DECRETO LEGISLATIVO 5 novembre 2024, n. 173

Type Decreto legislativo
Publication 2024-11-05
Ultimo aggiornamento 2026-01-01
State In force
Source Normattiva
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Art. 44. Omessa o irregolare tenuta o presentazione del repertorio ([articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;131~art73)) 1. Per l'omessa presentazione del repertorio ai sensi ((dell'[articolo 69 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1986-04-26;131~art69) e di altri tributi indiretti, di cui al [decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123))), i pubblici ufficiali sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 5.000. 2. I pubblici ufficiali che non hanno osservato le disposizioni ((dell'[articolo 68 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1986-04-26;131~art68) e di altri tributi indiretti, di cui al [decreto legislativo n. 123 del 2025](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025;123))), sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. 3. Se la presentazione del repertorio avviene con ritardo superiore a sessanta giorni ovvero la sua regolarizzazione non avviene nel termine stabilito dall'amministrazione finanziaria, i pubblici ufficiali possono essere sospesi dalle funzioni per un periodo non superiore a sei mesi. 4. Il procuratore della Repubblica, su rapporto dell'Agenzia delle entrate, chiede all'autorita' competente l'applicazione della sanzione accessoria prevista dal comma 3.

Allegato-art. 45

Art. 45. Altre infrazioni ([articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;131~art74)) 1. Chi dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae comunque all'ispezione le scritture contabili rilevanti per l'applicazione dell'articolo 51, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131), e chi non ottempera alle richieste degli uffici dell'Agenzia delle entrate ai sensi ((dell'[articolo 64 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1986-04-26;131~art64) e di altri tributi indiretti, di cui al [decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123))), e' punito con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. 2. Per le violazioni conseguenti alle richieste di cui all'articolo 53-bis del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;131) si applicano le disposizioni di cui ai titoli II e III.

Allegato-art. 46

Art. 46. Omissione della trascrizione e delle annotazioni ([articolo 9 del decreto legislativo n. 347 del 1990](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990;347~art9)) 1. Chi omette la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie e' punito con la sanzione amministrativa pari all'80 per cento dell'imposta. Se la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie sono effettuate con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa pari al 45 per cento dell'ammontare delle imposte dovute. 2. Se l'omissione riguarda trascrizioni o annotazioni soggette ad imposta fissa o non soggette ad imposta o da eseguirsi a debito, ovvero per le quali l'imposta e' stata gia' pagata entro il termine stabilito, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 2.000, ridotta a euro 50 se la richiesta e' effettuata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Allegato-art. 47

Art. 47. Omissione della dichiarazione ([articolo 50 del decreto legislativo n. 346 del 1990](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990;346~art50)) 1. Chi omette di presentare la dichiarazione della successione, quella sostitutiva o la dichiarazione integrativa e' punito con la sanzione amministrativa pari al 120 per cento dell'imposta liquidata o riliquidata d'ufficio. Se non e' dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.000. Se la dichiarazione e' presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa del 45 per cento dell'ammontare dell'imposta liquidata o riliquidata dall'ufficio. Se non e' dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 500.

Allegato-art. 48

Art. 48. Infedelta' della dichiarazione ([articolo 51 del decreto legislativo n. 346 del 1990](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990;346~art51)) 1. Chi omette l'indicazione di dati o elementi rilevanti per la liquidazione o riliquidazione dell'imposta o li indica in maniera infedele, ovvero espone passivita' in tutto o in parte inesistenti, e' punito con sanzione amministrativa pari all'80 per cento della differenza di imposta. La stessa sanzione si applica, con riferimento all'imposta corrispondente, a chi rilascia o sottoscrive attestazioni o altri documenti rilevanti per la determinazione delle passivita' deducibili contenenti dati o elementi non rispondenti al vero. 2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica relativamente all'imposta corrispondente al maggior valore definitivamente accertato dei beni e dei diritti diversi da quelli indicati nell'articolo 34, comma 5, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al [decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346), se il valore accertato non supera di un quarto quello dichiarato. 3. Se l'omissione o l'infedelta' attengono a dati o elementi non incidenti sulla determinazione del tributo, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000. La stessa sanzione si applica per la mancata allegazione alle dichiarazioni dei documenti prescritti o dei prospetti rilevanti ai fini della liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, ((delle tasse per i servizi ipotecari)), ovvero nel caso di inesattezza o di irregolarita' dei prospetti medesimi. La sanzione e' ridotta alla meta' se si provvede alla regolarizzazione nel termine di sessanta giorni dalla richiesta dell'ufficio.

