LEGGE 6 novembre 2024, n. 163

Type Legge
Publication 2024-11-06
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

Entrata in vigore del provvedimento: 08/11/2024 Vigenza internazionale dell'accordo per l'Italia: dal 16 dicembre 2024 Vigenza internazionale dell'accordo di garanzia per l'Italia: 20 dicembre 2024

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dal paragrafo 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dall'articolo I, sezione 1.04, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), dall'articolo VIII, sezione 8.05, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e dall'articolo III, sezione 3.01, della Dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d).

Art. 3

Disposizioni finanziarie

1.Gli atti internazionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), sono volti a finanziare un progetto di cofinanziamento tra l'Italia e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), per il sostegno al settore idroelettrico in Ucraina per un valore complessivo pari a 200 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro a carico dello Stato italiano e 100 milioni di euro a valere sulle risorse della BERS.

2.Agli oneri per lo Stato italiano derivanti dagli atti internazionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), pari a 100 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel fondo rotativo di cui all'articolo 8 della legge 11 agosto 2014, n. 125.

3.Alle eventuali spese derivanti dal paragrafo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), nonche' dall'articolo VIII, sezione 8.04, del terzo degli allegati all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), dall'articolo IX dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e dall'articolo III, sezione 3.02, della Dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Agreement

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT IN RESPECT OF JOINT PREPARATION AND/OR CO-FINANCING OF PROJECTS IN EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT RECIPIENT COUNTRIES Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo

(Traduzione non ufficiale in lingua italiana) ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO IN MERITO ALL'APPRONTAMENTO CONGIUNTO E/O AL COFINANZIAMENTO DI PROGETTI NEI PAESI DESTINATARI DELLA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO Il Governo della Repubblica Italiana (di seguito indicato come "GoI") e la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (di seguito indicata come "Banca" o "BERS"), qui di seguito separatamente indicati come "Parte" e congiuntamente indicati come "Parti"; CONSIDERATO CHE la Banca e' un'organizzazione internazionale costituita ai sensi del diritto internazionale pubblico in conformita' al Trattato che istituisce la Banca Europea per la Ricostituzione e lo Sviluppo, fatto a Parigi il 29 maggio 1990; CONSIDERATO CHE la Repubblica Italiana e' una delle Parti contraenti fondatrici della Banca; CONSIDERATO CHE la Banca opera in oltre 30 paesi destinatari, distribuiti in diverse regioni del mondo, dall'Europa centrale e orientale al Caucaso, dall'Asia centrale alla regione del Mediterraneo meridionale ed orientale; CONSIDERATO CHE la Banca, durante la riunione del suo Consiglio dei Governatori tenutosi a Samarcanda (Uzbekistan) il 18 maggio 2023, ha approvato una limitata ed incrementale espansione verso l'Africa subsahariana del perimetro geografico delle operazioni della Banca; CONSIDERATO CHE le Parti manifestano la loro intenzione di impegnarsi nella cooperazione per la preparazione congiunta e/o il cofinanziamento di progetti e nell'identificazione di ulteriori opportunita' per investimenti potenziali nei paesi destinatari della BERS; hanno convenuto quanto segue: 1. Con il presente Accordo le Parti intendono rafforzare la loro cooperazione su base non esclusiva e facilitare la loro collaborazione nella preparazione e/o nel cofinanziamento di progetti congiunti nei paesi destinatari della BERS. 2. E' inteso e concordato che nulla nel presente Accordo costituisce, o puo' essere interpretato come un'offerta, una promessa o un impegno da parte di una delle Parti a finanziare tutto o in parte qualsiasi attivita' o progetto identificato nel (o conseguente al) presente Accordo. 3. Nel caso in cui le due Parti identifichino opportunita' per l'approntamento e/o il cofinanziamento e l'attuazione di progetti congiunti in uno dei paesi destinatari della Banca, gli accordi specifici tra le Parti relativi a tali attivita' o progetti prevedranno la risoluzione delle controversie tra le Parti mediante arbitrato in conformita' con le Regole di Arbitrato UNCITRAL o con le regole definite dalle condizioni contrattuali standard ("standard terms and conditions") della Banca in vigore al momento della firma degli accordi. Il meccanismo sopra indicato sara' altresi' utilizzato in caso di qualsiasi controversia tra le Parti derivante dall'interpretazione o dall'applicazione di qualsiasi disposizione del presente Accordo. 4. Niente nel presente Accordo limitera' il diritto di, o impedira' a ciascuna delle Parti di stipulare MOU o accordi con parti terze riguardanti qualsiasi attivita', progetto o area di cooperazione contemplati dal presente Accordo. 5. Il presente Accordo sara' attuato in conformita' agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, nonche' ai regolamenti, alle norme e alle procedure della BERS e al diritto internazionale applicabile. 6. Niente nel presente Accordo costituira' ne' sara' interpretato come una rinuncia, abbandono o altra modifica, sia espressa che implicita, di qualsiasi privilegio, immunita' ed esenzione conferiti alla Banca Europea per la Ricostituzione e lo Sviluppo ai sensi del Trattato che istituisce la Banca Europea per la Ricostituzione e lo Sviluppo, del Diritto internazionale o altra pertinente normativa. 7. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data dell'ultima notificazione scritta con cui ciascuna Parte informa l'altra del completamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo. 8. Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo indefinito. Ciascuna delle Parti puo' terminare il presente Accordo in qualsiasi momento notificando per iscritto all'altra Parte, tramite canali diplomatici, la propria intenzione di terminare il presente Accordo. Il termine dell'accordo avra' effetto 90 giorni dopo la data di ricezione della suddetta notifica. 9. Le Parti possono emendare il presente Accordo in qualsiasi momento mediante Scambio di Lettere. L'accordo emendativo entrera' in vigore conformemente alle procedure stabilite al paragrafo 7 del presente Accordo. A CONFERMA DI QUANTO SOPRA, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Monaco, Repubblica Federale Tedesca, il 17 febbraio 2024, in due originali, nella lingua inglese, entrambi i testi essendo altrettanto autentici.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER LA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO

