DECRETO LEGISLATIVO 5 novembre 2024, n. 174

Type Decreto legislativo
Publication 2024-11-05
Ultimo aggiornamento 2026-01-01
State In force
Source Normattiva
articles 100
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Art. 99. Abrogazioni 1. Dalla data di cui all'articolo 100 sono abrogate le seguenti disposizioni: a) per quanto attiene alla disciplina delle imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi: 1) articoli 1, 1-bis, da 2-bis a 9, 11, 12, da 16 a 23, da 31 a 34, tariffa allegato A, tariffa allegato B e tabella allegato C, della [legge 29 ottobre 1961, n. 1216](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1961-10-29;1216); 2) [articolo 21, sesto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-25;364~art21-com6); 3) [articolo 5, sedicesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982-12-30;953~art5-com16), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 1983, n. 53](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-02-28;53); 4) [articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1997-12-30;457~art9quater-com1), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 febbraio 1998, n. 30](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-02-27;30); 5) [articolo 17, commi da 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-06;68~art17-com1) [a 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-06;68~art17-com4); 6) [articolo 1, comma 1066, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1-com1066); 7) [articolo 4, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-03-02;16~art4-com2), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 aprile 2012, n. 44](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-04-26;44); b) per quanto attiene alla disciplina dell'imposta sugli intrattenimenti, gli articoli da 1 a 5, 20, 22, da 26 a 31, 38, 39, 41, 42 e tariffa allegata del [decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;640); c) per quanto attiene alla disciplina dell'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e imposta sugli aeromobili privati, l'articolo 16, commi 10-bis, 11,12, 13, 14, 14-bis, 15, 15-bis e 15 bis.1, del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-22;214); d) per quanto attiene alla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE), l'[articolo 19, commi da 13](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201~art19-com13) [a 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201~art19-com17), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-22;214); e) per quanto attiene alla disciplina dell'imposta sulle transazioni finanziarie, l'articolo 1, commi da 491 a 497, 499, 500 e la tabella 3 allegata della [legge 24 dicembre 2012, n. 228](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228); f) per quanto attiene alla disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni: 1) articoli da 1 a 17 ((, 22)) e da 25 a 31 e allegati A e B del [regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1938-02-21;246), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 giugno 1938, n. 880](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1938-06-04;880); 2) [articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1947-12-31;1542~art1); 3) [articolo 1 della legge 12 novembre 1949, n. 996](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-11-12;996~art1); 4) [articolo 17, comma 1, della legge 14 aprile 1975, n. 103](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art17-com1); 5) [articolo 38, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78~art38-com8), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010 n. 122](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122); 6) [articolo 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201~art17), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-22;214); 7) [articolo 1, commi da 152](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208~art1-com152) [a 159, della legge 28 dicembre 2015, n. 208](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208~art1-com159); 8) [articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232~art1-com40); 9) ((NUMERO SOPPRESSO DAL [D.LGS. 18 DICEMBRE 2025, N. 192](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-18;192))); g) per quanto attiene alla disciplina dell'imposta sui servizi digitali, l'[articolo 1, commi da 35](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1-com35) [a 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1-com43), [44-bis](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1-com44bis), [da 46](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1-com46) [a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1-com50); h) per quanto attiene alla disciplina delle tasse sulle concessioni governative: 1) articoli da 1 a 6, 8, 11, 12, 13-bis, 14, 15, 16 e tariffa allegata del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;641); 2) [articolo 7, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-01-31;7~art7-com2), convertito, con modificazioni, dalla [legge 31 marzo 2005, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-03-31;43); i) per quanto attiene alla disciplina dei tributi speciali: 1) [decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1954-07-31;533), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 settembre 1954, n. 869](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-09-26;869) e tabelle A, B, C, D, E, F allegate; 2) [legge 15 maggio 1954, n. 228](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-05-15;228); 3) [articolo 7, commi primo](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-07-13;302~art7-com1) e [secondo, della legge 13 luglio 1984, n. 302](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-07-13;302~art7-com2); 4) [articolo 10, comma 14, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1996-06-20;323~art10-com14), convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 agosto 1996, n. 425](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-08-08;425); 5) [articolo 6 del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139~art6). 2. Salvo che sia diversamente previsto dal presente testo unico e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilita', quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo.

