LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207

Type Legge
Publication 2024-12-30
Ultimo aggiornamento 2027-01-01
State In force
Source Normattiva
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160.Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, limitatamente alla Regione siciliana, e' autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

161.All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 286 e' sostituito dal seguente: «286. I lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facolta' viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facolta'. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facolta', e' corrisposta interamente al lavoratore e relativamente alla medesima trova applicazione quanto previsto dall'articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Rimane fermo, anche a seguito dell'esercizio della facolta' di cui al presente comma, quanto previsto dall'articolo 14.1, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

163.Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e' abrogato.

164.Il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' abrogato.

164-bis.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, limitatamente agli anni 2025 e 2026, con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono risolvere, con un preavviso di almeno sei mesi, il rapporto di lavoro relativamente al personale in possesso di un'eta' anagrafica ridotta al massimo di due anni rispetto a quella prevista dall'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, compresi i pubblici dipendenti di cui all'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a condizione che il personale interessato abbia maturato i requisiti per il diritto a pensione di cui al comma 10 dello stesso articolo 24 e per la relativa prima decorrenza utile, e in ogni caso nel limite massimo, arrotondato all'unita' superiore, del quindici per cento dei soggetti in possesso congiuntamente dei predetti requisiti anagrafici e contributivi nei predetti anni. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale.

165.Le pubbliche amministrazioni di cui di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche per lo svolgimento di attivita' di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili, possono trattenere in servizio, previa disponibilita' dell'interessato, nel limite del 10 per cento delle facolta' assunzionali autorizzate a legislazione vigente, il personale dipendente di cui ritengono necessario continuare ad avvalersi, ivi compreso quello di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, con esclusione del personale delle magistrature, degli avvocati e procuratori dello Stato e del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai fini della salvaguardia della specificita' della funzione ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Il personale, individuato dalle amministrazioni interessate esclusivamente sulla base delle esigenze organizzative di cui al primo periodo e del merito, non puo' permanere in servizio oltre il compimento del settantesimo anno di eta'.

166.Al comma 164 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «gli infermieri del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «gli esercenti le professioni sanitarie disciplinate dalla legge 1° febbraio 2006, n. 43, dipendenti del Servizio sanitario nazionale».

167.Dopo il comma 3 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e' inserito il seguente: «3-bis. Fino al 31 dicembre 2025, le visite di revisione delle prestazioni gia' riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche sono eseguite ai sensi dell'articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ferma restando la facolta' dell'istante di chiedere la visita diretta».

168.Dopo l'articolo 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e' inserito il seguente: «Art. 33-bis. - (Semplificazione dei procedimenti di accertamento sanitario per l'invalidita' e l'inabilita') - 1. In caso di contestuale presentazione di istanze per gli accertamenti di invalidita' civile, cecita' civile, sordita', sordocecita' e disabilita' ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonche' di invalidita' e inabilita' di cui agli articoli 1, 2, 5 e 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e all'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025, l'INPS e' tenuto a effettuare l'accertamento dei requisiti sanitari in un'unica visita, integrando, ove necessario, la composizione della commissione medica competente. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle visite di revisione delle prestazioni gia' riconosciute, programmate dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, a condizione che l'intervallo temporale tra i due accertamenti non sia superiore a tre mesi».

169.Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 2025, possono incrementare il montante contributivo individuale maturato versando all'Istituto nazionale della previdenza sociale una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore a due punti percentuali. La quota del trattamento pensionistico derivante dall'incremento del montante contributivo conseguente dalla maggiorazione di cui al primo periodo non concorre al computo ai fini della maturazione degli importi soglia di cui all'articolo 24, commi 7 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed e' corrisposta, a domanda, al soggetto pensionato successivamente alla maturazione dei requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del medesimo articolo 24. I contributi versati dal lavoratore quale maggiorazione della quota di aliquota contributiva prevista dal primo e dal secondo periodo sono deducibili, ai sensi dall'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo per il 50 per cento dell'importo totale versato.

170.Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' attuative delle disposizioni di cui al comma 169, con particolare riferimento alle modalita' di esercizio e di recesso dalla facolta' di cui al medesimo comma 169.