Allegato-art. 49

Art. 49. Altre violazioni ([articolo 53 del decreto legislativo n. 346 del 1990](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990;346~art53)) 1. L'erede o il legatario, al quale sono stati devoluti beni culturali, e' punito, nei casi previsti ((nell'[articolo 98, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1986-04-26;131~art98-com4) e di altri tributi indiretti, di cui al [decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123))), con la sanzione amministrativa pari all'80 per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta ai sensi ((dell'articolo 117 del citato [testo unico n. 123 del 2025 o dell'articolo 35](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::2025;123~art35) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al [decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346))), in dipendenza della inclusione dei beni nell'attivo ereditario o della esclusione della riduzione d'imposta di cui all'articolo 25, comma 2, del medesimo testo unico di cui al [decreto legislativo n. 346 del 1990](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990;346). 2. Chi viola i divieti stabiliti ((dall'[articolo 130, commi 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1986-04-26;131~art130-com1) e [3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1986-04-26;131~art130-com3) e di altri tributi indiretti, di cui al [decreto legislativo n. 123 del 2025](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025;123), o non adempie all'obbligo di cui al comma 4)) dello stesso articolo, e' punito con la sanzione amministrativa pari all'80 per cento dell'imposta o della maggior imposta dovuta in relazione ai beni e ai diritti ai quali si riferisce la violazione. 3. In caso di violazione delle disposizioni di cui ((all'[articolo 130, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1986-04-26;131~art130-com6) e di altri tributi indiretti, di cui al [decreto legislativo n. 123 del 2025](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025;123))), i soggetti ivi indicati ovvero quelli indicati nel comma 7 del predetto articolo, nonche' i concedenti o i depositari, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 del pari applicabile a chi: a) non ottempera alle richieste dell'ufficio o comunica dati incompleti o infedeli; b) dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae all'ispezione documenti o scritture, ancorche' non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza; c) rifiuta di sottoscrivere l'attestazione ((di cui all'[articolo 108, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1986-04-26;131~art108-com3) e di altri tributi indiretti, di cui al [decreto legislativo n. 123 del 2025](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025;123))), di consegnare agli obbligati alla dichiarazione i titoli delle passivita' o non permette che ne sia fatta copia autentica, di consegnare o di rilasciare agli stessi gli estratti e le copie autentiche ((di cui al richiamato [articolo 108](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1986-04-26;131~art108) e all'[articolo 115, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1986-04-26;131~art115-com1) e di altri tributi indiretti, di cui al [decreto legislativo n. 123 del 2025](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025;123))). 4. La sanzione indicata nei commi 2 e 3 e' raddoppiata per la violazione di obblighi o di divieti posti a carico di pubblici ufficiali o di pubblici impiegati, ovvero di banche, societa' di credito o di intermediazione o di Poste Italiane S.p.A.

Allegato-art. 50

Art. 50. Determinazione della sanzione amministrativa ([articolo 54 del decreto legislativo n. 346 del 1990](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990;346~art54)) 1. Nella determinazione della sanzione commisurata all'imposta o alla maggiore imposta, questa e' assunta al netto delle riduzioni e delle detrazioni ((di cui agli articoli 110, commi da 1 a 6, e 111 del [testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1986-04-26;131) e di altri tributi indiretti, di cui al [decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123))).

Allegato-art. 51

Art. 51. Sanzioni a carico di soggetti tenuti a specifici adempimenti ([articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;642~art24)) 1. L'inosservanza degli obblighi stabiliti ((dall'[articolo 156 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1986-04-26;131~art156) e di altri tributi indiretti, di cui al [decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123))), e' punita, per ogni atto, documento o registro, con sanzione amministrativa da euro 100 a euro 200.

