DECRETO 12 novembre 2024, n. 212

Type Decreto
Publication 2024-11-12
Ultimo aggiornamento 2025-01-03
State In force
Source Normattiva
articles 8
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8.Nell'ambito della certificazione del sistema integrato della societa' che esercita attivita' di direzione e coordinamento sul sistema di controllo del rischio fiscale, di cui al comma 7, lettera a), il professionista abilitato attesta, oltre a quanto indicato all'articolo 7, comma 1, che i principi, le metodologie, le caratteristiche e le logiche di funzionamento, i ruoli e le responsabilita', inerenti all'istituzione, al mantenimento nel tempo e al funzionamento del sistema integrato di rilevazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, sono rivolti anche alle societa' del gruppo soggette a direzione e coordinamento.

9.Nell'ambito della certificazione del sistema integrato di ciascuna delle societa' soggette a direzione e coordinamento, di cui al comma 7, lettera b), il professionista abilitato effettua esclusivamente le valutazioni di cui al comma 2, lettera b), sui singoli rischi selezionati in fase di definizione del perimetro. Il certificatore non effettua la valutazione di cui al comma 2, lettera a), ma attesta, in sua sostituzione, che l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei rischi fiscali, adottate dalla societa' che esercita attivita' di direzione e coordinamento, e' applicato anche alla societa' soggetta a direzione e coordinamento e che e' stata predisposta, per quest'ultima, una specifica mappa dei rischi fiscali.

10.Ai fini della certificazione, il professionista abilitato puo' avvalersi delle competenze e capacita' professionali di altri professionisti in possesso dei requisiti di onorabilita' e indipendenza previsti dall'articolo 2, comma 1 e dall'articolo 4, iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili e, per le materie di competenza, di consulenti del lavoro, fermo restando che la certificazione e' redatta e sottoscritta dal professionista abilitato, incaricato al rilascio della certificazione.

11.I professionisti che ai sensi del comma 10 collaborano con il professionista abilitato per la certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali di una impresa, sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, e, nel corso del periodo di sei anni di cui al predetto comma 5, non possono accettare l'incarico per la certificazione da parte della medesima impresa.

12.Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 4, comma 1-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e' indicata la metodologia di valutazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale da utilizzare ai fini della certificazione di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, nonche' per il periodico adeguamento della stessa.

Note all'art. 6: - Per i riferimenti agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, si veda nelle note alle premesse.

Art. 7

Contenuto della certificazione

2.Nelle ipotesi di cui all'articolo 6, comma 9, fermo restando quanto previsto al comma 1, lettere a), b), e) e f), la certificazione contiene anche la dichiarazione, sotto la propria responsabilita', da parte del professionista certificatore, di aver eseguito i compiti e gli adempimenti previsti dall'articolo 6, comma 2, lettera b), nonche' l'attestazione che l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei rischi fiscali, adottato dalla societa' che esercita attivita' di direzione e coordinamento, e' applicato anche alla societa' soggetta a direzione e coordinamento nei confronti della quale e' stata predisposta una specifica mappa dei rischi fiscali.

3.I soggetti che presentano istanza di ammissione al regime ai sensi dell'articolo 7, comma 1-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e dell'articolo 70-duodecies, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono tenuti a richiedere la sola certificazione di cui al comma 2, qualora il sistema integrato dell'impresa del gruppo che esercita attivita' di direzione e coordinamento sul sistema di controllo del rischio fiscale e' stato gia' certificato e validato dall'Agenzia delle entrate in sede di ammissione al regime di adempimento collaborativo della medesima impresa.

4.La disposizione di cui al comma 3 si applica anche nei casi in cui l'istanza di ammissione ai sensi dell'articolo 7, comma 1-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e dell'articolo 70-duodecies, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, e' presentata da una impresa appartenente al medesimo gruppo di un soggetto esonerato dal rilascio della certificazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221.

5.La certificazione e' rilasciata al soggetto che ha conferito l'incarico e conservata per tre anni in originale dal professionista e dal soggetto stesso.

6.La certificazione ha durata triennale e va aggiornata alla scadenza del triennio. Si applicano, a tali fini, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, lettera c), e comma 5.

7.Ove nel periodo di validita' della certificazione si verifichino modifiche organizzative tali da richiedere il complessivo aggiornamento del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, deve essere prodotta una nuova certificazione.

8.In caso di certificazione accertata dall'Agenzia delle entrate come infedele, la condotta del professionista incaricato e' oggetto di comunicazione ai Consigli nazionali di rispettiva competenza per l'avvio del procedimento di cui all'articolo 3, commi 3 e 4.

Note all'art. 7: - Per i riferimenti agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda nelle note all'articolo 3. - Si riporta il testo dell'articolo 70-duodecies del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, recante: "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 11 novembre 1972, S.O. n. 1: «Art. 70-duodecies (Disposizioni speciali e di attuazione). - 1. Le modalita' e i termini speciali di emissione, numerazione e registrazione delle fatture nonche' di esecuzione delle liquidazioni e dei versamenti periodici stabiliti dai decreti ministeriali emanati ai sensi degli articoli 22, secondo comma, 73 e 74 si applicano alle operazioni soggette a tali disposizioni effettuate dal gruppo IVA. 2. Se al gruppo IVA partecipano una o piu' banche, alle operazioni riferibili a queste ultime si applicano le disposizioni del regolamento di cui aldecreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 febbraio 2004, n. 75. 3. Se al gruppo IVA partecipano una o piu' societa' assicurative, alle operazioni riferibili a queste ultime si applicano le disposizioni di cui aldecreto del Ministro delle finanze 30 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno 1989. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, secondo, quarto e quinto periodo, deldecreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dallalegge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche nei casi in cui una societa' di gestione di fondi partecipi a un gruppo IVA. 5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvati il modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente titolo nonche' le modalita' e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle stesse. 6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente titolo. 6-bis. In caso di adesione al regime di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, da parte di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 70-quater, il predetto regime si estende obbligatoriamente a tutte le societa' partecipanti al gruppo IVA. Tale estensione si verifica anche nel caso in cui l'opzione per il gruppo IVA venga esercitata da un soggetto che abbia gia' aderito al regime. Nelle more del perfezionamento del procedimento di adesione al regime da parte di tutti i partecipanti al gruppo IVA, l'esclusione del regime di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 128 del 2015 non puo' essere dichiarata per cause connesse all'estensione di cui al presente comma.». - Per i riferimenti all'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221 si veda nelle note alle premesse.

Art. 8

Effetti finanziari

1.Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Il Ministro della giustizia Nordio

Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle

finanze, n. 1685

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