DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2024, n. 220

Type Decreto legislativo
Publication 2024-12-27
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 9, 41, 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», in particolare l'articolo 31, comma 5;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante «Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53»;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, recante «Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonchè l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53»;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante «Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2024;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, reso nella seduta del 18 dicembre 2024;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy e della difesa;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134

1.All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, dopo le parole: «animali da compagnia SINAC,» sono inserite le seguenti: «e alla comunicazione delle variazioni delle suddette informazioni ai fini del loro aggiornamento».

2.All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, le parole: «all'obbligo di identificazione previsto» sono sostituite dalle seguenti: «agli obblighi previsti» e le parole: «non identificato» sono soppresse, e dopo le parole: «per ciascun animale» aggiungere le seguenti: «cui l'inadempimento si riferisce. Nel caso in cui non vengano comunicate le variazioni delle suddette informazioni ai fini del loro aggiornamento e salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario, il detentore o l'operatore di un animale da compagnia è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 500 euro per ciascun animale cui l'inadempimento si riferisce».

3.All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, le parole: «all'articolo 2, comma 1, lettera r)» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 2, comma 1, lettera q)».

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.