Allegato-art. 52

Art. 52. Omesso od insufficiente pagamento dell'imposta ed omessa o infedele dichiarazione di conguaglio ([articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;642~art25)) 1. Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine e' soggetto, oltre al pagamento del tributo, a una sanzione amministrativa pari all'80 per cento dell'imposta o della maggiore imposta. 2. Salvo quanto previsto dall'[articolo 32, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-05-24;227~art32-com2), le violazioni relative alle cambiali sono punite con la sanzione amministrativa da due a dieci volte l'imposta, con un minimo di euro 100. 3. L'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio prevista ((dall'[articolo 150, commi 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1986-04-26;131~art150-com5) e [10 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1986-04-26;131~art150-com10) e di altri tributi indiretti, di cui al [decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123))), e' punita con la sanzione amministrativa pari all'80 per cento dell'imposta dovuta. Se la dichiarazione di conguaglio e' presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa del 45 per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta.

Allegato-art. 53

Art. 53. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 18 DICEMBRE 2025, N. 192](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-18;192)))

Allegato-art. 54

Art. 54. Violazioni in materia di valori di bollo precedentemente usati ([articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;642~art27)) 1. Chi detiene per lo smercio ovvero smercia carta bollata, marche o altri valori di bollo precedentemente usati e' punito con le pene stabilite dall'[articolo 466 del codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art466).

Allegato-art. 55

Art. 55. Sanzioni in materia di tasse sulle concessioni governative ([articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;641~art9)) 1. Chi esercita un'attivita' per la quale e' necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa e' punito con la sanzione amministrativa pari al 90 per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a euro 100. 2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni governative senza che sia stato ((effettuato il pagamento)) del tributo e' punito con la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 ed e' tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso.

Allegato-art. 56

Art. 56. Sanzioni in materia di imposte su assicurazioni private e contratti vitalizi ([articolo 24 della legge n. 1216 del 1961](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1961;1216~art24)) 1. Le violazioni alle disposizioni in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi di cui al testo unico dei tributi erariali minori ((, di cui al [decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;174))) sono punite con le seguenti sanzioni amministrative: a) omessa tenuta e conservazione dei registri dei premi secondo le previsioni degli articoli 7, 8 e 11 del testo unico dei tributi erariali minori ((, di cui al [decreto legislativo n. 174 del 2024](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024;174))), da euro 2.000 a euro 5.000; b) omessa iscrizione nei registri dei premi di partite soggette ad imposta, pari al 100 per cento dell'imposta dovuta sulle partite non registrate; c) infedele indicazione dell'imponibile o della specie di assicurazione nei registri dei premi, pari al 70 per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata o indicata come soggetta ad imposta o dovuta in piu' per differenza di aliquota; d) mancata esibizione dei registri dei premi nei casi di cui all'articolo 14 del testo unico dei tributi erariali minori ((, di cui al [decreto legislativo n. 174 del 2024](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024;174))) e violazione delle altre disposizioni contemplate nello stesso articolo 14, da euro 1.000 a euro 4.000; e) infedele indicazione dell'imponibile nelle polizze di assicurazione e nelle relative ricevute, pari al 70 per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di euro 100; f) inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a) e b) del testo unico dei tributi erariali minori ((, di cui al [decreto legislativo n. 174 del 2024](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024;174))), da euro 100 a euro 500; g) mancata conservazione degli originari rendiconti di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), del testo unico dei tributi erariali minori ((, di cui al [decreto legislativo n. 174 del 2024](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024;174))) e degli originari contratti prescritti dall'articolo 11, comma 3, del medesimo testo unico, da euro 100 a euro 500; h) omessa presentazione nel prescritto termine della denunzia di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico dei tributi erariali minori ((, di cui al [decreto legislativo n. 174 del 2024](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024;174))), pari al 100 per cento dell'imposta dovuta sulla somma non denunziata, con un minimo di euro 100. Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti d'imposta effettuati relativamente ai premi incassati nel periodo di riferimento, nonche' il credito dell'anno precedente del quale non e' stato richiesto il rimborso; i) infedele denunzia di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico dei tributi erariali minori ((, di cui al [decreto legislativo n. 174 del 2024](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024;174))), pari al 70 per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di euro 100; l) inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, del testo unico dei tributi erariali minori ((, di cui al [decreto legislativo n. 174 del 2024](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024;174))), da euro 100 a euro 500 a carico dell'assicuratore. L'assicuratore che si faccia rifondere un importo maggiore di quello dovuto, e' altresi' punito con sanzione amministrativa da euro 100 a euro 1000 ed e' obbligato a rimborsare al contraente la somma indebitamente percetta; m) omessa presentazione nei prescritti termini della denunzia di cui all'articolo 19 del testo unico dei tributi erariali minori ((, di cui al [decreto legislativo n. 174 del 2024](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024;174))), da euro 250 a euro 1000; n) tardiva presentazione della denuncia di cui all'articolo 12 del testo unico dei tributi erariali minori ((, di cui al [decreto legislativo n. 174 del 2024](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024;174))), entro novanta giorni dal termine di cui al medesimo articolo 12, comma 2, euro 250.