Allegato-art. 100

Art. 100. Decorrenza 1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal ((1° gennaio 2027)).

Allegato-Allegato 1

Allegato 1 Tabella A (ex Tariffa Allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni) Tariffa generale per le assicurazioni soggette all'imposta in misura ordinaria Parte di provvedimento in formato grafico ((3))

Allegato-Allegato 2

Allegato 2 Tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti (ex Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come sostituta dall'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60)

Punto Genere di attivita' Aliquota

Tariffa

1 Esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio. 16 per cento

2 Utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali: gioco del bowling; noleggio go-kart. 8 per cento

3 Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse. 60 per cento

4 Esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a cio' destinati. 10 per cento

NOTE: 1. Gli intrattenimenti diversi da quelli espressamente indicati nella tariffa, ma ad essi analoghi, sono soggetti all'imposta stabilita dalla tariffa stessa per quelli con i quali, per la loro natura, essi hanno maggiore analogia. 2. Per gli intrattenimenti e le altre attivita' soggetti ad imposta organizzati congiuntamente ad altri non soggetti oppure costituiti da piu' attivita' soggette a tassazione con differenti aliquote, l'imponibile sara' determinato con ripartizione forfettaria degli incassi in proporzione alla durata di ciascuna componente. 3. Per l'utilizzazione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'[articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;640~art14bis-com1) l'aliquota e' fissata al 6 per cento.

Allegato-Allegato 3

Allegato 3 (ex Tabella 3 allegata all'[articolo 1, comma 492, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228~art1-com492)) Tabella: imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti finanziari (valori in euro per ciascuna controparte) [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=24G0019200101030110001&dgu=2024-11-28&art.dataPubblicazioneGazzetta=2024-11-28&art.codiceRedazionale=24G00192)

Allegato-Allegato 4

Allegato 4 Tariffa Tasse sulle concessioni governative [ex Tariffa allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;641), come sostituita dal [decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1995-12-30&numeroGazzetta=303) (emanato ai sensi dell'[articolo 3, comma 146, della legge 28 dicembre 1995, n. 549](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-12-28;549~art3-com146)) come successivamente modificata] Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a "Agenzia delle Entrate - tassa di concessione governativa". Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto. Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative. Titolo I Pubblica sicurezza Articolo 1

Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in euro

```

1.

Licenza di porto di pistole, rivoltelle o pistole automatiche, armi lunghe da fuoco e bastoni animati (

art. 42 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773

ed articoli 74 e 79 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635 ) 115,00 ```

NOTE: 1. La tassa e' dovuta per ciascun tipo d'arma. 2. La tassa puo' essere pagata anche a mezzo marche ed e' ridotta a euro 7,75 per le guardie giurate, forestali e campestri private e comunali e per le guardie giurate addette ai consorzi di bonifica e di irrigazione. 3. Non sono soggette a tassa le licenze rilasciate a dipendenti civili dello Stato a norma dell'art. 74 del regolamento di pubblica sicurezza nonche' alle persone comprese nelle categorie individuate a norma dell'art. 7, comma 2, della legge 21 febbraio 1990, n. 36. La licenza puo' essere rilasciata senza pagamento di tassa, su motivata richiesta dei competenti organi direttivi, ai funzionari dell'amministrazione finanziaria addetti a servizi per i quali se ne ravvisi l'opportunita'. Per la concessione a titolo di reciprocita' dei permessi gratuiti di porto d'armi al personale diplomatico degli Stati esteri, si osservano le convenzioni e gli usi internazionali. Articolo 2

Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in euro

1.

Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia (

legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 22 ): tassa di rilascio, di rinnovo e annuale. 168,00

NOTE: 1. Le licenze sono valide per sei anni. Agli effetti delle tasse annuali si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data corrispondente a quella di emanazione della licenza; la tassa deve essere pagata, per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell'uso dell'arma e non e' dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso. 2. Le tasse di cui al comma 1 sono ridotte a euro 7,75 per le guardie di cui alla nota 2 dell'art. 1. 3. Per l'omesso pagamento delle tasse di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa da euro 154,94 a euro 929,62 ed, in caso di nuova violazione da euro 258,23 a euro 1.549,37 ([legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 31](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-11;157~art31)). 4. E' dovuta una addizionale di euro 5,16 alle tasse di cui al [comma 1 (legge 11 febbraio 1992, n. 157](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-11;157~com1), art. 24). Articolo 3

Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in euro

```

1.

