DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2025, n. 33
ART.35 Ritenuta a titolo d'imposta sui compensi relativi alle prestazioni aggiuntive del personale sanitario (articolo 7 decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107) 1. I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 89, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area Sanita' -triennio 2019-2021, del 23 gennaio 2024, rideterminati ai sensi dell'articolo 1, comma 218, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, tenuto conto anche di quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. 2. I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Sanita' triennio 2019-2021, rideterminati ai sensi dell'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. 3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 sono valutati in 72,8 milioni di euro per l'anno 2024, 131,5 milioni di euro per l'anno 2025, 135,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 135,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. 4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 sono valutati in 15,6 milioni di euro per l'anno 2024, 28,8 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 29,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. 5. Le imposte sostitutive previste dai commi 1 e 2 sono applicate dal sostituto d'imposta con riferimento ai compensi erogati a partire dall'8 giugno 2024. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. 6. Agli oneri di cui ai commi 3 e 4, valutati in 88,4 milioni di euro per l'anno 2024, 160,3 milioni di euro per l'anno 2025, 165,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 165,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede: a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute; b) quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 7 giugno 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario; c) quanto a 55,146 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; d) quanto a 32 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; e) quanto a 160,3 milioni di euro per l'anno 2025, 165,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 165,5 milioni di euro annui a decorrere all'anno 2027 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 246, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' ridotto di 160,3 milioni di euro per l'anno 2025, 165,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 165,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
Allegato-art. 36
ART.36 Ritenute a titolo d'imposta sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto (articolo 11, commi 3, 4 e 4-bis, decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47) 1. Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto e' applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 17 per cento. 2. I soggetti indicati negli articoli 33 e 44, applicano l'imposta di cui al comma 1 sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno. L'imposta e' versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo. L'imposta e' imputata a riduzione del fondo. Nell'anno solare in cui maturano le rivalutazioni, compreso l'anno 2001, e' dovuto l'acconto dell'imposta sostitutiva commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente. Se il trattamento di fine rapporto e' corrisposto da soggetti diversi da quelli indicati nei predetti articoli, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' complessivamente liquidata dal soggetto percettore nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui viene corrisposto, anche a titolo di anticipazione, e versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla medesima dichiarazione dei redditi. L'acconto pu essere commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni che maturano nell'anno per il quale l'acconto stesso e' dovuto. L'acconto e' versato entro il giorno 16 del mese di dicembre. Si applicano gli articoli 3, commi da 1 a 3 e da 5 a 9, 7, commi da 1 a 8, 8, 9, commi da 1 a 4, 12, 13, 14 e 18. 3. Ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' utilizzabile anche il credito di imposta sui trattamenti di fine rapporto previsto dall'articolo 3, comma 213, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Allegato-art. 37
ART. 37 Ritenuta sulle rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS) ([articolo 76 legge 30 dicembre 1991, n. 413](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413~art76)) 1. Le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d'imposta, per il cui tramite l'AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia. Le rendite, giusta l'accordo tra Italia e Svizzera del 23 dicembre 2020, di cui alla [legge 16 giugno 2023, n. 83](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-06-16;83), non formano pioggetto di denuncia fiscale in Italia. 2. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidita' svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate. 3. Le somme ovunque corrisposte da parte dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti Svizzera (AVS) e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidita' svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera ed erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo, percepite da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette a imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta di cui ai commi 1 e 2.
Allegato-art. 38
ART.38 ((Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi d'impresa e su altri redditi)) ((2)) 1. I soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorche' non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto d'imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore di condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui all'articolo 53, comma 2, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sull'intero ammontare delle somme di cui al medesimo articolo 53, comma 2, lettera c). La ritenuta e' elevata al 20 per cento per le indennita' di cui all'articolo 17, comma 1, lettere c) e d) dello stesso testo unico, concernente tassazione separata. ((La ritenuta deve essere operata con un'aliquota dello 0,5 per cento per l'anno 2028 e dell'1 per cento a decorrere dall'anno 2029, a titolo di acconto delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell'esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, al momento di ricevere il pagamento, non abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, o che non si trovino in regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128. La ritenuta di cui al quinto periodo non e' effettuata qualora il pagamento sia eseguito con le modalita' di cui all'articolo 41, comma 1, del presente testo unico. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalita' attuative delle disposizioni del quinto e del sesto periodo)). ((2)) 2. Salvo quanto disposto nel comma 4, se i compensi e le altre somme di cui al comma 1 sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai compensi di importo inferiore a 25,82 euro corrisposti dai soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera c), del richiamato testo unico delle imposte sui redditi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e sempreche' non costituiscano acconto di maggiori compensi. 4. I compensi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), del predetto testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, corrisposti a non residenti sono soggetti a una ritenuta del 30 per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare. E' operata, altresi', una ritenuta del 30 per cento a titolo di imposta sull'ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato. Ne sono esclusi i compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
Allegato-art. 39
ART.39 Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari (articolo 25-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) 1. I soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle societa' dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. L'aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il primo scaglione di reddito. 2. La ritenuta e' commisurata al 50 per cento dell'ammontare delle provvigioni indicate nel primo comma. Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell'esercizio della loro attivita' si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta e' commisurata al 20 per cento dell'ammontare delle stesse provvigioni. 3. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 e' scomputata dall'imposta relativa al periodo di imposta di competenza, purche' gia' operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale, o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale e' stata operata. Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa e' scomputata dall'imposta relativa al periodo d'imposta in cui e' stata effettuata. 4. Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono direttamente trattenute sull'ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l'importo corrispondente alla ritenuta. Ai fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti. I committenti, preponenti o mandanti possono tener conto di eventuali errori nella determinazione dell'importo della ritenuta anche in occasione di successivi versamenti, non oltre il terzo mese dell'anno successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti. 5. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si applicano alle provvigioni percepite ((...)) dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti che esercitano attivita' di distribuzione di pellicole cinematografiche; dalle aziende e istituti di credito e dalle societa' finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell'esercizio delle attivita' di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonche' di raccolta e di finanziamento, ((...)) dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli e ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame, nonche' dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali e artigiane non aventi finalita' di lucro. ((2)) 6. Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta ed e' commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito. Per le prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le disposizioni indicate nei commi da 1 a 5. 7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati i criteri, i termini e le modalita' per la presentazione della dichiarazione indicata nel comma 2. Tali modalita' devono prevedere la trasmissione anche tramite posta elettronica certificata della predetta dichiarazione. La dichiarazione non potra' avere limiti di tempo e sara' valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente. L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venir meno delle predette condizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 36 del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. 8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 si applicano anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
