DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2025, n. 123
Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/2025
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale e' stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario;
Visto, in particolare, l'articolo 21, comma 1, della predetta legge n. 111 del 2023, a norma del quale il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o piu' decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici attenendosi ai principi e criteri direttivi indicati nel citato articolo 21, comma 1;
Vista la legge 8 agosto 2024, n. 122, recante «Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici»;
Ritenuto di riordinare in un unico corpus normativo le disposizioni legislative vigenti in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 2025;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 10 luglio 2025;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2025;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1.E' approvato l'allegato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti.
2.Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio
N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023. «Art. 21 (Principi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario). - 1. Il Governo e' delegato a adottare, entro il 31 dicembre 2025, uno o piu' decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore; b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 1; c) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non piu' attuali. 2. Il Governo e' delegato ad attuare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 6, il riassetto delle vigenti disposizioni di diritto tributario per la raccolta di esse in un codice articolato in una parte generale, recante la disciplina unitaria degli istituti comuni del sistema fiscale, e una parte speciale, contenente la disciplina delle singole imposte, al fine di semplificare il sistema tributario e accrescere la chiarezza e la conoscibilita' delle norme fiscali, la certezza dei rapporti giuridici e l'efficienza dell'operato dell'Amministrazione finanziaria. Per quanto riguarda la disciplina della parte generale, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) recepimento dei principi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212; b) previsione di una disciplina, unitaria per tutti i tributi, del soggetto passivo, dell'obbligazione tributaria, delle sanzioni e del processo; la disciplina dell'obbligazione tributaria prevede principi e regole in materia di dichiarazione, accertamento e riscossione; c) previsione di un monitoraggio periodico della legislazione tributaria codificata.». - La legge 8 agosto 2024, n. 122, recante: «Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2024. - Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
Allegato-art. 1
Allegato TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI IMPOSTA DI REGISTRO E DI ALTRI TRIBUTI INDIRETTI Art. 1. Oggetto dell'imposta (articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) 1. L'imposta di registro si applica, nella misura indicata nella tariffa, di cui all'allegato 1 al presente testo unico, agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione.
Allegato-art. 2
Art. 2. Atti soggetti a registrazione ([articolo 2 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art2)) 1. Sono soggetti a registrazione, a norma degli articoli seguenti: a) gli atti indicati nella tariffa, di cui all'allegato 1 al presente testo unico, se formati per iscritto nel territorio dello Stato; b) i contratti verbali indicati nell'articolo 3, comma 1; c) le operazioni delle societa' ed enti esteri indicate nell'articolo 4; d) gli atti formati all'estero, compresi quelli dei consoli italiani, che comportano trasferimento della proprieta' ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato e quelli che hanno per oggetto la locazione o l'affitto di tali beni.
Allegato-art. 3
Art. 3. Contratti verbali ([articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art3)) 1. Sono soggetti a registrazione i contratti verbali: a) di locazione o affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite; b) di trasferimento e di affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite. 2. Per gli altri contratti verbali si applicano le disposizioni dell'articolo 26.
Allegato-art. 4
Art. 4. Operazioni di societa' ed enti esteri ([articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art4)) 1. Sono soggetti a registrazione: a) l'istituzione nel territorio dello Stato della sede dell'amministrazione di societa' di ogni tipo e oggetto costituite all'estero ovvero della sede dell'amministrazione di enti diversi dalle societa', compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalita' giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole, parimenti costituiti all'estero; b) l'istituzione nel territorio dello Stato della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) avente la sede dell'amministrazione in uno Stato non facente parte dell'Unione europea; c) il trasferimento nel territorio dello Stato, da uno Stato non facente parte dell'Unione europea, della sede dell'amministrazione o della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a), qualora la sede legale o rispettivamente quella dell'amministrazione non si trovi in uno Stato dell'Unione europea; d) il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato dell'Unione europea, della sede dell'amministrazione di uno dei soggetti di cui alla lettera a), sempreche' non sia stata assolta nello Stato di provenienza l'imposta prevista dalla [direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0007); e) il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato dell'Unione europea, della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a), avente la sede dell'amministrazione in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, sempreche' non sia stata assolta nello Stato di provenienza l'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d); f) l'istituzione o il trasferimento nel territorio dello Stato di sedi secondarie di uno dei soggetti di cui alla lettera a), non avente la sede dell'amministrazione ne' quella legale in uno Stato dell'Unione europea, sempreche', in caso di trasferimento, non sia stata assolta, in un altro Stato dell'Unione europea, l'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d); g) la messa a disposizione di capitali di investimento o di esercizio a favore delle sedi secondarie stabilite nel territorio dello Stato dai soggetti di cui alla lettera a) non aventi la sede dell'amministrazione ne' quella legale in uno Stato dell'Unione europea; h) l'istituzione o il trasferimento nel territorio dello Stato dell'oggetto principale dell'impresa da parte di uno dei soggetti di cui alla lettera a) che non abbia la sede legale o la sede dell'amministrazione in uno Stato facente parte dell'Unione europea ovvero che in tale Stato non sia soggetto all'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d).
Allegato-art. 5
Art. 5. Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d'uso ([articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art5)) 1. Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte I della tariffa, di cui all'allegato 1 al presente testo unico, e in caso d'uso quelli indicati nella parte II. 2. Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non e' dovuta a norma degli [articoli da 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art7) [a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art7septies), e quelle di cui all'articolo 21, comma 6, del medesimo [decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;633). La disposizione del secondo periodo non si applica alle operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies), del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del medesimo articolo 10, secondo comma, nonche' alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni.
Allegato-art. 6
Art. 6. Caso d'uso ([articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art6)) 1. Si ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attivita' amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento.
Allegato-art. 7
Art. 7. Atti non soggetti a registrazione ([articolo 7 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art7)) 1. Per gli atti indicati nella tabella, di cui all'allegato 1 al presente testo unico, non vi e' obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d'uso; se presentati per la registrazione, l'imposta e' dovuta in misura fissa. La disposizione si applica agli atti indicati nella medesima tabella, agli articoli 4, 5, 11 e 12, anche se autenticati o redatti in forma pubblica.
Allegato-art. 8
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