DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 2025, n. 24

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 2025-01-21
Ultimo aggiornamento 2025-03-13
State In force
Source Normattiva
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2.Per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della agevolazione di cui al comma 1, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente istituisce e aggiorna con propri provvedimenti, in sede di prima applicazione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una apposita componente perequativa, applicata alla generalita' dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, di cui all'articolo 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo gli indirizzi della medesima Autorita', ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'erogazione delle agevolazioni agli utenti di cui all'articolo 2.

Note all'art. 3: - Si riporta il comma 670 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 30 dicembre 2015, n. 302: «670. Al fine di migliorare i saldi di finanza pubblica e di razionalizzare e potenziare le attivita' di servizio svolte a favore delle imprese nei settori dell'energia elettrica, del gas e del sistema idrico e, in particolare, allo scopo di valorizzare i ricavi delle prevalenti attivita' economiche di accertamento, riscossione, versamento, supporto finanziario, informatico e amministrativo, la Cassa conguaglio per il settore elettrico, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' trasformata in ente pubblico economico, denominato «Cassa per i servizi energetici e ambientali» (CSEA), operante con autonomia organizzativa, tecnica e gestionale e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Il patrimonio iniziale dell'ente, pari a 100 milioni di euro, e' costituito, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, da una somma prelevata dai conti gestiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico e versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalita' di cui al presente comma. A decorrere dal 2016, gli eventuali utili derivanti dalla gestione economica dell'ente sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. Restano organi dell'ente il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori; i relativi procedimenti di nomina continuano ad essere disciplinati dalle norme vigenti per gli omologhi organi della Cassa conguaglio per il settore elettrico. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, e' approvato lo statuto, e' stabilita la dotazione organica dell'ente in misura non superiore a sessanta unita' e sono apportate al regolamento di organizzazione e funzionamento le modifiche necessarie a dare attuazione al presente comma. Allo scopo di assicurare la continuita' nell'esercizio delle funzioni dell'ente, in sede di prima applicazione, la CSEA, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvia procedure di selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzate alla copertura del proprio fabbisogno di organico; allo scopo di consolidare le specifiche esperienze professionali maturate all'interno dell'ente e non agevolmente acquisibili all'esterno, e' considerato titolo preferenziale, ma non essenziale, il servizio prestato presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico per un periodo di almeno dodici mesi antecedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della candidatura. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della CSEA e' disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di settore. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione in ente pubblico economico sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralita' fiscale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 4

Gestione dell'ammissione all'agevolazione

1.A decorrere dal 1° gennaio 2025, il bonus sociale per i rifiuti di cui all'articolo 3, in conformita' con quanto avviene per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, e' riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validita', che soddisfino i requisiti di cui all'articolo

2.2. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalita' di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale, fornite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), tra il Sistema informativo integrato (SII), gestito dalla societa' Acquirente Unico S.p.A., il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte), gestito dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), e i gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i comuni, nonche' le eventuali ulteriori informazioni utili che devono essere fornite da parte dell'INPS.

3.I comuni, i gestori del servizio integrato dei rifiuti o gli enti di governo d'ambito, laddove costituiti ed operativi, in qualita' di enti erogatori, applicano ovvero garantiscono l'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 2 agli utenti aventi diritto, identificati in base alle informazioni messe a disposizione attraverso il sistema SGAte ai sensi del comma 2.

4.L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, definisce le modalita' di scambio dei dati necessari alla gestione dei flussi finanziari tra i gestori, ivi inclusi i comuni, e la Cassa per i servizi energetici e ambientali, anche per il tramite del sistema SGAte, necessari alla attuazione delle compensazioni di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 5

Disposizioni transitorie e finali

1.Nell'ambito dell'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attivita' di gestione, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente puo' prevedere l'introduzione di meccanismi di gradualita', per un periodo di dodici mesi, nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie di cui al presente decreto.

2.L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente monitora gli effetti delle disposizioni tariffarie del presente decreto dandone comunicazione, con cadenza annuale, ai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'economia e delle finanze al fine dell'adozione di disposizioni modificative e integrative.

3.A conclusione del primo anno di applicazione dell'agevolazione delle disposizioni tariffarie di cui al presente decreto, sulla base dei dati raccolti ed elaborati dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente in relazione agli effetti del bonus sociale per i rifiuti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali presenta una relazione contenente una valutazione degli effetti riscontrati ed eventuali proposte modificative e integrative.

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Mantovano Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti

Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei

ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari

esteri e della cooperazione internazionale, n. 609

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