensibilita' dei documenti appartenenti alla classe: A. Accessibile all'impresa a cui i dati afferiscono Si; B. Accessibile alla Pubblica Amministrazione Si; C. Accessibile ai soggetti privati Si. Tipologia di documenti a. Asseverazioni b. Documentazione topografica/fotografica c. Estratti PRG d. Mappe catastali e. Planimetrie f. Relazioni, valutazioni tecniche e previsionali relative alle attivita' g. Relazioni, valutazioni tecniche e previsionali relative agli immobili h. Schede tecniche impianti i. Schede tecniche immobili j. Procedimenti e titoli relativi all'edilizia k. Dichiarazione di conformita' impianti › CLASSE 2 - AUTORIZZAZIONI, PERMESSI E AUTOCERTIFICAZIONI Categoria dei dati personali contenuti nei documenti appartenenti alla classe: A. Assenza di dati personali Si; B. Dati che permettono l'identificazione indiretta Si; C. Dati che permettono l'identificazione diretta Si; D. Dati sensibili No; E. Dati giudiziari No; F. Trattamento dei dati personali (mesi) 120. Regime di ostensibilita' dei documenti appartenenti alla classe: A. Accessibile all'impresa a cui i dati afferiscono Si; B. Accessibile alla Pubblica Amministrazione Si; C. Accessibile ai soggetti privati Si. Tipologia di documenti a. Comunicazioni e Segnalazioni (base autocertificativa) b. Autorizzazioni c. Licenze d. Concessioni e. Nulla osta f. Prese d'atto g. Dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto notorieta' h. Attestati di idoneita' i. Atti di assenso, consenso, pareri j. Comunicazioni e provvedimenti dell'amministrazione di esito avverso › CLASSE 3 - CERTIFICATI Categoria dei dati personali contenuti nei documenti appartenenti alla classe: A. Assenza di dati personali Si; B. Dati che permettono l'identificazione indiretta Si; C. Dati che permettono l'identificazione diretta Si; D. Dati sensibili No; E. Dati giudiziari No; F. Trattamento dei dati personali (mesi) 120. Regime di ostensibilita' dei documenti appartenenti alla classe: A. Accessibile all'impresa a cui i dati afferiscono Si; B. Accessibile alla Pubblica Amministrazione Si; C. Accessibile ai soggetti privati Si. Tipologia di documenti a. Certificazioni di sistemi di gestione per la qualita' b. Certificazioni di altri sistemi di gestione c. Certificazioni di prodotti e servizi d. Certificazioni agricole e. Certificazioni Bio f. Attestazioni S.O.A. › CLASSE 4 - DOCUMENTI RELATIVI ALLE PERSONE DELL'IMPRESA Categoria dei dati personali contenuti nei documenti appartenenti alla classe: A. Assenza di dati personali No; B. Dati che permettono l'identificazione indiretta Si; C. Dati che permettono l'identificazione diretta Si; D. Dati sensibili No; E. Dati giudiziari No; F. Trattamento dei dati personali (mesi) 120. Regime di ostensibilita' dei documenti appartenenti alla classe: A. Accessibile all'impresa a cui i dati afferiscono Si; B. Accessibile alla Pubblica Amministrazione Si; C. Accessibile ai soggetti privati No. Tipologia di documenti a. Dichiarazioni sostitutive relative a requisiti obbligatori b. Dichiarazioni di nomina/accettazione/rinuncia di incarico c. Attestati partecipazione a corsi d. Attestati possesso requisiti professionali e. Certificazioni di qualita' del personale dell'impresa f. Riconoscimento requisiti acquisiti all'estero g. Titoli di studio h. Attestazioni datore di lavoro › CLASSE 5 - DOCUMENTI FINANZIARI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI Categoria dei dati personali contenuti nei documenti appartenenti alla classe: A. Assenza di dati personali No; B. Dati che permettono l'identificazione indiretta Si; C. Dati che permettono l'identificazione diretta Si; D. Dati sensibili No; E. Dati