Autorizzazione all'esercizio di case da gioco: tassa di rilascio e per ogni anno di validita'

539.200,00 ```

NOTE: 1. La tassa si riferisce ad autorizzazioni date tanto con legge quanto con atto amministrativo: essa e' dovuta dalle regioni, dalle province e dai comuni titolari della casa da gioco anche quando non la gestiscono direttamente. Articolo 4

Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in euro

1.

Licenza per l'esercizio di attivita' relative a metalli preziosi (

art. 127 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773

e

art. 244 , primo comma, del regolamento 6 maggio 1940, n. 635

): tassa di rilascio e per il rinnovo:

```

a)

fabbricati di oggetti preziosi ed esercenti di industrie o arti affini

404,00 ```

b)

commercianti e mediatori di oggetti preziosi, nonche' fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri che intendono esercitare nello Stato il commercio di oggetti preziosi da essi importati

270,00

```

c)

agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti dei fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri di cui alla lettera b), che esercitano nello Stato il commercio di preziosi

81,00 ```

d)

cesellatori, orafi e incastratori di pietre preziose

81,00

```

e)

fabbricanti e commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi

202,00 ```

Titolo II Pesca Articolo 5

Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in euro

1.

Licenza per la pesca professionale marittima (

art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41

): per ogni unita' adibita 404,00

NOTE: 1. Soppressa. Titolo III Proprieta' industriale e intellettuale Articolo 6

Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in euro

```

1.

Privativa per nuove varieta' vegetali:

```

a)

tassa di domanda, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella per la protezione provvisoria (prima della concessione)

236,00

```

b)

