DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2025, n. 123

Type Decreto legislativo
Publication 2025-08-01
Ultimo aggiornamento 2026-03-28
State In force
Source Normattiva
articles 205
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Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/2025

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale e' stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario;

Visto, in particolare, l'articolo 21, comma 1, della predetta legge n. 111 del 2023, a norma del quale il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o piu' decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici attenendosi ai principi e criteri direttivi indicati nel citato articolo 21, comma 1;

Vista la legge 8 agosto 2024, n. 122, recante «Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici»;

Ritenuto di riordinare in un unico corpus normativo le disposizioni legislative vigenti in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 2025;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 10 luglio 2025;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2025;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1.E' approvato l'allegato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti.

2.Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Nordio

N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023. «Art. 21 (Principi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario). - 1. Il Governo e' delegato a adottare, entro il 31 dicembre 2025, uno o piu' decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore; b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 1; c) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non piu' attuali. 2. Il Governo e' delegato ad attuare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 6, il riassetto delle vigenti disposizioni di diritto tributario per la raccolta di esse in un codice articolato in una parte generale, recante la disciplina unitaria degli istituti comuni del sistema fiscale, e una parte speciale, contenente la disciplina delle singole imposte, al fine di semplificare il sistema tributario e accrescere la chiarezza e la conoscibilita' delle norme fiscali, la certezza dei rapporti giuridici e l'efficienza dell'operato dell'Amministrazione finanziaria. Per quanto riguarda la disciplina della parte generale, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) recepimento dei principi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212; b) previsione di una disciplina, unitaria per tutti i tributi, del soggetto passivo, dell'obbligazione tributaria, delle sanzioni e del processo; la disciplina dell'obbligazione tributaria prevede principi e regole in materia di dichiarazione, accertamento e riscossione; c) previsione di un monitoraggio periodico della legislazione tributaria codificata.». - La legge 8 agosto 2024, n. 122, recante: «Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2024. - Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».

Allegato-art. 1

Allegato TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI IMPOSTA DI REGISTRO E DI ALTRI TRIBUTI INDIRETTI Art. 1. Oggetto dell'imposta (articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) 1. L'imposta di registro si applica, nella misura indicata nella tariffa, di cui all'allegato 1 al presente testo unico, agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione.

Allegato-art. 2

Art. 2. Atti soggetti a registrazione ([articolo 2 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art2)) 1. Sono soggetti a registrazione, a norma degli articoli seguenti: a) gli atti indicati nella tariffa, di cui all'allegato 1 al presente testo unico, se formati per iscritto nel territorio dello Stato; b) i contratti verbali indicati nell'articolo 3, comma 1; c) le operazioni delle societa' ed enti esteri indicate nell'articolo 4; d) gli atti formati all'estero, compresi quelli dei consoli italiani, che comportano trasferimento della proprieta' ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato e quelli che hanno per oggetto la locazione o l'affitto di tali beni.

Allegato-art. 3

Art. 3. Contratti verbali ([articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art3)) 1. Sono soggetti a registrazione i contratti verbali: a) di locazione o affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite; b) di trasferimento e di affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite. 2. Per gli altri contratti verbali si applicano le disposizioni dell'articolo 26.

Allegato-art. 4

Art. 4. Operazioni di societa' ed enti esteri ([articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art4)) 1. Sono soggetti a registrazione: a) l'istituzione nel territorio dello Stato della sede dell'amministrazione di societa' di ogni tipo e oggetto costituite all'estero ovvero della sede dell'amministrazione di enti diversi dalle societa', compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalita' giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole, parimenti costituiti all'estero; b) l'istituzione nel territorio dello Stato della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) avente la sede dell'amministrazione in uno Stato non facente parte dell'Unione europea; c) il trasferimento nel territorio dello Stato, da uno Stato non facente parte dell'Unione europea, della sede dell'amministrazione o della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a), qualora la sede legale o rispettivamente quella dell'amministrazione non si trovi in uno Stato dell'Unione europea; d) il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato dell'Unione europea, della sede dell'amministrazione di uno dei soggetti di cui alla lettera a), sempreche' non sia stata assolta nello Stato di provenienza l'imposta prevista dalla [direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0007); e) il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato dell'Unione europea, della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a), avente la sede dell'amministrazione in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, sempreche' non sia stata assolta nello Stato di provenienza l'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d); f) l'istituzione o il trasferimento nel territorio dello Stato di sedi secondarie di uno dei soggetti di cui alla lettera a), non avente la sede dell'amministrazione ne' quella legale in uno Stato dell'Unione europea, sempreche', in caso di trasferimento, non sia stata assolta, in un altro Stato dell'Unione europea, l'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d); g) la messa a disposizione di capitali di investimento o di esercizio a favore delle sedi secondarie stabilite nel territorio dello Stato dai soggetti di cui alla lettera a) non aventi la sede dell'amministrazione ne' quella legale in uno Stato dell'Unione europea; h) l'istituzione o il trasferimento nel territorio dello Stato dell'oggetto principale dell'impresa da parte di uno dei soggetti di cui alla lettera a) che non abbia la sede legale o la sede dell'amministrazione in uno Stato facente parte dell'Unione europea ovvero che in tale Stato non sia soggetto all'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d).

