LEGGE 18 novembre 2024, n. 184

Type Legge
Publication 2024-11-18
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

Entrata in vigore del provvedimento: 05/12/2024

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 62, paragrafo 4, della Convenzione stessa.

Art. 3

Rilascio di licenze globali di progetto

1.Le autorizzazioni delle operazioni effettuate nel quadro della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge e nei riguardi di operatori di uno Stato parte della stessa, da rilasciare ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, possono assumere la forma di licenza globale di progetto di cui all'articolo 13 della medesima legge.

Art. 4

Disposizioni finanziarie

2.Agli eventuali oneri per l'istituzione di una sede secondaria dell'organizzazione governativa internazionale GCAP nel territorio della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo. Agli ulteriori eventuali oneri derivanti dall'articolo 62 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge si provvedera' con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Crosetto, Ministro della difesa

Visto, Il Guardasigilli: Nordio

Convention

CONVENTION ON THE ESTABLISHMENT OF THE "GLOBAL COMBAT AIR PROGRAMME - GCAP INTERNATIONAL GOVERNMENT ORGANISATION" Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato-art. 1

CONVENZIONE SULL'ISTITUZIONE DELLA "ORGANIZZAZIONE GOVERNATIVA INTERNAZIONALE GCAP (GCAP INTERNATIONAL GOVERNMENT ORGANIZATION)" INDICE PREAMBOLO CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPITOLO II IL COMITATO DIRETTIVO CAPITOLO III STATUS, FUNZIONI E ATTIVITA' DELL'AGENZIA GCAP CAPITOLO IV STRUTTURA DELL'AGENZIA GCAP CAPITOLO V AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA CAPITOLO VI RESOCONTI E VERIFICHE (AUDIT) CAPITOLO VII PRIVILEGI E IMMUNITA' CAPITOLO VIII ADESIONE DI PARTI AGGIUNTIVE E COOPERAZIONE CON NON-PARTI CAPITOLO IX SICUREZZA CAPITOLO X RESPONSABILITA' E RICHIESTE DI RISARCIMENTO CAPITOLO XI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE CAPITOLO XII DISPOSIZIONI FINALI La Repubblica Italiana, il Giappone e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (di seguito denominati "le Parti"), auspicando di migliorare le rispettive capacita' di difesa attraverso l'applicazione di tecnologie emergenti; desiderando potenziare la cooperazione nel campo dei sistemi di combattimento aereo con gli stessi obiettivi strategici di produrre capacita' militari e di difesa vitali, supportare la sovranita' nazionale e la liberta' di azione, rafforzare e sostenere le proprie capacita' industriali nel settore del combattimento aereo, favorire la prosperita' delle Parti e contribuire alla sicurezza nazionale e all'influenza internazionale; riconoscendo che il Global Combat Air Programme (di seguito abbreviato in "GCAP" e definito nell'Articolo 1) e' il programma piu' rilevante per il settore del combattimento aereo nei rispettivi Paesi e restera' tale per anni; riconoscendo i benefici della cooperazione al fine di ottenere il miglior rapporto costi/efficienza per lo sviluppo della suddetta capacita'; considerando che, per ottenere una coordinazione piu' efficiente possibile tra le Parti, e' necessario creare un'organizzazione internazionale con personalita' giuridica che possa funzionare efficacemente come organismo indipendente, e che abbia la capacita' giuridica di stipulare contratti con enti industriali coinvolti nel GCAP (di seguito denominati "l'Industria"); riconoscendo l'importanza delle possibilita' di esportazione per il successo economico e politico della loro cooperazione industriale e internazionale; dichiarando altresi' la propria disponibilita' ad assicurare il successo dei loro programmi congiunti e a facilitare partnership industriali tra le Parti; e riconoscendo l'importanza di consentire il movimento e la condivisione di dati e risorse fisiche tra le Parti e l'Industria per perseguire efficacemente gli obiettivi del GCAP, hanno concordato quanto segue: ARTICOLO 1 (1) Al fine di perseguire la guida, la direzione, il controllo, la supervisione e la gestione del GCAP per conto delle Parti, le Parti istituiscono una organizzazione internazionale chiamata Organizzazione Governativa Internazionale GCAP (di seguito denominata "GIGO": GCAP International Government Organisation). (2) Ai fini della presente Convenzione, per GCAP si intende il programma di lavoro da realizzare mediante la GIGO per conto delle Parti.

Allegato-art. 2

ARTICOLO 2 Il GCAP sara' realizzato attraverso fasi. Il meccanismo dettagliato di approvazione ed esecuzione di ogni singola fase sara' descritto in una ulteriore intesa tra le autorita' competenti delle Parti.

