DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2025, n. 62

Type DPR
Publication 2025-04-04
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 17/05/2025

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 4-bis;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 51-bis, 51-ter e 51-quater concernenti, rispettivamente, l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, la determinazione delle aree funzionali e dell'ordinamento del medesimo Ministero;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», e in particolare l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, l'articolo 2, comma 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici» e in particolare l'articolo 23-ter;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante «Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale» e, in particolare, l'articolo 13, comma 1;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», e, in particolare, l'articolo 1, comma 470;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, l'articolo 1, comma 936, ai sensi del quale la dotazione organica del Ministero dell'universita' e della ricerca e' incrementata di tre posizioni dirigenziali di livello non generale, di cui una destinata alla diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» e, in particolare, l'articolo 19-quinquies, comma 3, che dispone l'incremento della dotazione organica del Ministero dell'universita' e della ricerca, a decorrere dall'anno 2022, di un numero complessivo di quaranta unita' di personale, di cui uno dirigente di livello dirigenziale generale, tre dirigenti di livello dirigenziale non generale e trentasei unita' appartenenti alla III area funzionale - posizione economica F1;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» e, in particolare, l'articolo 28, comma 2-ter, che, in relazione alla struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca, incrementa la dotazione organica del Ministero dell'universita' e della ricerca di quaranta unita', delle quali una con qualifica dirigenziale di livello generale, tre con qualifica dirigenziale di livello non generale e trentasei unita' appartenenti alla III area funzionale, posizione economica F1;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, ai sensi del quale, al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, sono autorizzati gli incrementi delle dotazioni organiche di cui alla tabella A dell'allegato 1 al medesimo decreto-legge, nonche' l'articolo 9, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca e potenziamento dell'attivita' di ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'universita' e della ricerca e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, recante «Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;

Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 19 febbraio 2021, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'universita' e della ricerca», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 26 marzo 2021;

Considerato che per il Ministero dell'universita' e della ricerca l'incremento della dotazione organica previsto dalla citata tabella A dell'allegato 1 al decreto-legge n. 44 del 2023 e' pari a due unita' dirigenziali di prima fascia e due unita' dirigenziali di seconda fascia;

Considerato che l'articolo 51-quater del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal citato articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 44 del 2023, specifica che il numero degli uffici dirigenziali generali del Ministero dell'universita' e della ricerca e' pari a otto;

Considerato, pertanto, che la dotazione organica dirigenziale di prima fascia del Ministero dell'universita' e della ricerca e' complessivamente pari a dieci unita', di cui otto previste dal citato articolo 51-quater del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 44 del 2023, e due unita' derivanti dall'incremento della dotazione organica disposto dall'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 44 del 2023;

Ritenuto di procedere alla riorganizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca, al fine di incrementarne l'efficacia e l'efficienza;

Ritenuto che l'organizzazione ministeriale proposta risulta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero dell'universita' e della ricerca dalla normativa di settore vigente;

Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 16 dicembre 2024;

Sentiti l'Organismo paritetico per l'innovazione e il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita' e il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del Ministero dell'universita' e della ricerca;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2024;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 gennaio 2025;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2025;

Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Organizzazione del Ministero

1.Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato «Ministero».

3.Le direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente regolamento nonche' ogni altra funzione a esse connessa attribuita al Ministero. Esse provvedono, altresi', nelle materie di rispettiva competenza, a curare il contenzioso e a stipulare accordi e convenzioni assumendone le rispettive responsabilita'. Il coordinamento del contenzioso afferente a piu' direzioni generali e' assicurato dal segretario generale.

4.Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, ove non diversamente disciplinato, le direzioni generali esercitano i poteri di accertamento e di ispezione previsti dalla normativa vigente.

5.Il segretario generale individua il direttore generale al quale conferire le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento. Ciascun direttore generale individua il dirigente della propria direzione al quale conferire le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento.

6.Presso il segretariato generale di cui all'articolo 2, opera la Conferenza permanente dei direttori generali del Ministero, la quale formula pareri sulle questioni comuni alle attivita' di piu' direzioni e puo' formulare proposte al Ministro dell'universita' e della ricerca per l'emanazione di indirizzi e direttive. La Conferenza propone linee e strategie generali in materia di gestione delle risorse umane, di servizi comuni e affari generali svolti in gestione unificata nonche' in materia di coordinamento delle attivita' informatiche. La Conferenza e' presieduta dal segretario generale, che la convoca periodicamente con cadenza almeno semestrale o, in via straordinaria, su richiesta di almeno due direttori generali. L'ordine del giorno delle sedute della Conferenza e' preventivamente trasmesso al Ministro e al Capo di Gabinetto, i quali hanno facolta' di partecipare alle sedute della medesima Conferenza.

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