Allegato-art. 5

Art. 5. Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d'uso ([articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art5)) 1. Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte I della tariffa, di cui all'allegato 1 al presente testo unico, e in caso d'uso quelli indicati nella parte II. 2. Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non e' dovuta a norma degli [articoli da 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art7) [a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art7septies), e quelle di cui all'articolo 21, comma 6, del medesimo [decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;633). La disposizione del secondo periodo non si applica alle operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies), del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del medesimo articolo 10, secondo comma, nonche' alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni.

Allegato-art. 6

Art. 6. Caso d'uso ([articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art6)) 1. Si ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attivita' amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento.

Allegato-art. 7

Art. 7. Atti non soggetti a registrazione ([articolo 7 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art7)) 1. Per gli atti indicati nella tabella, di cui all'allegato 1 al presente testo unico, non vi e' obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d'uso; se presentati per la registrazione, l'imposta e' dovuta in misura fissa. La disposizione si applica agli atti indicati nella medesima tabella, agli articoli 4, 5, 11 e 12, anche se autenticati o redatti in forma pubblica.

Allegato-art. 8

Art. 8. Registrazione volontaria ([articolo 8 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art8)) 1. Chiunque vi abbia interesse puo' richiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto.

Allegato-art. 9

Art. 9. Ufficio competente ([articolo 9 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art9)) 1. Competente a registrare gli atti pubblici, le scritture private autenticate e gli atti degli organi giurisdizionali e' l'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione a norma dell'articolo 10, comma 1, lettere b) o c). 2. La registrazione di tutti gli altri atti puo' essere eseguita da qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate.

Allegato-art. 10

Art. 10. Soggetti obbligati a richiedere la registrazione ([articolo 10 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art10)) 1. Sono obbligati a richiedere la registrazione: a) le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all'estero nonche' i rappresentanti delle societa' o enti esteri, ovvero uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della societa' o ente, per le operazioni di cui all'articolo 4; b) i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati; c) i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni; d) gli impiegati dell'amministrazione finanziaria e gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza per gli atti da registrare d'ufficio a norma dell'articolo 19; e) gli agenti di affari in mediazione immobiliare, iscritti nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) di cui all'[articolo 73, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59~art73-com6), per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attivita' per la conclusione degli affari.

Allegato-art. 11

Art. 11. Richiesta di registrazione degli atti scritti ([articolo 11 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art11)) 1. La richiesta di registrazione degli atti scritti e' presentata mediante modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. 2. Per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate, si applicano ove previsto le disposizioni di cui all'articolo 12 e, negli altri casi, i soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, lettera b), presentano, oltre l'atto del quale chiedono la registrazione, una copia certificata conforme. I funzionari indicati all'articolo 10, comma 1, lettera c), presentano unicamente l'originale dell'atto. 3. Nei casi diversi da quelli previsti al comma 2, l'atto da registrare e' presentato all'ufficio dell'Agenzia delle entrate secondo le modalita', anche telematiche, definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia. 4. I soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, lettera d), devono presentare gli atti rinvenuti ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera a) e quelli di cui siano venuti legittimamente in possesso ai sensi del medesimo articolo 19, comma 1, lettera b). 5. Agli atti scritti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana eseguita da un perito iscritto presso il tribunale e asseverata conforme con giuramento. In mancanza di periti traduttori iscritti presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente la traduzione e' effettuata da persona all'uopo incaricata dal presidente del tribunale. 6. La disposizione del comma 5 non si applica agli atti che, con l'osservanza delle norme sulla competenza, vengono presentati agli uffici compresi nei territori dello Stato nei quali e' ammesso, per legge, l'uso della lingua straniera adoperata nella redazione dell'atto. 7. La richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti a esso allegati ma non importa applicazione dell'imposta se si tratta di documenti che costituiscono parte integrante dell'atto, di frazionamenti, planimetrie, disegni, fotografie e simili ovvero di atti non soggetti a registrazione.