Allegato-art. 57

Art. 57. Altre disposizioni ([articolo 26 della legge n. 1216 del 1961](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1961;1216~art26)) 1. Le somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dall'articolo 56 sono ripartite a norma della [legge 7 febbraio 1951, n. 168](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-02-07;168), detratto il 10 per cento per spese inerenti alla riscossione.

Allegato-art. 58

Art. 58. Sanzioni amministrative per violazioni concernenti la fatturazione e l'annotazione delle operazioni, nonche' la presentazione della dichiarazione e il rilascio di titoli di accesso ([articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;640~art32)) 1. Per l'omessa fatturazione o annotazione delle operazioni indicate nell'[articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-12-30;544~art1-com1), si applica la sanzione pari al 60 per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato, con un minimo di euro 300. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, e' soggetto chi indica nella documentazione o nell'annotazione un'imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione e' dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo. 2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione prescritta dagli [articoli 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-12-30;544~art2) e [3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-12-30;544~art3), o per la presentazione della stessa con indicazione di importi inferiori a quelli reali, si applica la sanzione pari al 90 per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con un minimo di euro 250. Se la dichiarazione di cui all'articolo 2 e quella di cui all'[articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-12-30;544~art3), da presentarsi, rispettivamente, entro dieci giorni dalla fine di ciascun anno sociale ed entro il quinto giorno successivo al termine della data della manifestazione, sono presentate con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa del 45 per cento dell'ammontare dell'imposta con un minimo di 150 euro. 3. Per il mancato rilascio dei titoli di accesso o dei documenti di certificazione dei corrispettivi, ovvero per l'emissione degli stessi per importi inferiori a quelli reali, si applica la sanzione pari al 60 per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato con un minimo di euro 300. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali.

Allegato-art. 59

Art. 59. Altre violazioni ([articolo 33 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;640~art33-com1)) 1. Si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000 per: a) l'irregolare certificazione dei corrispettivi; b) la mancata o irregolare tenuta o conservazione dei registri e dei documenti obbligatori; c) l'omessa comunicazione degli intermediari incaricati della vendita dei titoli di accesso; d) la mancata emissione del documento riepilogativo degli incassi; e) l'omessa o infedele dichiarazione di effettuazione di attivita'; f) la mancata o irregolare compilazione delle distinte di contabilizzazione dei proventi delle case da gioco; g) l'omessa o infedele fornitura dei dati di cui all'[articolo 74-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art74quater-com6); h) l'omessa o infedele comunicazione del numero e degli importi degli abbonamenti al concessionario di cui all'[articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;640~art17), o all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente.

Allegato-art. 60

Art. 60. Violazioni relative agli apparecchi misuratori fiscali e alle biglietterie automatizzate ([articolo 33 commi 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;640~art33-com2) e [3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;640~art33-com3)) 1. Per l'omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate si applica la sanzione da euro 2.000 a euro 4.000. 2. La mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione dei misuratori fiscali e' punita con la sanzione da euro 250 a euro 2.000.

Allegato-art. 61

Art. 61. Violazioni relative all'omesso o irregolare pagamento dell'abbonamento ([articolo 19 del regio decreto-legge n. 246 del 1938](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1938;246~art19)) 1. Chiunque detenga uno o piu' apparecchi o altri dispositivi atti o adattabili alla ricezione delle diffusioni radiofoniche e televisive senza aver corrisposto il canone di abbonamento con l'osservanza delle disposizioni, dei modi e dei termini stabiliti dalle vigenti norme, e' obbligato al pagamento del tributo evaso e della sanzione pecuniaria da euro 103 a euro 516.