Allegato-art. 40
ART. 40 Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore ([articolo 25-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art25ter)) 1. Il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa. 2. La ritenuta di cui al comma 1 e' operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917). 3. Il versamento della ritenuta di cui al comma 1 e' effettuato dal condominio quale sostituto d'imposta quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunga l'importo di euro 500. Il condominio e' comunque tenuto all'obbligo di versamento entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l'importo stabilito al primo periodo. Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre e' comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo. 4. Il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 deve essere eseguito dai condomini tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalita' idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3). L'inosservanza della presente disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 dell'articolo 36 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al [decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173).
Allegato-art. 41
ART. 41 Ritenute sui bonifici relativi a spese con diritto a deduzioni o detrazioni di imposta ([articolo 25 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78~art25), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122)) 1. A decorrere dal 1° luglio 2010, le banche e le Poste italiane S.p.a. operano una ritenuta dell'11 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Le ritenute sono versate con le modalita' di cui all'articolo 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonche' le modalita' di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.
Allegato-art. 42
ART. 42 Ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi ([articolo 25-quater decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art25quater)) 1. I soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa. La suddetta ritenuta si applica all'aliquota fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917), per il primo scaglione di reddito ed e' commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.
Allegato-art. 43
ART. 43 Ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici ([articolo 28 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art28); [articolo 27-bis decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981-12-22;786~art27bis), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 1982, n. 51; articolo 8, nono comma](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-02-26;51~art8-com9), [legge 22 dicembre 1984, n. 887; articolo 12, comma 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-12-22;887~art12-com1), [decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;36)) 1. I soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, quando corrispondono compensi per la perdita di avviamento in applicazione della [legge 27 gennaio 1963, n. 19](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-01-27;19), devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 15 per cento, con obbligo di rivalsa, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle societa' dovuta dal percipiente. 2. Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma 1 e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti a imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali. 3. Per i contributi erogati dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni nonche' dai loro consorzi e associazioni e dalle comunita' montane a favore di aziende esercenti i pubblici servizi di trasporto di cui alla [legge 10 aprile 1981, n. 151](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-04-10;151), per la copertura dei relativi disavanzi non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 e all'articolo 44, comma 4. 4. Gli interventi finanziari dello Stato e di altri enti pubblici in favore delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in regime di concessione e in gestione governativa non sono considerati contributi ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 e all'articolo 44, comma 4. 5. Sui contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, alle societa' e associazioni sportive dilettantistiche non si applica la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto di cui al comma 2.
Allegato-art. 44
ART. 44 Ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato ([articolo 29 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art29)) 1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono le somme e i valori di cui all'articolo 33, devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta e' operata con le seguenti modalita': a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917), esclusi quelli indicati alle lettere b) e c), aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalita' di cui all'articolo 33, comma 3; b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonche' su ogni altra somma ovalore diversi da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile delle indennita' di cui all'articolo 51, commi 5, 6, 7 e 8, del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;917), con l'aliquota applicabile allo scaglione di reddito pielevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito; c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del citato testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;917), con i criteri di cui all'articolo 21 dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2 del medesimo testo unico; d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre indennita' e somme di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;917) con i criteri di cui all'articolo 18, dello stesso testo unico; e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all'articolo 51 del citato testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;917), non compresi nell'articolo 17, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito. 2. Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere fisso e continuativo devono effettuare entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto, se questa e' anteriore all'anno, il conguaglio di cui all'articolo 33, comma 4, con le modalita' in esso stabilite. A tal fine, all'inizio del rapporto, il sostituito deve specificare quale delle opzioni previste all'articolo 33, comma 4, intende adottare. Ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti e gli altri organi che corrispondono compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo devono comunicare ai predetti uffici, entro la fine dell'anno e, comunque, non oltre il 12 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte, l'importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute effettuate. Qualora, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare degli emolumenti dovuti non consenta la integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza e' recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra natura che siano liquidate anche da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di lavoro. Si applicano anche le disposizioni dell'articolo 33, comma 5. 3. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Corte costituzionale, nonche' della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le somme e i valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto del pagamento, una ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello stesso comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del pagamento delle indennita' e degli assegni vitalizi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917), applicano una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette indennita' e assegni, con le aliquote determinate secondo i criteri indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2. 4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di cui ai commi da 1 a 3 non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. 5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di cui al comma 3, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli articoli 34, 38, 39, 43 e 48 effettuano all'atto del pagamento le ritenute stabilite dalle disposizioni stesse.
