DECRETO 6 novembre 2024, n. 215

Type Decreto
Publication 2024-11-06
Ultimo aggiornamento 2025-01-09
State In force
Source Normattiva
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Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'articolo 141-octies del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206: «Art. 141-octies (Autorita' competenti e punto di contatto unico). - 1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 141-nonies e 141-decies, sono designate le seguenti autorita' competenti: a) Ministero della giustizia unitamente al Ministero dello sviluppo economico, con riferimento al registro degli organismi di mediazione relativo alla materia del consumo, di cui all'articolo 16, commi 2 e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; b) Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, con riferimento ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dei regolamenti attuativi, e con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonche' dei soggetti che si avvalgono delle procedure medesime; b-bis) l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con riferimento ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi dell'art. 187-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dei regolamenti attuativi, e con oneri a carico delle risorse di cui agli articoli 335 e 336 dello stesso decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209. c) Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, per il settore di competenza; d) Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, per il settore di competenza; e) Banca d'Italia, con riferimento ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi dell'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; f) altre autorita' amministrative indipendenti, di regolazione di specifici settori, ove disciplinino specifiche procedure ADR secondo le proprie competenze; g) Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle negoziazioni paritetiche di cui all'articolo 141-ter relative ai settori non regolamentati o per i quali le relative autorita' indipendenti di regolazione non applicano o non adottano specifiche disposizioni, nonche' con riferimento agli organismi di conciliazione istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera g) e comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, limitatamente alle controversie tra consumatori e professionisti, non rientranti nell'elenco di cui alla lettera a). 2. Il Ministero dello sviluppo economico e' designato punto di contatto unico con la Commissione europea. 3. Al fine di definire uniformita' di indirizzo nel compimento delle funzioni delle autorita' competenti di cui al comma 1 e' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo di coordinamento e di indirizzo. Lo stesso e' composto da un rappresentante per ciascuna autorita' competente. Al Ministero dello sviluppo economico e' attribuito il compito di convocazione e di raccordo. Al tavolo sono assegnati compiti di definizione degli indirizzi relativi all'attivita' di iscrizione e di vigilanza delle autorita' competenti, nonche' ai criteri generali di trasparenza e imparzialita', e alla misura dell'indennita' dovuta per il servizio prestato dagli organismi ADR. Ai componenti del predetto tavolo di coordinamento ed indirizzo non spetta alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto.».

Art. 7

Criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie

1.Il procedimento si svolge secondo le disposizioni del presente regolamento.

2.Le modalita' di contribuzione degli utenti al sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, ivi inclusa la relativa misura, sono determinate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.

3.Salvo i casi di cui al comma 4, la decisione con cui il collegio accoglie in tutto o in parte il ricorso dispone che l'impresa versi un importo pari a duecento euro e l'intermediario versi un importo di cento euro quale contributo alle spese della procedura.

Note all'art. 7: - Per i riferimenti all'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68 si veda nelle note alle premesse.

Art. 8

Avvio del procedimento

1.La presentazione del ricorso, a pena di inammissibilita', e' preceduta dalla presentazione di un reclamo all'impresa o all'intermediario che si pronunciano entro il termine previsto dalle disposizioni in materia di reclami emanate in attuazione dell'articolo 7 del codice delle assicurazioni con regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008.

2.Il ricorso all'arbitro assicurativo puo' essere proposto ricevuta la risposta sul reclamo o decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, e comunque entro dodici mesi dalla sua presentazione, ovvero nel diverso termine di cui all'articolo 14, comma 1.

3.Il ricorso ha il medesimo oggetto del reclamo di cui al comma 1, salva la possibilita' di formulare richiesta di risarcimento del danno, purche' tale danno sia rappresentato nel ricorso come conseguenza immediata e diretta del comportamento evidenziato nel reclamo.

4.Il ricorso e' trasmesso esclusivamente in via telematica, secondo le modalita' previste nelle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'articolo 13. Il ricorso e' presentato dalla clientela personalmente, o, per essa, da un soggetto munito di procura. Se il ricorrente e' un consumatore, il ricorso puo' essere presentato anche per il tramite di un'associazione dei consumatori cui lo stesso aderisce. Al ricorso e' allegata la documentazione a fondamento dello stesso, la prova della presentazione del reclamo di cui al comma 1 e del pagamento del contributo di cui all'articolo 7, comma 2.

5.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, il ricorso e' notificato senza indugio all'impresa o all'intermediario a cura della segreteria tecnica.

Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209: «Art. 7 (Reclami). - 1. Le persone fisiche e giuridiche, nonche' le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno facolta' di proporre reclamo all'IVASS, per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni previste nel presente codice, nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e degli intermediari secondo la procedura prevista con regolamento.».

Art. 9

Casi di inammissibilita' del ricorso

Art. 10

Svolgimento del procedimento

1.Entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso, l'impresa o l'intermediario trasmettono alla segreteria tecnica memoria di controdeduzioni unitamente alla documentazione utile per la decisione del ricorso.

