LEGGE 23 giugno 2025, n. 98

Type Legge
Publication 2025-06-23
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 02/07/2025

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 26 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Disposizioni finanziarie

1.Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 7, 9, 10, 11, 12 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 7,2 milioni di euro per l'anno 2025, 9,7 milioni di euro per l'anno 2026, 12 milioni di euro per l'anno 2027, 13,6 milioni di euro per l'anno 2028, 13,8 milioni di euro per l'anno 2029, 15,4 milioni di euro per l'anno 2030, 17,3 milioni di euro per l'anno 2031, 18 milioni di euro per l'anno 2032, 18,4 milioni di euro per l'anno 2033 e 19 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede, quanto a 7,2 milioni di euro per l'anno 2025 e 9,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e, quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2027, 3,9 milioni di euro per l'anno 2028, 4,1 milioni di euro per l'anno 2029, 5,7 milioni di euro per l'anno 2030, 7,6 milioni di euro per l'anno 2031, 8,3 milioni di euro per l'anno 2032, 8,7 milioni di euro per l'anno 2033 e 9,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.Dall'attuazione della presente legge, a esclusione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Accordo-art. 1

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI MOLDOVA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE Preambolo La Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova, di seguito denominate le «Parti», Visto l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 18 giugno 2021, Animate dalla comune volonta' di migliorare i rapporti tra i due Stati in materia di sicurezza sociale, hanno concordato quanto segue: Articolo 1 Definizioni (1) Ai fini dell'applicazione del presente Accordo: a) il termine «Italia» designa la Repubblica italiana; il termine «Moldova» designa la Repubblica di Moldova; b) il termine «legislazione» designa le norme vigenti, attualmente o in futuro, di ciascuna Parte aventi ad oggetto i regimi della sicurezza sociale indicati all'Articolo 2 del presente Accordo; c) il termine «Autorita' competente» designa, per quanto riguarda l'Italia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e, per quanto riguarda la Moldova, il Ministero del Lavoro e della Protezione Sociale della Repubblica di Moldova; d) il termine «Istituzione competente» indica l'Istituzione alla quale l'interessato e' iscritto al momento della domanda di prestazioni o l'Istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni, o vi avrebbe diritto se egli o i suoi familiari risiedessero sul territorio della Parte in cui tale Istituzione si trova e designa: i. per la Repubblica di Moldova: la Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali (CNAS), competente per il riconoscimento del diritto alle prestazioni e per la gestione dei pagamenti; il Consiglio Nazionale per la Determinazione della Disabilita' e della Capacita' lavorativa (CNDDCM), competente per la determinazione della disabilita' e della capacita' lavorativa; ii. per la Repubblica italiana: l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS); l'Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL); e) il termine «Organismo di collegamento» designa gli uffici che saranno incaricati dalle Autorita' competenti di comunicare direttamente tra loro e di fare da tramite con le Istituzioni competenti delle due Parti ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste dal presente Accordo; f) il termine «lavoratori» designa le persone che svolgono attivita' lavorativa e che sono assicurate o ammesse ai benefici delle legislazioni di cui all'Articolo 2 del presente Accordo; g) il termine «familiari» designa coloro che sono definiti o riconosciuti come tali dalla legislazione applicabile; h) il termine «superstiti» designa coloro che sono definiti o riconosciuti come tali dalla legislazione applicabile; i) il termine «soggiorno» designa una permanenza di breve durata; l) il termine «residenza» designa la dimora abituale; m) il termine «periodi di assicurazione» designa i periodi di contribuzione e/o di occupazione definiti o presi in considerazione come periodi di assicurazione dalla legislazione applicabile; n) il termine «periodi equivalenti» designa i periodi assimilati ai periodi di assicurazione dalla legislazione applicabile; o) il termine «prestazioni» designa le prestazioni in denaro previste dalla legislazione di ciascuna Parte. (2) Qualsiasi altra espressione o termine utilizzato nel presente Accordo ha il significato attribuito dalla legislazione applicabile di ciascuna Parte.

Accordo-art. 2

Articolo 2 Campo di applicazione materiale (1) Il presente Accordo si applica: a. per la Repubblica di Moldova, alle seguenti prestazioni di sicurezza sociale: i) la pensione per limite d'eta'; ii) la pensione di disabilita' causata da una malattia generale; iii) la pensione e l'indennita' di disabilita' causata da un infortunio sul lavoro o malattia professionale; iv) la pensione ai superstiti; b. per la Repubblica italiana: i) alle prestazioni di invalidita', vecchiaia e superstiti previste dall'assicurazione generale obbligatoria, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS); ii) alle rendite e alle altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale e gestite dall'Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL). (2) Il presente Accordo si applichera', inoltre, alle prestazioni di sicurezza sociale che sostituiscono o integrano le prestazioni previste al paragrafo (1). (3) Il presente Accordo non si applica: a. per la Repubblica italiana: all'assegno sociale e alle altre prestazioni non contributive e di tipo misto erogate a totale parziale carico della fiscalita' generale, nonche' all'integrazione al trattamento minimo e alle prestazioni per le quali la legislazione italiana prevede il requisito della residenza in Italia; b. per la Repubblica di Moldova: alle pensioni speciali, alle pensioni anticipate per limite di eta' e agli assegni sociali. (4) Il presente Accordo sara' attuato nel rispetto del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