Allegato-art. 45
ART. 45 Ritenuta sui premi e sulle vincite ([articolo 30 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art30); [articolo 5 decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-12-30;417~art5), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 febbraio 1992, n. 66](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-06;66) ((...)) ) 1. I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917), gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilita', quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facolta' di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni gia' prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte. Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 25,82 euro; se il detto valore e' superiore al citato limite, lo stesso e' assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. 2. L'aliquota della ritenuta e' stabilita nel 10 per cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza, nel 20 per cento sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilita' o sull'alea o su entrambe, nel 25 per cento in ogni altro caso. 3. Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o da servizi, i vincitori hanno facolta', se chi eroga il premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio di valore inferiore gia' prestabilito, differente per quanto possibile, rispetto al primo, di un importo pari all'imposta gravante sul premio originario. Le eventuali differenze sono conguagliate in denaro. 4. La ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, e' compresa nel prelievo operato dallo Stato, in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attivita' di giuoco. 5. La ritenuta sulle vincite dei giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici esercitati dal Comitato olimpico nazionale italiano e dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e' compresa nell'imposta unica prevista dalle leggi vigenti. 6. L'imposta sulle vincite nelle scommesse al totalizzatore e al libro e' compresa nell'importo dei diritti erariali dovuti a norma di legge. 7. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste quando corrisponde i premi indicati nell'[articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1942-03-24;315~art3), e la Federazione italiana sport equestri (FISE), quando corrisponde i premi ai partecipanti a manifestazioni sportive ippiche, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura prevista dall'articolo 43, comma 2, con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta e' operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle societa' dovuta dal percipiente nei confronti dei soggetti che esercitano le attivita' commerciali indicate nell'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917), e a titolo di imposta nei confronti degli altri soggetti. 8. Sui contributi corrisposti all'allevatore quale incentivo dell'attivita' allevatoria il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste deve operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura di cui al comma 7 con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta e' operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle societa' dovuta dal percipiente, fermo restando che i contributi su cui la stessa afferisce concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente secondo i criteri della categoria reddituale di appartenenza. 9. ((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 18 DICEMBRE 2025, N. 192](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-18;192))).
Allegato-art. 46
ART. 46 Ritenute su redditi diversi (articolo 25 ((, comma 1,)) [legge 13 maggio 1999, n. 133](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-05-13;133)) 1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917) in materia di redditi diversi, le societa' e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'articolo 11 dello stesso testo unico, concernente la determinazione dell'imposta, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche. La ritenuta e' a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a euro 20.658,28 ed e' a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui al richiamato articolo 11 del citato testo unico, la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.
Allegato-art. 47
ART. 47 Ritenute su pagamenti eseguiti a seguito di pignoramento ([articolo 21, comma 15, legge 27 dicembre 1997, n. 449](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-12-27;449~art21-com15)) 1. Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste nel presente capo, nonche' l'[articolo 11, commi 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413~art11-com5), [6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413~art11-com6), [7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413~art11-com7) e [9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413~art11-com9) devono intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base a ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte. In quest'ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d'imposta ai sensi dell'articolo 33 e seguenti del presente capo, devono operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta nella misura del 20 per cento, secondo modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Allegato-art. 48
ART. 48 Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale ([articolo 26 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art26); [articolo 10, comma 1, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1983-09-30;512~art10-com1), convertito, con modificazioni, dalla [legge 25 novembre 1983, n. 649; articolo 1, comma 44](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-11-25;649~art1-com44), [legge 27 dicembre 2017, n. 205](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205)) 1. I soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta del 26 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi e altri proventi corrisposti ai possessori. 2. Poste italiane S.p.a. e le banche operano una ritenuta del 26 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi e altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati. La predetta ritenuta e' operata dalle banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono soggetti alla ritenuta: a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche con sede all'estero o a filiali estere di banche italiane; b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e Poste italiane S.p.a.; c) gli interessi sui depositi e conti correnti intestati al Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' gli interessi sul «Fondo di ammortamento dei titoli di Stato» di cui all'[articolo 2, comma 1 della legge 27 ottobre 1993, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-27;432~art2-com1), e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico. 3. Quando gli interessi e altri proventi di cui al comma 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta ivi prevista e' operata dai soggetti di cui all'articolo 33 che intervengono nella loro riscossione. 4. I soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, che corrispondono i proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettere g-bis) e g-ter), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917), ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con aliquota del 26 per cento ovvero con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'[articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;601~art31) ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), del presente testo unico e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Nel caso dei rapporti indicati nel richiamato articolo 44, comma 1, lettera g-bis), la predetta ritenuta e' operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti. 5. Le ritenute previste nei commi da 1 a 4 sono applicate a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e conti correnti, nonche' i rapporti da cui gli interessi e altri proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;917); b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico delle imposte sui redditi di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;917); c) societa' ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;917) e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. La ritenuta di cui al comma 4 e' applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti dai titoli sottostanti non sarebbero assoggettabili a ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei soggetti a cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Le predette ritenute sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle societa' e in ogni altro caso. Non sono soggetti, tuttavia, a ritenuta i proventi indicati nei commi 3 e 4 corrisposti a societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, alle societa' ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;917), e alle stabili organizzazioni delle societa' ed enti di cui allo stesso articolo 73, comma 1, lettera d). 