LEGGE 18 novembre 2024, n. 182
Entrata in vigore del provvedimento: 04/12/2024
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.
Art. 3
Disposizioni finanziarie
1.All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 10.860.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2.Alle attivita' previste dall'articolo 27 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 4
Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Accordo-art. 1
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese, Desiderosi di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di migliorare la loro cooperazione in materia fiscale, Nell'intento di concludere un Accordo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito senza creare opportunita' di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l'evasione o l'elusione fiscale (ivi comprese pratiche di treaty-shopping finalizzate ad ottenere gli sgravi previsti nella presente Convenzione a beneficio indiretto di residenti di Stati terzi), Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 SOGGETTI 1. Il presente Accordo si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. 2. Ai fini del presente Accordo, i redditi derivati da, o mediante, un'entita' o uno strumento o accordo trattato in tutto o in parte come fiscalmente trasparente ai sensi della legislazione fiscale di uno dei due Stati contraenti, sono considerati come redditi di un residente di uno Stato Contraente, ma soltanto nella misura in cui i redditi sono trattati, ai fini dell'imposizione da parte di detto Stato, come i redditi di un residente di detto Stato. 3. Il presente Accordo non limita l'imposizione dei propri residenti da parte di uno Stato contraente, salvo per quanto riguarda i benefici accordati ai sensi del paragrafo 2 dell'Articolo 9, del paragrafo 2 dell'Articolo 18, e degli Articoli 19, 20, 21, 23, 25, 26 e 28.
Accordo-art. 2
ARTICOLO 2 IMPOSTE CONSIDERATE 1. Il presente Accordo si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) in Cina: (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; (ii) l'imposta sul reddito delle imprese; (qui di seguito indicate quali «imposta cinese»); b) in Italia: (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; (ii) l'imposta sul reddito delle societa'; (iii) l'imposta regionale sulle attivita' produttive; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali «imposta italiana»). 4. L'Accordo si applichera' anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che saranno istituite dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte attuali. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Accordo-art. 3
ARTICOLO 3 DEFINIZIONI GENERALI 1. Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) il termine «Cina» designa la Repubblica Popolare Cinese; quando usato in senso geografico, designa tutto il territorio della Repubblica Popolare Cinese, compresi il territorio terrestre, le acque interne, il mare territoriale e lo spazio aereo al di sopra di essi, in cui si applica la legislazione fiscale cinese, ed ogni zona al di la' del suo mare territoriale all'interno della quale la Repubblica Popolare Cinese ha diritti sovrani o esercita la giurisdizione in conformita' con il diritto internazionale e con la propria legislazione nazionale; b) il termine «Italia» designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformita' con la propria legislazione e con il diritto internazionale, esercita diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonche' delle acque sovrastanti; c) le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, a seconda del contesto, l'Italia o la Cina; d) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le societa' e ogni altra associazione di persone; e) il termine «societa'» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; f) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano, rispettivamente, un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; g) l'espressione «traffico internazionale» indica qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile operi esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente; h) l'espressione «autorita' competente» designa, per quanto concerne la Cina, l'Amministrazione Tributaria Statale (State Tax Administration) o il suo rappresentante autorizzato e, per quanto concerne l'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze; i) il termine «nazionali», con riferimento a uno Stato contraente, designa: (i) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato contraente; e (ii) le persone giuridiche, le partnership o le associazioni costituite in conformita' con la legislazione in vigore in uno Stato contraente. 2. Per l'applicazione dell'Accordo in qualunque momento da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che a esse e' attribuito in quel momento dalla legislazione di detto Stato relativamente alle imposte cui si applica l'Accordo, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto Stato sul significato dato all'espressione nell'ambito di altre leggi di detto Stato.