Allegato-art. 62

Art. 62. Pagamento tardivo dell'abbonamento ([articolo 3 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 1542 del 1947](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1947;1542~art3)) 1. Qualora il pagamento dell'abbonamento sia eseguito oltre i termini prescritti dall'articolo 52, comma 5, del testo unico dei tributi erariali minori ((, di cui al [decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;174))), ma prima dell'accertamento della violazione, in luogo della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 61 e' dovuta dall'abbonato una sanzione amministrativa pari ad un sesto dell'ammontare della semestralita'. 2. La sanzione amministrativa e' ridotta a un dodicesimo della semestralita' qualora il pagamento sia stato eseguito prima dell'accertamento della violazione, ma non oltre un mese dalla scadenza dei termini prescritti. 3. L'abbonato che esegua il pagamento delle rate trimestrali oltre i termini stabiliti, ma prima dell'accertamento della violazione, in luogo della sanzione amministrativa prevista e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pari a un dodicesimo della semestralita'. 4. L'abbonato che entro il 31 gennaio o il 31 luglio non abbia eseguito il versamento per il semestre o per il trimestre, si presume abbia scelto la forma di pagamento semestrale.

Allegato-art. 63

Art. 63. Sanzioni in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale ([articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973;605~art13)) 1. E' punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 2.065 chi: a) non richiede entro i termini prescritti ovvero, salvo i casi in cui cio' sia espressamente previsto, richiede piu' volte l'attribuzione del numero del codice fiscale; b) omette di indicare o indica in maniera inesatta il proprio numero di codice fiscale ovvero indica quello provvisorio dopo aver ricevuto la comunicazione del numero definitivo o quello emesso in data meno recente; c) non comunica a terzi ovvero comunica in maniera inesatta il proprio numero di codice fiscale e i dati catastali di cui all'[articolo 7, quinto comma, del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;605~art7-com5); d) omette di indicare il numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti; e) non ottempera in qualita' di pubblico ufficiale alla previsione disposta dall'[articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;605~art11); f) non restituisce nel termine prescritto i questionari indicati all'[articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;605~art8). 2. Chi omette le comunicazioni previste dall'articolo 7 ((...)) del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;605), e' punito con la sanzione amministrativa da euro 206 a euro 5.164. La sanzione e' ridotta alla meta' in caso di comunicazioni incomplete o inesatte.

Allegato-art. 64

Art. 64. Applicazione della sanzione ([articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973;605~art14)) 1. Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 63 sono irrogate dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle conservatorie dei registri immobiliari. Si applica la disciplina sul procedimento prevista nelle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al titolo I.

Allegato-art. 65

Art. 65. Violazioni e sanzioni amministrative in materia di documento di accompagnamento dei beni viaggianti ([articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978;627~art7)) 1. Il mittente e' responsabile della mancata o inesatta compilazione dei documenti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, ultimo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-10-06;627); se non compila detti documenti, o indica su di essi beni diversi da quelli trasportati o consegnati, o li indica in quantita' diversa, ovvero li compila in modo da non consentire comunque la identificazione delle parti, e' soggetto alla sanzione amministrativa da euro 2.065 a euro 6.197. Alla stessa sanzione soggiace chiunque faccia uso di tali documenti al fine di eludere le prescrizioni del citato [decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978;627). 2. Se nei documenti indicati nel comma 1 risultano mancanti o inesatte alcune delle altre indicazioni previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, ultimo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978;627), si applica al soggetto tenuto ad annotare tali indicazioni la sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 3.098. Al vettore che non sottoscrive per ricevuta gli esemplari del documento di cui all'[articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978;627~art1), o li sottoscrive pur se in esso siano riportate indicazioni incomplete o inesatte, limitatamente a quanto previsto dall'articolo 1, terzo comma, terzo periodo, del [decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978;627), si applica la sanzione da euro 154 a euro 309. Il conducente del veicolo che, durante l'esecuzione del trasporto, non e' in grado di esibire gli esemplari dei documenti che debbono accompagnare il trasporto e' soggetto alla sanzione da euro 51 a euro 185. La stessa sanzione si applica se il documento di trasporto non risulta sottoscritto ai sensi dell'[articolo 1, terzo](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978;627~art1-com3) e [nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978;627~art1-com9). 3. Ogni violazione diversa da quelle previste nei commi 1 e 2 e' punita con la sanzione da euro 1.032 a euro 3.098. 4. Per le violazioni di cui al presente capo punite con una sanzione amministrativa e' consentito al trasgressore di pagare una somma rispettivamente pari ad un sesto e ad un terzo del massimo, mediante versamento entro i quindici giorni ovvero dal sedicesimo al sessantesimo giorno successivi alla consegna o alla notifica del verbale di constatazione. Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla sanzione amministrativa nascente dalla violazione.

