DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 2024, n. 161
Entrata in vigore del provvedimento: 20/11/2024
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 17, comma 4-bis;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e, in particolare, l'articolo 17, comma 14, secondo il quale «nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, gli articoli 2 e 7;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche» e, in particolare, gli articoli 4 e 14;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici», e, in particolare, l'articolo 23-ter;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2012, concernente il «limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali», e, in particolare, l'articolo 4, commi 1 e 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 180, concernente il «Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», e, in particolare, l'articolo 1, comma 36, il quale prevede che «le risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste sono incrementate di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024»;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», e, in particolare, l'articolo 8, commi 8, 9 e 10, il quale prevede che «ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle competenze del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste in materia di analisi, di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi del PNRR e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative, e' istituito, a decorrere dal 1° luglio 2024, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, in aggiunta all'attuale dotazione organica, un posto di funzione dirigenziale di livello generale, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonche' per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio»;
Vista l'informativa alle organizzazioni sindacali in data 19 febbraio 2024, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni Centrali per il periodo 2019-2021;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella seduta del 9 aprile 2024;
Udito il parere del Consiglio di Stato, adottato dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 21 maggio 2024;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella seduta del 7 agosto 2024;
Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
⋯
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