LEGGE 18 luglio 2025, n. 107
Entrata in vigore del provvedimento: 30/07/2025
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20 della Convenzione stessa.
Art. 3
Disposizioni finanziarie
1.Agli oneri di missione derivanti dagli articoli 7, 8 e 9 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 18.500 euro annui a decorrere dall'anno 2025 e in 8.660 euro ogni tre anni a decorrere dall'anno 2026, e agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 13 della medesima Convenzione, valutati in 133.300 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, nella misura di 151.800 euro per l'anno 2025 e 160.460 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale diparte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Convention
Convention on the International Organization for Marine Aids to Navigation Parte di provvedimento in formato grafico
Traduzione di cortesia-art. 1
Traduzione di cortesia Convenzione che istituisce l'Organizzazione Internazionale per gli ausili alla navigazione marittima Preambolo Gli Stati parte della presente convenzione: Ricordando che l'Associazione Internazionale delle Autorita' dei Fari e' stata fondata il 1° luglio 1957 ed e' stata rinominata Associazione Internazionale dei Segnalamenti Marittimi nel 1998; Riconoscendo il ruolo svolto dall'Associazione Internazionale dei Segnalamenti Marittimi nel continuo miglioramento e nell'armonizzazione degli ausili alla navigazione marittima al fine di garantire una circolazione sicura, economica ed efficiente delle navi a beneficio della comunita' marittima e della protezione dell'ambiente; Considerando le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 e della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, e successive modifiche; e Considerando inoltre che il coordinamento nello sviluppo, miglioramento e armonizzazione degli ausili alla navigazione marittima a beneficio della comunita' marittima e della protezione dell'ambiente e' piu' efficacemente realizzata dalle organizzazioni internazionali; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Istituzione 1. L'Organizzazione Internazionale per gli Ausili alla Navigazione Marina (in seguito denominata «L'Organizzazione») e' costituita come organizzazione intergovernativa di diritto internazionale. 2. L'Organizzazione un carattere consultivo e tecnico. 3. La sede dell'Organizzazione e' in Francia, salvo diversa decisione dell'Assemblea generale. 4. Il funzionamento dell'Organizzazione e' esposto in dettaglio nel suo Regolamento generale, che e' soggetto alle disposizioni della presente Convenzione ma non ne costituisce parte integrante. In caso di discrepanza tra la presente Convenzione e il Regolamento Generale, o qualsiasi altro documento di base che disciplini il governo dell'Organizzazione, prevale la presente Convenzione.
Traduzione di cortesia-art. 2
Articolo 2 Definizioni Ai fini della presente convenzione: 1. Per «ausilio alla navigazione marittima» si intende un dispositivo, un sistema o un servizio esterno alla nave, progettato e utilizzato per migliorare la sicurezza e l'efficienza della navigazione delle singole navi e del traffico navale. Ai fini dell'Organizzazione, questa definizione include i servizi di traffico marittimo. 2. Per «Stato membro» si intende uno Stato che ha accettato di essere vincolato dalla presente Convenzione e per il quale la presente Convenzione e' in vigore. 3. L'espressione «Membro associato» designa, da una parte, un territorio o un gruppo di territori per le cui relazioni internazionali uno Stato membro e' responsabile e per il quale quest'ultimo ha presentato una domanda di adesione che e' stata approvata dall'Assemblea Generale, dall'altra i membri nazionali dell'Associazione Internazionale dei segnalamenti marittimi i cui Stati non sono Stati membri in conformita' al paragrafo 5 dell'allegato. 4. L'espressione «Membro affiliato» designa un produttore o un distributore di equipaggiamenti di ausilio alla navigazione marittima destinati alla vendita, un'organizzazione che fornisce servizi di ausilio alla navigazione marittima o consulenza tecnica sugli ausili alla navigazione marittima, e qualsiasi altra organizzazione o qualsiasi altro organismo scientifico interessato agli ausili alla navigazione marittima, che abbia formulato domanda di adesione e la cui domanda sia stata approvata dal Consiglio.
