LEGGE 11 marzo 2025, n. 29

Type Legge
Publication 2025-03-11
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 22/03/2025

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 31 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Disposizioni finanziarie

2.Dall'attuazione della presente legge, a esclusione di quanto previsto dal comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Accordo-art. 1

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA e la REPUBBLICA DI ALBANIA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE Preambolo La Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania, animate dalla volonta' di migliorare i rapporti tra i due Stati in materia di sicurezza sociale, hanno concordato le disposizioni seguenti. Articolo 1 Definizioni (1) Ai fini dell'applicazione del presente Accordo: a) il termine «Italia» designa la Repubblica Italiana; il termine «Albania» designa la Repubblica di Albania; b) il termine «legislazione» designa le norme vigenti attualmente o in futuro di ciascuno Stato contraente aventi ad oggetto i regimi della sicurezza sociale indicati all'art. 2 del presente Accordo; c) il termine «Autorita' competente» designa, per quanto riguarda l'Italia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e, per quanto riguarda l'Albania, il Ministero preposto in materia di assicurazione sociale; d) il termine «Istituzione competente» indica l'Istituzione alla quale l'interessato e' iscritto al momento della domanda di prestazioni o l'Istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o vi avrebbe diritto se egli o i suoi familiari risiedessero sul territorio dello Stato contraente nel quale tale Istituzione si trova; e) il termine «Organismo di collegamento» designa gli uffici che saranno incaricati dalle Autorita' competenti di comunicare direttamente tra loro e di fare da tramite con le Istituzioni competenti dei due Stati contraenti ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste dal presente Accordo; f) il termine «lavoratori» designa le persone che svolgono attivita' lavorativa e che sono assicurate o ammesse ai benefici delle legislazioni di cui all'articolo 2 del presente Accordo; g) il termine «familiari» designa coloro che sono definiti o riconosciuti come tali dalla legislazione applicabile; h) il termine «superstiti» designa coloro che sono definiti o riconosciuti come tali dalla legislazione applicabile; i) il termine «soggiorno» designa una permanenza di breve durata; l) il termine «residenza» designa la dimora abituale; m) il termine «periodi di assicurazione» designa i periodi di contribuzione e/o di occupazione definiti o presi in considerazione come periodi di assicurazione dalla legislazione a essi applicabile; n) il termine «periodi equivalenti» designa i periodi assimilati ai periodi di assicurazione dalla legislazione a essi applicabile; o) il termine «prestazioni» designa le prestazioni in denaro previste dalla legislazione dell'una o dell'altra Parte. (2) Qualsiasi altra espressione o termine utilizzato nel presente Accordo ha il significato attribuito dalla legislazione a esso applicabile.

Accordo-art. 2

Articolo 2 Campo di applicazione materiale (1) Il presente Accordo si applica alle legislazioni concernenti: in Italia: a) l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) e la gestione separata di tale assicurazione generale obbligatoria; b) l'assicurazione per l'indennita' di malattia, ivi compresa la tubercolosi e maternita'; c) l'assicurazione contro la disoccupazione; d) i regimi speciali di assicurazione sostitutivi ed esclusivi stabiliti per determinate categorie di lavoratori, in quanto si riferiscano a prestazioni o rischi coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti. In Albania: a) l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti; b) l'assicurazione per l'indennita' di malattia e maternita'; c) l'assicurazione contro la disoccupazione; (2) Il presente Accordo si applichera' egualmente nel caso che norme sopravvenute modifichino le legislazioni di cui al punto 1. (3) Il presente Accordo si applichera', altresi', alle legislazioni di uno Stato contraente che estenderanno i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori o che istituiranno nuovi regimi di sicurezza sociale, sempreche' il Governo dell'altro Stato contraente non notifichi la sua opposizione al Governo del primo Stato entro tre mesi dalla data di comunicazione ufficiale di dette estensioni. (4) Il presente Accordo non si applica alle legislazioni dei due Stati contraenti relative alla pensione sociale ed alle altre prestazioni non contributive erogate a carico di fondi pubblici, nonche' all'integrazione al trattamento minimo, salvo quanto previsto dall'art. 16. (5) Le disposizioni previste dal presente Accordo verranno attuate in conformita' con le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi internazionali e, per quanto concerne l'Italia, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

Accordo-art. 3

Articolo 3 Campo di applicazione personale (1) Il presente Accordo si applica alle persone che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonche' ai loro familiari e superstiti. (2) Il presente Accordo si applica anche ai rifugiati ai sensi della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo status dei rifugiati e relativo Protocollo del 31 gennaio 1967 e agli apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi residenti nel territorio di uno Stato contraente, che sono o sono stati assoggettati alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonche' ai loro familiari e superstiti.

Accordo-art. 4

Articolo 4 Parita' di trattamento Salvo quanto diversamente disposto dal presente Accordo, le persone alle quali si applica il presente Accordo godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi previsti dalla legislazione di ciascuno Stato contraente alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Per quanto riguarda l'Italia, la parita' di trattamento sara' assicurata anche ai cittadini dell'Unione Europea.

