LEGGE 11 marzo 2025, n. 32
Entrata in vigore del provvedimento: 27/03/2025
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022, di seguito denominato «Trattato».
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 25 del Trattato stesso.
Art. 3
Disposizioni finanziarie
1.Agli oneri derivanti dagli articoli 8, 11, 17 e 20, paragrafo 1, del Trattato, valutati in euro 22.120 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2.Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 20, paragrafo 2, del Trattato si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Trattato-art. 1
Allegato TRATTATO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, di seguito denominati "le Parti", DESIDERANDO promuovere un'efficace cooperazione tra i loro due Paesi in materia di trasferimento delle persone condannate allo scopo di facilitare il loro recupero e reinserimento sociale; CONSIDERANDO che tale obiettivo puo' essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale che preveda che i cittadini stranieri privati della loro liberta' in conseguenza di una condanna penale possano scontare la condanna nei propri Paesi; HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 DEFINIZIONI Ai fini del presente Trattato: a) "condanna" indica qualsiasi pena o misura privativa della liberta' personale disposta da un giudice, per un periodo di tempo limitato o illimitato, in conseguenza della condanna per un reato; b) "sentenza definitiva" indica una decisione definitiva di un giudice con cui e' inflitta una condanna che non e' piu' impugnabile; c) "persona condannata" indica una persona rispetto alla quale una sentenza definitiva di condanna deve essere eseguita o e' in corso di esecuzione; d) "Stato di condanna" indica lo Stato in cui e' stata inflitta la condanna nei confronti della persona che puo' essere o e' gia' stata trasferita; e) "Stato di esecuzione" indica lo Stato in cui la persona condannata puo' essere o e' gia' stata trasferita al fine di dare esecuzione alla condanna.
Trattato-art. 2
ARTICOLO 2 PRINCIPI GENERALI 1. Le Parti, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la piu' ampia cooperazione in materia di trasferimento delle persone condannate. 2. Conformemente alle disposizioni del presente Trattato, una persona condannata nel territorio dello Stato di condanna puo' essere trasferita nel territorio dello Stato di esecuzione allo scopo di scontare la condanna inflitta nei suoi confronti con una sentenza definitiva.
Trattato-art. 3
ARTICOLO 3 AUTORITA' CENTRALI 1. Ai fini del presente Trattato, le Autorita' Centrali designate dalle Parti trasmettono le domande di trasferimento delle persone condannate e comunicano tra loro tramite i canali diplomatici. 2. L'Autorita' Centrale per la Repubblica Italiana e' il Ministero della Giustizia; per gli Emirati Arabi Uniti e' il Ministero della Giustizia. 3. Ciascuna Parte comunica all'altra per iscritto qualsiasi cambiamento della sua Autorita' centrale tramite i canali diplomatici.
Trattato-art. 4
ARTICOLO 4 CONDIZIONI PER IL TRASFERIMENTO Il trasferimento puo' avere luogo se ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) la persona condannata e' un/a cittadino/a dello Stato di esecuzione; b) la sentenza di condanna e' definitiva; c) al momento della ricezione della domanda di trasferimento, la durata della condanna che resta da eseguire e' di almeno un (1) anno oppure la condanna e' indeterminata. In casi eccezionali le Parti possono acconsentire a un trasferimento anche se la durata. della condanna che resta da eseguire e' inferiore a un (1) anno; d) il consenso al trasferimento della persona condannata o il consenso al trasferimento del rappresentante legale in caso di incapacita' per motivi di eta', condizioni fisiche o mentali della persona condannata, fatti salvi i casi previsti dall'Articolo 17; e) gli atti o le omissioni per i quali e' stata inflitta la condanna costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato di esecuzione; f) lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione acconsentono al trasferimento.
Trattato-art. 5
ARTICOLO 5 OBBLIGO DI FORNIRE INFORMAZIONI 1. La persona condannata alla quale puo' applicarsi il presente Trattato e' informata dallo Stato di condanna del contenuto del presente Trattato e delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento. 2. La persona condannata, se lo richiede, e' informata per iscritto di ogni provvedimento preso dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione con riguardo alla sua domanda di trasferimento. In ogni caso la persona condannata e' informata della decisione adottata dall'uno o dall'altro Stato.