Antonio Tajani Odile Renaud-Basso

Guarantee Agreement

Guarantee Agreement between Ukraine and European Bank and the Government of the Italian Republic Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo di garanzia-art. I

(Numero di operazione 54753) ACCORDO DI GARANZIA (Progetto di Ripristino Emergenziale di Centrali Idroelettriche) tra UCRAINA e BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO e IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA Data 17 febbraio 2024 INDICE ARTICOLO I - TERMINI E CONDIZIONI STANDARD; DEFINIZIONI Sezione 1.01. Integrazione dei Termini e Condizioni Standard Sezione 1.02. Definizioni Sezione 1.03. Interpretazione Sezione 1.04 Entrata in Vigore ARTICOLO II - GARANZIA; ALTRI OBBLIGHI Sezione 2.01. Garanzia Sezione 2.02. Ultimazione del Progetto Sezione 2.03. Ulteriori Obblighi Sezione 2.04. Ruolo del Governo della Repubblica Italiana ARTICOLO III - VARIE Sezione 3.01. Comunicazioni Sezione 3.02. Parere Legale Sezione 3.03 Successori e Aventi Causa; Diritti di Terzi Il presente accordo di garanzia (il presente "Contratto") datato 17 febbraio 2024 tra: (1) UCRAINA (il "Garante"); (2) BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO (la "Banca"); e (3) IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PREMESSA (A) PREMESSO che la societa' di capitali (private joint stock company) "Ukrhydroenergo" (la "Mutuataria") intende realizzare il Progetto, finalizzato all'assistenza della Mutuataria stessa nel finanziamento della fornitura e, previo accordo della Banca, dell'installazione di attrezzature strategiche con riferimento a due centrali idroelettriche gestite dalla Mutuataria fornendo supporto di liquidita' emergenziale alla Mutuataria medesima, al fine di preservarne la continuita' delle operazioni; (B) PREMESSO che il Garante e la Mutuataria hanno richiesto l'assistenza della Banca ai fini del finanziamento di una parte del Progetto; (C) PREMESSO che la Banca ha acconsentito a mettere a disposizione della Mutuataria un finanziamento chirografario garantito (guaranteed unsecured loan) per un importo massimo di 200 milioni di euro per le finalita' di cui al Progetto, ai termini e alle condizioni previsti dal contratto di finanziamento del 17 febbraio 2024 tra la Mutuataria e la Banca (il "Contratto di Finanziamento" come definito nei Termini e Condizioni Standard). I termini del Progetto, del finanziamento e del Contratto di Finanziamento medesimo sono puntualmente descritti e riportati nel Contratto di Finanziamento; (D) CONSIDERATO che, il Contratto di Finanziamento prevede quale condizione che il Garante fornisca una garanzia in relazione agli obblighi della Mutuataria ai sensi del Contratto di Finanziamento, sia prima che dopo ciascuna Cessione (come infra definita), ai termini e alle condizioni di cui al presente Accordo; (E) VISTO che la Banca ha inoltre acconsentito a mettere a disposizione della Mutuataria il finanziamento in due tranche di pari importo (i.e. 100 milioni di Euro cadauna): la Tranche Finanziata BERS e la Tranche Finanziata Italia. La Tranche Finanziata BERS sara' finanziata attraverso risorse proprie della Banca. La Tranche Finanziata Italia sara' finanziata attraverso fondi che il Governo della Repubblica Italiana mettera' a disposizione della Banca, tramite CDP e avvalendosi delle risorse