Traduzione di cortesia-art. 3
Articolo 3 Scopo e obiettivi Lo scopo dell'Organizzazione e' quello di riunire i governi e le organizzazioni che si occupano della regolamentazione, fornitura, manutenzione o sfruttamento degli ausili alla navigazione marittima per promuovere i seguenti obiettivi: a) rafforzare la circolazione sicuro ed efficiente delle navi migliorando e armonizzando gli ausili alla navigazione marittima in tutto il mondo al servizio della comunita' marittima e della protezione dell'ambiente marino; b) favorire l'accesso alla cooperazione tecnica e al rafforzamento delle capacita' per tutte le questioni di sviluppo e di trasferimento di competenze, conoscenze scientifiche e di tecnologia in relazione agli ausili alla navigazione marittima; c) incoraggiare e facilitare l'adozione diffusa di norme piu' rigorose possibile in materia di ausili alla navigazione marina; e d) permettere uno scambio di informazioni sulle questioni all'esame dell'Organizzazione.
Traduzione di cortesia-art. 4
Articolo 4 Funzioni Per raggiungere lo scopo e gli obiettivi di cui all'articolo 3, le funzioni dell'Organizzazione sono le seguenti: a) sviluppare e diffondere norme, raccomandazioni, linee guida, manuali e altri documenti pertinenti a carattere non vincolante; b) esaminare le norme, le raccomandazioni, le linee guida, i manuali e altri documenti pertinenti che possono essergli trasmessi dagli Stati membri, dai membri associati e dai membri affiliati, da qualsiasi organismo o agenzia specializzata delle Nazioni Unite o da qualsiasi altra organizzazione intergovernativa, e formulare raccomandazioni al loro riguardo; c) stabilire meccanismi di consultazione e di scambio di informazioni riguardanti, tra l'altro, i recenti sviluppi e le attivita' degli Stati membri e dei membri associati e affiliati; d) rafforzare la cooperazione internazionale incoraggiando gli Stati membri, i membri associati e i membri affiliati a mantenere strette relazioni di lavoro e a fornire assistenza reciproca; e) facilitare la fornitura di assistenza, sia tecnica che organizzativa o di formazione, ai governi, ai servizi e alle altre organizzazioni che la richiedono nel campo degli ausili alla navigazione marittima; f) organizzare conferenze, simposi, seminari, workshop e altri eventi; e g) attivare i contatti e cooperare con le organizzazioni internazionali pertinenti ed altre organizzazioni internazionali interessate, proponendo consulenze specialistiche, se del caso.
Traduzione di cortesia-art. 5
Articolo 5 Membri 1. L'Organizzazione e' composta da Stati membri, membri associati e membri affiliati. 2. Ogni Stato membro responsabile delle relazioni internazionali di un territorio o di un gruppo di territori puo' sollecitare il riconoscimento dello status di membro associato per questo territorio o gruppo di territori mediante notifica scritta al Segretario Generale. 3. Il Consiglio puo' esigere, o uno Stato membro puo' chiedere, che le modalita' di una candidatura allo status di membro affiliato siano esaminati dallo Stato membro o dagli Stati membri nel quale (nei quali) il candidato svolge le sue attivita', ha la sua sede principale o la sua sede sociale. Il Consiglio prende in considerazione il parere dello Stato membro richiedente e degli Stati membri che esaminano la domanda nel prendere una decisione su una candidatura al riconoscimento dello status di membro affiliato.
Traduzione di cortesia-art. 6
Articolo 6 Organi 1. Gli organi dell'Organizzazione sono i seguenti: a) Assemblea Generale; b) il Consiglio; c) i comitati e gli organi sussidiari necessari a sostenere le attivita' dell'Organizzazione; e d) il Segretariato. 2. L'organizzazione ha un presidente e un vicepresidente. Il Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente, presiede l'Assemblea Generale e il Consiglio. 3. Il Regolamento generale e il Regolamento finanziario stabiliscono le regole di procedura applicabili a ciascun organo e disciplinano il funzionamento quotidiano dell'Organizzazione.