171.All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di cui al comma 2 e di dimissioni di cui all'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Tale requisito si applica a condizione che l'evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione».

172.L'articolo 2-ter del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, e' abrogato.

176.Il beneficio di cui al comma 175 non e' cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

178.Per l'anno 2025, l'importo mensile di cui all'alinea dell'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e l'importo annuo di cui al comma 5, lettere a) e b), del medesimo articolo 38, aumentato ai sensi della lettera d) del predetto articolo 38, come rideterminati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono incrementati rispettivamente di 8 euro e di 104 euro.

179.All'articolo 1, comma 40, lettera c), della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: «nel limite massimo di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «pari a sedici mesi complessivi in caso di quattro o piu' figli».

180.In via eccezionale, per l'anno 2025, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non e' riconosciuta ai pensionati residenti all'estero, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori al trattamento minimo INPS, con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, la rivalutazione automatica e' comunque attribuita fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

181.All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, ai soli fini del raggiungimento degli importi soglia mensili di cui ai commi 7 e 11, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ferma restando la misura minima ivi stabilita, puo' essere computato, solo su richiesta dell'assicurato, unitamente all'ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore teorico di una o piu' prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare richieste dall'assicurato. Il valore teorico delle rendite di cui al primo periodo e' ottenuto, solo ai fini del presente comma, trasformando il montante effettivo accumulato in ciascuna forma di previdenza complementare con applicazione del valore dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, vigente al momento del pensionamento; per potere consentire una scelta consapevole da parte dell'assicurato, contestualmente alla domanda di pensione formulata mediante l'opzione di cui al primo periodo, le forme di previdenza complementare mettono a disposizione la proiezione certificata attestante l'effettivo valore della rendita mensile secondo gli schemi di erogazione adottati dalla singola forma di previdenza complementare».

182.Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri di computo e le modalita' di richiesta e di certificazione della proiezione della rendita secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 7-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dal comma 181 del presente articolo, tenuto conto dei contenuti delle decisioni di Eurostat in merito alla conferma del trattamento contabile delle prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare anche a seguito di quanto disposto dal medesimo articolo 24, comma 7-bis.

183.All'articolo 24, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dal 1° gennaio 2030, il valore di 3,0 di cui al primo e al secondo periodo e' elevato a 3,2. Per i lavoratori di cui al presente comma, i quali, ai fini del conseguimento degli importi soglia mensili di cui al presente comma, si avvalgono della facolta' di cui al comma 7-bis, il requisito contributivo indicato al primo periodo e' incrementato di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2025 e di ulteriori cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2030 e, con riferimento ai medesimi lavoratori, la pensione anticipata conseguita ai sensi del presente comma non e' cumulabile, a decorrere dal primo giorno di decorrenza della pensione fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6, con redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui».

184.L'ente previdenziale provvede all'attivita' di monitoraggio sugli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 181, fornendo i relativi elementi al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con le modalita' individuate dal decreto di cui al comma 182. Qualora dall'attivita' di monitoraggio relativa agli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 181, con riferimento all'agevolazione per l'accesso al pensionamento anticipato di cui all'articolo 24, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, emergano maggiori oneri rispetto a quelli previsti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provvede, a fini compensativi, a stabilire un limite percentuale dell'ammontare mensile della prima rata della pensione di base per il computo di cui al primo periodo del comma 7-bis dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, introdotto dal comma 181 del presente articolo, ai fini del conseguimento degli importi soglia di cui al comma 11 dello stesso articolo 24 e a elevare ulteriormente gli importi soglia di cui al medesimo comma 11, ovvero a prevedere ulteriori periodi di differimento della prima decorrenza utile per il pensionamento anticipato di cui al citato comma 11.

185.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' ridotta di 12,6 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, con conseguente corrispondente decremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' ridotta di 16 milioni di euro per l'anno 2027, di 31,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 50,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 36,6 milioni di euro per l'anno 2030, di 19,7 milioni di euro per l'anno 2031, di 9,3 milioni di euro per l'anno 2032, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2033, di 11,5 milioni di euro per l'anno 2034, di 14,1 milioni di euro per l'anno 2035, di 21,4 milioni di euro per l'anno 2036, di 19,5 milioni di euro per l'anno 2037, di 30,2 milioni di euro per l'anno 2038, di 38,3 milioni di euro per l'anno 2039, di 52,7 milioni di euro per l'anno 2040, di 59,3 milioni di euro per l'anno 2041, di 74,4 milioni di euro per l'anno 2042, di 87,6 milioni di euro per l'anno 2043, di 88,8 milioni di euro per l'anno 2044 e di 91,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2045.