Accordo-art. 3

Articolo 3 Campo di applicazione personale (1) Il presente Accordo si applica alle persone che sono o sono state soggette alla legislazione di una o di entrambe le Parti, nonche' ai loro familiari e superstiti. (2) Il presente Accordo si applica anche ai rifugiati, ai sensi della Convenzione relativa allo Status dei Rifugiati, fatta a Ginevra il 28 luglio 1951, e del relativo Protocollo, fatto a New York il 31 gennaio 1967, e agli apolidi, ai sensi della Convenzione relativa allo status degli apolidi, fatta a New York il 28 settembre 1954, residenti nel territorio di una Parte, che sono o sono stati assoggettati alla legislazione di una o di entrambe le Parti, nonche' ai loro familiari e superstiti.

Accordo-art. 4

Articolo 4 Parita' di trattamento Salvo quanto diversamente disposto dal presente Accordo, le persone alle quali si applica il presente Accordo godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi previsti dalla legislazione di ciascuna Parte alle stesse condizioni dei cittadini di tale Parte.

Accordo-art. 5

Articolo 5 Esportabilita' delle prestazioni Salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo, la legislazione nazionale di una Parte che limita il pagamento delle prestazioni solo perche' un beneficiario oppure un suo familiare o superstite ha la residenza o la dimora sul territorio dell'altra Parte, non si applichera' per le persone menzionate nel campo di applicazione personale del presente Accordo che hanno la residenza o la dimora sul territorio dell'altra Parte.

Accordo-art. 6

Articolo 6 Disposizioni generali Salvo quanto diversamente previsto dagli Articoli 7 e 8 del presente Accordo, i lavoratori ai quali si applicano le disposizioni del presente Accordo sono soggetti alla legislazione della Parte in cui svolgono la loro attivita' lavorativa.

Accordo-art. 7

Articolo 7 Disposizioni particolari (1) Le disposizioni stabilite dall'Articolo 6 del presente Accordo ammettono le seguenti eccezioni: a. Il lavoratore dipendente da una impresa con sede nel territorio di una delle Parti, che sia stato inviato nel territorio dell'altra Parte, rimane soggetto alla legislazione della prima Parte, a condizione che la sua occupazione nell'altra Parte non superi il periodo di ventiquattro (24) mesi, salvo proroga di ulteriori ventiquattro (24) mesi; b. La persona che esercita un'attivita' autonoma abitualmente nel territorio di una delle Parti e che si reca ad esercitare tale attivita' nel territorio dell'altra Parte per un limitato periodo di tempo, continua ad essere assicurata in base alla legislazione della prima Parte, purche' la sua permanenza nel territorio dell'altra Parte non superi il periodo di ventiquattro (24) mesi, salvo proroga di ulteriori ventiquattro (24) mesi; c. Il personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo, su strada o per ferrovia, rimane soggetto esclusivamente alla legislazione della Parte sul cui territorio ha sede l'impresa; d. I membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di una delle Parti sono soggetti alla legislazione dello Stato di bandiera. I lavoratori assunti per lavori di carico e scarico della nave, di riparazioni o sorveglianza, mentre essa si trova in un porto dell'altra Parte, sono soggetti alla legislazione della Parte al quale appartiene il porto; e. Gli agenti diplomatici e i consoli di carriera, nonche' il personale amministrativo e tecnico appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari, che nell'esercizio delle loro funzioni vengono inviati nel territorio dell'altra Parte, rimangono assoggettati alla legislazione della Parte alla quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono; f. I lavoratori dipendenti da una pubblica amministrazione e il personale equiparato di una delle Parti, che nell'esercizio delle loro funzioni, vengono inviati nel territorio dell'altra Parte, rimangono assoggettati alla legislazione della Parte alla quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono. (2) Le Autorita' Competenti dei due Stati Contraenti possono prevedere di comune accordo eccezioni alle disposizioni del presente Articolo e del precedente Articolo 6, per la gestione di casi particolari per alcuni lavoratori o per alcune categorie di lavoratori.

Accordo-art. 8

Articolo 8 Disposizioni particolari per il personale diverso da quello appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari Il personale delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari diverso da quello specificato alla lettera f) dell'Articolo 7 del presente Accordo, nonche' il personale domestico al servizio privato di Agenti diplomatici e consolari, o di altri membri di dette Rappresentanze diplomatiche e Uffici consolari, puo' esercitare l'opzione per l'applicazione della legislazione dello Stato d'invio secondo le disposizioni dell'Intesa Amministrativa di cui all'Articolo 15 del presente Accordo, a condizione che siano cittadini di tale Stato.