Accordo-art. 5

Articolo 5 Disposizioni generali Salvo quanto diversamente previsto ai successivi artt. 6 e 7, i lavoratori ai quali si applicano le disposizioni del presente Accordo sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente in cui svolgono la loro attivita' lavorativa.

Accordo-art. 6

Articolo 6 Disposizioni particolari Le disposizioni stabilite dall'art. 5 comportano le seguenti eccezioni: 1) Il lavoratore dipendente da una impresa con sede in uno degli Stati contraenti, che sia stato inviato nel territorio dell'altro Stato, rimarra' soggetto alla legislazione del primo Stato a condizione che la sua occupazione nell'altro Stato non superi il periodo di 24 mesi. 2) La persona che esercita un'attivita' autonoma abitualmente nel territorio di uno dei due Stati contraenti e che si reca ad esercitare tale attivita' nel territorio dell'altro Stato per un limitato periodo di tempo, continua ad essere assicurata in base alla legislazione del primo Stato, purche' la sua permanenza nell'altro Stato non superi il periodo di 24 mesi. 3) Il personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo, su strada o per ferrovia rimane soggetto esclusivamente alla legislazione dello Stato sul cui territorio ha sede l'impresa. 4) I membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno degli Stati contraenti sono soggetti alla legislazione dello Stato di bandiera. I lavoratori assunti per lavori di carico e scarico della nave, di riparazioni o sorveglianza, mentre essa si trova in un porto dell'altro Stato contraente, sono soggetti alla legislazione dello Stato al quale appartiene il porto. 5) Gli agenti diplomatici ed i consoli di carriera, nonche' il personale amministrativo e tecnico appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari, che nell'esercizio delle loro funzioni vengono inviati nel territorio dell'altro Stato contraente, rimangono assoggettati, unitamente ai loro familiari, alla legislazione dello Stato contraente al quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono. 6) I lavoratori dipendenti da una pubblica amministrazione ed il personale equiparato di uno degli Stati contraenti, che nell'esercizio delle loro funzioni, vengono inviati nel territorio dell'altro Stato contraente, rimangono assoggettati, unitamente ai loro familiari, alla legislazione dello Stato contraente al quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono.

Accordo-art. 7

Articolo 7 Disposizioni particolari per il personale diverso da quello appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche Il personale delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari diverso da quello specificato al punto «6» dell'art. 6, nonche' il personale domestico al servizio privato di Agenti diplomatici e consolari, o di altri membri di dette Missioni diplomatiche e Uffici consolari, puo' esercitare l'opzione per l'applicazione della legislazione dello Stato d'invio secondo le disposizioni dell'Intesa Amministrativa di cui articolo 19, a condizione che siano cittadini di tale Stato.

Accordo-art. 8

Articolo 8 Eccezioni agli articoli 5 e 6 Le Autorita' competenti dei due Stati contraenti o le Istituzioni da esse delegate possono prevedere di comune accordo, eccezioni, in deroga a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del presente Accordo, nell'interesse dei lavoratori.

Accordo-art. 9

Articolo 9 Esportabilita' delle prestazioni in denaro Salvo quanto diversamente disposto nel presente Accordo, i lavoratori aventi diritto a prestazioni in denaro da uno Stato contraente le riceveranno a parita' di trattamento con i cittadini di tale Stato sul territorio dell'altro Stato contraente o di uno Stato terzo, nel rispetto delle normative nazionali.

Accordo-art. 10

Articolo 10 Assicurazione volontaria (1) Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria se prevista dalla legislazione di uno degli Stati contraenti, i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione di tale Stato si cumulano, se necessario, con i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione dell'altro Stato contraente, a condizione che non si sovrappongano e secondo le modalita' previste dalla legislazione dei singoli stati. (2) L'iscrizione simultanea all'assicurazione obbligatoria di uno Stato contraente e all'assicurazione volontaria dell'altro Stato, e' ammessa solo nel caso in cui una tale possibilita' sia consentita dalla legislazione di quest'ultimo Stato.

Accordo-art. 11

Articolo 11 Totalizzazione Ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni in denaro, previste dal presente Accordo, i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti in virtu' della legislazione di uno Stato contraente, sono totalizzati, se necessario, con i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato contraente, sempre che non si sovrappongano.

Accordo-art. 12

Articolo 12 Pensioni dovute secondo la legislazione di uno Stato contraente (in regime autonomo) Se un lavoratore soddisfa le condizioni stabilite dalla legislazione di uno Stato contraente per acquisire il diritto alle prestazioni senza dovere ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui all'articolo 11, l'Istituzione competente di questo Stato deve concedere l'importo della prestazione calcolata esclusivamente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui l'assicurato abbia diritto, da parte dell'altro Stato contraente, ad una prestazione calcolata ai sensi dell'articolo 13.