186.I lavoratori che nell'anno 2025 si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfetario, possono chiedere una riduzione contributiva al 50 per cento. La riduzione puo' essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome. La riduzione contributiva e' attribuita per trentasei mesi senza soluzione di continuita' di contribuzione a una delle due gestioni dalla data di avvio dell'attivita' di impresa o di primo ingresso nella societa' avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 ed e' alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota. Si applicano, per l'accreditamento della contribuzione, le disposizioni dell'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'agevolazione di cui al presente comma e' concessa ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. Al fine del riconoscimento della riduzione contributiva di cui al presente articolo, i soggetti interessati presentano apposita comunicazione telematica all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

187.La legge 25 luglio 1975, n. 402, non si applica alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025.

188.A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2025, al finanziamento dell'indennita' onnicomprensiva, di importo non superiore a 30 euro giornalieri per l'anno 2025, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio.

189.Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziate ulteriori risorse per un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le regioni possono destinare, nell'anno 2025, le risorse stanziate ai sensi del primo periodo, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, alle medesime finalita' del citato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 nonche' a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie assegnate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale effettua il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente comma e ne da' riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali almeno semestralmente.

190.All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: «In deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148» sono sostituite dalle seguenti: «In deroga agli articoli 4, 20, comma 3-bis, e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».

191.Il trattamento di sostegno al reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e' prorogato per l'anno 2025, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi e nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

192.L'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e' prorogata per l'anno 2025, nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

193.L'efficacia delle disposizioni dell'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e' ulteriormente prorogata per gli anni 2025, 2026 e 2027, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Gli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 100 milioni di euro per ognuno degli anni 2025, 2026 e 2027, sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

194.All'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

195.A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2025, al finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

196.Per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessita' degli stessi, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in continuita' con le tutele gia' autorizzate, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2025, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze dell'impresa interessata. Alla fattispecie di cui al primo periodo non si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo n. 148 del 2015. I trattamenti di cui al primo periodo sono riconosciuti nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro per l'anno 2025. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'Istituto nazionale della previdenza sociale non prende in considerazione ulteriori domande. Alla copertura degli oneri di cui al secondo periodo del presente comma, pari a 63,3 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

197.Ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei target del programma «Garanzia di occupabilita' dei lavoratori» (GOL), le risorse assegnate alle regioni, nell'ambito di tale programma, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere destinate anche a finanziare le attivita' di formazione a iniziativa aziendale a favore dei lavoratori rientranti nelle categorie individuate dalla riforma 1.1-Politiche attive del lavoro e formazione della missione 5-Inclusione e coesione, componente 1-Politiche per il lavoro, del PNRR (riforma M5C1 R1.1.), in conformita' con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

200.Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

201.Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e' istituito il Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della societa' ILVA in amministrazione straordinaria, con una dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

202.Le risorse del Fondo di cui al comma 201 sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attivita' degli impianti, il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della societa' ILVA Spa in amministrazione straordinaria.

203.Il Fondo di cui al comma 201 finanzia l'erogazione di un contributo a fondo perduto, da concedere nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis.

204.Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 201, con particolare riguardo all'individuazione delle imprese destinatarie dei contributi e all'importo massimo del contributo concedibile, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del medesimo comma 201.

205.Agli oneri derivanti dal comma 201, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

206.Al fine di incentivare la natalita' e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 e' riconosciuto un importo una tantum pari a 1.000 euro, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione. L'importo di cui al primo periodo, che non concorre alla determinazione del reddito complessivo ai fini dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' corrisposto per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero di cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attivita' lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'importo sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui. Nella determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente utile ai fini del riconoscimento dell'importo di cui al presente comma non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. L'importo di cui al presente comma e' corrisposto, a domanda, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede alle relative attivita', nonche' a quelle del comma 207, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

207.L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni del comma 206 inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 206, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa di cui al comma 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provvede a rideterminare il valore annuo dell'importo di cui al comma 206, primo periodo, e il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui al comma 206, secondo periodo.

