DECRETO LEGISLATIVO 5 novembre 2024, n. 174
Entrata in vigore del provvedimento: 29/11/2024
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale e' stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario;
Visto, in particolare, l'articolo 21, comma 1, della predetta legge n. 111 del 2023, a norma del quale il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o piu' decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici attenendosi ai principi e criteri direttivi indicati nel citato articolo 21, comma 1;
Vista la legge 8 agosto 2024, n. 122, recante «Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici», e in particolare l'articolo 1, comma 1;
Ritenuto di riordinare in un unico corpus normativo le disposizioni legislative vigenti in materia di tributi erariali minori;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2024;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 31 luglio 2024;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2024;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1.E' approvato l'allegato testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di tributi erariali minori.
2.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta l'articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023: «Art. 21 (Principi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2025, uno o piu' decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore; b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 1; c) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non piu' attuali. 2. Il Governo e' delegato ad attuare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 6, il riassetto delle vigenti disposizioni di diritto tributario per la raccolta di esse in un codice articolato in una parte generale, recante la disciplina unitaria degli istituti comuni del sistema fiscale, e una parte speciale, contenente la disciplina delle singole imposte, al fine di semplificare il sistema tributario e accrescere la chiarezza e la conoscibilita' delle norme fiscali, la certezza dei rapporti giuridici e l'efficienza dell'operato dell'Amministrazione finanziaria. Per quanto riguarda la disciplina della parte generale, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) recepimento dei principi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212; b) previsione di una disciplina, unitaria per tutti i tributi, del soggetto passivo, dell'obbligazione tributaria, delle sanzioni e del processo; la disciplina dell'obbligazione tributaria prevede principi e regole in materia di dichiarazione, accertamento e riscossione; c) previsione di un monitoraggio periodico della legislazione tributaria codificata.». - Si riporta l'articolo 1 della legge 8 agosto 2024, n. 122, recante: «Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2024: «Art. 1 (Proroga di termine). - 1. All'articolo 21, comma 1, alinea, della legge 9 agosto 2023, n. 111, le parole: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2025.».
Allegato-art. 1
Allegato TESTO UNICO DEI TRIBUTI ERARIALI MINORI Art. 1. Oggetto dell'imposta (articolo 1 della legge n. 1216 del 1961; articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge n. 457 del 1997; articolo 21, sesto comma, della legge n. 364 del 1970; articolo 5, sedicesimo comma, del decreto-legge n. 953 del 1982) 1. Sono soggette alle imposte stabilite nell'annessa tariffa generale di cui alla tabella A dell'allegato 1 al presente testo unico: a) le assicurazioni riguardanti beni immobili o beni mobili in essi contenuti che non siano in transito commerciale, quando i beni immobili sono situati nel territorio della Repubblica; b) le assicurazioni riguardanti veicoli, navi o aeromobili immatricolati o registrati in Italia; c) le assicurazioni aventi durata inferiore o pari a quattro mesi e relative a rischi inerenti a un viaggio o a una vacanza, quando sono stipulate nel territorio della Repubblica; d) le assicurazioni riguardanti le merci trasportate da o verso l'Italia, quando siano stipulate per conto di soggetti domiciliati o aventi sede nel territorio della Repubblica e sempreche' per dette assicurazioni non sia stata pagata imposta all'estero; e) le assicurazioni contro i danni diverse da quelle indicate alle lettere a), b), c) e d), quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio ovvero, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui si riferisce il contratto o cui sono addette le persone assicurate; f) le assicurazioni sulla vita, quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui sono addette le persone assicurate. 2. Le imposte stabilite nel presente titolo non si applicano alle assicurazioni concernenti attivita' o enti per i quali le imposte indirette siano corrisposte in abbonamento. 3. Nella tariffa speciale di cui alla tabella B dell'allegato 1 sono indicate le assicurazioni soggette a imposta ridotta. 4. Sono esenti dalle imposte sulle assicurazioni le operazioni elencate nell'annessa tabella C di cui all'allegato 1 nonche' quelle per le quali l'esenzione sia prevista da leggi speciali. 5. Per le assicurazioni di cui all'articolo 2, lettera A), della tariffa generale di cui alla tabella A dell'allegato 1, l'aliquota e' ridotta alla misura dello 0,05 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 per le assicurazioni contro i rischi di qualsiasi natura derivanti dalla navigazione marittima di navi immatricolate o registrate in Italia, a eccezione dei prolungamenti di dette assicurazioni rilasciati per concedere garanzia per giacenze a terra che non superino la durata di sessanta giorni. 6. Qualora le organizzazioni collettive di difesa degli imprenditori agricoli costituite ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, intendano procedere alla stipulazione di contratti di assicurazione a favore dei loro soci, i relativi premi sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stabilita dal presente titolo. 7. Sono esenti dall'imposta le assicurazioni di beni soggetti alla disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Allegato-art. 2