tassa per il mantenimento in vita della privativa (dalla concessione della privativa):

```

1 101,00

2 135,00

3 168,00

4 202,00

5 236,00

6 270,00

7 303,00

8 337,00

9 371,00

10 404,00

11 438,00

12 472,00

13 505,00

14 539,00

15 573,00

16 607,00

17 640,00

18 674,00

19 708,00

20 e successive 741,00

2.

Tasse per le licenze obbligatorie su privative per nuove varieta' vegetali:

a)

per la domanda:

539,00

b)

per la concessione:

1.820,00

3.

Tasse per le trascrizioni di atti relativi alle privative per nuove varieta' vegetali:

per ogni privativa 81,00

per la lettera di incarico 34,00

4.

La tassa di domanda per nuova varieta' vegetale, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella di protezione provvisoria, non e' rimborsabile.

Articolo 7

Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in euro

1.

Registrazione per marchi d'impresa (

articoli da 225

a 227 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 - Codice della proprieta' industriale):

a)

per la domanda di primo deposito

34,00

b)

per il rilascio dell'attestato di primo deposito di quello di rinnovazione:

1) riguardante generi di una sola classe 67,00

2) per ogni classe in piu' 34,00

2.

Registrazione per marchi di certificazione e collettivi:

a)

per la domanda di primo deposito

135,00

b)

per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione riguardante generi di una o piu' classi

202,00

3.

Domanda di registrazione internazionale del marchio o di rinnovazione

135,00

4.

Registrazioni per marchi d'impresa, di certificazione o per marchi collettivi, nazionali o internazionali:

a)

per lettera di incarico

34,00

b)

per il ritardo nella rinnovazione della registrazione (entro il semestre)

34,00

c)

per la trascrizione di atto di trasferimento

81,00

NOTE: Per la classificazione dei generi di prodotti o servizi si veda la classificazione internazionale risultante dall'accordo di Nizza 15 giugno 1957 e successive modificazioni. La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda. La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni su domanda da depositarsi entro gli ultimi dodici mesi di scadenza del decennio in corso, trascorso il quale la registrazione puo' essere rinnovata nei sei mesi successivi al mese di detta scadenza, con l'applicazione di cui al controindicato n. 4 b). Ogni domanda deve avere per oggetto un solo marchio. La tassa di domanda e la tassa di rilascio dell'attestato di primo deposito devono essere pagate prima del deposito della domanda. Del pari la tassa di rilascio dell'attestato di rinnovazione deve essere pagata prima del deposito della relativa domanda. In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima, prima che la registrazione sia stata effettuata, sono rimborsate le somme versate, ad eccezione della tassa di domanda. Articolo 8

Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in euro

1.

Registrazione delle topografie dei prodotti a semiconduttori (

legge 21 febbraio 1989, n. 70 ):

a)

per la domanda

1.011,00

b)

per la registrazione

809,00

c)

per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia

81,00

NOTE: 1. La tassa di cui alla lettera b) deve essere pagata, su richiesta dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della stessa: decorso inutilmente il termine, l'ufficio respinge la domanda. Articolo 9

Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in euro

1.

Certificati complementari di protezione di medicinali (

legge 19 ottobre 1991, n. 349 ) e di prodotti fitosanitari:

a)

per la domanda

404,00

b)

per ciascun anno di mantenimento in vita del certificato

1.011,00

c)

per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia

67,00

NOTE: 1. La tassa di cui alla lettera b) deve essere pagata entro il ventesimo anno di validita' del brevetto al quale il certificato si riferisce. 2. Per il ritardo della tassa annuale entro il semestre si applica la sanzione pecuniaria di euro 361,52. Articolo 10

Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in euro

1.

Registrazione di atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte diritti di autore o diritti connessi al loro esercizio o costituiscono sugli stessi diritti di godimento o di garanzia, nonche' di atti di divisione o di societa' relativi ai diritti medesimi (

art. 104 della legge 22 aprile 1941, n. 633

): per ogni registrazione 81,00

2.

Deposito, con dichiarazione di riserva dei diritti, di dischi fonografici o apparecchi analoghi e di progetti di lavori dell'ingegneria o lavori analoghi (

articoli 77 , 99 e 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , modificata con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19 ):

a)

per ogni disco o apparecchio analogo

81,00

b)

per ogni progetto

34,00

Titolo IV Radio e televisione Articolo 11

Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in euro

1.

Concessione per la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere in ambito locale (

art. 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223

)

a)

di programmi televisivi:

1) tassa di rilascio o di rinnovo 4.044,00

2) tassa annuale 2.022,00

b)

di programmi radiofonici:

1) tassa di rilascio o di rinnovo 674,00

2) tassa annuale 337,00

2.

