LEGGE 18 novembre 2024, n. 183
Entrata in vigore del provvedimento: 05/12/2024
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024, di seguito denominato «Accordo».
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.
Art. 3
Personale amministrativo di supporto
1.Per le finalita' di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, dell'Accordo, nonche' per le finalita' relative all'istituzione di una sezione della divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti, di cui alla decisione adottata dal Comitato amministrativo del Tribunale unificato dei brevetti il 26 giugno 2023 ai sensi dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3, dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, ratificato ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214, il Ministero della giustizia puo' distaccare un contingente fino ad un massimo di 7 unita' di personale non dirigenziale ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per una durata massima di sette anni, con oneri a proprio carico.
Art. 4
Disposizioni finanziarie
1.Gli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 17 dell'Accordo sono valutati in 15.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. L'onere derivante dalle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 dell'Accordo e' pari a 370.000 euro per l'anno 2024 e a 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2.Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia al Tribunale unificato dei brevetti, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 3 novembre 2016, n. 214, e' incrementata di 460.000 euro per l'anno 2024, di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
3.Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2, determinati in 845.000 euro per l'anno 2024, 385.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 285.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante riduzione, per 845.000 euro per l'anno 2024 e 385.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Art. 5
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Allegato-art. 1
ACCORDO DI SEDE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI LA REPUBBLICA ITALIANA (successivamente denominata "l'Italia") da una parte, e IL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI (successivamente denominato "il TUB") dall'altra parte (denominati, collettivamente, "le Patti contraenti"); CONSIDERANDO l'Accordo che istituisce il TUB fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013 (successivamente denominato "l'Accordo istitutivo") e lo Statuto del TUB contenuto nell'allegato I all'Accordo istitutivo (successivamente denominato "lo Statuto del TUB"); CONSIDERANDO il Protocollo sui privilegi e le immunita' del TUB fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016 (successivamente denominato "il Protocollo"); CONSIDERANDO che il Protocollo prevede la possibilita' di concludere accordi di sede bilaterali addizionali tra il TUB e gli Stati membri contraenti che ne ospitino una divisione del Tribunale di primo grado; CONSIDERANDO che il presente Accordo integra le disposizioni del Protocollo e disciplina le misure di sostegno che l'Italia fornisce al TUB sul territorio della Repubblica italiana; INTENZIONATI a prendere tutte le misure necessarie a garantire le migliori condizioni giuridiche e materiali di insediamento e di funzionamento della divisione del TUB in Italia; hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 USO DEI TERMINI 1. Ai fini del presente Accordo, si intendono per: a) "Personale del TUB" i giudici e l'altro personale la cui assegnazione alla divisione in Italia e' notificata dal TUB secondo l'articolo 15 del Protocollo; b) "Personale di supporto amministrativo" il personale che l'Italia mette a disposizione del TUB secondo l'articolo 37, paragrafo 1, dell'Accordo istitutivo; c) "Autorita' italiane competenti" le Autorita' nazionali o locali dell'Italia, in accordo con le leggi, regolamenti, disposizioni amministrative e le consuetudini italiane; d) "Locali" i. qualsiasi edificio, o parte di esso, di proprieta', affittato, prestato o in qualche altro modo messo a disposizione del TUB in Italia per l'esercizio delle sue attivita' ufficiali, ivi incluse le strutture di supporto; ii. in accordo con le Autorita' italiane competenti e per la durata di tale utilizzo, qualsiasi terreno o edificio nel territorio della Repubblica Italiana che e' temporaneamente utilizzato dal TUB; e) "Proprieta' del TUB" tutte le proprieta', inclusi i fondi, le entrate ed altri beni siano essi di proprieta', in locazione, possesso o gestione da parte del TUB in base ad accordi fiduciari, sovvenzioni, garanzie o altro, finalizzati allo sviluppo delle sue attivita' ufficiali; f) "Familiari" il coniuge e gli stretti familiari conviventi e a carico del membro del Personale del TUB; g) "Organizzazioni internazionali in Italia", le organizzazioni internazionali che hanno sede in Italia.