6. I soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, operano una ritenuta del 26 per cento a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi da 1 a 5 e da quelli per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta e' applicata a titolo d'imposta ed e' operata anche sui proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa commerciale. La predetta ritenuta e' operata anche sugli interessi e altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, e si applica a titolo d'imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti e a titolo d'acconto, in ogni altro caso. 7. Ferme restando le disposizioni in tema di riserva di attivita' per l'erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385), la ritenuta di cui al comma 6 non si applica agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea, enti individuati all'articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della [direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0036), imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o investitori istituzionali esteri, ancorche' privi di soggettivita' tributaria, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti. 8. La ritenuta sui proventi delle obbligazioni e dei titoli similari, prevista nel comma 1 deve essere operata anche sulla differenza tra la somma corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza e il prezzo di emissione. 9. I gestori di cui all'articolo 44, comma 1, lettera d-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917), operano una ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche con l'aliquota prevista dal comma 1.
Allegato-art. 49
ART. 49 Versamento dell'acconto delle ritenute sugli interessi dei conti correnti, depositi e buoni fruttiferi ([articolo 35 decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1976-03-18;46~art35), convertito, con modificazioni, dalla [legge 10 maggio 1976, n. 249; articolo 7, comma 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976-05-10;249~art7-com12), [decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1996-06-20;323), convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 agosto 1996, n. 425 e articolo 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-08-08;425~art5) [decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2004-11-29;282), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-27;307)) 1. Le aziende e gli istituti di credito devono versare annualmente alla Tesoreria dello Stato in acconto dei versamenti di cui all'articolo 32, comma 1, ((lettera b),)) un importo pari ai nove decimi delle ritenute complessivamente versate per il periodo di imposta precedente. 2. Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro il 16 giugno e il 16 ottobre. Quando cadono in giorni non lavorativi per le aziende di credito i termini suddetti sono anticipati al giorno lavorativo precedente. 3. Se l'ammontare del versamento risulta superiore a quello delle ritenute operate nel periodo di imposta cui l'acconto si riferisce, la somma versata in eccedenza e' rimborsata ai sensi dell'articolo 77, con gli interessi di cui all'articolo 83. 4. In caso di omesso o ritardato versamento rispetto alle scadenze indicate nel comma 2 o di versamento effettuato in misura insufficiente si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma 2, e dell'articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al [decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173). 5. Il versamento in acconto e' fissato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze. 6. A decorrere dal 29 novembre 2004, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano a Poste italiane S.p.a. e, relativamente alle ritenute sugli interessi e gli altri proventi dei libretti di risparmio postale, a Cassa depositi e prestiti S.p.a.
Allegato-art. 50
ART. 50 Esenzione dalla ritenuta a titolo d'imposta per i non residenti ([articolo 26-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art26bis)) 1. Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale derivanti dai rapporti indicati nell'articolo 44, comma 1, lettere a), diversi dai depositi e conti correnti bancari e postali, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da prestiti di denaro, c), d), g-bis e g-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917), qualora siano percepiti da soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 67, comma 1. 2. I requisiti di cui al comma 1 sono attestati mediante la documentazione di cui all'articolo 68, comma 2. 3. Qualora i rapporti di cui all'articolo 44, comma 1, lettere g-bis) e g-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;917), abbiano a oggetto azioni o strumenti finanziari similari alle azioni di cui allo stesso articolo 44, l'esenzione di cui al comma 1 non si applica sulla quota del provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto.
Allegato-art. 51
ART. 51 Ritenuta a titolo d'imposta per determinati redditi di capitale ([articolo 26-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art26ter); [articolo 2, comma 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-08-13;138~art2-com23), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-09-14;148)) 1. Sui redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917), l'impresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'[articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-11-21;461~art7). 2. Sui redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quinquies), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;917), i soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura prevista dall'articolo 7 del citato [decreto legislativo n. 461 del 1997](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997;461). 3. Sui redditi di capitale indicati nei commi 1 e 2, dovuti da soggetti non residenti e percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato e' dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 26 per cento. L'imposta sostitutiva pu essere applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti nel territorio dello Stato in regime di liberta' di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 33, che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. Nel caso in cui l'imposta sostitutiva non sia applicata direttamente dalle imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di liberta' di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, l'imposta sostitutiva e' applicata dai soggetti di cui all'articolo 33 attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti da tali contratti. Il percipiente e' tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati e informazioni. Nel caso in cui i redditi siano percepiti direttamente all'estero si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;917). 4. I redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;917), da assoggettare a ritenuta, ai sensi dell'[articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-09-26;482~art6), o a imposta sostitutiva, ai sensi del comma 1 sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'[articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;601~art31) ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente.