Allegato-art. 66

Art. 66. Recidiva e sanzioni accessorie ([articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978;627~art8)) 1. I soggetti previsti dall'[articolo 1, secondo comma, lettere a)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-10-06;627~art1-com2-leta) e [c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-10-06;627~art1-com2-letc), che commettano, nel corso di un triennio, tre violazioni previste nell'articolo 65, sono sottoposti ad accertamento, ai sensi e con le forme di cui al titolo IV del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633). Essi sono altresi' sottoposti, secondo le prescrizioni e i criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'[articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1974-07-06;260~art7), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 agosto 1974, n. 354](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-08-14;354), al controllo globale per tutti i tributi. 2. Chi effettua il trasporto, se nel corso di un triennio commette tre violazioni previste nell'articolo 65, e' soggetto al ritiro della carta di circolazione degli automezzi rispetto ai quali sono state contestate le singole trasgressioni per un periodo non inferiore a un mese ne' superiore a cinque mesi. Il provvedimento e' adottato dal competente ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, su proposta dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate. 3. Fuori dei casi previsti nel comma 2, il conducente che nel corso di un triennio e' punito per tre violazioni previste nell'articolo 65 e' soggetto alla sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a quindici giorni ne' superiore a tre mesi. Il provvedimento e' adottato dal prefetto, su proposta dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate. 4. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3 si tiene conto anche delle violazioni per le quali e' intervenuto il procedimento di cui all'articolo 65, comma 4.

Allegato-art. 67

Art. 67. Sanzioni in materia di rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori ([articolo 5 del decreto-legge n. 167 del 1990](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1990;167~art5)) 1. Per la violazione degli obblighi di trasmissione all'Agenzia delle entrate previsti dall'[articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1990-06-28;167~art1), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 agosto 1990, n. 227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-04;227), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 25 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata. 2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'[articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1990;167~art4-com1) e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. La violazione di cui al primo periodo relativa alla detenzione di investimenti all'estero ovvero di attivita' estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al [decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1999-05-10&numeroGazzetta=107), e al [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2001-11-23&numeroGazzetta=273), e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall'[articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1990;167~art4-com1) sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258.

Allegato-art. 68

Art. 68. Violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni ([articolo 7-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997;241~art7bis)) 1. In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nell'[articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-07-22;322~art3-com3), a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5.165. 2. La sanzione di cui al comma 1 si applica a carico dei soggetti indicati nell'[articolo 15 del decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1998-08-12&numeroGazzetta=187), in caso di tardiva o omessa trasmissione telematica di dichiarazioni e di atti che essi hanno assunto l'impegno a trasmettere.

Allegato-art. 69

Art. 69. Sanzioni per violazioni degli intermediari ([articolo 39 del decreto legislativo n. 241 del 1997](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997;241~art39)) 1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie: a) ai soggetti indicati nell'[articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art35), che rilasciano il visto di conformita', ovvero l'asseverazione, infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il visto infedele e' relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalita' di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al [decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.finanze:decreto:1999-05-31;164), non si applica la sanzione di cui al primo periodo e i soggetti di cui all'[articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997;241~art35) sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo ((di cui al testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al [decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33))), le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al secondo periodo. Eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria. Sempreche' l'infedelta' del visto non sia gia' stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al [decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.finanze:decreto:1999-05-31;164), il centro di assistenza fiscale o il professionista puo' trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, puo' trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto e' definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In tal caso, la somma dovuta e' ridotta ai sensi dell'articolo 14. La violazione e' punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'[articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art36bis), e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonche' in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e in caso di controllo di cui agli [articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art54). La violazione e' punibile a condizione che non trovi applicazione ((l'articolo 123, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al [decreto legislativo n. 33 del 2025](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025;33))). In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facolta' di rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, e' disposta l'inibizione dalla facolta' di rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione. Le sanzioni di cui al presente comma non sono oggetto della maggiorazione prevista dall'articolo 7, comma 3; b) al professionista che rilascia una certificazione tributaria di cui all'[articolo 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art36), infedele, si applica la sanzione amministrativa da euro 516 ad euro 5.165. In caso di accertamento di tre distinte violazioni commesse nel corso di un biennio, e' disposta la sospensione dalla facolta' di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni. La medesima facolta' e' inibita in caso di accertamento di ulteriori violazioni ovvero di violazioni di particolare gravita'. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione. 2. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 4 del presente articolo e dell'articolo 68, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo I. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore e' obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di un importo pari alla sanzione irrogata e alle altre somme indicate al comma 1. 3. Le violazioni dei commi 1 e 4 del presente articolo e dell'articolo 68 sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione e' unico per ciascun anno solare di riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza, puo' essere integrato o modificato dalla medesima direzione regionale. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti. 4. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'[articolo 37, commi 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art37-com2) e [4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art37-com4), ai sostituti di imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.582. 5. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di assistenza fiscale di cui all'[articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art33-com3), e' sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35 del medesimo decreto legislativo, nonche' quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' disposta la revoca dell'esercizio dell'attivita' di assistenza. Nei casi di particolare gravita' e' disposta la sospensione cautelare. 6. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'articolo 18, comma 3, non impedisce l'applicazione della sospensione, dell'inibizione e della revoca. 7. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta l'applicazione della sanzione da 516 euro a 5.165 euro.

