DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 2024, n. 213

Type DPR
Publication 2024-11-13
Ultimo aggiornamento 2025-01-07
State In force
Source Normattiva
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Art. 9

Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal presente decreto: «Art. 8. (Erogazione dei fondi). - 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri richiede ai soggetti destinatari dei fondi dell'otto per mille di cui all'articolo 2, con esclusione di quelli di cui al comma 5.1, di: a) confermare con dichiarazioni rese a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero indicare le variazioni intervenute; b) indicare le modalita' da seguire per il versamento dell'importo e, per i soggetti privati, presentare contratto autonomo di garanzia a prima richiesta per l'intero importo dell'intervento a prima richiesta. Il contratto e' prestato a garanzia fino ad approvazione della rendicontazione finale di cui al successivo comma 6 ed alla restituzione degli eventuali risparmi di spesa; c) inviare copia dell'autorizzazione relativa ai lavori oggetto del finanziamento nei casi previsti dall'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 2. Entro tre mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, la documentazione richiesta e' inserita sulla piattaforma informatica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale termine il destinatario decade dal beneficio. E' ammessa, altresi', entro il medesimo termine, la trasmissione della documentazione, richiesta con la comunicazione di cui al comma 1, attraverso l'uso di posta elettronica certificata ovvero delle altre modalita' di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In tal caso resta comunque fermo l'obbligo, a pena di decadenza, di inserimento della documentazione richiesta sulla predetta piattaforma informatica entro il termine che sara' indicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. 3. I fondi dell'otto per mille sono erogati ai destinatari dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne da' comunicazione ai Ministeri competenti per materia, per le finalita' di cui ai commi 5 e 6. 4. A seguito della ricezione della documentazione indicata al comma 1, e del contratto autonomo di garanzia a prima richiesta per l'intero importo, e' corrisposto il 50 per cento del contributo ammesso. La restante somma e' corrisposta dopo che il beneficiario abbia eseguito interventi di importo pari ad almeno l'80 per cento della quota di contributo erogata. A tal fine, i beneficiari presentano una relazione sugli interventi realizzati, accompagnata dalla documentazione probatoria e fotografica, nonche' da dichiarazioni rese dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile del procedimento. La documentazione probatoria, redatta seguendo le linee guida pubblicate sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, deve recare espressa indicazione del CUP, del nome e numero dell'intervento. Tutte le ricevute e le fatture devono essere elencate associandole, in idoneo prospetto riepilogativo di raccordo, alle singole attivita' approvate. La documentazione probatoria fotografica deve recare anche le modalita' di pubblicita' relative alla provenienza dei fondi. 5. I soggetti destinatari dei contributi presentano, entro il termine perentorio del 31 maggio e del 30 novembre di ciascun anno, una relazione sull'andamento delle attivita' di realizzazione dell'intervento alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le attivita' di monitoraggio degli interventi, di verifica dell'andamento e della conclusione dei progetti la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale delle apposite Commissioni tecniche di valutazione e monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 2. La mancata presentazione della relazione periodica nei termini sopra indicati preclude la concessione di proroghe dei termini di cui all'articolo 8-bis e di variazioni dell'intervento di cui all'articolo 8-ter. 6. Entro tre mesi, decorrenti dal termine previsto di conclusione dell'intervento, individuato nella relazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 2, deve essere presentata dai beneficiari una relazione finale analitica sugli interventi realizzati, che, nel rispetto delle indicazioni gia' fornite al comma 4, ne indichi il costo totale, suddiviso nelle principali voci di spesa, accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante, dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile del procedimento. Per gli interventi di conservazione di beni culturali immobili, per le opere relative a interventi per calamita' naturali nonche' per gli interventi concernenti la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili, adibiti all'istruzione scolastica, di proprieta' pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222, la relazione deve essere corredata dal certificato di collaudo ovvero dal certificato di regolare esecuzione delle opere o dalla verifica di conformita' e dalla relazione sul conto finale nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici. La relazione e' sottoposta all'approvazione della Commissione di cui all'articolo 5, comma 2, anche al fine di liberare la garanzia di cui al comma 1, lettera b). Possono essere richieste integrazioni e chiarimenti della documentazione presentata, fissando un termine non superiore a dieci giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione da parte del beneficiario. Decorso inutilmente tale termine la relazione finale non e' approvata. 7. Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce annualmente al Parlamento sull'erogazione dei fondi dell'anno precedente e sulla verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati, relativamente alle tipologie di interventi di cui all'articolo 2. La relazione e' pubblicata sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.».