Accordo-art. 13

Articolo 13 Pensioni dovute secondo la legislazione dei due Stati contraenti (totalizzazione internazionale e pro-rata) (1) Se un lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni sulla base dei soli periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti in virtu' di tale legislazione, l'Istituzione competente di detto Stato applica le disposizioni di cui all'art. 11. (2) Se la legislazione di uno Stato contraente subordina la concessione di prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale, per determinare il diritto a dette prestazioni sono totalizzati soltanto i periodi compiuti in un regime equivalente dell'altro Stato contraente o, in mancanza, nella stessa professione o occupazione, anche se nell'altro Stato non esiste un regime speciale per detta professione o occupazione. Se il totale di detti periodi di assicurazione non consente l'acquisizione del diritto a prestazioni nel regime speciale, detti periodi saranno utilizzati per determinare il diritto a prestazioni nel regime generale. (3) Ai fini della determinazione delle prestazioni spettanti in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11, l'Istituzione competente di ciascuno Stato contraente procede come segue: a) determina l'importo teorico della prestazione alla quale l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione totalizzati fossero stati compiuti sotto la propria legislazione; b) stabilisce quindi l'importo effettivo della prestazione cui ha diritto l'interessato, riducendo l'importo teorico di cui al comma 3 punto 1 in base al rapporto fra i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione che essa applica ed i periodi di assicurazione compiuti in entrambi gli Stati contraenti; c) se la durata totale dei periodi di assicurazione maturati in base alla legislazione di entrambi gli Stati contraenti e' superiore alla durata massima prescritta dalla legislazione di uno Stato per beneficiare di una prestazione completa, l'istituzione competente prende in considerazione questa durata massima, in luogo della durata totale dei periodi in questione; (4) Se la legislazione di uno Stato contraente prevede che le prestazioni siano calcolate in relazione all'importo dei salari, dei redditi o dei contributi, l'Istituzione competente di tale Stato prende in considerazione esclusivamente i salari o i redditi percepiti, oppure i contributi versati, in conformita' alla legislazione che essa applica.

Accordo-art. 14

Articolo 14 Periodi di assicurazione inferiori ad un anno Nonostante quanto disposto all'articolo 13, se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato contraente non raggiunge almeno un anno e se, tenendo conto di questi soli periodi, non sorge alcun diritto alle prestazioni in virtu' di detta legislazione, l'Istituzione di questo Stato non e' tenuta a corrispondere prestazioni per tali periodi. Tuttavia, tali periodi di assicurazione sono presi in considerazione dall'Istituzione competente dell'altro Stato contraente, sia ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni in virtu' della legislazione di tale Stato, sia per il calcolo delle medesime.

Accordo-art. 15

Articolo 15 Pensioni nel caso in cui la persona non soddisfi contemporaneamente le condizioni previste dalle legislazioni dei due Stati contraenti (1) Qualora un lavoratore, anche tenendo conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui all'art. 11, non soddisfi nello stesso momento le condizioni richieste dalle legislazioni di entrambi gli Stati contraenti, il suo diritto alla pensione e' determinato nei riguardi di ciascuna legislazione, a mano a mano che si realizzano tali condizioni.

Accordo-art. 16

Articolo 16 Pensioni minime (1) Ciascuno degli Stati contraenti, se ricorrono i presupposti previsti dalla propria legislazione, integra al trattamento minimo le prestazioni il cui diritto e' raggiunto in base all'art. 11, solo qualora il beneficiario risieda sul suo territorio. (2) L'integrazione al trattamento minimo di cui al comma precedente fa carico esclusivamente all'Istituzione competente dello Stato contraente sul cui territorio il beneficiario risiede.

Accordo-art. 17

Articolo 17 Disposizioni particolari Se la legislazione di uno degli Stati contraenti subordina la concessione delle prestazioni alla condizione che il lavoratore sia soggetto a tale legislazione nel momento in cui si verifica il rischio, tale condizione si intende soddisfatta se al verificarsi del rischio il lavoratore e' soggetto alla legislazione dell'altro Stato contraente o puo' far valere in quest'ultimo un diritto a prestazioni.

Accordo-art. 18

Articolo 18 Diritto alle prestazioni (1) Se un lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni di disoccupazione sulla base dei soli periodi di lavoro soggetti a contribuzione compiuti sotto tale legislazione, l'Istituzione competente di detto Stato tiene conto, nella misura necessaria, dei corrispondenti periodi di lavoro compiuti sotto la legislazione dell'altro Stato contraente. (2) L'applicazione delle disposizioni contenute nel comma precedente e' subordinata alla condizione che il lavoratore sia stato soggetto da ultimo, per almeno sei mesi, alla legislazione in virtu' della quale le prestazioni sono richieste. (3) Il lavoratore che soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni di disoccupazione e si reca nell'altro Stato contraente a cercarvi lavoro, conserva il diritto a tali prestazioni alle condizioni fissate dalla legislazione dello Stato in cui il diritto e' stato acquisito, per la durata massima di 3 mesi, ridotta del periodo in cui ha gia' goduto delle prestazioni stesse in tale Stato. Le prestazioni continueranno ad essere erogate dall'istituzione dello Stato competente secondo le modalita' fissate nell'Intesa amministrativa di cui all'art. 19.

Accordo-art. 19

Articolo 19 Intesa amministrativa Le Autorita' competenti dei due Stati contraenti concorderanno la normativa di attuazione del presente Accordo in un'Intesa amministrativa che acquistera' validita' contemporaneamente all'entrata in vigore dell'Accordo.

Accordo-art. 20

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