DECRETO LEGISLATIVO 12 novembre 2024, n. 181
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, numero 7);
Visto il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI;
Vista la direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/ GAI del Consiglio;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 23 aprile 2015, n. 54, recante «Attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le Autorità degli Stati membri dell'Unione Europea incaricate dell'applicazione della legge»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 2024;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e dei Ministri dell'interno e della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1.Il presente decreto attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di dati tra le autorità di contrasto degli Stati membri e stabilisce norme armonizzate per lo scambio adeguato e rapido di informazioni tra le suddette autorità competenti al fine della prevenzione e dell'individuazione dei reati e delle relative indagini.
2.Il presente decreto non si applica agli scambi di informazioni tra le autorità di contrasto competenti ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati e delle relative indagini che sono specificamente disciplinati da altri atti giuridici dell'Unione europea.
3.Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli organismi di cui agli articoli 4, 6, 7 e 8, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonchè alle informazioni da essi detenute o comunicate alle autorità nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge per finalità inerenti alla tutela della sicurezza della Repubblica.
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