Art. 10

Modifiche all'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'articolo 8-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal presente decreto: «Art. 8-bis. (Revoca del conferimento). - 1. La revoca del contributo di cui all'articolo 2, con esclusione degli interventi di cui al comma 5.1, e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri inderogabilmente nei casi di: a) mancata trasmissione della dichiarazione di avvenuto concreto inizio delle attivita' di realizzazione dell'intervento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro dodici mesi dalla data dell'ordinativo di pagamento di cui all'articolo 8, comma 3; b) mancata presentazione della relazione di cui all'articolo 8, comma 6, completa di allegato, entro il termine ivi indicato; c) mancata esecuzione o mancata conclusione dell'intervento, regolarmente iniziato, entro il termine indicato nella relazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 2; d) esecuzione non autorizzata dell'intervento in maniera difforme da quello approvato. 1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei casi di cui al comma 1, e' altresi' disposta la revoca degli interventi di cui all'articolo 2, comma 5.1, in corso di realizzazione e non trasferiti al Ministero dell'istruzione e del merito. 2. I termini, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, possono essere prorogati con richiesta da inoltrare, perentoriamente, almeno trenta giorni prima della scadenza dei termini stessi. La richiesta e' redatta, a pena di improcedibilita', secondo il modulo reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri. La proroga, fissata in termini brevi e ragionevoli in relazione alla natura dell'intervento, puo' essere concessa per non piu' di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a 12 mesi, solo in caso di ritardo non imputabile al beneficiario e debitamente comprovato, sentita la Commissione di cui all'articolo 5, comma 2. 3. Nei casi di cui al comma 1, in considerazione della parte di intervento realizzata, la revoca, sentita la Commissione di cui all'articolo 5, comma 2, puo' essere anche parziale. 4. In caso di revoca, rinuncia, decadenza l'importo del contributo e' versato dal beneficiario in conto entrata sul conto di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della successiva ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, in favore della categoria di riferimento. Qualora il beneficiario non provveda al versamento entro il termine di venti giorni dalla propria comunicazione di rinuncia o dalla ricezione della comunicazione della revoca o della decadenza formulata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato, ai sensi dell'articolo 21-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e le disposizioni per la partecipazione al procedimento di cui del capo terzo della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241. Il beneficiario che non provveda alla restituzione delle somme non puo' concorrere alle successive ripartizioni dei fondi.».

Art. 11

Modifiche all'articolo 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'articolo 8-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal presente decreto: «Art. 8-ter. (Variazione dell'oggetto dell'intervento e utilizzo dei risparmi di spesa). - 1. Possono essere autorizzate fino ad un numero massimo di due variazioni per ogni intervento finanziato con il decreto di ripartizione di cui all'articolo 7, comma 2. La richiesta di variazione e' redatta, a pena di improcedibilita', secondo il modulo reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri. La variazione puo' essere ammessa solo per documentate esigenze sopravvenute e non imputabili al beneficiario. Non sono ammesse variazioni che modificano sostanzialmente l'oggetto dell'intervento originario. Le richieste di variazione devono essere corredate dalle conseguenti modifiche alla relazione tecnica e alle singole voci di budget. Le variazioni che attengono esclusivamente all'esecuzione dell'intervento, che non modificano i risultati attesi e che comportano variazioni interne di budget inferiori al 10 per cento sono autorizzate dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o dal dirigente a cio' delegato. Le altre variazioni sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In tutti i casi deve essere previamente acquisita la valutazione della Commissione di cui all'articolo 5, comma 2. 2. In caso di esecuzione dell'intervento in maniera difforme da quello approvato senza l'autorizzazione di cui al comma 1, ove con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione di cui all'articolo 5, comma 2, i lavori eseguiti siano riconosciuti utili in tutto o in parte, perche' necessari e urgenti ovvero perche' comunque meritevoli di finanziamento, non si applica il disposto di cui all'articolo 8-bis, comma 1, lettera d, limitatamente ai lavori riconosciuti utili. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri puo' essere autorizzato l'utilizzo di risparmi di spesa per gli interventi di cui all'articolo 2, ad esclusione di quelli di cui al comma 5.1, sulle somme assegnate per eseguire il completamento dell'intervento originario. Qualora i risparmi realizzati non superino il 10 per cento dell'importo del finanziamento, l'autorizzazione e' data dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o dal dirigente delegato. In entrambi i casi deve essere previamente acquisita la valutazione delle Commissioni di cui all'articolo 5, comma 2. L'istanza di utilizzo dei risparmi di spesa e' presentata, unitamente alla relazione finale, utilizzando il modulo reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il termine per l'utilizzo dei risparmi non puo' comunque essere superiore a dodici mesi. Scaduto tale termine, le risorse assegnate sono restituite secondo le modalita' di cui al comma 5. 4. (abrogato) 5. I risparmi di spesa sulle somme erogate non utilizzati o non autorizzati, devono essere riversati in conto entrata sul conto di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalita' di cui all'articolo 8-bis, comma 4, per essere riassegnati - nell'ambito della categoria alla quale afferiscono - per la successiva ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. Qualora il beneficiario non provveda entro il termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione, si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato, ai sensi dell'articolo 21-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e le disposizioni per la partecipazione al procedimento di cui del capo terzo della medesima legge n. 241 del 1990. Il beneficiario che non provvede alla restituzione delle somme non puo' concorrere alle successive ripartizioni dei fondi.».

Art. 12

Abrogazioni

1.Gli allegati A, A-bis e B al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono abrogati.

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, Il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei

ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari

esteri e della cooperazione internazionale, n. 3250

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