208.L'onere derivante dal comma 206 e' valutato in 330 milioni di euro per l'anno 2025 e in 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. (24)

209.Nella determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente utile ai fini dell'attribuzione del buono di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. Per effetto di quanto disposto dal primo periodo del presente comma l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016 e' incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

210.All'articolo 1, comma 355, terzo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «nei quali sia gia' presente almeno un figlio di eta' inferiore ai dieci anni,» sono soppresse.

211.Per effetto di quanto disposto dal comma 210, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementata di 97 milioni di euro per l'anno 2025, di 131 milioni di euro per l'anno 2026, di 194 milioni di euro per l'anno 2027, di 197 milioni di euro per l'anno 2028 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

212.A decorrere dal 1° gennaio 2025, al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di riconoscimento ed erogazione dei benefici economici per i quali e' richiesta l'esibizione di una fattura da parte del richiedente, l'Istituto nazionale della previdenza sociale acquisisce e verifica, in interoperabilita', le informazioni, disponibili nella banca di dati dell'Agenzia delle entrate, relative alla fatturazione elettronica rilasciata da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, riferita ai servizi per i quali e' concessa la prestazione economica.

213.Al fine di incentivare e sostenere in tutto il territorio nazionale le attivita' educative e ricreative, anche non formali, che coinvolgono i bambini e gli adolescenti, di contrastare la poverta' educativa e l'esclusione sociale, di favorire il protagonismo delle nuove generazioni anche con il coinvolgimento delle stesse nei processi decisionali che li riguardano, in coerenza con le linee guida per la partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi, adottate con decreto del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia del 12 luglio 2022, nonche' di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunita' educative rivolte al benessere dei figli dalla nascita fino al compimento della maggiore eta' e per incentivare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore e degli enti religiosi che svolgono attivita' di oratorio o attivita' similari, attraverso le forme di co-programmazione e di co-progettazione previste dagli articoli 55 e 56 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonche' per promuovere la diffusione di opportunita' educative, anche non formali, rivolte al benessere dei minori, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per il sostegno alle attivita' educative formali e non formali, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2025, di 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 4 milioni di euro per l'anno 2027, destinato al finanziamento, nel limite di spesa autorizzato, delle iniziative dei comuni, da realizzare anche in collaborazione con enti pubblici e privati ovvero con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, anche promuovendo le comunita' educanti.

214.Le iniziative di cui al comma 213 possono essere svolte, anche attraverso accordi con i comuni limitrofi, presso le scuole, i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali, i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori, gli enti religiosi ovvero con altre modalita' definite nella co-progettazione al fine di promuovere e potenziare i percorsi di sviluppo, di crescita e di promozione del benessere psico-fisico dei minori, anche attraverso l'attivita' sportiva, artistica e musicale, con particolare attenzione all'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.

215.Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di attuazione dei commi 213 e 214, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 213.

216.Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 213 e 214, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, a 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

218.Le disposizioni di cui al comma 217 si applicano rispettivamente con riferimento ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternita' o, in alternativa, di paternita', di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

219.Alle lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, nonche' alle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilita' ordinaria, redditi d'impresa in contabilita' semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario, e' riconosciuto, a decorrere dall'anno 2027, nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. Le lavoratrici di cui al primo periodo devono essere madri di due o piu' figli e l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di eta' del figlio piu' piccolo; per le madri di tre o piu' figli, l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di eta' del figlio piu' piccolo. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 DICEMBRE 2025, N. 199. L'esonero contributivo di cui al presente comma spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua, salvo quanto disposto dal comma 220. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' attuative di quanto previsto dal presente comma e, in particolare, la misura dell'esonero contributivo, le modalita' per il riconoscimento dello stesso e le procedure per il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

220.Per le lavoratrici autonome di cui al comma 219 iscritte all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale nonche' alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il parziale esonero contributivo di cui al medesimo comma 219 e' parametrato al valore del livello minimo di reddito previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. L'agevolazione di cui al primo periodo e' concessa ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

221.Al fine di rafforzare l'orientamento e la formazione al lavoro delle donne vittime di violenza e di favorire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle stesse, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

222.Al fine di incrementare la misura del reddito di liberta' ai sensi dell'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' ulteriormente incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

224.Ai fini dei commi da 223 a 226, per cani di assistenza si intendono i cani addestrati per il supporto delle persone di cui al comma 223, ivi compresi i cani guida per le persone cieche e ipovedenti.