Concessione per la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere su tutto il territorio nazionale (

art. 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223

):

a)

di programmi televisivi:

1) tassa di rilascio o di rinnovo 13.480,00

2) tassa annuale 6.740,00

b)

di programmi radiofonici:

1) tassa di rilascio o di rinnovo 2.696,00

2) tassa annuale 1.348,00

3.

Concessione per la installazione e l'esercizio di reti per la diffusione via cavo di programmi televisivi (

art. 6 del decreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73

):

a)

tassa di rilascio o di rinnovo

3.370,00

b)

tassa annuale

1.685,00

NOTE: 1. Le tasse sono ridotte al 25% ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario. Articolo 12

Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in euro

1.

Autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in contemporanea via etere o via cavo (

art. 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223

e

art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1991, n. 73

):

a)

tassa di rilascio

5.392,00

b)

tassa annuale

2.696,00

Articolo 13

Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in euro

1.

Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti ripetitori per la ricezione e la contemporanea ritrasmissione nel territorio nazionale di programmi televisivi (

articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103 :

a)

irradiati da organismi di radiodiffusione esteri secondo le leggi vigenti nei rispettivi Paesi:

1) tassa di rilascio o di rinnovo 4.044,00

2) tassa annuale 2.696,00

b)

irradiati dalle concessionarie del servizio pubblico

1) tassa di rilascio o di rinnovo 404,00

2) tassa annuale 270,00

NOTE: 1. Le tasse sono dovute per ciascun impianto o rete. Articolo 14

Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in euro

1.

Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobili pubblico terrestre di comunicazione (

art. 318 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156

e

art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151

, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202 ): per ogni mese di utenza:

a)

utenze residenziali

5,16

b)

utenze affari

12,91

NOTE: 1. La tassa e' dovuta, con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta, congiuntamente al canone di abbonamento. 2. Le modalita' e i termini di versamento all'erario delle tasse riscosse dal concessionario del servizio sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. 3. La tassa non e' dovuta per le licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonche' a non vedenti e a sordi. L'invalidita' deve essere attestata dalla competente unita' sanitaria locale e la relativa certificazione prodotta al concessionario del servizio all'atto della stipulazione dell'abbonamento. Titolo V Professioni, arti e mestieri Articolo 15

Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in euro

Iscrizioni riguardanti le voci della tariffa soppresse dall'

art. 3 , comma 138, della legge 28 dicembre 1995, n. 549

, e precedentemente iscritte agli articoli sottoindicati della tariffa approvata con il decreto ministeriale 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992

168,00

1.

Mediatori nel ruolo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (art. 70);

2.

Costruttori, imprese ammesse a gestire in appalto dell'Ente ferrovie dello Stato e imprese ammesse a gestire servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani (art. 71);

3.

Esercenti imprese di spedizione per terra, per mare e per aria ed esportatori dei prodotti ortofrutticoli (art. 72);

4.

Agenti di assicurazione e mediatori di assicurazione (art. 73);

5.

Periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti (art. 74);

6.

Concessionari del servizio di riscossione dei tributi e collettori (art. 75);

7.

Giornali e periodici (art. 82);

8.

Esercizio di attivita' industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri (art. 86).

8-bis. Iscrizione all'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 . La tassa e' dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

Titolo VI Altri atti Articolo 16

Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in euro

1.

Bollatura e numerazione di libri e registri (

art. 2215 del codice civile

): per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine 67,00

NOTE: 1. La tassa puo' essere pagata anche a mezzo marche ed e' dovuta per i libri di cui all'art. 2215 del codice civile e per tutti gli altri libri e registri che per obbligo di legge o volontariamente (art. 2218 codice civile) sono fatti bollare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta e' prescritta soltanto da leggi tributarie. 2. L'attestazione del versamento della tassa deve essere esibita al pubblico ufficiale, il quale vi appone la data, la firma e il timbro e ne riporta gli estremi sul libro o registro. 3. Per la numerazione e bollatura di libri e registri tenuti da esercenti imprese, soggetti d'imposta agli effetti dell'IVA, la tassa e' dovuta annualmente per le sole societa' di capitali nella misura forfettaria di euro 309,86, prescindendo dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine; tale misura e' elevata a euro 516,46 se il capitale o il fondo di dotazione supera, alla data del 1° gennaio, l'importo di euro 516.456,90. La tassa deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno precedente, mediante delega alle aziende e agli istituti di credito che provvedono a versarla alle sezioni della tesoreria provinciale dello Stato; per l'anno di inizio dell'attivita' la tassa di cui alla presente nota deve essere corrisposta in modo ordinario prima della presentazione della relativa dichiarazione nella quale devono essere indicati gli estremi dell'attestazione di versamento.

