DECRETO 11 marzo 2025, n. 67

Type Decreto
Publication 2025-03-11
Ultimo aggiornamento 2025-05-09
State In force
Source Normattiva
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1.L'infrastruttura di sicurezza a supporto dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche garantisce l'integrita' e la riservatezza dei dati, la sicurezza dei servizi e dell'accesso a essi, nonche' il tracciamento delle operazioni effettuate con le modalita' definite dal Piano di sicurezza per la conduzione dei servizi erogati dal sistema informativo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, prodotto dal Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione.

2.L'accesso alle funzioni e ai dati dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche e' regolato e consentito alle autorita' pubbliche di cui all'articolo 39-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 171 del 2005 con le modalita' contenute nel Piano di Sicurezza di cui al comma 1.

Note all'art. 7: - Per i riferimenti all'articolo 39-bis del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si vedano le note alle premesse.

Art. 8

Monitoraggio e collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali

1.Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge funzioni di monitoraggio allo scopo di valutare e garantire la riservatezza, la disponibilita' e l'integrita' dei dati personali contenuti nell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche. Ai fini dell'attivita' di monitoraggio, il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione rende tempestivamente disponibili al Ministero gli incidenti di sicurezza che possano comportare profili di violazione dei dati personali.

2.Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ove riscontri, nell'ambito dell'attivita' di monitoraggio, elementi per ritenere che sia avvenuta una violazione dei dati personali, provvede alla notifica al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalita' e i contenuti di cui all'articolo 33 del regolamento UE/2016/679, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 34 del medesimo regolamento.

Note all'art. 8: - Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, si vedano le note all'articolo 6.

Art. 9

Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria

1.Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2.Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3.Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini Il Ministro dell'interno Piantedosi Il Ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica Butti

Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza

energetica, n. 1577

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