Allegato-art. 2
ARTICOLO 2 SEDE 1. L'Italia mette a disposizione del TUB, a titolo gratuito, quale sede permanente della sua divisione in Italia, i Locali la cui ubicazione e descrizione sono indicate nell'Allegato I. 2. Per agevolare l'applicazione del presente Accordo, il TUB notifica alle Autorita' italiane competenti ogni occupazionetemporanea di Locali diversi da quelli di cui al paragrafo 1 per lo svolgimento di attivita' ufficiali del TUB. 3. I Locali non devono essere utilizzati in alcun modo che sia incompatibile con le funzioni istituzionali del TUB.
Allegato-art. 3
ARTICOLO 3 PERSONALITA' GIURIDICA 1. L'Italia riconosce la personalita' giuridica del TUB, come prevista dall'articolo 4 dell'Accordo istitutivo e, in particolare, la sua capacita' di: a) stipulare contratti; b) acquisire e cedere beni mobili ed immobili; c) stare in giudizio. 2. Per le finalita' del presente Accordo, il TUB e' rappresentato dal Presidente della Corte d'Appello del TUB.
Allegato-art. 4
ARTICOLO 4 SOSTEGNO GENERALE 1. L'Italia consegna i Locali al TUB in condizione di ospitare la divisione. 2. L'Italia si adopera per fare in modo che siano fomiti al TUB i servizi di pubblica utilita' necessari per il corretto funzionamento della divisione, compresi elettricita', acqua, gas, comunicazioni postali e telefoniche, raccolta di rifiuti e protezione antincendio, a condizioni altrettanto favorevoli rispetto a quelle concesse alle amministrazioni statali italiane. In caso di interruzione o rischio di interruzione di tali servizi, l'Italia adotta tutte le misure necessarie per garantire che le attivita' del TUB non subiscano conseguenze negative. 3. L'Italia adotta tutte le misure idonee a garantire al TUB l'accesso piu' ampio possibile alla rete Internet e ad altri canali di comunicazione, a condizioni altrettanto favorevoli rispetto a quelle garantite alle amministrazioni statali italiane e alle rappresentanze diplomatiche straniere. L'Italia si impegna a rispettare pienamente e ad assicurare la compatibilita' di queste misure con i principi e le norme sul trattamento dei dati personali stabiliti nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonche' nelle Linee Guida per la tutela dei dati personali nel Tribunale Unificato dei Brevetti. 4. Il TUB ha il diritto di installare e di gestire sistemi di telecomunicazione nei Locali. L'Italia provvede al rilascio tempestivo delle autorizzazioni necessarie al TUB per l'installazione e l'esercizio di antenne fisse e mobili e qualsiasi altra apparecchiatura relativa alle comunicazioni radio satellitari. 5. I lavori di manutenzione dei Locali e le relative spese, compresi gli interventi di prevenzione e riparazione di danni strutturali e di ristrutturazioni dei Locali che possono essere necessarie, sono a carico dell'Italia. 6. Fermo restando quanto previsto in questo Accordo, le Amministrazioni italiane competenti e il TUB possono stipulare intese supplementari per la migliore applicazione del presente articolo.
Allegato-art. 5
ARTICOLO 5 INVIOLABILITA' DEI LOCALI E DEGLI ARCHIVI 1. I Locali sono inviolabili. Nessun ufficiale o funzionario italiano, o altra persona che eserciti alcuna forma di pubblica autorita' all'interno dell'Italia puo' avere accesso ai Locali per compiervi alcun tipo di compito senza il consenso del Presidente della Corte di Primo Grado del TUB o di un giudice all'uopo delegato dal Presidente. 2. Il consenso ai fini del predetto accesso sara' presunto in caso di calamita' naturale, incendio o altro tipo di emergenza che richieda un'azione immediata nell'interesse della sicurezza pubblica. 3. Le Autorita' italiane competenti garantiscono il libero accesso ai Locali alle persone indicate all'articolo 14 del Protocollo. 4. L'inviolabilita' conferita dall'articolo 4 del Protocollo si applica a tutti i registri, la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, i registri informatici, i fotogrammi, e le immagini cinematografiche, i film, le registrazioni sonore e qualsiasi altro materiale mediatico, ovunque essi siano, purche' appartenenti a o detenuti dal TUB nonche' a tutte le informazioni contenute al loro interno.
Allegato-art. 6
ARTICOLO 6 PROTEZIONE DEI LOCALI Le Autorita' italiane competenti adotteranno ogni possibile misura per assicurare la sicurezza e la tranquillita' dei Locali.