Allegato-art. 12

Art. 12. Procedure telematiche, modello unico informatico e autoliquidazione ([articolo 3-bis decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;463~art3bis)) 1. Alla registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all'iscrizione e all'annotazione nei registri immobiliari, nonche' alla voltura catastale, si provvede con procedure telematiche. 2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, e' fissata la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche, e a particolari tipologie di atti, nonche' l'eventuale attribuzione di un codice unico immobiliare. 3. Le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione nonche' le domande di annotazione e di voltura catastale, relative agli atti per i quali e' attivata la procedura telematica, sono presentate su un modello unico informatico da trasmettere per via telematica unitamente a tutta la documentazione necessaria. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, puo' essere prevista la presentazione del predetto modello unico su supporto informatico, nonche' la data a decorrere dalla quale il titolo e' trasmesso per via telematica. 4. In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica, le formalita' di cui al comma 3 sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, fermo il predetto obbligo di pagamento, la trasmissione per via telematica e' sostituita dalla presentazione su supporto informatico. 5. Nei comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al [regio decreto 28 marzo 1929, n. 499](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499), la presentazione del modello unico informatico rileva unicamente per gli adempimenti connessi alla registrazione e alla voltura catastale.

Allegato-art. 13

Art. 13. Procedure di controllo sulle autoliquidazioni ([articolo 3-ter decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;463~art3ter)) 1. Gli uffici controllano la regolarita' dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte e qualora, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, risulti dovuta una maggiore imposta, notificano, anche per via telematica, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione del modello unico informatico, apposito avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata. Il pagamento e' effettuato, da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), entro quindici giorni dalla data della suindicata notifica; trascorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori computati dalla scadenza dell'ultimo giorno utile per la richiesta della registrazione e si applica la sanzione di cui all'articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al [decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173). Nel caso di dolo o colpa grave nell'autoliquidazione delle imposte, gli uffici segnalano le irregolarita' agli organi di controllo competenti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari. Per i notai e' ammessa la compensazione di tutte le somme versate in eccesso in sede di autoliquidazione con le imposte dovute per atti di data posteriore, con conseguente esclusione della possibilita' di richiedere il rimborso all'amministrazione finanziaria.

Allegato-art. 14

Art. 14. Disposizioni di attuazione ([articolo 3-sexies decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;463~art3sexies); [articolo 2, comma 3, decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139~art2-com3)) 1. Con regolamento ai sensi dell'[articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662~art3-com136), sono apportate le modifiche, conseguenti alla introduzione delle procedure telematiche di cui all'articolo 12, ed e' previsto un unico criterio di arrotondamento degli importi dovuti, alla disciplina in materia di: a) imposta di registro; b) imposte ipotecarie e catastali; c) perfezionamento e revisione del sistema catastale di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;650); d) imposta di bollo. 2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, e' approvato il modello unico informatico e sono stabilite le modalita' tecniche necessarie per la trasmissione dei dati relativi alla procedura telematica di cui all'articolo 12. 3. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere definite gradualmente, anche mediante l'utilizzo di nuove soluzioni tecnologiche, modalita' semplificate di presentazione delle richieste di registrazione degli atti e delle denunce e di esecuzione delle relative formalita' nonche' di versamento delle imposte.

Allegato-art. 15

Art. 15. Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese ([articolo 16, commi 10-bis](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-11-29;185~art16-com10bis) e [10-ter, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-11-29;185~art16-com10ter), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-01-28;2)) 1. Gli intermediari abilitati ai sensi dell'[articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-24;340~art31-com2quater), sono obbligati a richiedere per via telematica la registrazione degli atti di trasferimento delle partecipazioni di cui all'[articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art36-com1bis), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133), nonche' al contestuale pagamento telematico dell'imposta dagli stessi liquidata e sono altresi' responsabili ai sensi dell'articolo 58, commi 1 e 5. In materia di imposta di bollo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 3, lettera c), ((della parte I)) della tariffa, di cui all'allegato 3, al presente testo unico. 2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalita' di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al comma 1.