Allegato-art. 52
ART. 52 Ritenuta a titolo d'imposta e versamento dell'imposta sulle riserve matematiche e dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi (articolo 1, commi 2, 2-bis, ((lettera b-ter),)) 2-ter, 2-quinquies e 2-sexies, [decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2002-09-24;209), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 novembre 2002, n. 265](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-11-22;265)) 1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 settembre 2002, le societa' e gli enti che esercitano attivita' assicurativa sono tenuti al versamento di un'imposta pari allo 0,20 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, con esclusione di quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidita' permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonche' di quelle relative ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione di cui all'[articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-12-05;252~art13-com1-letb). Il versamento e' effettuato entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi e costituisce credito di imposta, da utilizzare a decorrere dal 1° gennaio 2005, per il versamento delle ritenute previste dall'[articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-09-26;482~art6), e dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 51; a decorrere dall'anno 2007, se l'ammontare complessivo delle predette imposte sostitutive e ritenute da versare in ciascun anno e' inferiore all'imposta versata ai sensi del primo periodo del presente comma e del comma 2 per il quinto anno precedente, la differenza pu essere computata, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'articolo 3 anche oltre il limite previsto dal comma 10 del medesimo articolo, ovvero ceduta a societa' o enti appartenenti al gruppo con le modalita' previste dall'articolo 86. Se nel 2013 l'ammontare del credito d'imposta non ancora compensato o ceduto a norma delle disposizioni precedenti, aumentato dell'imposta da versare, eccede il 2,50 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, l'imposta da versare per tale anno e' corrispondentemente ridotta; in ciascuno degli anni successivi tale percentuale e' ridotta di 0,1 punti percentuali fino al 2024 ed e' pari all'1,25 per cento a partire dal 2025. 2. La percentuale indicata nel comma 1 e' aumentata a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, allo 0,50 per cento. 3. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di versamento e di dichiarazione delle somme di cui ai commi 1 e 2. 4. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004, le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano anche alle imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di liberta' di prestazione di servizi. L'imposta di cui al comma 1 e' commisurata al solo ammontare delle riserve matematiche ivi specificate relativo ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia. A tale fine essi adempiono direttamente agli obblighi indicati nei commi 1 e 3 ovvero possono nominare un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme dovute. 5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 51, comma 3, terzo periodo. L'imposta di cui al comma 1 e' commisurata al solo ammontare del valore dei contratti di assicurazione indicati nel citato terzo periodo. A tal fine i contraenti sono tenuti a fornire la provvista. I sostituti d'imposta segnalano i contraenti nei confronti dei quali non e' stata applicata l'imposta. Nei confronti dei predetti soggetti l'imposta e' riscossa mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 93.
Allegato-art. 53
ART. 53 Esenzione dalla ritenuta a titolo d'imposta per gli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea ([articolo 26-quater decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art26quater); [articolo 23, comma 3, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-07-06;98~art23-com3), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-07-15;111)) 1. Gli interessi e i canoni pagati a societa' non residenti aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a), o a una stabile organizzazione, situata in un altro Stato membro, di societa' che hanno i suddetti requisiti sono esentati da ogni imposta quando tali pagamenti sono effettuati: a) da societa' ed enti che rivestono una delle forme previste dall'allegato A del presente testo unico, che risiedono, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato e sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero, all'imposta sul reddito delle societa'; b) da una stabile organizzazione, situata nel territorio dello Stato e assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, all'imposta sul reddito delle societa', di societa' non residenti aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a), qualora gli interessi o i canoni siano inerenti all'attivita' della stabile organizzazione stessa. 2. I soggetti beneficiari degli interessi e dei canoni hanno diritto all'esenzione se: a) la societa' che effettua il pagamento o la societa' la cui stabile organizzazione effettua il pagamento, detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella societa' che riceve il pagamento o nella societa' la cui stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento; b) la societa' che riceve il pagamento o la societa' la cui stabile organizzazione riceve il pagamento detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella societa' che effettua il pagamento o nella societa' la cui stabile organizzazione effettua il medesimo pagamento; c) una terza societa' avente i requisiti di cui al comma 4, lettera a), detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto sia nella societa' che effettua il pagamento o nella societa' la cui stabile organizzazione effettua il pagamento sia nella societa' che riceve il pagamento o nella societa' la cui stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento; d) i diritti di voto di cui alle lettere a), b) e c), detenuti nelle societa' ed enti residenti nel territorio dello Stato, sono quelli esercitabili nell'assemblea ordinaria prevista dagli [articoli 