DECRETO 4 novembre 2024, n. 194

Type Decreto
Publication 2024-11-04
Ultimo aggiornamento 2024-12-17
State In force
Source Normattiva
articles 14
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Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2025

IL MINISTRO DELLE IMPRESE

E DEL MADE IN ITALY

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante «Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 27» e in particolare l'articolo 202, comma 4 che attribuisce la vigilanza sull'esercizio della professione di consulenti in proprieta' industriale al Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, che disciplina l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, nonche' l'articolo 9, comma 2 che prevede il compenso del professionista, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, sia determinato con riferimento ai parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante;

Visto l'articolo 2233 del Codice civile concernente il compenso delle professioni intellettuali, che, al primo comma, statuisce che «il compenso, se non e' convenuto dalle parti e non puo' essere determinato secondo le tariffe o gli usi, e' determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene»;

Vista la legge 21 aprile 2023 n. 49 in materia di disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, in particolare, dei professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, regolate da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attivita' professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonche' delle loro societa' controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze piu' di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, con esclusione delle prestazioni rese dai professionisti in favore di societa' veicolo di cartolarizzazione e delle prestazioni rese in favore degli agenti della riscossione;

Vista la legge 21 aprile 2023 n. 49 e, in particolare, l'articolo 5, comma 3, che prevede che i parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali;

Su proposta del Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale pervenuta con nota prot. n. 0389243 del 27 dicembre 2023;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 00857/2024, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 luglio 2024;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota prot. n. 15193 del 18 luglio 2024;

Adotta

il seguente regolamento:

Capo I Disposizioni generali

Art. 1

Ambito di applicazione e regole generali

1.Il presente regolamento disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi spettanti al consulente in proprieta' industriale quando, all'atto dell'incarico o successivamente, il compenso non sia stato determinato in forma scritta e in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi.

2.Le disposizioni del presente regolamento e le tabelle allo stesso allegate si applicano in materia di equo compenso di cui alla legge 21 aprile 2023, n. 49.

3.Le disposizioni del presente regolamento si applicano a qualsiasi soggetto che in base alla normativa nazionale presti servizi professionali di cui all'articolo 4.

NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUUE). Note alle premesse: - Si riporta l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12-09-1988 - Suppl. Ordinario n. 86: Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).». - Si riporta l'articolo 202 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante ‹‹Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 27», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, S.O. 28: «Art. 202 (Albo dei consulenti). - 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 201, la rappresentanza di persone fisiche o giuridiche nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi puo' essere assunta unicamente da consulenti abilitati iscritti in un albo istituito presso il Consiglio dell'ordine e denominato Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati nonche' da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati. 2. L'Albo e' costituito da due sezioni denominate rispettivamente sezione brevetti e sezione marchi, riservate, la prima, ai consulenti agenti in materia di brevetti per invenzioni, modelli di utilita', disegni e modelli, nuove varieta' vegetali, topografie dei prodotti a semiconduttori e la seconda ai consulenti abilitati agenti in materia di disegni e modelli, marchi ed altri segni distintivi e indicazioni geografiche. 3. Gli iscritti all'Albo costituiscono l'ordine dei consulenti in proprieta' industriale. 4. La vigilanza sull'esercizio della professione viene esercitata dal Ministero delle attivita' produttive, tramite l'Ufficio italiano brevetti e marchi.». - Si riporta l'articolo 9, commi 1 e 2 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012, S.O. n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012, S.O. n. 53: «Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate). - 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. 2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali. Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresi' definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. (Omissis).». - Si riporta l'articolo 2233 del codice civile: «Art. 2233 (Compenso). - Il compenso, se non e' convenuto dalle parti e non puo' essere determinato secondo le tariffe o gli usi, e' determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione. Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.». - Si riporta l'articolo 5 della legge 21 aprile 2023, n. 49 recante: «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n 104 del 5 maggio 2023: «Art. 5 (Disciplina dell'equo compenso). - 1. Gli accordi preparatori o definitivi, purche' vincolanti per il professionista, conclusi tra i professionisti e le imprese di cui all'articolo 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salva prova contraria. 2. La prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell'onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l'impresa di cui all'articolo 2 della presente legge. In caso di una pluralita' di prestazioni rese a seguito di un unico incarico, convenzione, contratto, esito di gara, predisposizione di un elenco di fiduciari o affidamento e non aventi carattere periodico, la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell'ultima prestazione. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui all'articolo 2 si applicano le disposizioni del codice civile. 3. I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali. 4. I Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali sono legittimati ad adire l'autorita' giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso. 5. Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonche' a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullita' della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge.». Note all'art. 1: - Per i riferimenti alla legge 21 aprile 2023, n. 49 si veda nelle note alle premesse.

