← Current text · History

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 2025, n. 66

Current text a fecha 2025-05-08

Entrata in vigore del provvedimento: 23/05/2025

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta;

Visto il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

Visto il regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;

Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e, in particolare, l'articolo 63, paragrafo 1, che stabilisce che l'ammissibilita' delle spese e' determinata in base a norme nazionali;

Visto il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;

Visto il regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione;

Visto il regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto il regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Sicurezza interna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, recante il regolamento in materia di criteri sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

Ritenuta la rilevanza degli obiettivi della politica di coesione sanciti dall'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, cosi' come declinati, per il ciclo di programmazione 2021-2027, dagli obiettivi strategici, elencati all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/1060, e volti a realizzare: un'Europa piu' competitiva e intelligente; un'Europa resiliente, piu' verde e a basse emissioni di carbonio, ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio; un'Europa piu' connessa; un'Europa piu' sociale e inclusiva; un'Europa piu' vicina ai cittadini;

Considerato che, allo scopo di promuovere l'attuazione coordinata e armonizzata di tutti i fondi dell'Unione attuati in regime di gestione concorrente, il richiamato regolamento (UE) 2021/1060 ne stabilisce le regole finanziarie;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2024;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 12 settembre 2024;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 novembre 2024;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e dell'interno;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

2.Le spese ammissibili, nel caso di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono quelle riconosciute dalla Commissione europea nella relativa decisione di autorizzazione dell'aiuto o, in caso di aiuti esentati dall'obbligo di notifica, quelle previste dai relativi regolamenti di esenzione, fatte salve eventuali disposizioni piu' restrittive previste dai regolamenti di cui al comma 1. Nel caso di aiuti de minimis, le spese ammissibili sono quelle previste dalle pertinenti basi giuridiche.

3.Le disposizioni in materia di ammissibilita' delle spese previste dal presente regolamento si applicano anche alle spese relative alle operazioni finanziate nell'ambito dei programmi dell'Obiettivo cooperazione territoriale europea, sostenuti dal FESR e dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione europea, effettuate sul territorio nazionale, se l'ammissibilita' della spesa non e' diversamente disciplinata dal regolamento (UE) 2021/1059 nonche' da regole supplementari definite dagli Stati membri nell'ambito del Comitato di sorveglianza di ciascun Programma di cooperazione territoriale europea.

4.Nell'ambito dei Programmi finanziati dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI le regole supplementari sono definite dalle rispettive Autorita' di gestione individuate ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/1060, in conformita' ai programmi approvati con decisione della Commissione europea e ferma restando l'inderogabilita' delle disposizioni normative europee e nazionali sull'ammissibilita' delle spese per i programmi in esame.

5.Sono fatte salve, laddove previste nei provvedimenti attuativi dei programmi, condizioni piu' restrittive rispetto alle previsioni di cui al presente decreto.

N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, S.O. n. 86: «Art. 17 (Regolamenti).- 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). (Omissis).». - Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/CE del Consiglio, e' pubblicato nella G.U.U.E. 28 febbraio 2013, n. L 354. - Il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 luglio 2018, n. L 193. - Il regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta, e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 giugno 2021, n. L 231. - Il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013, e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 giugno 2021, n. L 231. - Il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione, e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 giugno 2021, n. L 231. - Il regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno, e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 giugno 2021, n. L 231. - Il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e, in particolare, l'articolo 63, paragrafo 1, che stabilisce che l'ammissibilita' delle spese e' determinata in base a norme nazionali, e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 giugno 2021, n. L 231. - Il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004, e' pubblicato nella G.U.U.E. 13 luglio 2021, n. L 247. - Il regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, e' pubblicato nella G.U.U.E. 15 luglio 2021, n. L 251. - Il regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, e' pubblicato nella G.U.U.E. 15 luglio 2021, n. L 251. - Il regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Sicurezza interna, e' pubblicato nella G.U.U.E. 15 luglio 2021, n. L 251. - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, recante il regolamento in materia di criteri sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2018, n. 71. Note all'art. 1: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1056, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1057, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1058, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1059, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1060, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1060, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1139, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1147, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1148, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1149, si vedano le note alle premesse. - Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115.

Art. 2

Principi generali

1.I fondi di cui all'articolo 1, comma 1, sono utilizzati per fornire sostegno sotto forma di sovvenzioni, premi e strumenti finanziari o mediante una combinazione degli stessi.

4.Con riguardo alle operazioni a valere sul FEAMPA che non comportano spese per il beneficiario, la spesa ammissibile e' l'aiuto pubblico erogato al beneficiario medesimo.