Allegato-art. 3

ARTICOLO 3 (1) La GIGO sara' composta da: (a) il Comitato Direttivo (di seguito denominato "SC": Steering Committee) costituito dalle Parti; e (b) l'Agenzia GCAP (di seguito denominata "l'Agenzia"), che operera' in base alla guida, direzione, controllo e supervisione del SC a beneficio del GCAP. (2) La GIGO avra' personalita' giuridica internazionale e piena personalita' giuridica, che include la capacita' di stipulare contratti, acquistare e smaltire proprieta' mobili e immobili, e avviare procedimenti legali nella giurisdizione delle Parti. (3) La gestione del GCAP e i dettagli sulle sue specifiche aree di attivita' saranno definiti in una ulteriore intesa tra le autorita' competenti delle Parti.

Allegato-art. 4

ARTICOLO 4 La lingua ufficiale della GIGO sara' l'inglese.

Allegato-art. 5

ARTICOLO 5 Le Parti supporteranno il piu' possibile, in conformita' ai regolamenti e obblighi giuridici e tenendo giusto conto degli interessi diretti legati alla sicurezza nazionale, l'importazione, esportazione o trasferimento di tutti i materiali e le informazioni generati tra le Parti in ambito GCAP durante tutte le fasi.

Allegato-art. 6

ARTICOLO 6 (1) I membri del SC saranno rappresentanti di ciascuna delle Parti. Ogni Parte nominera' lo stesso numero di rappresentanti, tra cui un Capo Delegazione (di seguito denominato "HoD": Head of Delegation). (2) Il SC sara' presieduto dal HoD di una delle Parti, a rotazione, secondo un meccanismo che sara' definito in una ulteriore intesa tra le autorita' competenti delle Parti.

Allegato-art. 7

ARTICOLO 7 (1) Il SC avra' la responsabilita' generale per la guida, la direzione, il controllo e la supervisione della GIGO, rappresentando il piu' alto forum di governance e mantenendo vigilanza sulla GIGO. (2) Le responsabilita' e i processi decisionali del SC saranno descritti dettagliatamente in una ulteriore intesa tra le autorita' competenti delle Parti. (3) Le Parti si assicureranno, mediante il SC, che la GIGO operi in conformita' alla presente Convenzione.

Allegato-art. 8

ARTICOLO 8 (1) Ai sensi degli Articoli 52 e 58, il SC puo' decidere all'unanimita' di istituire comitati subordinati, ove necessario, per supportare l'adempimento delle sue responsabilita'. (2) I membri di tali comitati subordinati saranno rappresentanti di ogni Parte.

Allegato-art. 9

ARTICOLO 9 L'Agenzia si occupera' della gestione, coordinazione ed esecuzione di tutte le fasi del GCAP, fino allo sua cessione, sotto la supervisione e direzione strategica delle Parti mediante il SC.

Allegato-art. 10

ARTICOLO 10 (1) La sede centrale della GIGO sara' ubicata nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. In aggiunta alla sede centrale, la GIGO potra' anche avere branches nel territorio delle Parti per supportare e facilitare le attivita' dell'Agenzia all'interno di tale territorio, compreso le relazioni con le autorita' nazionali ove necessario. (2) Le ubicazioni specifiche della sede centrale e delle branches, nonche' di ogni altra struttura della GIGO utilizzata per i suoi scopi ufficiali all'interno dei Paesi ospitanti, saranno stabilite in un accordo tra il Paese ospitante e la GIGO, oppure tramite notifica preliminare della GIGO al Paese ospitante, in conformita' alle consuetudini del Paese ospitante, specificando gli edifici che saranno utilizzati. (3) Ai fini della presente Convenzione, per "Paese ospitante" si intende in ciascun caso la rispettiva Parte nel cui territorio saranno ubicate la sede centrale, le branches e ogni altra struttura di cui al paragrafo (2).

Allegato-art. 11

ARTICOLO 11 Nell'ambito delle sue funzioni, come definite nell'Articolo 9, l'Agenzia avra' la capacita' necessaria per attuare il GCAP, rispondendo alle esigenze delle Parti in termini di sviluppo delle capacita' e mantenendo al tempo stesso la conformita' a tutti i rilevanti requisiti normativi di ciascuna Parte.