Allegato-art. 7
ARTICOLO 7 COMUNICAZIONI 1. Tutte le comunicazioni dirette ai Locali o al Personale del TUB presente presso i Locali e tutte le comunicazioni verso l'esterno in partenza dai Locali, con qualunque mezzo o in qualsiasi forma siano trasmesse, non sono soggette a censura o ad alcuna altra forma di intercettazione o interferenza. Tale esenzione si estende, tra l'altro, a pubblicazioni, registrazioni di computer, fotogrammi e immagini cinematografiche, pellicole e registrazioni sonore. 2. Il TUB ha il diritto di utilizzare i codici e di inviare e ricevere comunicazioni ufficiali tramite corriere o sacchetti sigillati che godono degli stessi privilegi e immunita' dei corrieri e delle valigie diplomatiche.
Allegato-art. 8
ARTICOLO 8 IMMUNITA' DEL TUB 1. L'Italia concede al TUB e alle Proprieta' del TUB, ovunque ubicate, le immunita' da procedimenti legali e da provvedimenti di coercizione amministrativa o giudiziaria, come previste dall'articolo 5 del Protocollo. 2. Le suddette immunita' si estendono ai mezzi di trasporto che il TUB utilizza nelle sue attivita' ufficiali, compresi quelli che il medesimo noleggia o prende in prestito a tale fine. 3. Il TUB adotta tutte le misure necessarie per assicurare che i mezzi di trasporto utilizzati nelle sue attivita' ufficiali possano essere identificati. 4. Il TUB stipula un'assicurazione a copertura di ogni responsabilita' civile verso terzi, al fine di risarcire i danni causati da veicoli a motore ad esso appartenenti o utilizzati per suo conto.
Allegato-art. 9
ARTICOLO 9 BANDIERA E STEMMA Il TUB ha la facolta' di esporre la propria bandiera e il proprio emblema sui Locali e sui mezzi di trasporto che utilizza nelle proprie attivita' ufficiali, cosi' come nel suo sito internet e nei suoi documenti.
Allegato-art. 10
ARTICOLO l0 AGEVOLAZIONI FINANZIARIE 1. Il TUB e le Proprieta' del TUB, ovunque situate, sono esenti da tutte le imposte dirette dovute secondo le leggi e i regolamenti italiani, nei limiti dell'esercizio delle proprie attivita' ufficiali. 2. Il TUB e' esente dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) per gli acquisti di beni e servizi di rilevante importo necessari e forniti al TUB per le sue attivita' ufficiali. Ai fini del presente Accordo l'espressione "acquisti di rilevante importo" si applica all'acquisto di beni e servizi di valore superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le Organizzazioni internazionali in Italia. 3. Le esenzioni di cui al presente articolo non si applicano ai tributi che costituiscono il corrispettivo di servizi di pubblica utilita' resi dalle Autorita' italiane competenti al TUB. 4. Il TUB e' esente da dazi doganali, imposte, divieti o restrizioni, sui beni di ogni tipo importati o esportati nell'esercizio delle proprie attivita' ufficiali, entro i limiti dei contingenti stabiliti per le Organizzazioni internazionali in Italia. Tuttavia, il TUB non chiedera' l'esenzione dall'imposizione fiscale su merci importate di valore pari o inferiore al limite stabilito dalla normativa nazionale applicabile alle Organizzazioni internazionali in Italia. 5. I beni acquistati o importati in esenzione non possono essere ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito senza il preventivo accordo dalle Autorita' italiane competenti, e senza il pagamento delle relative imposte, diritti e contributi. Se dette imposte, diritti e contributi sono fissati in funzione del valore dei beni, essi sono calcolati su tale valore al momento della cessione, con l'applicazione della tariffa in vigore a tale data. 6. Il TUB puo' ricevere e detenere qualsiasi tipo di fondi, valuta o contanti e detenere conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai suoi scopi istituzionali.
Allegato-art. 11
ARTICOLO ll VEICOLI 1. Il TUB e' esente dall'imposta sul valore aggiunto, da dazi doganali e da ogni altro diritto in relazione all'acquisto e all'importazione di due veicoli per uso ufficiale del TUB e dei relativi pezzi di ricambio. Il TUB e' parimenti esente dalle tasse automobilistiche su tali veicoli, che saranno immatricolati con serie speciali. 2. I carburanti e lubrificanti per i predetti veicoli possono essere acquistati o importati in esenzione da dazi doganali e accise, entro i limiti dei contingenti stabiliti dalla normativa italiana per le Organizzazioni internazionali in Italia.