Allegato-art. 16

Art. 16. Richiesta di registrazione dei contratti verbali e delle operazioni di societa' ed enti esteri ([articolo 12 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art12)) 1. La registrazione dei contratti verbali che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta, tranne che per le cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione di cui all'articolo 21, presentando all'ufficio una denuncia in doppio originale redatta su modelli forniti dall'ufficio stesso. La denuncia deve essere sottoscritta da almeno una delle parti contraenti e deve indicare le generalita' e il domicilio di queste, il luogo e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto. 2. Per le operazioni di cui all'articolo 4, quando non risultino da atto scritto, la denuncia deve essere firmata dal rappresentante della societa' o ente estero ovvero da uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della societa' o ente. 3. Ai fini del presente testo unico la denuncia assume qualita' di atto.

Allegato-art. 17

Art. 17. Termini per la richiesta di registrazione ([articolo 13 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art13)) 1. La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta, salvo quanto disposto dall'articolo 21, comma 4, entro trenta giorni dalla data dell'atto se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all'estero. 2. Per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento e' stato pubblicato. 3. Per gli inventari, le ricognizioni dello stato di cose o di luoghi e in genere per tutti gli atti che non sono stati formati in un solo giorno il termine decorre dalla data di chiusura dell'atto; per le scritture private autenticate il termine decorre dalla data dell'ultima autenticazione e per i contratti verbali dall'inizio della loro esecuzione, salvo quanto disposto dall'articolo 21, comma 4. 4. Per i provvedimenti e gli atti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione decorsi dieci giorni ed entro trenta giorni da quello in cui il provvedimento e' stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dall'articolo 68, comma 5 o, in mancanza di tali elementi, entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli stessi. 5. Nei casi di cui all'articolo 16, comma 2, la registrazione deve essere richiesta entro trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese, prevista dagli [articoli 2505 e seguenti del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2505), e in ogni caso non oltre sessanta giorni dalla istituzione o dal trasferimento della sede amministrativa, legale o secondaria nel territorio dello Stato, o dalle altre operazioni di cui all'articolo 4.

Allegato-art. 18

Art. 18. Termine per la richiesta di registrazione degli atti soggetti ad approvazione od omologazione ([articolo 14 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art14)) 1. Per gli atti soggetti ad approvazione od omologazione da parte della pubblica amministrazione o dell'autorita' giudiziaria ordinaria e per quelli che non possono avere esecuzione senza che sia trascorso un intervallo di tempo fissato dalla legge, il termine di cui all'articolo 17 decorre rispettivamente dal giorno in cui i soggetti tenuti a richiedere la registrazione hanno avuto notizia, a norma del comma 2, del provvedimento di approvazione o di omologazione ovvero dal giorno in cui l'atto e' divenuto altrimenti eseguibile. 2. Agli effetti del presente articolo i funzionari e i cancellieri preposti all'ufficio che ha provveduto all'approvazione od omologazione dell'atto devono, entro cinque giorni dall'emanazione del provvedimento, darne notizia alle parti ovvero ai notai o funzionari che hanno rogato l'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 3. All'atto da registrare devono essere uniti in originale o copia autenticata, a cura del richiedente, il provvedimento di approvazione o di omologazione e la lettera di cui al comma 2.

Allegato-art. 19

Art. 19. Registrazione d'ufficio ([articolo 15 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art15)) 1. In mancanza di richiesta da parte dei soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c), la registrazione e' eseguita d'ufficio, previa riscossione dell'imposta dovuta: a) per gli atti pubblici e per le scritture private conservati presso il pubblico ufficiale che li ha redatti o le ha autenticate nonche' per gli atti degli organi giurisdizionali conservati presso le cancellerie giudiziarie; qualora non si rinvengano gli atti iscritti nei relativi repertori, la registrazione e' eseguita sulla base degli elementi dagli stessi desumibili; b) per le scritture private non autenticate soggette a registrazione in termine fisso quando siano depositate presso pubblici uffici o quando l'amministrazione finanziaria ne sia venuta legittimamente in possesso in base a una legge che autorizzi il sequestro o ne abbia avuta visione nel corso di accessi, ispezioni o verifiche eseguiti ai fini di altri tributi; c) per i contratti verbali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) e per le operazioni di cui all'articolo 4 quando, in difetto di prova diretta, risultino da presunzioni gravi, precise e concordanti; d) per i contratti verbali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) quando, in difetto di prova diretta, la loro esistenza risulti, continuando nello stesso locale o in parte di esso la stessa attivita' commerciale, da cambiamenti nella ditta, nell'insegna o nella titolarita' dell'esercizio ovvero da altre presunzioni gravi, precise e concordanti; e) per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso rispetto ai quali e' intervenuta la decadenza di cui all'[articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art76-com1), e per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'articolo 6, quando siano depositati a norma di tale ultimo articolo. 2. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere c) e d) e' ammessa la prova contraria, a esclusione di quella testimoniale.