Allegato-art. 12

ARTICOLO 12 (1) Nell'ambito delle sue funzioni, come definite nell'Articolo 9, l'Agenzia svolgera' i seguenti incarichi, oltre ad altri eventuali incarichi che le autorita' competenti delle Parti potrebbero decidere all'unanimita' di assegnarle mediante il SC: (a) gestione complessiva del GCAP sotto la guida, la direzione, il controllo e la supervisione del SC; (b) coordinamento, definizione e armonizzazione dei requisiti tecnici e programmatici delle Parti riguardo al GCAP, anche attraverso la fornitura di supporto amministrativo e di segretariato al SC e a ogni comitato subordinato; (c) stipula dei contratti relativi GCAP per tutte le fasi del GCAP, in modo da ottemperare a tutti i requisiti congiunti e, laddove richiesto, ai requisiti di una o due nazioni; (d) definizione, assegnazione di priorita', scomposizione e organizzazione dei requisiti tecnici in pacchetti contrattuali in base ai requisiti stabiliti dal SC; (e) analisi e soluzione dei problemi riguardanti il soddisfacimento dei requisiti tecnici e programmatici sul GCAP, sottoponendo al SC proposte di soluzione per i requisiti programmatici che non possono essere soddisfatti; (f) coordinamento e gestione degli aspetti di aeronavigabilita' e certificazione in supporto dei requisiti e dei regolamenti nazionali; (g) presentazione al SC di un budget annuale, sia amministrativo che operativo, e di piani finanziari piu' a lungo termine; e (h) gestione e supporto delle esportazioni GCAP, da effettuare in conformita' alle leggi, regolamenti e obblighi relativi al regime di controllo delle Parti, in base agli accordi internazionali applicabili. (2) Una descrizione completa degli incarichi dell'Agenzia potra' essere contenuta in una ulteriore intesa tra le autorita' competenti delle Parti.

Allegato-art. 13

ARTICOLO 13 (1) I contratti GCAP con l'Industria saranno negoziati, stipulati e gestiti dall'Agenzia per conto della GIGO in conformita' ai regolamenti e alle procedure per il procurement che saranno indicati dettagliatamente in una ulteriore intesa tra le autorita' competenti delle Parti, in conformita' alle pertinenti disposizioni del presente Convenzione, incluse le disposizioni di sicurezza indicate nel Capitolo IX. (2) L'Agenzia avra' la responsabilita' di supervisionare e monitorare le attivita' dell'Industria in conformita' agli accordi contrattuali. (3) Fatta salva la generale capacita' delle autorita' competenti delle Parti di stipulare ulteriori accordi in relazione ai processi decisionali in ambito GIGO, le autorita' competenti delle Parti potranno definire in una ulteriore intesa le circostanze in cui il SC dovra' approvare un contratto prima che sia stipulato dall'Agenzia.

Allegato-art. 14

ARTICOLO 14 (1) L'Agenzia sara' diretta da un Chief Executive (di seguito denominato "CE") eletto dal SC. (2) Il CE sara' affiancato nelle sue funzioni da Direttori che dirigeranno le principali divisioni dell'Agenzia. (3) Il CE rispondera' direttamente al SC sul funzionamento dell'Agenzia. (4) La struttura dell'Agenzia sara' definita in una ulteriore intesa tra le autorita' competenti delle Parti.

Allegato-art. 15

ARTICOLO 15 (1) Le cariche di CE e dei Direttori saranno ricoperte da cittadini di Parti diverse, secondo un meccanismo che mantenga un equilibrio tra le Parti. Tale meccanismo, le procedure per la nomina, nonche' l'arruolamento del personale dell'Agenzia e la durata del mandato, saranno definiti in una ulteriore intesa tra le autorita' competenti delle Parti. (2) Ai fini della presente Convenzione, per "personale dell'Agenzia" si intende tutto il personale che lavora direttamente per l'Agenzia in base a un accordo scritto con l'Agenzia stessa. Ciascuna Parte dovra' rispettare la natura internazionale delle responsabilita' del personale dell'Agenzia, e non cerchera' di influenzarlo nell'adempimento dei suoi doveri.

Allegato-art. 16

ARTICOLO 16 (1) Il personale dell'Agenzia sara' composto primariamente da funzionari governativi provenienti dalle Parti. Tuttavia, l'Agenzia avra' la capacita' di ingaggiare (anche impiegando, assumendo, nominando o mettendo sotto contratto) i cittadini delle Parti e, nei casi in cui siano richieste competenze specialistiche per il tempo considerato necessario, personale qualificato che potrebbe non essere cittadino delle Parti. (2) Le posizioni chiave, come definite dal SC, saranno occupate da funzionari governativi provenienti dalle Parti.

Allegato-art. 17

ARTICOLO 17 Le posizioni all'interno dell'Agenzia saranno ricoperte da personale in possesso delle competenze necessarie per svolgere la sua missione nel modo piu' efficiente possibile, tenendo in giusto conto i rispettivi contributi delle Parti.