Allegato-Allegato 5

Allegato 5 Tabella A Tributi speciali per servizi resi dal Ministero dell'Economia e delle finanze TITOLO I Parte di provvedimento in formato grafico Tabella B Tributi speciali per i servizi resi dal Ministero della salute Parte di provvedimento in formato grafico Note. - Per i servizi veterinari di cui al n. 3 valgono le seguenti norme: 1) Per i servizi prestati in giorno festivo, le indennita' suddette sono aumentate del 50 per cento. A tale effetto i servizi resi in ufficio, si considerano come compiuti oltre l'orario normale. 2) Per i servizi a bordo di barche, chiatte, pontoni e simili appostati alle banchine di ordinario servizio e per il piombamento e spiombamento di boccaporti dei bastimenti, l'indennita' e' ridotta alla meta' quando il servizio non si protragga oltre due ore e sia compiuto nell'orario di ufficio. 3) Sono considerate ore di notte quelle dalle 19 alle 5 per i mesi da aprile a settembre e quelle dalle 18 alle 6 per i mesi da ottobre a marzo. 4) Agli effetti del computo delle indennita' per operazioni eseguite fuori del circuito doganale, della sede di ufficio o fuori comune si considerano ore di servizio anche quelle impiegate per raggiungere la localita' ove ha luogo l'operazione e per il ritorno in sede, nonche' quelle trascorse nella localita' medesima in attesa del ritorno in sede. 5) Nel caso di piu' servizi resi contemporaneamente e successivamente senza interruzione di tempo, per conto di piu' ditte, spetta al funzionario un compenso unico, commisurato alla specie e alla durata dei servizi compiuti, fermo restando per ciascuna ditta l'obbligo di corrispondere singolarmente le indennita' dovute per servizi da essa richiesti, indipendentemente dalle indennita' corrisposte dalle altre ditte. 6) Quando per raggiungere la localita' dove ha luogo l'operazione straordinaria, vi sia la possibilita' di usare servizi pubblici di comunicazione, spetta al funzionario il rimborso delle spese di trasporto ragguagliato al prezzo del biglietto di andata e ritorno. In mancanza di servizi pubblici, la ditta ha l'obbligo di fornire mezzi di trasporto decorosi. Quando cio' non sia possibile e le distanze sono da percorrere con mezzi propri su vie ordinarie, spetta a ciascun impiegato o militare comandato al servizio richiesto, un compenso chilometrico di euro 0,03. Le frazioni di chilometro si considerano come chilometro intero e le distanze si calcolano dalla sede dell'ufficio cui fa capo l'operazione. Nel caso pero' che le distanze debbano essere percorse di notte o in speciali condizioni di viabilita', il compenso potra' essere dal capo dell'ufficio determinato in misura piu' elevata. Nel computo delle ore si trascurano le frazioni fino a 15 minuti e si calcolano come ore quelle superiori. Tabella C Tributi speciali per servizi resi dal Ministero dell'Istruzione e del merito (Personale della segreteria degli Istituti e delle Scuole statali d'arte)

OGGETTO Tariffe (Euro) Annotazioni

1.

Per ogni copia di estratti e di certificati

0,05 Il 50 per cento e' devoluto al personale delle segreterie degli Istituti e delle Scuole d'arte.

Tabella D Tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Personale delle Capitanerie di porto)

N. d'ordine OGGETTO Tariffe in Euro Annotazioni

1 Ammissione a pratica di navi e iscrizione di navi, unita' da pesca e da diporto compresi i passaggi di proprieta' 62,00 Riduzione del 50 per cento per le navi inferiori alle 250 tonnellate di stazza lorda; aumento del 100 per cento per le navi di qualsiasi stazza adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di merci pericolose alla rinfusa; esclusione delle navi di linea che effettuano piu' di una corsa giornaliera e di quelle da pesca, il cui importo e' ridotto ad euro 5,17.

2 Visite di sicurezza, di idoneita' e tecnicosanitarie (comprese le unita' da diporto). 51,65 Riduzione del 50 per cento per le navi inferiori alle 250 tonnellate di stazza lorda; aumento del 100 per cento per le navi di qualsiasi stazza adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di merci pericolose alla rinfusa.

3 Inchieste per sinistri marittimi, svolte ad istanza degli interessati. 129,12

4 Scritturazione di atti contrattuali originali e di copie e di estratti degli atti stessi. 0,26 Il compenso spetta per ogni pagina.

Tabella E Tributi speciali per servizi resi dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Personale della Direzione Generale dell'Emigrazione)

OGGETTO Tariffe in Euro Annotazioni

Visite di idoneita' alle navi addette al trasporto degli emigranti 0,52

Tabella F Tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle Imprese e del made in Italy

OGGETTO Tariffe in Euro Annotazioni

Collaudo impianti R.T. di navi mercantili 0,26

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