226.Le disposizioni della legge 14 febbraio 1974, n. 37, si applicano anche alle figure coinvolte nell'addestramento del cane di assistenza, operanti presso i soggetti di cui al comma 225, lettera b), del presente articolo nell'espletamento delle attivita' funzionali all'addestramento.

227.Per le finalita' di cui ai commi da 223 a 226, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

228.Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 225, lettera e), e' autorizzata la spesa di 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

229.Il comma 1-quater dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente: «1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfetaria di euro 1.100, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida».

230.Agli oneri derivanti dal comma 229, valutati in 390.000 euro per l'anno 2026 e in 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

231.In considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione della riforma in materia di disabilita' prevista dal PNRR e dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227, al fine di realizzare le attivita' concernenti la sperimentazione prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, nei territori individuati dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, in attesa del completamento delle procedure di reclutamento previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo n. 62 del 2024, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a conferire incarichi per prestazioni professionali, anche su base convenzionale con altre pubbliche amministrazioni, a medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali, nel limite di spesa di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

232.Per le finalita' di cui al comma 231, l'autorizzazione di spesa per le spese di funzionamento di cui all'articolo 9, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e' incrementata di 4 milioni di euro per l'anno 2025 e di 7 milioni di euro per l'anno 2026.

233.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e' ridotta di 20 milioni di euro per l'anno 2025.

235.All'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le risorse del fondo di cui al primo periodo del presente comma, fino all'adozione degli interventi legislativi ivi previsti, sono destinate alle medesime finalita' del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali nelle aree di cui all'articolo 1, comma 162, lettere a), b) e c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Per l'attuazione della previsione di cui al secondo periodo il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio».

236.E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, da destinare all'erogazione di contributi a sostegno di enti, organismi e associazioni la cui finalita' e' la promozione dei diritti delle persone con disabilita' e la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita', si provvede all'assegnazione delle risorse di cui al primo periodo sulla base di atti di indirizzo delle Camere.

237.Agli oneri derivanti dal comma 236, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

238.Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' attribuito alla FISH - Federazione italiana per il superamento dell'handicap un contributo di 500.000 euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

240.Al fine di sostenere interventi finalizzati alla prevenzione, al monitoraggio e al contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni, con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

241.All'articolo 75 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti: «10-bis. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi, con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato alla copertura degli oneri per l'effettuazione degli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi di cui al comma 10. 10-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di utilizzo del Fondo di cui al comma 10-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

242.All'articolo 87, comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «e al Ministero della sanita'» sono soppresse.