Accordo-art. 4
ARTICOLO 4 RESIDENTE 1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' ivi assoggettata a imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, del suo luogo di costituzione, della sede della sua direzione effettiva o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende anche detto Stato e ogni sua suddivisione politica o ente locale. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate a imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo: a) detta persona e' considerata residente solo dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente; se essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, e' considerata residente solo dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali); b) se non si puo' determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa e' considerata residente solo dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente solo dello Stato contraente del quale ha la nazionalita'; d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo. 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per determinare di comune accordo lo Stato contraente di cui tale persona e' considerata residente ai fini del presente Accordo, con riguardo alla sede della sua direzione effettiva, al luogo in cui e' stata costituita o altrimenti creata e ad ogni altro elemento pertinente. In mancanza di tale accordo, detta persona non ha diritto ad alcun beneficio o esenzione d'imposta previsti dal presente Accordo se non nella misura e nel modo che possano essere convenuti dalle autorita' competenti degli Stati contraenti.
Accordo-art. 5
ARTICOLO 5 STABILE ORGANIZZAZIONE 1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; e f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali. 3. L'espressione «stabile organizzazione» comprende anche: a) un cantiere, un progetto di costruzione, di assemblaggio o installazione o le attivita' di supervisione ad essi collegate, ma solo se la durata di tale cantiere, progetto o attivita' oltrepassa 12 mesi; b) la prestazione di servizi, compresi i servizi di consulenza, da parte di un'impresa tramite dipendenti o altro personale assunto dall'impresa a tale scopo, ma soltanto quando le attivita' di tale natura si protraggono (per lo stesso progetto o un progetto correlato) all'interno di uno Stato contraente per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 183 giorni in un qualsiasi periodo di dodici mesi. 4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente Articolo, non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» se: a) si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di effettuare, per l'impresa, qualsiasi attivita' non indicata alle lettere da (a) a (d), a condizione che tale attivita' abbia carattere preparatorio o ausiliario; o f) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato di attivita' di cui alle lettere da (a) a (e), a condizione che l'attivita' complessiva della sede fissa di affari risultante da tale combinazione sia di carattere preparatorio o ausiliario. 5, Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente al quale si applicano le disposizioni del paragrafo 6 - agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente, e ha, ed abitualmente esercita, in detto Stato contraente il potere di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in detto Stato contraente in relazione ad ogni attivita' effettuata dalla suddetta persona per l'impresa, salvo il caso in cui le attivita' di detta persona siano limitate a quelle indicate nel paragrafo 4 le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede fissa di affari una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo. 6. a) Il paragrafo 5 non si applica quando la persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente svolge la propria attivita' nel primo Stato in qualita' di agente indipendente e agisce per l'impresa nel normale svolgimento di tale attivita'. Quando, tuttavia, una persona agisce esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o piu' imprese alle quali e' strettamente correlata, tale persona non e' considerata un agente indipendente ai sensi del presente paragrafo in relazione ad alcuna di tali imprese. b) Ai fini del presente Articolo, una persona e' strettamente correlata ad una impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, una ha il controllo dell'altra o entrambe sono sotto il controllo delle stesse persone o imprese. In ogni caso, una persona e' considerata strettamente correlata ad una impresa se una possiede direttamente o indirettamente piu' del 50 per cento delle partecipazioni nell'altra (o, nel caso di una societa', piu' del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della societa' o della partecipazione nella societa'), o se un'altra persona possiede, direttamente o indirettamente, piu' del 50 per cento delle partecipazioni (o, nel caso di una societa', piu' del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della societa' o della partecipazione nella societa') nella persona e nell'impresa. 7. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la propria attivita' in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.
Accordo-art. 6
ARTICOLO 6 REDDITI IMMOBILIARI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente deriva da beni immobili (inclusi i redditi delle attivita' agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa e' attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori ai beni immobili, le scorte e le attrezzature delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali; le navi, le imbarcazioni e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa, nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.
Accordo-art. 7
ARTICOLO 7 UTILI DELLE IMPRESE 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e indipendente che svolge attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione. 3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione che altrove. 4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo tale ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovra' essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente Articolo. 5. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa. 6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente. 7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri Articoli del presente Accordo, le disposizioni di tali Articoli non sono modificate da quelle del presente Articolo.
Accordo-art. 8
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