2364](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2364), [2364-bis](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2364bis) e [2479-bis del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2479bis); e) le partecipazioni che attribuiscono i diritti di voto di cui alle lettere a), b) e c) sono detenute ininterrottamente per almeno un anno. 3. Ai fini del presente articolo: a) si considerano canoni, i compensi di qualsiasi natura percepiti per l'uso o la concessione in uso: 1) del diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche e il software; 2)di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico; 3) di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche; b) si considerano interessi, i redditi da crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e, in particolare, i redditi derivanti da titoli, da obbligazioni e da prestiti, compresi gli altri proventi derivanti dai suddetti titoli e prestiti; c) non si considerano interessi: 1)gli utili di cui all'articolo 44, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al citato [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;917); 2) le remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari di cui agli articoli 44, comma 2, lettera a) e 109, comma 9, lettera a), del medesimo testo unico di cui al citato [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;917), anche per la quota che non comporta la partecipazione ai risultati economici della societa' emittente o di altre societa' appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi; 3) i pagamenti relativi a crediti che autorizzano il creditore a rinunciare al suo diritto agli interessi in cambio del diritto a partecipare agli utili del debitore; 4) i pagamenti relativi a crediti che non contengono disposizioni per la restituzione del capitale o per i quali il rimborso debba essere effettuato trascorsi pidi cinquanta anni dalla data di emissione. 4. La disposizione di cui al comma 1 si applica se: a) le societa' beneficiarie dei redditi di cui al comma 3 e le societa' le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie dei medesimi redditi, rivestono una delle forme previste dall'allegato A del presente testo unico, risiedono ai fini fiscali in uno Stato membro, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione europea e sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate nell'allegato B del presente testo unico, ovvero a un'imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di dette imposte; b) gli interessi e i canoni pagati alle societa' non residenti di cui alla lettera a) sono assoggettati a una delle imposte elencate nell'allegato B; c) le societa' non residenti di cui alla lettera a) e le stabili organizzazioni situate in un altro Stato membro di societa' aventi i requisiti di cui alla lettera a) sono beneficiarie effettive dei redditi indicati nel comma 3; a tal fine, sono considerate beneficiarie effettive di interessi o di canoni: 1) le predette societa', se ricevono i pagamenti in qualita' di beneficiario finale e non di intermediario, quale agente, delegato o fiduciario di un'altra persona; 2) le predette stabili organizzazioni, se il credito, il diritto, l'utilizzo o l'informazione che generano i pagamenti degli interessi o dei canoni si ricollegano effettivamente a tali stabili organizzazioni e i suddetti interessi o canoni rappresentano redditi per i quali esse sono assoggettate nello Stato membro in cui sono situate a una delle imposte elencate nell'allegato B o, in Belgio, all'«impt des non-residents/belasting der niet-verblijfhouders», in Spagna all'«impuesto sobre la Renta de no Residentes» ovvero a un'imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di dette imposte. 5. Se il soggetto che effettua il pagamento dei canoni e degli interessi di cui al comma 3 controlla o e' controllato, direttamente o indirettamente, dal soggetto che e' considerato beneficiario effettivo, ovvero entrambi i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, da un terzo, e l'importo degli interessi o dei canoni e' superiore al valore normale determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;917), l'esenzione di cui al comma 1 si applica limitatamente al medesimo valore normale. 6. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1, deve essere prodotta un'attestazione dalla quale risulti la residenza del beneficiario effettivo e, nel caso di stabile organizzazione, l'esistenza della stabile organizzazione stessa, rilasciata dalle competenti autorita' fiscali dello Stato in cui la societa' beneficiaria e' residente ai fini fiscali o dello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, nonche' una dichiarazione dello stesso beneficiario effettivo che attesti la sussistenza dei requisiti indicati nei commi 2 e 4. La suddetta documentazione va presentata ai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), entro la data del pagamento degli interessi o dei canoni e produce effetti per un anno a decorrere dalla data di rilascio della documentazione medesima. 7. La documentazione di cui al comma 6 deve essere conservata fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento degli interessi o dei canoni, e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite specifiche modalita' di attuazione mediante approvazione di appositi modelli. 8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate modifiche agli allegati A e B conformemente a quanto stabilito in sede unionale. 9. In difetto dei requisiti indicati nel comma 4, lettera c), i soggetti di cui all'articolo 33 applicano una ritenuta del 5 per cento sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti a condizione che gli interessi siano destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori: a) negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 settembre 1996, n. 220; b) garantiti dai soggetti di cui all'articolo 33 che corrispondono gli interessi ovvero dalla societa' capogruppo controllante ai sensi dell'[articolo 2359 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2359) ovvero da altra societa' controllata dalla stessa controllante. L'atto di garanzia e' in ogni caso soggetto a imposta di registro con aliquota dello 0,25 per cento.