Trattato-art. 6
ARTICOLO 6 DOMANDA DI TRASFERIMENTO 1. Il trasferimento puo' essere richiesto: a) dallo Stato di condanna; b) dallo Stato di esecuzione; c) dalla persona condannata o dal rappresentante legale mediante una dichiarazione scritta indirizzata allo Stato di condanna o allo Stato di esecuzione, nella quale e' espressa la volonta' della persona condannata di essere trasferita ai sensi del presente Trattato. 2. Le domande e le risposte sono formulate per iscritto e sono indirizzate alle Autorita' centrali designate a norma dell'Articolo 3.
Trattato-art. 7
ARTICOLO 7 SCAMBIO DI INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE A SOSTEGNO 1. Ciascuno Stato trasmette senza indugio all'altro Stato ogni domanda di trasferimento formulata o ricevuta e inoltra altresi' le informazioni e i documenti di seguito specificati. 2. Lo Stato di condanna tramette: a) le informazioni sulle generalita' della persona condannata (nome, cognome, data e luogo di nascita) e, ove possibile, una copia di un documento di identita' valido di tale persona, nonche' le sue impronte digitali e fotografie; b) le informazioni su luogo di residenza o indirizzo della persona condannata nello Stato di esecuzione, se noti; c) un'esposizione dei fatti alla base della condanna; d) le informazioni sulla natura, durata e data di inizio dell'esecuzione della condanna; e) le informazioni sull'eventuale custodia cautelare, su eventuali condoni o riduzioni della pena o su ogni altra circostanza incidente sull'esecuzione della condanna; f) una copia della sentenza definitiva di condanna autenticata dall'Autorita' centrale; una copia delle disposizioni di legge sulle quali si basa la condanna; h) se del caso, una relazione medica/sociale sulla persona condannata, informazioni sul trattamento detentivo e medico eseguito nello Stato di condanna ed eventuali raccomandazioni per la prosecuzione del trattamento nello Stato di esecuzione; i) una dichiarazione con la quale la persona condannata esprime il proprio consenso al trasferimento in conformita' della lettera d) dell'Articolo 4 del presente Trattato; j) una dichiarazione con la quale la persona condannata esprime il proprio parere riguardo al trasferimento in conformita' del paragrafo 3, lettera a) dell'Articolo 17 del presente Trattato; k) una dichiarazione con la quale lo Stato di condanna manifesta il suo consenso al trasferimento della persona condannata; l) ogni ulteriore informazione o documento che lo Stato di esecuzione ritenga necessario ai fini della decisione. 3. Lo Stato di esecuzione, su richiesta, trasmette: a) una dichiarazione o un documento che attesti che la persona condannata e' un/a cittadino/a dello Stato di esecuzione; b) una copia delle disposizioni di legge dalle quali risulti che gli atti o le omissioni per cui e' stata inflitta la condanna nello Stato di condanna costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato di esecuzione; c) una dichiarazione contenente le informazioni sulle conseguenze del trasferimento ai' sensi dell'articolo 12 del presente Trattato; d) una dichiarazione con la quale lo Stato di esecuzione manifesta il suo consenso al trasferimento della persona condannata e il suo impegno a dare esecuzione alla parte residua della condanna; e) ogni ulteriore informazione o documento che lo Stato di condanna ritenga necessario ai fini della decisione.
Trattato-art. 8
ARTICOLO 8 LINGUE E LEGALIZZAZIONE 1. La domanda di trasferimento e le risposte di cui al comma 2 dell'Articolo 6 del presente Trattato, come le informazioni, la documentazione a sostegno e gli atti di cui all'Articolo 7 del presente Trattato, sono accompagnati da una traduzione nella lingua dello Stato al quale sono indirizzati oppure in lingua inglese. 2. La documentazione a sostegno e gli atti trasmessi in applicazione del presente Trattato non richiedono alcuna particolare forma di' legalizzazione, certificazione, apostille o autenticazione, fatta salva l'autenticazione della sentenza da parte dell'Autorita' Centrale.
Trattato-art. 9
ARTICOLO 9 CONSENSO E RELATIVA VERIFICA 1. Lo Stato di condanna assicura che la persona che deve prestare il consenso al trasferimento ai sensi dell'Articolo 4 lettera d) del presente Trattato lo faccia volontariamente e nella piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. La procedura per prestare detto consenso e' disciplinata dalla legge dello Stato di condanna. La persona condannata non puo' ritirare il suo consenso. 2. Prima del trasferimento, se lo Stato di esecuzione lo richiede espressamente, lo Stato di condanna concede allo Stato di esecuzione l'opportunita' di verificare, per il tramite di un Console, che il consenso sia stato prestato conformemente alle condizioni di cui al comma 1 del presente Articolo.