Traduzione di cortesia-art. 7
Articolo 7 Assemblea Generale 1. L'Assemblea generale e' il principale organo decisionale dell'Organizzazione e ha tutti i poteri dell'Organizzazione, salvo disposizioni contrarie della presente Convenzione. 2. L'Assemblea Generale e' composta esclusivamente dagli Stati membri. Anche i membri associati e affiliati possono partecipare alle sue sessioni. 3. Ogni Stato membro nomina uno dei suoi delegati come delegato principale all'Assemblea generale. 4. Le sessioni regolari dell'Assemblea Generale si svolgono ogni tre anni. 5. Le sessioni straordinarie dell'Assemblea generale sono convocate quando un terzo degli Stati membri informa il Segretario generale dell'auspicio dell'organizzazione di una sessione, o in qualsiasi momento se il Consiglio lo ritiene necessario, con un preavviso di novanta giorni. 6. Il quorum per le sessioni dell'Assemblea generale e' rappresentato dalla maggioranza degli Stati membri. 7. L'Assemblea Generale: a) elegge il Presidente e il Vicepresidente tra gli Stati membri in conformita' con il Regolamento generale; b) decide la politica generale e la visione strategica dell'Organizzazione; c) esamina e approva il Regolamento Generale e il Regolamento Finanziario dell'Organizzazione; d) elegge, conformemente all'articolo 8, il Consiglio tra gli Stati membri che non esercitano la Presidenza o la Vicepresidenza; e) elegge il Segretario Generale tra i cittadini degli Stati membri in conformita' con il Regolamento Generale; f) istituisce e scioglie i comitati e gli organi sussidiari, ed esamina e approva i loro termini di riferimento; g) esamina e approva le disposizioni finanziarie dell'Organizzazione, compreso lo schema di bilancio per i tre anni successivi, i tassi di contribuzione per gli Stati membri e i contributi dei membri associati e affiliati; h) studia i rapporti e le proposte trasmessi da qualsiasi Stato membro, dal Consiglio o dal Segretario Generale; i) approva le norme; j) decide sull'accessione allo status di membro associato; k) decide sulla concessione dell'affiliazione su richiesta di uno o piu' Stati membri; l) fa raccomandazioni agli Stati membri, ai membri associati e ai membri affiliati su questioni che rientrano negli scopi e negli obiettivi dell'Organizzazione; m) approva gli accordi con gli stati e le organizzazioni internazionali; e n) prende decisioni su qualsiasi altra questione pertinente allo scopo e agli obiettivi dell'Organizzazione.
Traduzione di cortesia-art. 8
Articolo 8 Consiglio 1. Il Consiglio e' l'organo esecutivo dell'Organizzazione ed e' responsabile della direzione delle sue attivita'. 2. Il Consiglio e' composto dal presidente, dal vicepresidente e dai rappresentanti di ventitre' altri Stati membri. 3. I membri del Consiglio sono eletti in occasione di uno scrutinio organizzato in occasione di ogni sessione regolare dell'Assemblea Generale, in conformita' con il Regolamento Generale. In linea di principio, i membri del Consiglio dovrebbero provenire da diverse parti del mondo per garantire che tutte le aree geografiche siano rappresentate. 4. Gli Stati membri sono preferibilmente rappresentati in seno al Consiglio da un delegato dell'autorita' nazionale responsabile della regolamentazione, della fornitura, della manutenzione o del funzionamento degli ausili alla navigazione marittima per tale Stato membro. 5. Il quorum per le sessioni del Consiglio e' di diciassette membri, di cui almeno uno deve essere il presidente o il vicepresidente. 6. Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno. 7. Ogni Stato membro non rappresentato nel Consiglio puo' partecipare alle sue riunioni ma non potra' votare. 8. Il Consiglio: a) Esercita le responsabilita' che possono essergli delegate dall'Assemblea Generale; b) coordina le attivita' dell'Organizzazione nel quadro della politica generale, della visione strategica e dello schema di bilancio deciso dall'Assemblea Generale; c) esamina e approva i rendiconti finanziari, compreso il bilancio annuale; d) decide sull'accessione allo status di membro affiliato; e) convoca l'Assemblea Generale; f) riferisce all'Assemblea generale sul lavoro dell'Organizzazione; g) esamina i documenti che gli vengono presentati in conformita' con il Regolamento Generale; h) trasmette all'Assemblea Generale tutte le questioni sulle quali deve assumere una decisione; i) approva le raccomandazioni, le linee guida, i manuali e gli altri documenti pertinenti; j) approva le comunicazioni destinate ad altre organizzazioni; k) nomina i presidenti e i vicepresidenti dei comitati e degli organi sussidiari, ed esamina e approva i loro programmi di lavoro; l) decidere il luogo e l'anno delle conferenze e dei simposi dell'Organizzazione, come descritto nel Regolamento Generale; e m) approva il regolamento del personale. 9. I membri del Consiglio possono, dopo averne informato il Presidente e il Segretario Generale, invitare membri affiliati a partecipare alle riunioni del Consiglio in qualita' di consulenti tecnici, per fornire consigli e supporto su questioni operative e tecniche.