Allegato-art. 54
ART. 54 Ritenute sugli interessi e sui proventi dei titoli atipici (( (articoli 5, 6, comma 1, 7, comma 1, 8, 9, 11, commi 1 e 2, e 11-bis [decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1983-09-30;512), convertito, con modificazioni, dalla [legge 25 novembre 1983, n. 649](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-11-25;649)) )) 1. I soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, che hanno emesso titoli o certificati di massa, diversi dalle azioni, obbligazioni e titoli similari, nonche' dai titoli o certificati rappresentativi delle quote di partecipazione in organismi d'investimento collettivo del risparmio operano una ritenuta del 26 per cento, con obbligo di rivalsa, sui proventi di ogni genere corrisposti ai possessori, compresa la differenza tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza, e il prezzo di emissione. Se i proventi sono corrisposti da altri soggetti per conto degli emittenti, la ritenuta e' operata da essi. La ritenuta deve essere operata anche quando gli emittenti o i soggetti incaricati riacquistano dai possessori i titoli o certificati o li negoziano per loro conto, corrispondendone il prezzo; in tal caso la ritenuta da applicare in sede di rimborso o di successiva negoziazione dei titoli o certificati e' determinata al netto di quella gia' operata. 2. La ritenuta prevista nel comma 1 e' applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, qualora i titoli o i certificati da cui i proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917); b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;917); c) societa' ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;917) e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui al predetto articolo 73, comma 1, lettera d). La predetta ritenuta e' applicata a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle societa' e in ogni altro caso. 3. I soggetti che corrispondono i proventi devono versare le ritenute entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate. 4. Se i titoli o i certificati di cui al comma 1 sono a emissione continuativa o comunque non hanno una scadenza predeterminata, i soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione dei titoli o certificati fermo quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, devono versare entro il 31 marzo di ciascun anno, a titolo di anticipazione delle relative ritenute, un importo risultante dall'applicazione di una aliquota pari al 9 per cento, sulla differenza tra il valore complessivo, al 31 dicembre dell'anno precedente, dei titoli o dei certificati non ancora rimborsati alla stessa data, esclusi quelli emessi in tale anno, e il valore complessivo preso a base del precedente versamento annuale, diminuito della quota corrispondente ai titoli o certificati rimborsati e aumentato del valore, secondo il prezzo di emissione, di quelli emessi nell'anno precedente; il primo versamento deve essere effettuato entro il 31 marzo del secondo anno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'emissione dei titoli o certificati, con riguardo al loro maggiore valore rispetto al prezzo di emissione. Se al 31 dicembre di un anno il valore dei titoli o dei certificati risulta diminuito, l'ammontare della differenza e' computato in diminuzione ai fini del versamento relativo all'anno successivo. All'atto del rimborso dei titoli o dei certificati la differenza da assoggettare a ritenuta a norma dei commi 1 e 2 e' determinata al netto della corrispondente quota dei versamenti annuali eseguiti successivamente all'emissione dei titoli o dei certificati rimborsati; se l'ammontare della quota stessa risulta superiore a quello della ritenuta, spetta il rimborso dell'eccedenza. 5. Ai fini della disciplina stabilita dal comma 4 i soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione dei titoli o certificati devono presentare la dichiarazione ai sensi dell'[articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-07-22;322~art4), anche se non vi e' stata corresponsione di proventi. Altri adempimenti e modalita' di attuazione della disciplina di cui al comma 4 possono essere stabiliti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. 6. Per i titoli e i certificati di cui al comma 1 emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso la ritenuta e' operata dai soggetti residenti che intervengono nella riscossione dei proventi, nel riacquisto o nella negoziazione dei titoli o certificati; essi provvedono anche al versamento delle ritenute operate e alla presentazione della dichiarazione indicata nello stesso comma 1. Non sono soggetti a ritenuta i proventi percepiti da societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;917), nonche' dalle societa' ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del predetto testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui al predetto articolo 73, comma 1, lettera d). Nell'ipotesi di titoli o certificati a emissione continuativa o comunque senza scadenza predeterminata gli stessi soggetti devono eseguire il versamento annuale previsto nel comma 4 e provvedere agli adempimenti stabiliti nel comma 5 con riferimento al valore complessivo dei titoli collocati nel territorio dello Stato e alle operazioni ivi effettuate. 7. I titoli e i certificati di cui ai commi 1 e 4 devono recare l'indicazione del prezzo di emissione. 8. I soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei proventi, o del riacquisto o negoziazione dei titoli o certificati, devono annotare giornalmente in un apposito registro tenuto e numerato a norma dell'[articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art22), le operazioni di emissione, rimborso, riacquisto e negoziazione dei titoli o certificati, con la indicazione delle somme ricevute o erogate in relazione a esse, e le operazioni di distribuzione di proventi. 9. Relativamente alle ritenute, ai versamenti e alle dichiarazioni previsti dal presente articolo e al registro previsto nel comma 8 si applicano le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600), nonche' quelle degli articoli 77 e 81 del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al [decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173). 10. Le disposizioni dell'articolo 48, comma 6, non si applicano ai proventi dei titoli e dei certificati di cui ai commi da 1 a 6. 11. Per i proventi delle cambiali accettate ((da banche di cui all'articolo 5, comma 4, della parte I della tariffa allegato 3 al [testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1986-04-26;131) e di altri tributi indiretti di cui al [decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123))), resta ferma la disciplina stabilita nell'[articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981-10-02;546~art1-com3), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1° dicembre 1981, n. 692](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-12-01;692). 12. Il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato provvede altresi' agli adempimenti stabiliti dai ((commi 5, 7, 8 e 9)) con riferimento al valore dei titoli collocati nel territorio dello Stato e alle operazioni ivi effettuate.