5.L'ammissibilita' delle spese riguardanti un'operazione, sostenuta da uno o piu' fondi di cui all'articolo 1, comma 1, o da uno o piu' programmi e da altri strumenti dell'Unione europea, e' disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 63, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/1060.

Note all'art. 2: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1060, si vedano le note alle premesse.

Art. 3

Periodo di ammissibilita'

1.Il periodo di ammissibilita' a una partecipazione dei fondi di cui all'articolo 1, comma 1, e' disciplinato dall'articolo 63 del regolamento (UE) 2021/1060.

Note all'art. 3: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1060, si vedano le note alle premesse.

Art. 4

Norme specifiche in materia di ammissibilita' in caso di sovvenzioni

1.Le sovvenzioni assumono una delle forme previste dall'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060.

2.Nell'ambito del programma possono essere previste sovvenzioni per i beneficiari soggette a condizioni ai sensi dell'articolo 57 del regolamento (UE) 2021/1060.

3.Gli importi delle forme di sovvenzioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 sono stabiliti secondo uno dei modi previsti dal paragrafo 3 del medesimo articolo 53. Gli importi delle forme di sovvenzioni di cui alle predette lettere b), c) e d) del paragrafo 1 dell'articolo 53 possono essere definiti anche sulla base delle disposizioni previste nell'ambito di meccanismi di sovvenzione stabiliti per altri programmi della politica di coesione, anche afferenti a precedenti cicli di programmazione, per tipologie analoghe di operazioni. In conformita' all'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 le opzioni di semplificazione dei costi applicate per la rendicontazione delle spese nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) possono applicarsi anche a tipologie analoghe di operazione finanziate a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 1.

4.Le metodologie approvate in un programma ai sensi dell'articolo 94 del regolamento (UE) 2021/1060 o stabilite nell'atto delegato di cui al paragrafo 4 del medesimo articolo possono essere utilizzate dall'Autorita' di gestione anche per le opzioni semplificate in materia di costi applicate a livello di beneficiario.

6.Per il calcolo dei costi diretti di un'operazione relativi al personale possono applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/1060. Relativamente alla disciplina di cui al paragrafo 2 del citato articolo 55, il costo annuo o mensile lordo del lavoro per il personale e' rappresentato dalla retribuzione lorda, determinata in linea con la consueta pratica di retribuzione del beneficiario per la categoria di funzione in questione o in linea con il diritto nazionale applicabile, gli accordi collettivi o le statistiche ufficiali, incluse le retribuzioni in natura, delle altre indennita' aggiuntive, dei premi e della retribuzione per il lavoro straordinario, delle tasse e dei contributi previdenziali e assicurativi a carico dei lavoratori, nonche' dagli oneri sociali volontari e obbligatori a carico del datore di lavoro e dagli oneri differiti. E' ammissibile la spesa relativa anche solo ad alcune delle voci di cui al secondo periodo o a parte di esse.

7.In conformita' all'articolo 55, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060, per le unita' di personale che lavorano all'operazione con un incarico a tempo parziale, i costi per il personale possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi del lavoro lordi per il personale corrispondente a una percentuale fissa del tempo di lavoro dedicato mensilmente all'operazione. Per le unita' di personale che lavorano all'operazione con un incarico a tempo pieno, detta percentuale e' pari al cento per cento. Ai fini dell'attestazione del tempo impiegato per determinare l'importo della spesa ammissibile per le persone impiegate nell'ambito dell'operazione, il datore di lavoro rilascia ai dipendenti un documento che stabilisce la percentuale fissa applicata all'operazione.

8.Per il calcolo dei costi indiretti a tasso forfettario di un'operazione possono applicarsi le previsioni di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) 2021/1060.

9.Per il calcolo dei costi ammissibili a tasso forfettario di un'operazione, diversi dai costi diretti per il personale possono applicarsi le previsioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) 2021/1060.

10.Per le forme di sovvenzione di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) 2021/1060, sono considerate spese ammissibili i costi calcolati sulla base applicabile.

11.Con riferimento alle forme di sovvenzione di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettere b), c), d) e f), e all'articolo 57 del regolamento (UE) 2021/1060, l'Autorita' di gestione puo' prevedere, nel documento previsto dall'articolo 73, paragrafo 3, del medesimo regolamento, o in altri provvedimenti, meccanismi di riduzione del contributo, anche nella forma di una riduzione percentuale forfettaria, in applicazione del principio di proporzionalita', se non risultano soddisfatti i livelli qualitativi o quantitativi ovvero quando sono riscontrati inadempimenti alle disposizioni di riferimento.