243.Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente: «Art. 14-bis. - (Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe - NEWS-D) - 1. Al fine di dare piena attuazione operativa all'articolo 13 del regolamento (UE) 2023/1322 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2023, a decorrere dal 1° gennaio 2025, e' istituito, presso il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe (NEWS-D), quale strumento di coordinamento operativo delle informazioni di allerta che opera anche attraverso un dispositivo informatico dedicato, finalizzato alla prevenzione e alla tutela della salute pubblica, per individuare tempestivamente e prevenire fenomeni potenzialmente pericolosi correlati alla comparsa di nuove sostanze psicoattive o al consumo di sostanze stupefacenti gia' vietate. 2. Il Sistema di cui al comma 1 si avvale, per il proprio funzionamento, dei centri collaborativi di primo e di secondo livello di cui ai commi 3 e 4. 3. Sono centri collaborativi di primo livello: a) l'Istituto superiore di sanita', di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, per la raccolta di dati e informazioni provenienti dai centri collaborativi di secondo livello su aspetti bio-tossicologici; b) i centri antiveleno, pubblici o privati, per la raccolta di dati e informazioni provenienti dai centri collaborativi di secondo livello, su aspetti clinico-tossicologici, in grado di assicurare una disponibilita' per l'intera giornata, con laboratori interni e capacita' analitiche nel settore delle nuove sostanze psicoattive, da individuare a cura del Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri; c) la Direzione centrale per i servizi antidroga del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 16, per il concorso allo sviluppo del Sistema di cui al comma 1, per il coordinamento delle Forze di polizia nell'alimentazione informativa del predetto Sistema nonche' per la raccolta di dati e informazioni, utili per la formulazione di allerta o informative, emergenti dagli esami tossicologici condotti dai centri collaborativi di secondo livello di cui al comma 4, lettera e), sulle sostanze stupefacenti sequestrate. 4. Possono essere centri collaborativi di secondo livello: a) gli istituti di medicina legale; b) i laboratori universitari di tossicologia forense; c) le amministrazioni centrali e periferiche competenti in materia di droga; d) le strutture di emergenza; e) i laboratori delle Forze di polizia; f) le strutture pubbliche di base individuate ai sensi dell'articolo 75, comma 10; g) gli enti, le agenzie e le associazioni scientifiche ovvero i soggetti pubblici o privati operanti nell'ambito della prevenzione, della cura e della riabilitazione delle dipendenze da sostanze stupefacenti, individuati, sulla base di criteri specifici, dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. 5. Al fine di garantire la piena operativita' del Sistema di cui al comma 1 e la tempestiva individuazione di nuove sostanze stupefacenti e psicoattive, nonche' i loro effetti sulla salute, il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato, anche in deroga alle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a stipulare convenzioni e contratti con strutture private in possesso dei requisiti di cui al comma 3, lettera b). 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i compiti e l'organizzazione del Sistema di cui al comma 1».

244.All'attuazione dell'articolo 14-bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dal comma 243 del presente articolo, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

245.Il comma 632 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' sostituito dal seguente: «632. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare con cadenza annuale, sono accertate le entrate di cui ai commi 630 e 630-bis. Qualora le entrate di cui al primo periodo siano superiori all'importo di 410 milioni di euro, la differenza e' attribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in favore del Dipartimento per lo sport, al CONI, al Comitato italiano paralimpico nonche' alla societa' Sport e Salute Spa, anche per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite».

246.La disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, anche per l'anno 2025, nel limite complessivo di 10 milioni di euro e secondo le modalita' di cui al comma 623 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2019.

247.Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 18, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 57,8 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri di cui al periodo precedente si provvede per quota parte, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 e a 15 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019, relativamente alla quota affluita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2021, relativo agli interventi per gli immobili demaniali o privati in uso alla Presidenza della Repubblica, al Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Corte costituzionale e ad altri organismi internazionali.

248.Al fine di potenziare il servizio di trasporto pubblico locale e di garantire l'accessibilita' complessiva dei territori interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2026 in favore delle regioni interessate dallo svolgimento degli eventi sportivi e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al primo periodo sulla base delle esigenze di mobilita' connesse agli eventi sportivi medesimi.

249.A titolo di contributo per la realizzazione dei Giochi olimpici giovanili invernali Dolomiti-Valtellina 2028 e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2028.

250.Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 62,8 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028.

251.Il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

252.Il Fondo di cui al comma 251 e' ulteriormente incrementato di 2,4 milioni di euro per l'anno 2025, di 4,4 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3,2 milioni di euro per l'anno 2027, per le finalita' di cui all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalita' e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione nonche' le modalita' di erogazione dei contributi stessi, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2025, a 4,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 3,2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

253.Al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione delle persone con disabilita' attraverso lo sport, il contributo destinato alle attivita' del progetto Filippide, di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementato di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200.000 euro annui a decorrere dal 2025, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

254.Nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, il «Progetto studenti atleti di alto livello» di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 43 del 3 marzo 2023 e' realizzato dalle istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia, al fine di permettere agli studenti atleti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado, individuati sulla base dei requisiti stabiliti dal Ministero dell'istruzione e del merito in accordo con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato italiano paralimpico (CIP) e la societa' Sport e salute Spa, di conciliare l'impegno agonistico con quello scolastico.

