LEGGE 18 novembre 2024, n. 171

Type Legge
Publication 2024-11-18
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 26/11/2024

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonche' di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Schillaci, Ministro della salute

Nordio, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Avvertenza: Il decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 230 del 1° ottobre 2024. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 75.

Allegato

Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° OTTOBRE 2024, N. 137 All'articolo 1: al comma 1 e' premesso il seguente: «01. All'articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: "dette professioni" sono inserite le seguenti: "e servizi di sicurezza complementare in conformita' alla legislazione vigente"»; al comma 1: all'alinea, le parole: «secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma»; al capoverso, le parole: «del delitto previsto dall'articolo 583-quater» sono sostituite dalle seguenti: «delle condotte previste nell'articolo 583-quater, secondo comma», dopo le parole: «inservibili cose» sono inserite le seguenti: «mobili o immobili altrui» e dopo la parola: «socio-sanitario» il segno di interpunzione «,» e' soppresso; la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Modifiche agli articoli 583-quater e 635 del codice penale».All'articolo 2: al comma 1: alla lettera a), capoverso a-quater), le parole: «635, terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «635, quarto comma»; alla lettera b), capoverso 1-bis, la parola: «Nei» e' sostituita dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresi' nei» e le parole da: «, si considera comunque in stato di flagranza» fino alla fine del capoverso sono soppresse; dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) all'articolo 550, comma 2, alinea, dopo le parole: "635, terzo" sono inserite le seguenti: "e quarto"»; alla rubrica, le parole: «e 382-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 382-bis e 550».

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