12.Le indicazioni sul metodo da applicare per stabilire i costi dell'operazione e le condizioni per l'erogazione del sostegno sono contenute nel documento di cui all'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060, fatto salvo quanto stabilito dalle Decisioni unionali ovvero dagli atti delegati che approvano le sovvenzioni di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera f), del medesimo regolamento.

Note all'art. 4: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1060, si vedano le note alle premesse.

Art. 5

Contributi in natura

1.I contributi in natura, sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non e' stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, sono ammissibili alle condizioni e nei limiti previsti all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, salvo limiti piu' restrittivi stabiliti dall'Autorita' di gestione del programma, ferma restando l'inderogabilita' delle disposizioni normative europee e nazionali sull'ammissibilita' delle spese per i programmi in esame.

2.I contributi in natura, sotto forma di indennita' o di salari versati da un terzo a vantaggio dei partecipanti a un'operazione, sono ammissibili a un contributo a titolo del FSE+ alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1057, salvo limiti piu' restrittivi stabiliti dall'Autorita' di gestione del programma, ferma restando l'inderogabilita' delle disposizioni normative europee e nazionali sull'ammissibilita' delle spese per i programmi in esame.

Note all'art. 5: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1057, si vedano le note alle premesse.

Art. 6

Ammortamento

1.Le spese di ammortamento di beni ammortizzabili strumentali all'operazione, per le quali non e' stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture e calcolate conformemente alla normativa vigente, sono ammissibili alle condizioni di cui all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060.

Note all'art. 6: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1057, si vedano le note alle premesse.

Art. 7

Premi

1.Costituiscono spese ammissibili i premi definiti dall'articolo 2, punto 48), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

2.Il sostegno finanziario mediante l'impiego di premi si distingue dal regime delle sovvenzioni e non fa riferimento ai costi prevedibili. I premi costituiscono una specifica forma di sostegno e possono costituire il complemento di altre forme di sostegno.

3.Le modalita' di sostegno finanziario attraverso premi sono disciplinate dal citato regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Note all'art. 7: - Per i riferimenti al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, si vedano le note alle premesse.

Art. 8

Spese connesse al credito d'imposta

Art. 9

Spese connesse all'esonero contributivo

Art. 10

Strumenti finanziari

Note all'art. 10: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1060, si vedano le note alle premesse.

Art. 11

Spese connesse all'operazione

1.Sono ammissibili le spese, sostenute dai beneficiari, connesse all'esecuzione della specifica operazione, incluse le spese sostenute dalla pubblica amministrazione, purche' previste dall'operazione stessa e approvate dall'Autorita' di gestione o sotto la sua responsabilita', ivi comprese quelle di valutazione, rendicontazione, controllo, monitoraggio, informazione e pubblicita' dell'operazione medesima.

2.Sono ammissibili le spese sostenute per la costituzione e il funzionamento del gruppo europeo di cooperazione territoriale di cui all'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1059.

3.Nell'ambito dell'attuazione di un'operazione, gli importi liquidati dalla pubblica amministrazione, ai sensi della disciplina vigente, in relazione agli inadempimenti da parte di un beneficiario o di un aggiudicatario di un contratto pubblico degli obblighi contributivi ovvero tributari, costituiscono spesa ammissibile, nei limiti del contributo pubblico massimo ammissibile riconosciuto al beneficiario e senza pregiudizio per l'azione di responsabilita' nei confronti dei soggetti inadempienti.

Note all'art. 11: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1059, si vedano le note alle premesse.

Art. 12

Spese connesse agli interventi delle politiche attive del lavoro e agli interventi di inclusione sociale

1.Nell'ambito degli interventi del FSE+, sono ammissibili le spese relative agli interventi di politica attiva del lavoro e di inclusione sociale e la connessa indennita' di partecipazione a favore dei destinatari. Ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, comma 2, del regolamento (UE) 2021/1060, dette indennita', cosi' come gli stipendi versati ai partecipanti, possono essere rimborsate, in conformita' alla lettera a), paragrafo 1, del medesimo articolo, anche nel caso di un'operazione il cui costo totale non supera 200.000 euro.

2.Sono ammissibili le spese relative alle indennita' di partecipazione per interventi volti a favorire la partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro, al mantenimento dell'occupazione, al rafforzamento della dimensione inclusiva, nonche' per interventi finalizzati a sostenere l'attivazione dei destinatari.

Note all'art. 12: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1060, si vedano le note alle premesse.

Art. 13

Spese connesse agli interventi per il contrasto alla deprivazione materiale

1.Nell'ambito degli interventi del FSE+, sono ammissibili le spese relative agli interventi volti a contrastare la deprivazione materiale secondo quanto stabilito dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/1057.