Art. 2

Compensi e spese

1.Il compenso del consulente in proprieta' industriale e' proporzionato alla natura e all'importanza dell'opera.

2.Oltre al compenso e' dovuto il rimborso delle spese quali, a titolo esemplificativo: oneri, contributi e tasse, ove non anticipati, dovuti a qualsiasi titolo, copie autentiche, autentiche notarili, legalizzazioni consolari, traduzioni, elaborazione disegni, costi per ricerche su banche dati o accesso a documentazione pertinente, costi dei consulenti esteri e fornitori di servizi specializzati sostenuti ai fini dell'espletamento delle prestazioni professionali.

3.I parametri di cui alle tabelle allegate al presente regolamento si riferiscono a prestazioni di media difficolta'.

4.Il compenso e' determinato o liquidato tenendo conto dei valori di cui alle tabelle allegate considerato quanto previsto al comma 3. Detto compenso in applicazione dei parametri di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, e all'articolo 10, comma 1, puo' essere aumentato fino al 40 per cento, ovvero diminuito fino al 40 per cento.

Art. 3

Applicazione analogica

1.Nell'ambito dell'applicazione degli articoli 1 e 2, per i compensi ed i rimborsi non regolati da specifica previsione si ha riguardo alle disposizioni del presente decreto che regolano fattispecie analoghe.

Art. 4

Tipologia di attivita'

Note all'art. 4: - Per i riferimenti al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 si veda nelle note alle premesse. - La legge 26 maggio 1978, n. 260 recante: "Ratifica ed esecuzione di atti internazionali in materia di brevetti, firmati, rispettivamente, a Strasburgo il 27 novembre 1963, a Washington il 19 giugno 1970, a Monaco il 5 ottobre 1973 ed a Lussemburgo il 15 dicembre 1975" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 giugno 1978. - La legge 29 novembre 2007, n. 224 recante: «Ratifica ed esecuzione dell'Atto recante la revisione della Convenzione sul rilascio dei brevetti europei, fatto a Monaco il 29 novembre 2000» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2007, S.O. n. 251. - Il Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea e' pubblicato nella GUUE del 16 giugno 2017, L 154. - La legge 28 aprile 1976, n. 424 recante: «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprieta' intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 19 giugno 1976. - La legge 12 marzo 1996, n. 169 recante: «Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 1996, S.O. n. 57. - Il Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari e' pubblicato nella GUUE del 5 gennaio 2002, L 3. - La legge 22 settembre 2023, n. 141 recante: «Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2023. - Il Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali e' pubblicata nella GUUE del 1° settembre 1994, L 227. - Il Regolamento (UE) 2019/933 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 469/2009 sul certificato protettivo complementare per i medicinali e' pubblicata nella GUUE dell'11 giugno 2019, L 153. - Il Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996 sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari e' pubblicata nella GUUE dell'8 agosto 1996, L 198.

Capo II Disposizioni concernenti l'attività procedimentale davanti agli enti preposti

Art. 5

Parametri generali per la determinazione dei compensi per le attivita' di cui all'articolo 4

1.Ai fini della liquidazione del compenso, di cui all'articolo 4, comma 1, le lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i), si tiene conto della qualita' e quantita' del lavoro svolto, delle caratteristiche della prestazione professionale, dello studio necessario per l'individuazione di strategie di ricerca di anteriorita' e di ricerca della giurisprudenza e per la valutazione dei relativi risultati, delle problematiche interpretative e giurisprudenziali coinvolte, della difficolta', del valore e della natura della prestazione, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, dell'impegno profuso, della quantita' e del contenuto della corrispondenza e dei confronti con il cliente o con altri soggetti che risultano essere stati necessari, del pregio dell'attivita' prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'urgenza della prestazione. Si tiene altresi' conto delle ore complessive impiegate per la prestazione.

3.Il compenso e' liquidato per fasi di lavoro, in quanto applicabili, intendendosi per fasi il completamento di un'attivita' oltre la quale sia prevedibile un piu' o meno lungo intervallo temporale perche' abbia luogo la successiva. I compensi di cui alle tabelle allegate riferiti a fasi che possono prevedere piu' interlocuzioni con l'Ufficio competente si intendono per singola interlocuzione.

5.L'organo giudicante puo' riconoscere, se richiesto, il compenso previsto per la fase di studio in favore del professionista che subentra nell'assistenza procedimentale del cliente in un momento successivo.

Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'articolo 53 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 gennaio 2010, n. 33 recante: «Regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2010, S.O. n. 48: «Art. 53 (Prova d'uso). - 1. 2. 3. Se l'opponente non fornisce la prova dell'uso entro il termine stabilito ed eventualmente prorogato, e se non vi sono altri marchi o diritti anteriori a fondamento dell'opposizione, l'Ufficio rigetta l'opposizione. Se la prova e' fornita solo per una parte dei prodotti o servizi alla base dell'opposizione, l'Ufficio esamina l'opposizione in relazione ai soli prodotti e servizi per i quali la prova e' fornita. 4. Le informazioni, le prove e i documenti necessari per dimostrare l'uso del marchio sono costituiti da documentazione relativa al luogo, al tempo, alla estensione e alla natura dell'utilizzazione del marchio anteriore per i prodotti e i servizi per i quali esso e' registrato e sui quali si fonda l'opposizione. Le prove possono consistere nella presentazione di documenti e campioni di imballaggi, etichette, listini dei prezzi, cataloghi, fatture, documenti di spedizione o esportazione, fotografie, inserzioni sui giornali e dichiarazioni scritte e mezzi similari.».

Art. 6

Procedimenti non conclusi

1.Per l'attivita' prestata dai consulenti in proprieta' industriale iniziata ma non conclusa, si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.

Art. 7

Pluralita' di consulenti e societa' professionali

1.Quando piu' consulenti in proprieta' industriale sono incaricati del deposito della domanda di registrazione, brevettazione o protezione o dell'istanza ad essa connessa, la liquidazione e' computata al compenso di un solo consulente.

2.Quando l'incarico professionale e' conferito ad una societa' professionale o ad un ufficio specializzati in materia di proprieta' industriale, si applica il compenso spettante a un solo professionista anche se la prestazione e' eseguita da piu' professionisti.

Art. 8

Trasferte

1.Per gli affari ed i procedimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, al consulente in proprieta' industriale e' liquidata l'indennita' di trasferta e il rimborso delle spese ai sensi dell'articolo 13 della materia extra procedimentale.

Capo III Disposizioni concernenti l'attività extra procedimentale

Art. 9

Compensi per l'attivita' extra procedimentale

1.I compensi liquidati per prestazioni extra procedimentali, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere l) e m), sono omnicomprensivi in relazione ad ogni attivita'. Quando tuttavia l'attivita' si compone di fasi o parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte.

Art. 10

Parametri generali per la determinazione dei compensi

1.Ai fini della liquidazione del compenso, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere l) e m), si tiene conto della qualita' e quantita' del lavoro svolto, delle caratteristiche della prestazione professionale, dello studio necessario per l'individuazione di strategie di ricerca di anteriorita' o di giurisprudenza e per la valutazione dei relativi risultati, delle problematiche interpretative e giurisprudenziali coinvolte, della difficolta', del valore e della natura della prestazione, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, dell'impegno profuso, della quantita' e del contenuto della corrispondenza e dei confronti con il cliente o con altri soggetti che risultano essere stati necessari, del pregio dell'attivita' prestata, dei risultati e i vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'urgenza della prestazione. Si tiene altresi' conto delle ore complessive impiegate per la prestazione.

Art. 11

Prestazioni extra procedimentali svolte autonomamente rispetto alle attivita' procedimentali

1.L'attivita' extra procedimentale, che riveste una autonoma rilevanza, e' liquidata in base alle allegate tabelle.

Art. 12

Compensi a tempo

1.Nel caso di pattuizioni di compenso a tempo si considera un parametro indicativo tra un minimo di 200 euro e un massimo di 500 euro per ciascuna ora o frazione superiore a trenta minuti.

Art. 13

Trasferte

1.Al consulente in proprieta' industriale, che per l'esecuzione dell'incarico deve trasferirsi fuori del luogo ove il consulente svolge la professione in modo prevalente, e' liquidato il rimborso delle spese sostenute e un'indennita' di trasferta. Si tiene conto del costo del soggiorno documentato dal professionista, con il limite di un albergo a quattro stelle, unitamente ad una maggiorazione del 10 per cento quale rimborso delle spese accessorie. Per le spese di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, e' riconosciuta un'indennita' chilometrica pari a quella risultante dalle tariffe ACI riferite al mezzo privato utilizzato, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio.

Capo IV Disposizioni finali

Art. 14

Disposizione temporale

1.Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

Il Ministro: Urso

Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del

made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'

alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, 1587

Tabelle

TABELLE DI CUI AL REGOLAMENTO CONCERNENTE I PARAMETRI DEI COMPENSI DEGLI ISCRITTI ALL'ALBO DEI CONSULENTI IN PROPRIETA' INDUSTRIALE D.LGS 10 FEBBRAIO 2005, N. 30 Parte di provvedimento in formato grafico

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