255.Per l'ammissione al progetto di cui al comma 254 lo studente atleta deve presentare all'istituzione scolastica la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 254 rilasciata dalla Federazione sportiva d'appartenenza.

256.Nell'ambito del percorso formativo personalizzato, le istituzioni scolastiche possono riconoscere allo studente atleta le competenze acquisite mediante la pratica sportiva agonistica. Le competenze di cui al presente comma sono riconosciute anche nell'ambito di un percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) sulla base di uno specifico progetto formativo condiviso tra l'istituzione scolastica di appartenenza e la Federazione sportiva ovvero la societa' sportiva o l'associazione sportiva riconosciuta dal CONI o dal CIP, le quali seguono il percorso agonistico dello studente, previa sottoscrizione di una convenzione che prevede anche l'individuazione di un tutor esterno che segue le attivita' sportive dello studente atleta. In ogni caso, la durata dei PCTO di cui al presente comma e' pari a quella prevista dai corrispondenti percorsi della scuola secondaria di secondo grado, che costituiscono requisito di accesso all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

257.L'istituzione scolastica adegua il percorso formativo dello studente atleta e le prove di verifica dell'apprendimento al calendario agonistico federale delle gare e al calendario degli allenamenti, predisposti e sottoscritti dal dirigente sportivo del centro sportivo di appartenenza dello studente atleta.

258.Lo studente che partecipa al progetto di cui al comma 254 e che, alternativamente, sia membro di un gruppo sportivo delle Forze armate o delle Forze dell'ordine ovvero sia riconosciuto come «atleta di interesse nazionale» ha diritto a ricevere una borsa di studio. La borsa di studio e' erogata dalla societa' Sport e salute Spa, secondo i criteri e con le modalita' stabiliti da un'apposita convenzione sottoscritta con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, da stipulare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. La predetta autorizzazione costituisce limite di spesa.

259.Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 258 del presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come incrementato ai sensi del comma 251 del presente articolo.

260.Le attivita' previste dai commi da 254 a 257 sono svolte dalle amministrazioni competenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

261.COMMA ABROGATO DAL D.L. 11 MARZO 2026, N. 32.

262.I premi erogati agli atleti dal Comitato olimpico nazionale italiano e dal Comitato italiano paralimpico per le medaglie ottenute nelle gare svolte in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 non sono soggetti alle ritenute alla fonte di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le relative somme sono escluse dalla base imponibile del percipiente. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 1,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

263.Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 369, lettere a) ed e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva delle persone con disabilita', e' autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinata all'incremento del contributo per la realizzazione dei progetti di integrazione di cui al comma 407 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e per lo sviluppo dei medesimi progetti in tutto il territorio nazionale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

264.Al fine di sostenere le attivita' di organizzazione, gestione, promozione e comunicazione dell'evento Special Olympics World Winter Games Torino 2025 tramite apposita convenzione da stipulare tra il Ministero del turismo e la fondazione «Comitato organizzatore dei giochi mondiali invernali Special Olympics Torino 2025», l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 211, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in favore della medesima fondazione e' incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2025.

265.Agli oneri derivanti dal comma 264 del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come rifinanziato dalla presente legge.

266.La dotazione del fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e' incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 40 milioni di euro per l'anno 2027.

267.Al fine di valorizzare e promuovere il territorio italiano e le singole regioni attraverso il ciclismo professionistico, alla Lega del ciclismo professionistico e' attribuito un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, destinato, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, all'organizzazione di gare ciclistiche professionistiche di livello nazionale, su strada e in linea, inserite in un calendario annuale organizzato dalla medesima Lega del ciclismo professionistico.

268.Agli oneri derivanti dal comma 267, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025 e a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

269.Al fine di valorizzare e promuovere i territori delle regioni del Mezzogiorno d'Italia attraverso un circuito di gare di ciclismo professionistico, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo, con una dotazione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, da destinare a favore della Lega del ciclismo professionistico per le regioni del Mezzogiorno d'Italia inserite a calendario in un circuito a tappe denominato «Grand Tourdella Magna Grecia». Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' di erogazione del contributo di cui al presente comma, da destinare al sostegno dell'organizzazione di gare ciclistiche professionistiche, nonche' le modalita' di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte dei beneficiari per le finalita' di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

270.Al fine di sostenere la genitorialita' e le attivita' sportive e ricreative effettuate in periodi extra scolastici, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo sport, il «Fondo Dote per la famiglia», con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2025, che costituisce limite di spesa, per la concessione alle associazioni e societa' sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, istituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, e agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, istituito dall'articolo 45 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di un contributo per le prestazioni erogate dai predetti soggetti in favore dei minori in possesso dei requisiti di cui al comma 271 del presente articolo.