Allegato-art. 70

Art. 70. Istigazione a violare gli obblighi di pagamento ([articolo 1 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 1559 del 1947](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1947;1559~art1)) 1. Chiunque con qualsiasi mezzo promuove e organizza accordi o intese tra i contribuenti al fine di ritardare, sospendere o non effettuare il pagamento delle imposte, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni, salvo che il fatto non costituisca reato punibile con pena maggiore. 2. Alla stessa pena e' soggetto chiunque pubblicamente o in riunioni, da considerarsi pubbliche ai sensi dell'[articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art18), approvato con [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773), istiga i contribuenti a ritardare, sospendere o non effettuare il pagamento delle imposte. 3. ((Qualora)) l'accordo o l'istigazione abbia conseguito il suo effetto, il minimo delle pene previste nei commi 1 e 2 e' portato ad un anno.

Allegato-art. 71

Art. 71. Turbativa dell'attivita' di accertamento e riscossione ([articolo 2 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 1559 del 1947](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1947;1559~art2)) 1. Chiunque al di fuori dei casi previsti nell'articolo 70, in qualsiasi modo cagiona una interruzione o turba la regolarita' dei servizi di accertamento e di riscossione delle imposte e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni. 2. I capi promotori e organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a sei anni.

Allegato-art. 72

Art. 72. Omissioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio ([articolo 3 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 1559 del 1947](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1947;1559~art3)) 1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che al fine d'interrompere o di turbare la regolarita' dei servizi di accertamento e di riscossione delle imposte, rifiuta, omette o ritarda atti del proprio ufficio o servizio, e' punito con la reclusione da un anno a sei anni.

Allegato-art. 73

Art. 73. Definizioni ([articolo 1 del decreto legislativo n. 74 del 2000](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;74~art1)) 1. Ai fini degli articoli da 74 a 85: a) per «fatture o altri documenti per operazioni inesistenti» si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi; b) per «elementi attivi o passivi» si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta; c) per «dichiarazioni» si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualita' di amministratore, liquidatore o rappresentante di societa', enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge; d) il «fine di evadere le imposte» e il «fine di consentire a terzi l'evasione» si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi; e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualita' di amministratore, liquidatore o rappresentante di societa', enti o persone fisiche, il «fine di evadere le imposte» e il «fine di sottrarsi al pagamento» si intendono riferiti alla societa', all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce; f) per «imposta evasa» si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili; g) le soglie di punibilita' riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione; h) per «operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente» si intendono le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'[articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art10bis), poste in essere con la volonta' di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti; i) per «mezzi fraudolenti» si intendono condotte artificiose attive nonche' quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realta'; l) per «crediti inesistenti» si intendono: 1) i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento; 2) i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al numero 1) sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici; m) per «crediti non spettanti» si intendono: 1) i crediti fruiti in violazione delle modalita' di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento; 2) i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualita' richiesti ai fini del riconoscimento del credito; 3) i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.