Trattato-art. 10
ARTICOLO 10 DECISIONE 1. Prima di adottare la decisione sul trasferimento di una persona condannata, conformemente agli scopi del presente Trattato, le Autorita' di ciascuno Stato valutano, tra l'altro, la gravita' e le conseguenze del reato, eventuali precedenti condanne penali o procedimenti penali pendenti nei confronti della persona condannata, oltre ad eventuali legami sociali e familiari che la stessa ha mantenuto nel suo luogo di origine, nonche' le sue condizioni di salute ed eventuali esigenze di sicurezza o altri interessi dello Stato. 2. Laddove una persona condannata non abbia adempiuto gli obblighi finanziari imposti con la decisione giudiziaria o l'autorita' competente dello Stato di condanna non abbia ricevuto assicurazione dell'adempimento degli obblighi che ritiene rilevanti, lo Stato di condanna puo' rifiutare il trasferimento della persona condannata. 3. Ciascuno Stato informa tempestivamente l'altro Stato della sua. decisione di accettare, rinviare o rifiutare il trasferimento richiesto, indicando i motivi in caso di rinvio o rigetto.
Trattato-art. 11
ARTICOLO 11 CONSEGNA DELLA PERSONA CONDANNATA Se la domanda di trasferimento della persona condannata viene accolta, gli Stati concordano tempestivamente il tempo, il luogo e tutti gli altri dettagli relativi all'esecuzione del trasferimento.
Trattato-art. 12
ARTICOLO 12 ESECUZIONE DELLA CONDANNA 1. Le Autorita' dello Stato di esecuzione continuano l'esecuzione della condanna nel rispetto della natura giuridica e della durata della pena o della misura privativa della liberta' personale, secondo quanto disposto nella sentenza dello Stato di condanna. 2. L'esecuzione della condanna e' disciplinata dalla legge dello Stato di esecuzione, il quale e' competente ad adottare ogni decisione al riguardo, ivi comprese quelle riguardanti le condizioni di espiazione della pena detentiva o di altra forma di privazione della liberta' e quelle che prevedono una riduzione della pena detentiva o di altra forma di privazione della liberta' mediante liberazione condizionale, condono o altro. 3. Se la condanna, per sua natura o durata, e' incompatibile con la legge dello Stato di esecuzione, tale Stato puo', con il consenso dello Stato di condanna, adattare la condanna a quella prevista dal proprio ordinamento per lo stesso reato o per un reato della stessa natura. La condanna cosi' adattata corrisponde il piu' possibile, per natura e durata, a quella imposta nella sentenza dello Stato di condanna. La condanna adattata, comunque, non puo': a) aggravare, per natura e durata, la condanna imposta nello Stato di condanna; b) eccedere il massimo edittale previsto dalla legge dello Stato di esecuzione per lo stesso reato o per un reato della stessa natura; c) essere contraria ai principi fondamentali dello Stato di condanna. 4. Quando la legge dello Stato di esecuzione non consente l'esecuzione di una particolare misura imposta nei confronti di una persona che, per le sue condizioni mentali, e' stata giudicata nello Stato di condanna non responsabile penalmente per la commissione del reato, le Parti si consultano e concordano il tipo di' misura o di trattamento da applicare a quel caso specifico nello Stato di esecuzione. 5. Se la persona condannata evade prima che l'esecuzione della condanna sia stata completata, lo Stato di esecuzione adotta le misure opportune per localizzare e arrestare tale persona in modo da assicurare che la parte residua della condanna sia eseguita e che la medesima persona sia perseguita per il reato di evasione, se tale reato e' previsto dalla legge dello Stato di esecuzione. Se la persona ritorna nello Stato di condanna ed e' localizzata nel suo territorio, tale Stato e' autorizzato a dare esecuzione alla parte residua della condanna che la persona condannata avrebbe dovuto scontare nello Stato di esecuzione.
Trattato-art. 13
ARTICOLO 13 REVISIONE DELLA SENTENZA Soltanto lo Stato di condanna ha il diritto di decidere in ordine a eventuali istanze di revisione della sentenza.
Trattato-art. 14
ARTICOLO 14 AMNISTIA E GRAZIA 1. La persona condannata e' soggetta all'amnistia concessa dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione. 2. La persona condannata e' soggetta alla grazia concessa dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione. In quest'ultimo caso lo Stato di esecuzione consulta lo Stato di condanna prima di concedere la grazia.