Allegato-art. 12
ARTICOLO 12 PERSONALE DEL TUB 1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell'Italia rilascia al Personale del TUB, ai relativi Familiari e alle persone al servizio domestico del predetto personale una carta d'identita' che specifica lo status del titolare. 2. Senza modificare le disposizioni degli articoli da 11 a 14 del Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'Unione europea, dell'articolo 8 dello Statuto del TUB e degli articoli 9 e 10 del Protocollo, il Personale del TUB: a) se e' soggetto ad una imposta interna a vantaggio del TUB, e' esente da imposte nazionali su salari, stipendi ed emolumenti, ma non sulle pensioni e sulle rendite, pagati dal TUB; b) e' esente, assieme ai propri Familiari e alle persone al loro servizio domestico, da tutte le forme di restrizione all'immigrazione e di registrazione degli stranieri; c) e' immune dal sequestro dei bagagli ufficiali; d) riceve. assieme ai propri Familiari, la stessa assistenza al rimpatrio accordata ai diplomatici in caso di crisi internazionale; la clausola non si applica ai cittadini italiani; e) gode, per quanto riguarda la disciplina dei cambi, delle agevolazioni riconosciute ai funzionari di pari grado delle missioni diplomatiche straniere in Italia; f) puo' importare in franchigia doganale e senza divieti e restrizioni - dal Paese di ultima residenza o da quello di cui e' cittadino, a titolo di primo insediamento, per un periodo di diciotto mesi ad iniziare dalla notifica dell'assegnazione da parte del TUB e per un massimo di due spedizioni - la propria mobilia e i propri effetti personali, compreso un veicolo acquistato alle condizioni di mercato di tale Paese, che sara' immatricolato con serie speciali; g) puo', se non ha importato un veicolo in conformita' alla lettera f), acquistare, al momento della presa di servizio, un veicolo senza dazi e imposte; h) puo' esportare, nell'anno successivo alla data di cessazione delle proprie funzioni presso il TUB, senza divieti e restrizioni, la propria mobilia e i propri effetti personali, compresi i veicoli, in suo uso e possesso. 3. Per un periodo di due anni ad iniziare dalla data di installazione ufficiale della divisione o della notifica della loro assegnazione da parte del TUB, qualunque sia l'ultima, i giudici non aventi la residenza permanente in Italia beneficiano dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) sull'acquisto di mobilio e altri beni per la casa necessari per il loro insediamento, per un valore superiore al limite fissato dalla normativa italiana per le Organizzazioni internazionali in Italia. 4. Fatta eccezione per i giudici, il cancelliere, e il vice cancelliere, il paragrafo 2, lettera a), non si applica ai cittadini italiani o a coloro i quali, immediatamente prima di essere assunti dal TUB, fossero stabilmente residenti in Italia. 5. I salari, gli stipendi e gli emolumenti pagati dal TUB al personale diverso dai giudici non avente la cittadinanza italiana o la residenza permanente in Italia possono essere tenuti in considerazione dalle Autorita' italiane competenti al fine di calcolare l'ammontare della tassazione da applicare al reddito originato da altre fonti. 6. Oltre ai privilegi e alle immunita' previste ai paragrafi 2 e 3, ai giudici non aventi la cittadinanza italiana o la residenza permanente in Italia sono concessi i privilegi e le immunita', le agevolazioni e le facolta' accordati dall'Italia ai membri di grado equivalente del corpo diplomatico in Italia.
Allegato-art. 13
ARTICOL0 13 IMPIEGO DEI FAMILIARI 1. Su richiesta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell'Italia puo' autorizzare i Familiari del Personale del TUB a svolgere attivita' di lavoro autonomo o subordinato in Italia. I suddetti familiari e i loro datori di lavoro sono soggetti alla legislazione italiana applicabile in materia fiscale, di sicurezza sociale e di diritto del lavoro. 2. Se un Familiare desidera intraprendere una nuova attivita' di lavoro o riavviare un'attivita' gia' terminata, una nuova richiesta di autorizzazione e' richiesta ai sensi del presente Articolo. 3. Privilegi e immunita' non si' applicano alle attivita' di lavoro autorizzate ai sensi del presente Articolo.
Allegato-art. 14
⋯
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.