del Fondo Rotativo a cio' destinate; (G) PREMESSO che nell'ambito degli accordi di finanziamento tra la Banca e CDP (quale gestore del Fondo Rotativo), e' stato concordato che la Banca cedera', di volta in volta, i Diritti Ceduti a CDP, ai termini e alle condizioni che saranno stabiliti nelAccordo di supportoal Progetto e di Cessione; e (H) PREMESSO che, in considerazione (i) della stipula da parte della Banca del Contratto di Finanziamento con la Mutuataria e (ii) dell'erogazione da parte di CDP (nella qualita' di gestore del Fondo Rotativo) del finanziamento per la Tranche Finanziata Italia, il Garante ha accettato di garantire tali obbligazioni della Mutuataria a favore della Banca, di CDP e il Governo della Repubblica Italiana. TUTTO CIO' PREMESSO, le parti convengono quanto segue: ARTICOLO I - TERMINI E CONDIZIONI STANDARD; DEFINIZIONI Sezione 1.01. Integrazione dei Termini e Condizioni Standard Tutte le disposizioni dei Termini e Condizioni Standard della Banca recante data 5 novembre 2021 sono quivi incorporate e rese applicabili al presente accordo con la medesima validita' ed efficacia che avrebbero se fossero integralmente riportate nel presente Accordo, fatte salve, tuttavia, le modifiche indicate nel Contratto di Finanziamento e le seguenti modifiche (tali disposizioni cosi' modificate sono di seguito denominate "Termini e Condizioni Standard"): (a) La definizione di "Accordo di garanzia" contenuta nella Sezione 2.02 dei Termini e Condizioni Standard e' modificata, ai fini del presente Accordo , come segue: Per "Accordo di garanzia" si intende l'accordo tra l'Ucraina, in qualita' di garante, e la Banca e, a seguito di ciascuna Cessione, CDP e il Governo della Repubblica Italiana (quale beneficiario finale dei Diritti Ceduti) in qualita' di beneficiari, che prevede la garanzia in relazione a, e in riferimento a tutte le somme dovute ai sensi del, Contratto di Finanziamento (inclusi il Finanziamento e ciascuna Erogazione), come eventualmente modificato di volta in volta; e tale termine include tali Termini e Condizioni Standard ad esso applicati, tutti gli allegati al Accordo di garanzia, e tutti gli accordi supplementari o inclusi nell'ambito del Accordo di garanzia. (b) La Sezione 10.03(b) dei Termini e Condizioni Standard, ai fini del presente Accordo , e' modificata come segue: "(b) Il Accordo di garanzia potra' essere modificato mediante accordo scritto sottoscritto dal Rappresentante Autorizzato del Garante e da un funzionario debitamente autorizzato della Banca e da un funzionario debitamente autorizzato del Governo della Repubblica Italiana." Sezione 1.02. Definizioni Ove utilizzati nel presente accordo (ivi incluse le Premesse), salvo diversa indicazione o che il contesto richieda diversamente, i termini definiti nelle Premesse avranno il rispettivo significato ivi attribuito, i termini definiti nei Termini e Condizioni Standard e nel Contratto di Finanziamento avranno il rispettivo significato ivi attribuito e i seguenti termini avranno il seguente significato: "Diritti di Finanziamento Ceduti" indica, in relazione all'Erogazione (o Erogazioni) destinata ad essere, di volta in volta, oggetto di cessione da parte della Banca a CDP ai sensi di una Cessione, unicamente i seguenti diritti, titoli, interessi e benefici contrattuali con riferimento