Trattato-art. 15
ARTICOLO 15 CESSAZIONE DELL'ESECUZIONE Lo Stato di esecuzione fa cessare l'esecuzione della condanna non appena e' informato dallo Stato di condanna di una qualsiasi decisione o misura per effetto della quale la condanna cessa di essere esecutiva.
Trattato-art. 16
ARTICOLO 16 INFORMAZIONI RIGUARDO ALL'ESECUZIONE 1. Lo Stato di esecuzione informa lo Stato di condanna: a) quando la persona condannata viene rilasciata; b) se alla persona condannata e' concessa la liberazione condizionale; c) se la persona condannata e' evasa prima che l'esecuzione della condanna sia terminata; 2. Lo Stato di esecuzione, se lo Stato di condanna lo richiede, fornisce tutte le informazioni richieste in relazione all'esecuzione della condanna.
Trattato-art. 17
ARTICOLO 17 TRASFERIMENTO DELLA PERSONA CONDANNATA DESTINATARIA DI UN PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE 1. Una persona condannata puo' essere trasferita senza il suo consenso quando la sentenza definitiva di condanna, emessa nei suoi confronti, o una decisione amministrativa definitiva conseguente a tale sentenza disponga la misura dell'espulsione o altra misura per effetto della quale la persona condannata non sara' piu' autorizzata a permanere nel territorio dello Stato di condanna dopo il suo rilascio. 2. Lo Stato di esecuzione presta il suo consenso solo dopo avere sentito il parere della persona condannata. 3. Ai fini dell'applicazione del presente Articolo, ferme restando le disposizioni dell'Articolo 7, per quanto applicabili, lo Stato di condanna trasmette allo Stato di esecuzione: a) una dichiarazione contenente il parere della persona condannata riguardo al proposto trasferimento nello Stato di esecuzione; b) una copia della sentenza di condanna o della decisione amministrativa che dispone la misura dell'espulsione o altra misura per effetto della quale la persona condannata non sia piu' autorizzata a permanere nel territorio dello Stato di condanna dopo la sua scarcerazione.
Trattato-art. 18
ARTICOLO 18 PRINCIPIO DI SPECIALITA' La persona condannata, che e' stata trasferita a norma all'Articolo 17, non e' perseguita, ne' sottoposta a processo o detenuta nello Stato di esecuzione al fine di eseguire una condanna o misura cautelare, ne' sottoposta ad altra restrizione della liberta' personale, per un reato commesso prima del suo trasferimento, diverso da quello che per il quale il trasferimento stesso e' stato effettuato, tranne nei casi in cui la persona condannata, pur avendone avuto la possibilita', non ha lasciato il territorio dello Stato di esecuzione nei quarantacinque (45) giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva o vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato.
Trattato-art. 19
ARTICOLO 19 TRANSITO 1. Se uno degli Stati ha concluso accordi con uno Stato terzo per il trasferimento delle persone condannate, l'altro Stato collabora ai sensi della propria legislazione nazionale, consentendo il transito nel suo territorio, a condizione che nessuna ragione di ordine pubblico lo impedisca. 2. Lo Stato che richiede il transito invia allo Stato di transito, tramite le Autorita' Centrali designate ai sensi dell'Articolo 3, una richiesta con l'indicazione dell'identita' della persona condannata in transito. La richiesta di transito e' accompagnata da una copia della decisione che concede il trasferimento della persona condannata. 3. Lo Stato di transito trattiene in custodia la persona in transito per tutto il tempo in cui tale persona si trova sul suo territorio. 4. Non e' necessaria una richiesta di transito se il trasporto e' effettuato per via aerea e non sono pre-visti scali nel territorio dello Stato di transito. 5. Ciascuno Stato puo' rifiutare il transito se: a) la persona condannata e' un/a cittadino/a di tale Stato; b) l'atto o l'omissione per cui e' stata inflitta la condanna non costituisce reato secondo la sua legislazione.
Trattato-art. 20
ARTICOLO 20 SPESE 1. Le spese sostenute in applicazione del presente Trattato sono a carico dello Stato di esecuzione, fatte salve le spese sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato di condanna. 2. Se l'esecuzione del trasferimento sembra comportare spese di natura straordinaria, gli Stati si consultano per stabilire i termini e le condizioni ai quali il trasferimento puo' avere luogo.
Trattato-art. 21
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