DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 2024, n. 217

Type DPR
Publication 2024-11-13
Ultimo aggiornamento 2025-01-14
State In force
Source Normattiva
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4.I medici che hanno superato l'esame finale del rispettivo corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria prestano giuramento, accedono alla qualifica di medico principale secondo l'ordine della graduatoria di fine corso e sono assegnati ai servizi d'istituto. Il giudizio di idoneita' al servizio di polizia penitenziaria e' espresso dal direttore generale della formazione. Il periodo di permanenza nella sede di prima assegnazione non puo' essere inferiore a due anni, salvo che il trasferimento sia disposto, anche in soprannumero, quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali.

5.Ai partecipanti al corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della polizia penitenziaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

Note all'art. 12: - Si riporta l'articolo 10 del citato decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146: «Art. 10 (Dimissione dal corso). - 1. Sono dimessi dai corsi di cui all'articolo 9 coloro che: a) dichiarano di rinunciare al corso; b) non ottengono il giudizio di idoneita' al servizio di polizia penitenziaria; c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti dal corso; d) non superano l'esame finale del corso; e) durante la frequenza del corso previsto dall'articolo 9, comma 1, sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attivita' corsuale per piu' di novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero per piu' di centottanta giorni nel caso di assenza per infermita' contratta durante il corso, per infermita' dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, ovvero per maternita' se si tratta di personale femminile. I tempi sono ridotti per la meta' per il corso previsto dall'articolo 9, comma 2. 1-bis. I commissari che non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al termine del primo ciclo del corso, nonche' il giudizio di idoneita' al servizio di polizia penitenziaria, che non superano le prove, ovvero che non conseguono nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ciclo ed il secondo ciclo del corso sono ammessi a partecipare, per una sola volta, al primo corso successivo. 2. Gli allievi commissari e i vice commissari, la cui assenza rispettivamente oltre i centottanta ed i novanta giorni, e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso, da infermita' dipendente da causa di servizio, ovvero da maternita' se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneita' psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. Nel caso di assenza dal servizio per la fruizione di congedo obbligatorio di maternita' e' fatta salva la facolta' dell'Amministrazione di valutare la pianificazione di percorsi formativi di recupero delle assenze al fine di salvaguardare le esigenze di una completa formazione con il rispetto della disciplina di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche ed integrazioni. 3. Sono espulsi dal corso i funzionari responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati dal direttore generale del personale e delle risorse, su proposta del direttore generale della formazione. 5. Salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, i provvedimenti di dimissione ed espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari.». - Si riporta l'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 recante: «Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 20 novembre 1992, S.O. n. 125: «Art. 26 (Trattamento economico degli allievi e modalita' dei concorsi). - 1. Omissis. 2. L'allievo ammesso a frequentare i corsi di cui al comma 1, appartenente ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria o degli altri Corpi di polizia, durante il periodo di frequenza del corso e' posto in aspettativa con il trattamento economico piu' favorevole. 3. Omissis.».

Art. 13

Promozione a medico capo

1.L'accesso alla qualifica di medico capo avviene, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con esame finale, ferma restando, per coloro che superano il corso, la collocazione in ruolo secondo gli esiti dello scrutinio. Allo scrutinio per merito comparativo e' ammesso il personale della carriera dei medici che abbia compiuto, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre, almeno due anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di medico principale.

2.La promozione a medico capo decorre a tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. I medici principali che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni, anche non consecutivi, non conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia determinata da maternita', da gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita e impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o da altre a esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'azienda sanitaria competente per territorio, o da infermita' dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i medici principali, dopo la riacquistata idoneita' fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo.

3.Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, che si svolge presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere sanitario, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.

4.Per le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, per quelle di svolgimento dell'esame finale, nonche' per i criteri di formazione della graduatoria di inizio e di fine corso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria.

Art. 14

Promozione a medico superiore

1.La promozione alla qualifica di medico superiore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di medico capo che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 15

Promozione a primo dirigente medico

1.La promozione alla qualifica di primo dirigente medico si consegue, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di medico superiore che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.

2.Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi.

Art. 16

Promozione a dirigente superiore medico

1.La promozione alla qualifica di dirigente superiore medico si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente medico che, alla stessa data, abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.

2.Nello scrutinio per merito comparativo si tiene conto, in modo particolare, delle eventuali specializzazioni professionali che hanno maggiore attinenza con i compiti di istituto dei medici del Corpo di polizia penitenziaria.

3.Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi.

Art. 17

Aggiornamento professionale e formazione specialistica

1.Con riferimento alle attribuzioni proprie del ruolo, all'aggiornamento professionale dei medici del Corpo di polizia penitenziaria provvede anche l'Amministrazione penitenziaria attraverso specifici e obbligatori percorsi formativi indicati nel Piano annuale della formazione. Presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e' istituito e aggiornato un apposito elenco dei medici del Corpo di polizia penitenziaria che svolgono le funzioni di medico competente nell'ambito delle attivita' e dei luoghi di lavoro dell'amministrazione. Tale elenco viene trasmesso entro il 31 dicembre di ogni anno al Ministero della salute.

2.I corsi di cui al comma 1 possono essere frequentati anche in modalita' telematica e vengono organizzati anche attraverso apposite convenzioni, con altre amministrazioni dello Stato e presso strutture formative pubbliche o private.

Art. 18

Attivita' libero-professionale dei medici del Corpo di polizia penitenziaria

1.Ai medici del Corpo di polizia penitenziaria non sono applicabili le norme relative alle incompatibilita' inerenti all'esercizio delle attivita' libero-professionali, fermo restando il divieto di svolgere attivita' libero-professionale, a titolo oneroso, nei confronti degli appartenenti al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Dipartimento della giustizia minorile e di comunita' del Ministero della giustizia e nei procedimenti medico-legali nei quali sono coinvolte, quali controparti, le predette amministrazioni.

Art. 19

Norma di rinvio

1.Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente decreto, al personale della carriera dei medici si applica l'articolo 13-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 nonche', in quanto compatibili, le altre disposizioni vigenti per la carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria.

Note all'art. 19: - Si riporta l'articolo 13-quinquies, comma 1, del citato decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146: «Art. 13-quinquies (Percorso di carriera). - 1. Per l'ammissione allo scrutinio per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente e dirigente superiore il personale nel percorso di carriera deve aver svolto piu' incarichi connessi alla qualifica rivestita presso reparti, nuclei, scuole, uffici o servizi dell'Amministrazione penitenziaria, della giustizia minorile e di comunita' o degli uffici interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza. 1-bis. Omissis.».

Art. 20

Clausola di invarianza finanziaria

1.Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Nordio, Ministro della giustizia

Schillaci, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei

ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari

esteri e della cooperazione internazionale, n. 73

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