Note all'art. 13: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1057, si vedano le note alle premesse.

Art. 14

Spese connesse agli interventi di presa in carico sanitaria e sociosanitaria

1.Nell'ambito degli interventi del FSE+, ai fini dell'inclusione sociale e del contrasto della poverta' sanitaria, sono ammissibili le spese relative agli interventi di presa in carico sanitaria, sociosanitaria e socioassistenziale, ivi incluse le spese per farmaci e per dispositivi medici a carico del paziente, delle persone in vulnerabilita' socioeconomica, fermo quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1057.

Note all'art. 14: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1057, si vedano le note alle premesse.

Art. 15

Spese non ammissibili

1.Fermo quanto previsto dall'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060 e fatte salve le previsioni dei regolamenti specifici dei fondi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento non sono altresi' ammissibili, ai fini del sostegno nel contesto dei predetti fondi, i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, nonche' le spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione di ciascun fondo.

3.Ai sensi dell'articolo 66 del regolamento (UE) 2021/1060, non sono ammissibili le spese per una delocalizzazione, come definita all'articolo 2, punto 61-bis), del regolamento (UE) 651/2014.

4.Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1057 non sono ammissibili, per il sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, i costi per l'acquisto di terreni e beni immobili, nonche' di infrastrutture. I costi per l'acquisto di mobili, attrezzature e veicoli sono ammissibili solo quando tale acquisto e' necessario per raggiungere l'obiettivo dell'operazione, o quando tali voci sono completamente ammortizzate durante l'operazione, ovvero l'acquisto di detti beni costituisce l'opzione piu' economica.

Note all'art. 15: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1060, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998: «Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: (Omissis) u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari; (Omissis).». - Il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato Testo rilevante ai fini del SEE, e' pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187. - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1057, si vedano le note alle premesse.

Art. 16

Imposta sul valore aggiunto, spese legali, oneri e altre imposte e tasse

1.L'imposta sul valore aggiunto (IVA) e' ammissibile nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), punti da i) a iv), del regolamento (UE) 2021/1060, fermo restando il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, laddove applicabile, cosi' come previsto dall'articolo 1, comma 2, del presente regolamento.

2.Costituisce, altresi', spesa ammissibile l'imposta di registro se afferente a un'operazione.

3.Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei fondi di cui all'articolo 1, comma 1, purche' direttamente afferenti a dette operazioni, costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, anche soggetto pubblico.

4.Se sono individuati uno o piu' organismi intermedi che svolgono determinati compiti sotto la responsabilita' dell'Autorita' di gestione, nei casi previsti dal regolamento (UE) 2021/1060, gli interessi debitori pagati dall'organismo individuato, prima del pagamento del saldo finale del programma, sono ammissibili, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti.

5.Sono ammissibili le spese per consulenze legali, gli oneri e le spese di contenzioso anche non giudiziale, le parcelle notarili, le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonche' le spese per contabilita' o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione ovvero, nel caso delle spese per contabilita' o audit, se sono connesse ai requisiti prescritti dall'Autorita' di gestione.

6.Se l'esecuzione dell'operazione richiede l'apertura di uno o piu' conti bancari, le spese ad essi afferenti sono ammissibili, ivi compresi i costi relativi alle commissioni sostenute, unitamente alle spese ammesse nel contesto dei fondi di cui all'articolo 1, comma 1.

7.Le spese per garanzie fornite da una banca, da una societa' di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalla disciplina vigente o da prescrizioni dell'Autorita' di gestione.

Note all'art. 16: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1060, si vedano le note alle premesse.

Art. 17

Acquisto di materiale usato

Art. 18

Acquisto di terreni

3.Nel caso di strumenti finanziari, le percentuali indicate nel comma 1 si applicano al contributo del programma versato al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito sottostante.

Art. 19

Acquisto di edifici

2.L'edificio puo' ospitare servizi dell'amministrazione pubblica solo quando tale uso e' conforme alle attivita' ammissibili dal fondo interessato.

Art. 20

Locazione finanziaria

Art. 21

Ammissibilita' sulla base dell'ubicazione delle operazioni

1.Le spese relative alle operazioni cofinanziate nell'ambito del AMIF, del ISF e del BMVI, sono ammissibili se la localizzazione delle attivita' progettuali e' coerente con la natura e la tipologia di azioni ammissibili ai sensi dei rispettivi regolamenti.

Art. 22

Stabilita' delle operazioni

1.Le spese sostenute per la realizzazione di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi nell'ambito di un programma cofinanziato sono ammissibili se l'operazione e' qualificabile come stabile ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2021/1060.

