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DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2025, n. 8

Current text a fecha 2025-02-18

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e, in particolare, l'articolo 4, primo comma, numero 9);

Visto il decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti»;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 marzo 2023, recante «Classificazione a strada statale S.S. 14 Var "Variante di Monfalcone e Ronchi dei Legionari" della S.R. GO 26 "Raccordo stradale S.S. 14 - S.P. 19" dal km 0,000 al km 3,287 (intero tratto stradale) e della S.R. GO 19 "Monfalcone - Grado" dal km 0,000 al km 3,267, e contestuale declassificazione a comunale del tratto sotteso di S.S. 14 "della Venezia Giulia" dal km 123,542 al km 127,377»;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 9 dicembre 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111

N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta l'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 recante: «Statuto speciale per il Friuli Venezia Giulia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1° febbraio 1963: «In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonchè nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie: 1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto; 1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; 2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale; 3) caccia e pesca; 4) usi civici; 5) impianto e tenuta dei libri fondiari; 6) industria e commercio; 7) artigianato; 8) mercati e fiere; 9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale; 10) turismo e industria alberghiera; 11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale; 12) urbanistica; 13) acque minerali e termali; 14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.». - Il decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111, recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2004. Note all'art. 1: - Il testo dell'articolo 2 del citato decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111, come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Funzioni statali in materia di viabilità). - 1. Rimane in capo allo Stato la determinazione dei principi fondamentali in materia di grandi reti viarie di trasporto. Spetta, in particolare allo Stato: a) la fissazione di indirizzi normativi generali per la pianificazione pluriennale, la programmazione, la progettazione e la realizzazione della rete stradale nazionale; b) la determinazione di criteri normativi omogenei per la fissazione dei canoni per le licenze e le concessioni, nonchè per l'esposizioni di pubblicità lungo o in vista delle strade statali costituenti la rete nazionale; c) la fissazione dei principi fondamentali in materia di informazione stradale. 2. Resta ferma la competenza normativa esclusiva dello Stato nelle materie concernenti: a) la disciplina della circolazione veicolare ai fini di salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblici e della difesa; b) la definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza stradale e norme tecniche relative alle strade e alle loro pertinenze ed alla segnaletica stradale; c) la disciplina della prevenzione degli incidenti e della sicurezza della circolazione stradale. 3. Rimangono altresì in capo allo Stato, in relazione ad esigenze di unitarietà, le funzioni amministrative relative: a) alla relazione annuale al Parlamento sull'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285; b) alla informazione dell'opinione pubblica con finalità prevenzionali ed educative ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285; c) alla tenuta dell'archivio nazionale delle strade; d) alla pianificazione e programmazione, nonchè progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione della rete autostradale e dei trafori, sia direttamente che in concessione; e) alla pianificazione e programmazione, nonchè progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione della rete stradale nazionale di collegamento confinario di cui all'elenco allegato sub C); f) alla pianificazione e programmazione della rete stradale nazionale di cui all'elenco allegato sub B); f-bis) all'esecuzione, manutenzione e gestione di nuove opere di interesse statale, definendo termini, modalità, forme di attuazione, finanziamenti e oneri; g) alla determinazione delle tariffe autostradali ed ai criteri di determinazione dei piani finanziari delle società concessionarie; h) all'adeguamento delle tariffe di pedaggio autostradale; i) all'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade; l) al controllo delle concessionarie autostradali, relativamente all'esecuzione dei lavori di costruzione, al rispetto dei piani finanziari e dell'applicazione delle tariffe ed alla stipula delle relative convenzioni; m) alla determinazione annuale delle tariffe relative alle licenze e concessioni ed alla esposizione della pubblicità; n) alla regolamentazione della circolazione veicolare, anche ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per esigenze di sicurezza pubblica e della circolazione, di tutela della salute e di carattere militare. 4. Ai sensi dell'articolo 47, primo comma, dello Statuto, le funzioni di cui al comma 3, lettere e), f) e f-bis), sono esercitate previa intesa con la Regione. 5. Le funzioni concernenti la pianificazione e programmazione delle grandi opere relative alla rete autostradale e ai trafori sono esercitate sulla base di intese generali quadro con la Regione».