Allegato-art. 20

Art. 20. Esecuzione della registrazione ([articolo 16 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art16)) 1. Salvo quanto disposto nell'articolo 21, la registrazione e' eseguita, previo pagamento dell'imposta liquidata dai soggetti obbligati al pagamento, con la data del giorno in cui e' stata richiesta. 2. La registrazione consiste nell'annotazione in apposito registro dell'atto o della denuncia e, in mancanza, della richiesta di registrazione con l'indicazione del numero progressivo annuale, della data della registrazione, del nome del richiedente, della natura dell'atto, delle parti e delle somme riscosse. 3. L'ufficio annota sull'atto o sulla denuncia la data ed il numero della registrazione ed appone la quietanza della somma pagata ovvero dichiara che la registrazione e' stata eseguita a debito; l'annotazione dell'avvenuta registrazione deve essere fatta anche sugli atti eventualmente allegati. 4. Quando la registrazione e' stata eseguita con il pagamento dell'imposta in misura fissa a norma dell'articolo 31 deve esserne fatta espressa menzione. 5. Eseguita la registrazione, l'ufficio restituisce al richiedente l'atto pubblico, la scrittura privata o la denuncia. Se la registrazione e' avvenuta in base alla sola richiesta di registrazione, l'ufficio restituisce la fotocopia della richiesta con le annotazioni di cui al comma 3. 6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite modalita', anche telematiche, di esecuzione della registrazione. 7. Le richieste di registrazione sono conservate, previa apposizione del numero e della data di registrazione.

Allegato-art. 21

Art. 21. Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili ([articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art17); [articolo 3, comma 16, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95~art3-com16), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135)) 1. L'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonche' per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, e' liquidata dalle parti contraenti e assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo importo. Entro il termine di trenta giorni deve essere presentata all'ufficio presso cui e' stato registrato il contratto di locazione la comunicazione relativa alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe anche tacite dello stesso. 2. Chi non esegue, in tutto o in parte, il versamento relativo alle cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di cui al comma 1 e' sanzionato ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al [decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173). 3. Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta puo' essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno. In caso di risoluzione anticipata del contratto il contribuente che ha corrisposto l'imposta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualita' successive a quella in corso. L'imposta relativa alle annualita' successive alla prima, anche conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve essere versata nel termine di trenta giorni. 4. Per i contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, l'obbligo della registrazione puo' essere assolto presentando all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro il mese di febbraio, una denuncia con le modalita', anche telematiche, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate relativa ai contratti in essere nell'anno precedente. La denuncia deve essere sottoscritta e presentata da una delle parti contraenti e deve contenere le generalita' e il domicilio nonche' il codice fiscale delle parti contraenti, il luogo e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto. 5. Le previsioni di cui al comma 3, si applicano alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 58, comma 10.

Allegato-art. 22

Art. 22. Effetti della registrazione ([articolo 18 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art18)) 1. La registrazione, eseguita ai sensi dell'articolo 20, attesta l'esistenza degli atti ed attribuisce a essi data certa di fronte ai terzi a norma dell'[articolo 2704 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2704). 2. L'Agenzia delle entrate conserva, anche con modalita' telematiche e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, gli atti registrati ai sensi dell'articolo 20 e i modelli di cui all'articolo 21 e, trascorsi dieci anni, li trasmette all'archivio notarile, a eccezione delle denunce di contratti verbali e dei modelli che sono distrutti. 3. Su richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o di coloro nel cui interesse la registrazione e' stata eseguita, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate rilascia copia delle scritture private, delle denunce e degli atti formati all'estero dei quali e' ancora in possesso nonche' delle note e delle richieste di registrazione di qualunque atto pubblico o privato. Il rilascio di copie ad altre persone puo' avvenire soltanto su autorizzazione dell'autorita' giudiziaria competente. Nei casi previsti dall'articolo 21 in luogo del rilascio della copia e' attestato il contenuto del modello di versamento.