Allegato-art. 55
ART. 55 Ritenuta sui dividendi ([articolo 27 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art27)) 1. Le societa' e gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917), operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, del predetto testo unico delle imposte sui redditi, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del medesimo testo unico nonche' agli utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e dai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del predetto testo unico, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del medesimo testo unico. La ritenuta e' applicata altresi' dalle persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi e dalle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione previsti nel primo periodo, corrisposti a persone fisiche residenti; per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 66 del predetto testo unico, in luogo del patrimonio netto si assume il valore individuato nell'articolo 47, comma 2, del medesimo testo unico. 2. Nei casi di cui all'articolo 47, commi 5 e 7, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;917), la ritenuta prevista dai commi 1 e 6 si applica sull'intero ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora il percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione. 3. In caso di distribuzione di utili in natura i singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alle societa' e altri enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del predetto testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;917), l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al valore normale dei beni a essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla societa' emittente alla data individuata dall'articolo 109, comma 2, lettera a), del citato testo unico. 4. La ritenuta e' operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 26 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle societa' ed enti indicati nel comma 5, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;917), e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota della ritenuta e' ridotta all'11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), e ai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al [regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1238). I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione, da prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al predetto [regolamento (UE) 2019/1238](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2019;1238) e, dai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al secondo periodo e dalle societa' ed enti indicati nel comma 5, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza degli undici ventiseiesimi della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. La ritenuta di cui al primo periodo non si applica sugli utili corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero conformi alla [direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0065), e a OICR, non conformi alla citata [direttiva 2009/65/CE](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0065), il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale e' istituito ai sensi della [direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011L0061), istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni. 5. ((La ritenuta e' operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle societa' e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle societa' negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;917) e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.)) ((5)) 6. Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;917), a contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, in cui l'associante e' soggetto non residente, qualificati e non qualificati ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del medesimo testo unico, e' operata una ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta dai soggetti di cui all'articolo 33, comma 1, che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta e' operata a titolo d'acconto sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del citato [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;917), da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, del citato testo unico, salvo che sia avvenuta la dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui all'articolo 47-bis, comma 3, dello stesso testo unico, che e' rispettata, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, la condizione di cui al medesimo articolo 47-bis, comma 2, lettera b). La disposizione del primo periodo non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del predetto testo unico delle imposte sui redditi emessi da societa' i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. La ritenuta e', altresi', operata sull'intero importo delle remunerazioni relative a contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del citato testo unico. 7. Le ritenute del comma 6 sono operate al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero. In caso di distribuzione di utili in natura si applicano le disposizioni di cui al comma 3. 8. Le ritenute di cui ai commi 1 e 6, primo periodo, non sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli associati in partecipazione dichiarino all'atto della percezione che gli utili riscossi sono relativi all'attivita' di impresa. Le ritenute di cui ai commi 1 e 6, sono operate con l'aliquota del 26 per cento e a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle societa'. 9. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti e assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta sostitutiva sul risultato maturato di gestione non si applicano le disposizioni degli [articoli 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-12-29;1745~art5), [7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-12-29;1745~art7), [8](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-12-29;1745~art8), [9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-12-29;1745~art9) e [11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-12-29;1745~art11-com3).
Allegato-art. 56
ART. 56 Ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti ([articolo 27-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art27bis) e [articolo 2, comma 2, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 49](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-06;49~art2-com2)) 1. Le societa' che detengono una partecipazione diretta, non inferiore al 20 per cento del capitale della societa' che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta di cui all'articolo 55, commi 4 e 5, se: a) rivestono una delle forme previste nell'allegato I, parte A, della [direttiva n. 2011/96/UE del Consiglio del 30 novembre 2011](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011L0096); b) risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione europea; c) sono soggette, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte indicate nella predetta direttiva; d) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno. 2. La disposizione del comma 1 si applica altresi' alle remunerazioni di cui all'articolo 89, comma 3bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917), in misura corrispondente alla quota non deducibile nella determinazione del reddito della societa' erogante, sempreche' la remunerazione sia erogata a societa' con i requisiti indicati nel comma 1. 3. La percentuale indicata ((nel comma 1)), e' ridotta al 15 per cento per gli utili distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2007 e al 10 per cento per quelli distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2009. 4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, deve essere prodotta una certificazione, rilasciata dalle competenti autorita' fiscali dello Stato estero, che attesti che la societa' non residente possieda i requisiti indicati al comma 1, lettere a), b) e c), nonche' una dichiarazione della societa' che attesti la sussistenza del requisito indicato alla lettera d) del medesimo comma 1. 5. Ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, a richiesta della societa' beneficiaria dei dividendi, i soggetti di cui all'articolo 33 possono non applicare la ritenuta di cui all'articolo 55, commi 4 e 5. In questo caso, la documentazione di cui al comma 4 deve essere acquisita entro la data del pagamento degli utili e conservata, unitamente alla richiesta, fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e, comunque, fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite specifiche modalita' di attuazione mediante approvazione di appositi modelli. 6. La [direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L0121), e' attuata dall'ordinamento nazionale mediante l'applicazione dell'[articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art10bis).
Allegato-art. 57
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)