Allegato-art. 18

ARTICOLO 18 Le Parti contribuiranno al finanziamento della GIGO.

Allegato-art. 19

ARTICOLO 19 (1) Il SC adottera' un dettagliato regolamento finanziario in conformita' alle seguenti disposizioni: (a) Il costo delle attivita' della GIGO, che coprira' sia le funzioni amministrative che quelle operative, sara' sostenuto dalle Parti, a eccezione di eventuali contributi come da paragrafo (2); (b) Tutti i finanziamenti della GIGO saranno elencati nel budget amministrativo o operativo dell'Agenzia; (c) La forma, la frequenza e il trattamento dei contributi delle Parti saranno stabiliti in una ulteriore intesa tra le autorita' competenti delle Parti. e (d) La GIGO si conformera' agli standard di contabilita' accettati a livello internazionale. (2) Le procedure relative alle modalita' con cui le non-Parti potranno contribuire al GCAP saranno definite in una ulteriore intesa tra le autorita' competenti delle Parti.

Allegato-art. 20

ARTICOLO 20 (1) I finanziamenti richiesti per le attivita' della GIGO saranno indicati nel budget annuale, che comprendera': (a) un budget amministrativo, comprensivo di tutte le spese richieste per il funzionamento quotidiano dell'Agenzia durante l'anno finanziario e piani finanziari piu' a lungo termine; e (b) un budget operativo, contenente i piani finanziari riguardanti operazioni svolte dall'Agenzia per perseguire gli obiettivi del GCAP durante l'anno finanziario e piani finanziari piu' a lungo termine. (2) L'Agenzia e' responsabile di creare il budget annuale e di sottoporlo al SC, in conformita' al regolamento finanziario di cui all'Articolo 19. (3) L'Agenzia gestira' l'aspetto finanziario delle attivita' della GIGO all'interno del budget stabilito in conformita' all'Articolo 19(1)(b).

Allegato-art. 21

ARTICOLO 21 La contabilita' annuale sara' presentata alle autorita' di controllo nominate dal SC in base a procedure definite in una ulteriore intesa tra le autorita' competenti delle Parti. Il resoconto di verifica, accompagnato dai bilanci annuali, sara' sottoposto all'approvazione del SC dopo la fine dell'anno finanziario, secondo le procedure descritte nel regolamento finanziario di cui all'Articolo 19.

Allegato-art. 22

ARTICOLO 22 (1) Ogni anno, l'Agenzia presentera' al SC un resoconto sulle attivita' svolte nell'anno precedente e una previsione delle attivita' per l'anno successivo. L'Agenzia riferira', tra l'altro, sul rendimento rispetto agli obiettivi programmatici stabiliti dal SC e sull'attuazione dei budget approvati. (2) Il meccanismo dettagliato sara' descritto in una ulteriore intesa tra le autorita' competenti delle Parti.

Allegato-art. 23

ARTICOLO 23 Al fine di consentire agli auditor nazionali designati da ciascuna Parte di svolgere le proprie funzioni di verifica nei confronti delle rispettive amministrazioni nazionali e di riferire ai loro Parlamenti come stabilito nei rispettivi statuti, l'Agenzia permettera' agli auditor nazionali di esaminare tutte le informazioni e tutti i documenti in suo possesso riguardanti le attivita' cui le rispettive Parti stanno participando.

Allegato-art. 24

ARTICOLO 24 Gli auditor nazionali eserciteranno il loro diritto di accedere all'Agenzia nella misura in cui sia possibile evitare qualunque interruzione non necessaria delle attivita' dell'Agenzia e mantenere protette le informazioni relative ad altre Parti. Gli auditor nazionali si consulteranno tra loro e con l'Agenzia, ove possibile, prima di qualunque accesso alla sede centrale dell'Agenzia o alle sue branches.

Allegato-art. 25

ARTICOLO 25 Le Parti, insieme all'Agenzia, coordineranno le loro azioni allo scopo di proteggere gli interessi finanziari della GIGO dalle frodi.

Allegato-art. 26

ARTICOLO 26 Il SC potra' ordinare qualunque verifica consideri necessaria da parte dell'Agenzia per migliorare il funzionamento della GIGO e la conduzione del GCAP.

Allegato-art. 27

ARTICOLO 27 (1) Il SC adottera' un regolamento sulla protezione dei dati personali, in conformita' con le pertinenti leggi e regolamenti delle Parti. (2) Al fine di assicurare il flusso dei dati personali necessari e mirati tra la GIGO e le Parti, il SC prendera' misure adeguate per garantire che i trasferimenti internazionali siano condotti in conformita' con il suddetto regolamento e con le pertinenti leggi nazionali delle Parti.

Allegato-art. 28

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.