Allegato-art. 23

Art. 23. Denuncia di eventi successivi alla registrazione ([articolo 19 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art19)) 1. L'avveramento della condizione sospensiva apposta a un atto, l'esecuzione di tale atto prima dell'avveramento della condizione e il verificarsi di eventi che, a norma del presente testo unico, diano luogo a ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati entro trenta giorni, previa autoliquidazione e pagamento del relativo importo, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse e' stata richiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono. 2. Il termine di cui al comma 1 e' elevato a sessanta giorni se l'evento dedotto in condizione e' connesso alla nascita o alla sopravvivenza di una persona.

Allegato-art. 24

Art. 24. Interpretazione degli atti ([articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art20)) 1. L'imposta e' applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti a esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi.

Allegato-art. 25

Art. 25. Atti che contengono piu' disposizioni ([articolo 21 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art21)) 1. Se un atto contiene piu' disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse e' soggetta a imposta come se fosse un atto distinto. 2. Se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che da' luogo alla imposizione piu' onerosa. 3. Non sono soggetti a imposta gli accolli di debiti e oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni nonche' le quietanze rilasciate nello stesso atto che contiene le disposizioni cui si riferiscono.

Allegato-art. 26

Art. 26. Enunciazione di atti non registrati ([articolo 22 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art22)) 1. Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso e' dovuta anche la sanzione amministrativa di cui all'articolo 41 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al [decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173). 2. L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non da' luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono gia' cessati o cessano in virtu' dell'atto che contiene l'enunciazione. 3. Se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso e' contenuta in uno degli atti dell'autorita' giudiziaria indicati nell'articolo 41, l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita.

Allegato-art. 27

Art. 27. Disposizioni relative a beni soggetti ad aliquote diverse, eredita' e comunioni indivise ([articolo 23 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art23)) 1. Se una disposizione ha per oggetto piu' beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l'aliquota piu' elevata, salvo che per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti corrispettivi distinti. 2. La disposizione del comma 1 non si applica per i crediti, ne' per i beni mobili e le rendite facenti parte di una eredita' indivisa o di una comunione, i quali sono soggetti, in occasione delle cessioni dell'eredita' o di quote di comunione, alle aliquote stabilite per ciascuno di essi. 3. Le pertinenze sono in ogni caso soggette alla disciplina prevista per il bene al cui servizio od ornamento sono destinate. 4. Nelle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, si applicano le aliquote previste per i trasferimenti a titolo oneroso aventi a oggetto le diverse tipologie di beni che compongono l'azienda o il ramo di azienda, sulla base dell'imputazione a tali beni di una quota parte del corrispettivo da individuare secondo una ripartizione indicata nell'atto o nei suoi allegati. Per i crediti aziendali si applica sulla quota parte di corrispettivo a essi imputata l'aliquota prevista per le cessioni di crediti. Ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, le passivita' si imputano ai diversi beni sia mobili che immobili in proporzione del loro rispettivo valore. In assenza della suddetta ripartizione, si applica la disposizione del comma 1.

Allegato-art. 28

Art. 28. Presunzione di trasferimento delle accessioni e delle pertinenze ([articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art24)) 1. Nei trasferimenti immobiliari le accessioni, i frutti pendenti e le pertinenze si presumono trasferiti all'acquirente dell'immobile, a meno che siano esclusi espressamente dalla vendita o si provi, con atto che abbia acquistato data certa mediante la registrazione, che appartengono a un terzo o sono stati ceduti all'acquirente da un terzo. 2. Quando, entro tre anni, le pertinenze vengano comunque a risultare di proprieta' dell'acquirente dell'immobile al cui servizio erano destinate, si applica l'imposta con l'aliquota relativa al trasferimento dell'immobile, diminuita dell'ammontare dell'imposta eventualmente pagata per il trasferimento delle pertinenze stesse separatamente intervenuto fra le stesse parti.