271.Il contributo di cui al comma 270, la cui entita' e' stabilita con il decreto di cui al terzo periodo del presente comma, per ciascun figlio a carico di eta' compresa tra sei e quattordici anni, e' attribuito ai soggetti di cui al predetto comma 270 a titolo di concorso al rimborso per le prestazioni sportive e ricreative erogate in favore delle famiglie con indicatore della situazione economica equivalente in corso di validita' pari o inferiore a 15.000 euro. Il contributo e' alternativo ad altri benefici, contributi o sgravi fiscali concessi al nucleo familiare per le medesime prestazioni. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalita' di attuazione del comma 270 e del presente comma, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 270. Per l'attuazione dei commi da 270 a 272 il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della societa' Sport e salute Spa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

272.Agli oneri derivanti dai commi 270 e 271, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 92.

273.Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di 1.302 milioni di euro per l'anno 2025, di 5.015,4 milioni di euro per l'anno 2026, di 5.734,4 milioni di euro per l'anno 2027, di 6.605,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 7.667,7 milioni di euro per l'anno 2029 e di 8.840,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, anche per le finalita' di cui ai commi da 121 a 123, da 128 a 131, da 300 a 302, 308, 312 e 313, 323, 326, 332, 336 e 337, da 350 a 353, 358 e 359, 365 e 366.

274.Una quota delle risorse incrementali di cui al comma 273, pari a 883 milioni di euro per l'anno 2028, a 1.945 milioni di euro per l'anno 2029 e a 3.117 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, e' accantonata in vista dei rinnovi contrattuali relativi al periodo 2028-2030.

275.Una quota delle risorse incrementali di cui al comma 273, pari a 773,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 340,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 379,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, e' destinata all'incremento delle disponibilita' per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilevo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

276.All'articolo 27, comma 5-ter, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: «e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2024 e 2025».

277.Il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' ulteriormente incrementato di 0,5 punti percentuali per l'anno 2025 e di 1 punto percentuale a decorrere dall'anno 2026.

278.Le risorse relative all'ulteriore incremento di cui al comma 277 sono anche destinate alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali, erogate dalle strutture sanitarie private accreditate dotate di pronto soccorso e inserite nella rete dell'emergenza, conseguenti all'accesso in pronto soccorso, con codice di priorita' rosso o arancio.

279.Nelle more della completa realizzazione delle reti territoriali, in coerenza con gli obiettivi della Missione 6 del PNRR e del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, e al fine di ridurre il fenomeno dell'attesa di ricovero nei reparti di pronto soccorso, il limite di spesa di cui al comma 277 del presente articolo e' ulteriormente incrementato di 0,5 punti percentuali a decorrere dall'anno 2026 al fine di acquisire prestazioni ospedaliere afferenti ai reparti ospedalieri di medicina generale, di recupero e riabilitazione funzionale e di assistenza ai lungodegenti, dando priorita' alle strutture immediatamente disponibili e in grado di assicurare maggiore ricettivita' nel singolo plesso.

280.Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 277, pari a 61,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 123 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 246, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

281.L'innovativita' di un farmaco e' valutata sulla base della tecnologia di produzione del suo principio attivo, del suo meccanismo d'azione, della modalita' della sua somministrazione al paziente, della sua efficacia clinica e sicurezza, dei suoi effetti sulla qualita' della vita nonche' delle sue implicazioni sull'organizzazione dell'assistenza sanitaria.

282.Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 281 a 292, un farmaco si considera innovativo in funzione dei risultati di efficacia e sicurezza derivanti dal confronto con le alternative terapeutiche disponibili all'interno del prontuario farmaceutico nazionale prima della sua introduzione, in una definita indicazione terapeutica.

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