2.Fatte salve le diverse disposizioni in materia di aiuti di Stato, il periodo di cinque anni di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 puo' essere ridotto a tre dalle Autorita' di gestione dei programmi nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.

3.In caso di insussistenza dei requisiti di stabilita' ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2021/1060, si applicano le previsioni del medesimo articolo 65.

Note all'art. 22: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1060, si vedano le note alle premesse.

Art. 23

Spese relative all'assistenza tecnica

1.Le spese per le attivita' di preparazione, gestione, formazione, sorveglianza, valutazione, informazione, visibilita' e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami e gestione dei contenziosi, controllo e audit dei programmi, nonche' quelle per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati, e azioni mirate a rafforzare la capacita' delle autorita' e organismi pubblici nazionali e regionali e dei beneficiari e per l'amministrazione e l'utilizzo efficace dei fondi di cui all'articolo 1, comma 1, sono ammissibili nei limiti di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2021/1060 e secondo le previsioni di cui all'articolo 37 del medesimo regolamento. Le spese relative alla risoluzione dei reclami sono ammissibili limitatamente ai costi delle strutture preposte inerenti alle attivita' di gestione, analisi e definizione dei reclami medesimi. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, sono ammissibili le spese della pubblica amministrazione per le retribuzioni o i compensi, compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, del personale impiegato a tempo indeterminato o determinato o con altre forme contrattuali previste dalla normativa vigente, purche' formalmente preposto allo svolgimento di tali attivita', nonche' per consulenze professionali, per servizi tecnico-specialistici e per le dotazioni strumentali necessarie allo svolgimento delle attivita' di cui al presente comma.

2.Sono ammissibili, altresi', le spese sostenute per azioni tese a rafforzare la capacita' dei partner di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/1060, e per sostenere lo scambio delle buone prassi tra detti partner.

3.Le spese relative alle azioni di cui ai commi 1 e 2 possono interessare periodi di programmazione precedenti e successivi.

4.Ciascun fondo puo' sostenere azioni di assistenza tecnica ammissibili nell'ambito di uno degli altri fondi.

5.Sono ammissibili le spese per operazioni interrotte o sospese per cause di forza maggiore, come definite nel diritto dell'Unione europea, qualora non gia' garantite da assicurazione per annullamento e al netto di eventuali altri importi ricevuti a compensazione.

6.Per il FEAMPA, nell'ambito dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/1060, in materia di sostegno dei fondi allo sviluppo locale di tipo partecipativo, sono ammissibili le spese relative all'istituzione e rafforzamento di reti nazionali allo scopo di diffondere le informazioni, favorire la creazione di capacita' e lo scambio di migliori prassi e sostenere la cooperazione tra gruppi di azione locale nel settore della pesca nel territorio dello Stato.

Note all'art. 23: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1060, si vedano le note alle premesse.

Art. 24

Spese relative alla capacita' amministrativa

1.In conformita' all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1058, sono ammissibili, nell'ambito di tutti gli obiettivi specifici perseguiti, le spese relative alle misure di sostegno per le autorita' del programma e gli attori settoriali o territoriali responsabili dello svolgimento delle attivita' pertinenti all'attuazione del FESR volte a migliorare la capacita' amministrativa, nonche' al rafforzamento della cooperazione con i partner all'interno o al di fuori dello Stato, tenendo conto dei principi orizzontali di cui al regolamento (UE) 2021/1060, ivi compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Note all'art. 24: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1058, si vedano le note alle premesse.

Art. 25

Disposizioni transitorie e finali

1.Per le operazioni selezionate nell'ambito dei programmi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la spesa e' ammissibile nel rispetto delle specifiche disposizioni regolamentari in tema di ammissibilita' della spesa relative al periodo di programmazione 2021-2027 richiamate nel presente regolamento, della normativa applicabile, con particolare riguardo a quella in materia di appalti pubblici e aiuti di stato, nonche' delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, se compatibili con la legislazione europea e nazionale relativa al periodo di programmazione 2021-2027.

2.Relativamente alle spese ammissibili per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo di programmazione 2014-2020, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22.

3.Per le operazioni soggette a esecuzione scaglionata ai sensi dell'articolo 118-bis del regolamento (UE) 2021/1060, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22.

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Foti, Ministro per gli affari

europei, il PNRR e le politiche di coesione

Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Lollobrigida, Ministro

dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste

Piantedosi, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei

ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari

esteri e della cooperazione internazionale, n. 1113

Note all'art. 25: - Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1058, si vedano le note alle premesse.