Accordo-art. 9

Articolo 9 Totalizzazione Ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero da parte del lavoratore interessato del diritto alle prestazioni in denaro, previste dal presente Accordo, i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti in virtu' della legislazione di una Parte, sono totalizzati, se necessario, con i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti ai sensi della legislazione dell'altra Parte, sempre che non si sovrappongano.

Accordo-art. 10

Articolo 10 Pensioni dovute secondo la legislazione di una Parte in regime autonomo Se un lavoratore soddisfa le condizioni stabilite dalla legislazione di una Parte per acquisire il diritto alle prestazioni, senza dovere ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui all'Articolo 9 del presente Accordo, l'Istituzione competente di questa Parte deve concedere l'importo della prestazione calcolata esclusivamente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui l'assicurato abbia diritto, rispetto all'altra Parte, a una prestazione calcolata ai sensi dell'Articolo 11 del presente Accordo.

Accordo-art. 11

Articolo 11 Pensioni dovute secondo la legislazione delle due Parti, totalizzazione internazionale e pro-rata (1) Se un lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di una Parte per il diritto alle prestazioni sulla base dei soli periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti in virtu' di tale legislazione, l'Istituzione competente di detta Parte applica le disposizioni di cui all'Articolo 9 del presente Accordo. (2) Se la legislazione di una Parte subordina la concessione di prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta a un regime speciale, per determinare il diritto a dette prestazioni sono totalizzati soltanto i periodi compiuti in un regime equivalente dell'altra Parte o, in mancanza, nella stessa professione o occupazione, anche se nell'altro Stato non esiste un regime speciale per detta professione o occupazione. Se il totale di tali periodi di assicurazione non consente l'acquisizione del diritto a prestazioni nel regime speciale, detti periodi saranno utilizzati per determinare il diritto a prestazioni nel regime generale. (3) Ai fini della determinazione delle prestazioni spettanti in applicazione delle disposizioni di cui all'Articolo 9 del presente Accordo, l'Istituzione competente di ciascuna Parte procede come segue: a. determina l'importo teorico della prestazione alla quale l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione totalizzati fossero stati compiuti sotto la legislazione del proprio Stato; b. stabilisce quindi l'importo effettivo della prestazione cui ha diritto l'interessato, riducendo l'importo teorico di cui alla lettera a) del presente paragrafo, in base al rapporto fra i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione che essa applica e i periodi di assicurazione compiuti in entrambe le Parti; c. se la durata totale dei periodi di assicurazione maturati in base alla legislazione di entrambe le Parti e' superiore alla durata massima prescritta dalla legislazione di una delle Parti per beneficiare di una prestazione completa, l'Istituzione competente prende in considerazione questa durata massima, in luogo della durata totale dei periodi in questione. (4) Se la legislazione di una Parte prevede che le prestazioni siano calcolate in relazione all'importo dei salari, dei redditi o dei contributi dei lavoratori interessati, l'Istituzione competente di tale Parte prende in considerazione esclusivamente i salari o i redditi percepiti, oppure i contributi versati, in conformita' alla legislazione che essa applica.

Accordo-art. 12

Articolo 12 Periodi di assicurazione inferiori ad un anno Nonostante quanto disposto all'Articolo 11 del presente Accordo, se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di una Parte non raggiunge almeno un anno e se, tenendo conto di questi soli periodi, non sorge per il lavoratore interessato alcun diritto alle prestazioni in virtu' di detta legislazione, l'Istituzione competente di tale Parte non e' tenuta a corrispondere prestazioni per tali periodi. Tuttavia, tali periodi di assicurazione sono presi in considerazione dall'Istituzione competente dell'altra Parte, sia ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni in virtu' della legislazione di tale Stato, sia per il calcolo delle medesime.

Accordo-art. 13

Articolo 13 Pensioni nel caso in cui la persona non soddisfi contemporaneamente le condizioni previste dalle legislazioni delle due Parti Qualora un lavoratore, anche tenendo conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui all'Articolo 9 del presente Accordo, non soddisfi nello stesso momento le condizioni richieste dalle legislazioni di entrambe le Parti, il suo diritto alla pensione e' determinato nei riguardi di ciascuna legislazione, a mano a mano che si realizzano tali condizioni.

Accordo-art. 14

Articolo 14 Disposizioni particolari Se la legislazione di una delle Parti subordina la concessione delle prestazioni alla condizione che il lavoratore sia soggetto a tale legislazione nel momento in cui si verifica il rischio, tale condizione si intende soddisfatta se al verificarsi del rischio il lavoratore e' soggetto alla legislazione dell'altra Parte o puo' far valere rispetto a quest'ultima un diritto a prestazioni.

Accordo-art. 15

Articolo 15 Intesa amministrativa Le Autorita' competenti delle Parti concorderanno la normativa di attuazione del presente Accordo in un'Intesa amministrativa che acquistera' efficacia contemporaneamente all'entrata in vigore dell'Accordo.

Accordo-art. 16

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