DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 2024, n. 164

Type Decreto legislativo
Publication 2024-10-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 26 novembre 2021, n. 206, recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonchè in materia di esecuzione forzata» e, in particolare, l'articolo 1, comma 3, ai sensi del quale il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla medesima legge, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi;

Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonchè in materia di esecuzione forzata»;

Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante «Approvazione del testo definitivo del codice penale»;

Visto il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, recante «Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore» e, in particolare, l'articolo 82 in materia di obbligo di elezione di domicilio per gli avvocati;

Visto il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante «Approvazione del codice di procedura civile»;

Visto il regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante «Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie»;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante «Approvazione del testo del codice civile»;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante «Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie»;

Vista la legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante «Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio»;

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Diritto del minore ad una famiglia»;

Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 53, recante «Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali»;

Vista la legge 4 aprile 2001, n. 154, recante «Misure contro la violenza nelle relazioni familiari»;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, recante «Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonchè in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366»;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private»;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, recante «Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» e, in particolare, la sezione VI in materia di giustizia digitale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2024;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati a norma dell'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 26 novembre 2021, n. 206;

Sentito il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2024;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati a norma dell'articolo 1, comma 2, sesto periodo, della legge 26 novembre 2021, n. 206;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2024;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al codice civile

1.Al libro primo del codice civile, il titolo IX-bis è abrogato.

2.All'articolo 2690, primo comma, numero 6-bis), secondo periodo, le parole: «prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda» sono sostituite dalle seguenti: «non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda».

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