Traduzione di cortesia-art. 9
Articolo 9 Comitati e organi sussidiari 1. I comitati e gli organi sussidiari contribuiscono al raggiungimento dello scopo e degli obiettivi dell'Organizzazione. 2. I comitati: a) preparano ed esaminano le norme, le raccomandazioni, le linee guida, i manuali e altri documenti pertinenti identificati nei programmi di lavoro; b) seguono gli sviluppi nel campo degli ausili alla navigazione marittima; c) facilitano la condivisione di competenze e di esperienze tra gli Stati membri, i membri associati e i membri affiliati; e d) svolgono ogni altro compito che e' loro assegnato dal Consiglio.
Traduzione di cortesia-art. 10
Articolo 10 Segretariato 1. Il Segretariato permanente dell'Organizzazione e' composto dal Segretario generale e dal personale necessario ai lavori dell'Organizzazione, nei limiti del bilancio approvato. 2. Il Segretario Generale ha un mandato di tre anni. Il segretario generale puo' essere rieletto, al massimo, per altri due mandati consecutivi di tre anni ciascuno. 3. Il Segretario Generale e' responsabile della gestione quotidiana dell'Organizzazione, nel rispetto degli orientamenti forniti dall'Assemblea Generale o dal Consiglio. 4. Il Segretario Generale e' responsabile della conclusione di accordi con Stati od organizzazioni internazionali che devono essere approvati dall'Assemblea Generale in conformita' con l'articolo 7.7m). 5. Il personale del Segretariato e' nominato in conformita' con lo Statuto del personale dal Segretario generale, alle condizioni e per svolgere le funzioni che il Segretario generale puo' decidere. 6. Il Segretariato: a) E' responsabile della tenuta degli archivi necessari all'efficace svolgimento del lavoro dell'Organizzazione e prepara, raccoglie e diffonde tutta la documentazione richiesta; b) gestisce le finanze dell'Organizzazione sotto la direzione del Consiglio in conformita' con il Regolamento Generale; c) prepara le disposizioni finanziarie e i rendiconti finanziari; d) tiene informati delle attivita' dell'Organizzazione gli Stati membri, i membri associati e affiliati e le altre organizzazioni; e) organizza le riunioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio, dei comitati e degli organi sussidiari e fornisce loro sostegno; f) organizza le conferenze e i simposi approvati dal Consiglio e fornisce loro sostegno; g) organizzare i seminari, i workshop e altri eventi e fornisce loro sostegno; e h) svolge gli altri compiti che possono essergli assegnati ai sensi della presente Convenzione o del Regolamento generale dall'Assemblea generale o dal Consiglio. 7. Nell'esercizio delle loro funzioni, il Segretario generale e il personale non chiedono ne' ricevono istruzioni da alcun governo o altra fonte esterna all'Organizzazione. Si astengono da qualsiasi azione che possa avere ripercussioni sul loro status di funzionari internazionali responsabili unicamente nei confronti dell'Organizzazione. Ogni Stato membro si impegna, per parte sua, a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del segretario generale e del personale e a non cercare di influenzarli nell'esercizio delle loro responsabilita'. Ogni Stato membro si impegna, da parte sua, a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Segretario generale e del personale e a non cercare di influenzarli nell'esercizio delle loro responsabilita'.
Traduzione di cortesia-art. 11
Articolo 11 Voto 1. Ogni sforzo e' fatto per assicurare che l'Assemblea Generale e il Consiglio adottino le decisioni per consenso tra gli Stati membri. 2. Quando le decisioni dell'Assemblea generale o del Consiglio non possono essere adottate per consenso, sono adottate a maggioranza dei due terzi degli Stati membri presenti e votanti in occasione di uno scrutinio a carattere segreto. 3. Solo gli Stati membri hanno diritto di voto. Ogni Stato membro dispone di un voto, tranne nelle circostanze di cui all'articolo 13.4. 4. L'elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario generale avverra' a scrutinio segreto e saranno eletti a maggioranza semplice degli Stati membri presenti e votanti, conformemente con il Regolamento generale. 5. L'elezione del Consiglio si svolge a scrutinio segreto e i seggi sono assegnati ai candidati che ottengono il maggior numero di voti espressi dagli Stati membri presenti e votanti, conformemente con il Regolamento generale.
Traduzione di cortesia-art. 12
Articolo 12 Lingue Le lingue ufficiali dell'Organizzazione sono l'arabo, il cinese, l'inglese, il francese, il russo e lo spagnolo.
Traduzione di cortesia-art. 13
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