a tale Erogazione (o piu' Erogazioni): (i) sezione 2.02 (Ulteriori Condizioni Finanziarie del Finanziamento) del Contratto di Finanziamento, ad esclusione del paragrafo (f) di tale sezione; (ii) sezione 2.03 (Interessi e interessi di mora sulla Tranche Finanziata Italia) del Contratto di Finanziamento; (iii) sezione 5.02 (Accelerazione della Scadenza) del Contratto di Finanziamento; (iv) sezione 3.06 (Pagamenti da parte della Mutuataria) dei Termini e Condizioni Standard; (v) sezione 3.11 (Valuta, Forma e Determinazione del Pagamento) dei Termini e Condizioni Standard; (vi) Sezione 7.06 (Eventi di Accelerazione della Scadenza) dei Termini e Condizioni Standard; e (vii) Articolo VIII (Opponibilita'; Risoluzione delle controversie) dei Termini e Condizioni Standard, unitamente ad ogni azione, sostanziale o procedurale e difesa inerente o accessoria a quanto sopra. "Diritti Ceduti" ha il significato ad esso attribuito nella Sezione 2.01(b). "Cessione" ha il significato ad esso attribuito nella Sezione 2.01(b). "CDP" indica Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., nella sua qualita' di gestore, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana, del Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo (il "Fondo Rotativo"). "Diritti Esclusi" indica: (i) Tutti i diritti, titoli, interessi e benefici contrattuali riferibili alla Erogazione (o Erogazioni) e al presente accordo che non siano Diritti Ceduti; e (ii) tutti i diritti extracontrattuali della Banca rispetto ai Diritti Ceduti, derivanti dallo status personale della Banca quale istituzione finanziaria internazionale e dai relativi privilegi, immunita' ed esenzioni, siano essi derivanti dall'Accordo Istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, dalle convenzioni internazionali o da qualsiasi legge applicabile, incluso lo status di creditore privilegiato della Banca (ma, a titolo di chiarimento, fatta salva qualsivoglia Cessione dei diritti contrattuali della Banca in qualita' di creditore ai sensi del Contratto di Finanziamento e di beneficiario del presente Accordo , in conformita' con l'Accordo di supporto al Progetto e di Cessione). "Rappresentante Autorizzato del indica il Ministro delle Garante" Finanze del Garante. Sezione 1.03. Interpretazione (a) Nel presente Accordo , qualsivoglia riferimento a un Articolo o a una Sezione specifica dovra' essere inteso, salvo diversa indicazione nel presente Accordo , come un riferimento a tale Articolo o Sezione specifica del presente Accordo . (b) Qualsivoglia riferimento a CDP nel presente Accordo , incluse le Premesse, e' da intendersi un riferimento alla stessa nella qualita' e nel ruolo specificatamente indicati e definiti nel presente Accordo . Sezione 1.04 Entrata in Vigore Il presente accordo entrera' in vigore alla data in cui la Banca inviera' al Mutuatario e al Garante (con copia al Governo della Repubblica Italiana) la comunicazione (i) del ricevimento da parte della Banca della conferma del Governo della Repubblica Italiana di aver completato le procedure di ratifica relative la sottoscrizione del presente accordo e (ii) dell'accettazione da parte della Banca delle evidenze richieste dalle Sezioni 9.02 e 9.03 dei Termini e Condizioni Standard.

Accordo di garanzia-art. II

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.