2.La segreteria tecnica trasmette entro cinque giorni la memoria al ricorrente che, entro venti giorni dalla ricezione, puo' inoltrare memoria di replica, da trasmettersi a cura della segreteria tecnica all'impresa e all'intermediario entro il termine di cinque giorni. Entro venti giorni dalla ricezione questi ultimi possono presentare memoria di controreplica. Con le memorie di replica e controreplica non possono essere proposte domande nuove o nuove eccezioni procedurali e di merito sulle circostanze del ricorso non contestate con la memoria di controdeduzione.

3.I termini del presente articolo sono perentori.

Art. 11

Fase decisoria

1.Formato il fascicolo, la segreteria tecnica lo rimette al collegio dandone contestualmente comunicazione alle parti.

2.Il collegio, ricevuto il fascicolo, decide a maggioranza dei componenti entro novanta giorni. Il termine puo' essere prorogato per una sola volta dal collegio fino a ulteriori novanta giorni in caso di controversie particolarmente complesse e la segreteria tecnica ne da' comunicazione alle parti.

3.Quando il ricorso e' presentato nei confronti dell'impresa e nei confronti dell'intermediario, in assenza dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), il componente individuato dal presidente acquisisce le eventuali osservazioni dell'altro componente e le trasmette contestualmente al collegio.

4.Nelle controversie di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b, numero 1), e, su concorde richiesta delle parti, negli altri casi di cui all'articolo 3 comma 4, il collegio, se ritiene accertato il diritto, liquida il danno o determina la prestazione dovuta, secondo equita', sulla base degli elementi a tal fine forniti dalle parti.

5.La decisione del ricorso e' motivata.

6.Il collegio puo' formulare proposte conciliative che la segreteria tecnica comunica alle parti. Decorsi dieci giorni dalla comunicazione, in assenza di adesione delle parti, la decisione del ricorso prosegue innanzi al collegio. Il termine non e' computato in quello di cui al comma 2.

8.Oltre ai casi di cui all'articolo 9, comma 1, il collegio dichiara l'inammissibilita' del ricorso quando, ai fini della decisione, sono necessari gli accertamenti istruttori che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, non puo' disporre.

9.La segreteria tecnica comunica alle parti la decisione assunta dal collegio.

Art. 12

Esecuzione della decisione, pubblicita' dell'inadempimento

1.L'impresa o l'intermediario danno esecuzione alla decisione entro trenta giorni dalla sua comunicazione e nei successivi cinque giorni trasmettono alla segreteria tecnica apposita documentazione. Ai fini di cui al comma 2, la mancata comunicazione dell'avvenuto adempimento equivale a inadempienza.

2.L'inosservanza di quanto previsto al comma 1 e' resa nota, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, a cura della segreteria tecnica mediante pubblicazione in apposita sezione del sito internet dell'arbitro assicurativo per un periodo di cinque anni. Entro quindici giorni dalla pubblicazione sul sito dell'arbitro assicurativo, l'impresa o l'intermediario ne danno pubblicita' a loro volta per sei mesi in apposita sezione della pagina iniziale del proprio sito internet, informandone senza indugio la segreteria tecnica. Le modalita' operative del presente articolo sono disciplinate dalle disposizioni emanate dall'IVASS ai sensi dell'articolo 13.

Art. 13

Rinvio alle disposizioni tecniche e di attuazione

2.L'operativita' dell'arbitro assicurativo e' dichiarata dall'IVASS con proprio provvedimento, da pubblicarsi sul proprio sito internet, a conclusione di quanto previsto al comma 1, e comunque non oltre il termine di cinque mesi dalla pubblicazione delle disposizioni tecniche ed attuative di cui al comma 1.

Art. 14

Disposizioni finali

1.Se il reclamo di cui all'articolo 8 e' stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operativita' dell'arbitro assicurativo, il ricorso puo' essere proposto entro dodici mesi da tale avvio.

2.Le imprese e gli intermediari informano la clientela sulle procedure di ricorso all'arbitro assicurativo.

3.L'IVASS pubblica una relazione annuale sull'attivita' svolta dall'arbitro assicurativo.

4.Il Ministero delle imprese e del made in Italy acquisisce dall'IVASS gli elementi utili alla redazione della verifica dell'impatto della regolamentazione, da effettuarsi decorso un triennio dal termine di cui all'articolo 13, comma 3, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti.

5.In ogni caso, decorsi tre anni dall'avvio dell'operativita' dell'arbitro assicurativo l'IVASS puo' inoltrare al Ministro delle imprese e del made in Italy una documentata proposta di revisione degli importi di cui all'articolo 3, comma 4, il quale vi provvede con proprio decreto, di concerto con il Ministro della giustizia.

Il Ministro delle imprese e del made in Italy Urso Il Ministro della giustizia Nordio

Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del

made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'

alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1698

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