Allegato-art. 74

Art. 74. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ([articolo 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;74~art2)) 1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Allegato-art. 75

Art. 75. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ([articolo 3 del decreto legislativo n. 74 del 2000](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;74~art3)) 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 74, e' punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 30.000; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al 5 per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, e' superiore a 1,5 milioni di euro, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, e' superiore al 5 per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro 30.000. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Allegato-art. 76

Art. 76. Dichiarazione infedele ([articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;74~art4)) 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 74 e 75, e' punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, e' superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a euro 2 milioni. 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilita' di elementi passivi reali. 3. Fuori dei casi di cui al comma 2, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che, complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilita' previste dal comma 1, lettere a) e b).

Allegato-art. 77

Art. 77. Omessa dichiarazione ([articolo 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;74~art5)) 1. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro 50.000. 2. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore ad euro 50.000. 3. Ai fini delle disposizioni previste dai commi 1 e 2, non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Allegato-art. 78

Art. 78. Tentativo ([articolo 6 del decreto legislativo n. 74 del 2000](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;74~art6)) 1. I delitti previsti dagli articoli 74, 75 e 76 non sono punibili a titolo di tentativo, salvo quanto previsto al comma 2. 2. Quando la condotta e' posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000, il delitto previsto dall'articolo 76 e' punibile a titolo di tentativo. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui all'articolo 79, i delitti previsti dagli articoli 74 e 75 sono punibili a titolo di tentativo, quando ricorrono le medesime condizioni di cui al primo periodo.

Allegato-art. 79

Art. 79. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ([articolo 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;74~art8)) 1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di piu' fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. 3. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, e' inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Allegato-art. 80

Art. 80. Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ([articolo 9 del decreto legislativo n. 74 del 2000](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;74~art9)) 1. In deroga all'[articolo 110 del codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art110): a) l'emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non e' punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 74; b) chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non e' punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 79.

Allegato-art. 81

Art. 81. Occultamento o distruzione di documenti contabili ([articolo 10 del decreto legislativo n. 74 del 2000](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;74~art10)) 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Allegato-art. 82

Art. 82. Omesso versamento di ritenute certificate ([articolo 10-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;74~art10bis)) 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a 150.000 euro per ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non e' in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell'[articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;462~art3bis). In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi ((dell'articolo 96 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al [decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33))), il colpevole e' punito se l'ammontare del debito residuo e' superiore a 50.000 euro.

Allegato-art. 83

Art. 83. Omesso versamento di IVA ([articolo 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;74~art10ter)) 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a euro 250.000 per ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non e' in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell'[articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;462~art3bis). In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi ((dell'articolo 96 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al [decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33))), il colpevole e' punito se l'ammontare del debito residuo e' superiore a 75.000 euro.

Allegato-art. 84

Art. 84. Indebita compensazione ([articolo 10-quater del decreto legislativo n. 74 del 2000](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;74~art10quater)) 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi ((dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al [decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33))), crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro. 2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi ((dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al [decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33))), crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai 50.000 euro. 3. La punibilita' dell'agente per il reato di cui al comma 1 e' esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualita' che fondano la spettanza del credito.

Allegato-art. 85

Art. 85. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ([articolo 11 del decreto legislativo n. 74 del 2000](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;74~art11)) 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a euro 50.000, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore a euro 200.000 si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a euro 50.000. Se l'ammontare di cui al primo periodo e' superiore a euro 200.000 si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Allegato-art. 86

Art. 86. Pene accessorie ([articolo 12 del decreto legislativo n. 74 del 2000](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;74~art12)) 1. La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli da 74 a 85 importa: a) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni; b) l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni; c) l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni; d) l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di corte di giustizia tributaria; e) la pubblicazione della sentenza a norma dell'[articolo 36 del codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art36). 2. La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 74, 75 e 79 importa, altresi', l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni. 3. Per i delitti previsti dagli articoli da 74 a 81 l'istituto della sospensione condizionale della pena di cui all'[articolo 163 del codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art163) non trova applicazione nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d'affari; b) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a 3 milioni di euro.

Allegato-art. 87

Art. 87. Sequestro e confisca ([articolo 12-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;74~art12bis)) 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art444) per uno dei delitti previsti dagli articoli da 74 a 85, e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilita', per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. 2. Salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresi' conto della gravita' del reato, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca di cui al comma 1 non e' disposto se il debito tributario e' in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti.

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