giudiziari No; F. Trattamento dei dati personali (mesi) 120. Regime di ostensibilita' dei documenti appartenenti alla classe: A. Accessibile all'impresa a cui i dati afferiscono Si; B. Accessibile alla Pubblica Amministrazione Si; C. Accessibile ai soggetti privati No. Tipologia di documenti a. Fidejussioni b. Polizze assicurative professionali, infortuni, RCT c. Documentazione fiscale d. Documentazione previdenziale e. Regolarita' contributiva › CLASSE 6 - ISCRIZIONE AD ALBI E REGISTRI Categoria dei dati personali contenuti nei documenti appartenenti alla classe: A. Assenza di dati personali Si; B. Dati che permettono l'identificazione indiretta Si; C. Dati che permettono l'identificazione diretta Si; D. Dati sensibili No; E. Dati giudiziari No; F. Trattamento dei dati personali (mesi) 120. Regime di ostensibilita' dei documenti appartenenti alla classe: A. Accessibile all'impresa a cui i dati afferiscono Si; B. Accessibile alla Pubblica Amministrazione Si; C. Accessibile ai soggetti privati Si. Tipologia di documenti a. Iscrizione in registri b. Iscrizione in albi c. Iscrizione in elenchi, ruoli, repertori ed anagrafi speciali › CLASSE 7 - DOCUMENTI RITENUTI DI INTERESSE PUBBLICO DA PARTE DELL'IMPRESA Categoria dei dati personali contenuti nei documenti appartenenti alla classe: A. Assenza di dati personali Si; B. Dati che permettono l'identificazione indiretta Si; C. Dati che permettono l'identificazione diretta Si; D. Dati sensibili No; E. Dati giudiziari No; F. Trattamento dei dati personali (mesi) 120. Regime di ostensibilita' dei documenti appartenenti alla classe: A. Accessibile all'impresa a cui i dati afferiscono Si; B. Accessibile alla Pubblica Amministrazione Si; C. Accessibile ai soggetti privati Si. Tipologia di documenti a. Documenti di interesse per gli investitori b. Documenti di interesse per gli istituti di credito c. Documenti di interesse per i consumatori d. Documenti di interesse per la partecipazione a bandi ed appalti e. Documenti di cantiere f. Documentazione relativa ai macchinari e automezzi utilizzati per l'esercizio dell'attivita' g. Documenti provenienti da enti pubblici o privati di Paesi dell'Unione europea h. Documenti di interesse per qualificare l'attivita' esercitata › CLASSE 8 - VERBALI DI ISPEZIONE E DI CONTROLLO Categoria dei dati personali contenuti nei documenti appartenenti alla classe: A. Assenza di dati personali No; B. Dati che permettono l'identificazione indiretta Si; C. Dati che permettono l'identificazione diretta Si; D. Dati sensibili Si; E. Dati giudiziari Si; F. Trattamento dei dati personali (mesi) 120. Regime di ostensibilita' dei documenti appartenenti alla classe: A. Accessibile all'impresa a cui i dati afferiscono Si; B. Accessibile alla Pubblica Amministrazione Si*; C. Accessibile ai soggetti privati No. * Accesso consentito alle pubbliche amministrazioni che hanno provveduto al conferimento di almeno un documento nella medesima Classe. Tipologia di documenti a. Verbali controlli di metrologia legale b. Verbale controlli sicurezza prodotti c. Verbali controlli pre-imballaggi e peso netto d. Verbali controllo cooperative, anche sociali e. Verbali controllo Enti del terzo settore f. Verbali controlli di natura sanitaria g. Verbali controlli in materia di sicurezza h. Verbali controlli in materia di lavoro i. Verbali di controllo in materia di prevenzione incendi j. Verbali di controllo in materia ambientale, paesaggistica, storico-artistica k. Verbali di controllo in materia di polizia amministrativa o annonaria l. Verbali di controllo in materia di governo del territorio.

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