Art. 2. Imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie dei veicoli a motore e dei natanti ([articolo 1-bis della legge n. 1216 del 1961](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1961;1216~art1bis); [articolo 17, commi da 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;68~art17-com1) [a 4, del decreto legislativo n. 68 del 2011](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;68~art17-com4); [articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2012](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;16~art4-com2)) 1. Le assicurazioni obbligatorie della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti sono soggette all'imposta sui premi nella misura del 12,5 per cento. Tale misura si applica anche alle assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione ((, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo)). ((3)) 2. Per le quietanze inerenti al pagamento di somme in dipendenza di contratti di assicurazione di cui al comma 1, rilasciate all'impresa assicuratrice dall'assicurato o dal danneggiato o loro aventi causa, anche se risultanti da atto formale o aventi effetto transattivo e anche se comprensive, oltre che dell'indennizzo, di spese e competenze legali e di altri diritti accessori previsti dalla polizza si applicano le disposizioni dell'articolo 15. 3. Tutte le operazioni e gli atti necessari per il pagamento dei risarcimenti corrisposti dal Fondo di garanzia delle vittime della strada, nonche' quelli inerenti ai rapporti fra CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., gestione autonoma del Fondo di garanzia delle vittime della strada e le imprese assicuratrici, sono esenti da qualsiasi tassa e imposta indiretta sugli affari e dalle formalita' della registrazione. 4. L'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle province e delle citta' metropolitane. Si applicano le disposizioni dell'[articolo 60, commi 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art60-com1), [3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art60-com3) e [5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art60-com5). 5. Le province e le citta' metropolitane possono aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali. Gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalita' di pubblicazione delle suddette delibere di variazione. 6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e' approvato il modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni, e sono individuati i dati da indicare nel predetto modello. L'imposta e' corrisposta con le modalita' di cui agli articoli 3, commi da 1 a 3 e da 5 a 9, 7, commi da 1 a 8, 8, 9, commi da 1 a 4, 12, 13, 14 e 18 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al [decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33). 7. L'accertamento delle violazioni alle norme del comma 4 compete alle amministrazioni provinciali. A tal fine, l'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, adegua il modello di cui al comma 6 prevedendo l'obbligatorieta' della segnalazione degli importi, distinti per contratto ed ente di destinazione, annualmente versati alle province e alle citta' metropolitane. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso relativi all'imposta di cui al comma 4 si applicano le disposizioni previste per le imposte sulle assicurazioni dal presente titolo, dalla [legge 29 ottobre 1961, n. 1216](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1961-10-29;1216) e dal testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al [decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173). Le province e le citta' metropolitane possono stipulare convenzioni non onerose con l'Agenzia delle entrate per l'espletamento, in tutto o in parte, delle attivita' di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonche' per le attivita' concernenti il relativo contenzioso. Sino alla stipula delle predette convenzioni, le suddette funzioni sono svolte dall'Agenzia delle entrate. 8. Le disposizioni concernenti l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui ai commi da 4 a 7, si applicano, in deroga all'[articolo 16 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-06;68~art16), su tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le deliberazioni emanate prima dell'approvazione del [decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-03-02;16), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 aprile 2012, n. 44](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-04-26;44). Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alla Regione Siciliana.
Allegato-art. 3
Art. 3. Sostituzione dell'impresa nella coassicurazione ([articolo 2-bis della legge n. 1216 del 1961](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1961;1216~art2bis)) 1. Nel caso di subentro di un assicuratore in un rapporto di coassicurazione non e' dovuta nuovamente l'imposta in relazione al premio ceduto all'assicuratore subentrante.
Allegato-art. 4
Art. 4. Riassicurazioni ([articolo 3 della legge n. 1216 del 1961](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1961;1216~art3)) 1. Le riassicurazioni non sono soggette a imposta quando si riferiscono ad assicurazioni per le quali sia stata pagata l'imposta a norma del presente titolo o ad assicurazioni comprese nella tabella C di cui all'allegato 1 ((o comunque esenti)) da imposta in forza di leggi speciali. In caso diverso, le riassicurazioni sono soggette a imposta secondo le disposizioni dell'articolo 1, avuto riguardo all'oggetto dell'assicurazione originaria, con le aliquote stabilite nella tariffa di cui all'allegato 1. 2. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di cui al comma 1 e' sufficiente che la riassicurazione risulti dai libri e registri delle societa', compagnie e imprese di assicurazione e di riassicurazione o da qualsiasi altro mezzo.
Allegato-art. 5
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