Allegato-art. 29

Art. 29. Atti a titolo oneroso e gratuito ([articolo 25 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art25)) 1. Un atto in parte oneroso e in parte gratuito e' soggetto all'imposta di registro per la parte a titolo oneroso, salva l'applicazione dell'imposta sulle donazioni per la parte a titolo gratuito.

Allegato-art. 30

Art. 30. Presunzione di liberalita' ([articolo 26 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art26)) 1. I trasferimenti immobiliari, escluse le permute aventi per oggetto immobili ma fino a concorrenza del minore dei valori permutati, e i trasferimenti di partecipazioni sociali, quando il valore della partecipazione o la differenza tra valore e prezzo siano superiori all'importo di 180.759,91 euro, posti in essere tra coniugi ovvero tra parenti in linea retta o che tali siano considerati ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni si presumono donazioni se l'ammontare complessivo dell'imposta di registro e di ogni altra imposta dovuta per il trasferimento, anche se richiesta successivamente alla registrazione, risulta inferiore a quello delle imposte applicabili in caso di trasferimento a titolo gratuito, al netto delle detrazioni spettanti. 2. Le parti contraenti devono dichiarare contestualmente se fra loro sussista o meno un rapporto di coniugio o di parentela in linea retta o che sia considerato tale ai sensi del comma 1. In mancanza di tale dichiarazione il trasferimento si considera a titolo gratuito ove al momento della registrazione non risulti comprovata l'inesistenza del rapporto; tuttavia, l'inesistenza del rapporto di coniugio o di parentela in linea retta puo' essere provata entro un anno dalla stipulazione dell'atto e in tale caso spetta il rimborso della maggiore imposta pagata. 3. La presunzione non opera per i conguagli pattuiti in sede di divisione e nelle vendite ai pubblici incanti. 4. La presunzione di liberalita', se ricorre la condizione di cui al comma 1, vale anche per i provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprieta' di immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi da parte del coniuge o di un parente in linea retta dal precedente proprietario o titolare di diritto reale di godimento.

Allegato-art. 31

Art. 31. Atti sottoposti a condizione sospensiva, approvazione od omologazione ([articolo 27 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art27)) 1. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa. 2. Quando la condizione si verifica, o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa, si riscuote la differenza tra l'imposta, dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell'atto, e quella pagata in sede di registrazione. 3. Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprieta' e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volonta' dell'acquirente o del creditore. 4. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva che ne fa dipendere gli effetti dalla mera volonta' del venditore o dell'obbligato sono soggetti all'imposta in misura fissa. 5. Gli atti indicati nell'articolo 18, quando intervenga l'approvazione o l'omologazione o quando l'atto divenga eseguibile per il decorso dell'intervallo di tempo fissato dalla legge, sono soggetti all'imposta nella misura indicata nella tariffa di cui all'allegato 1, al presente testo unico. Tali atti, se presentati all'ufficio prima della scadenza del termine stabilito dall'articolo 18, sono soggetti alla sola imposta in misura fissa salvo, quando intervenga l'approvazione od omologazione o l'atto divenga eseguibile per il decorso dell'intervallo di tempo fissato dalla legge, l'applicazione dell'imposta principale determinata secondo le disposizioni vigenti in tale momento e previa deduzione dell'imposta in misura fissa pagata in sede di registrazione dell'atto.

Allegato-art. 32

Art. 32. Risoluzione del contratto ([articolo 28 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art28)) 1. La risoluzione del contratto e' soggetta all'imposta in misura fissa se dipende da clausola o da condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto stesso ovvero stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui e' stato concluso il contratto. Se e' previsto un corrispettivo per la risoluzione, sul relativo ammontare si applica l'imposta proporzionale prevista dall'articolo 6 o dall'articolo 10 della parte I della tariffa di cui all'allegato 1 al presente testo unico. 2. In ogni altro caso l'imposta e' dovuta per le prestazioni derivanti dalla risoluzione, considerando comunque, ai fini della determinazione dell'imposta proporzionale, l'eventuale corrispettivo della risoluzione come maggiorazione delle prestazioni stesse.

Allegato-art. 33

Art. 33. Transazione ([articolo 29 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art29)) 1. Per le transazioni che non importano trasferimento di proprieta' o trasferimento o costituzione di diritti reali l'imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione ne' di quelli estinti per effetto della transazione; se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento l'imposta e' dovuta in misura fissa.

Allegato-art. 34

Art. 34. Ratifica, convalida o conferma ([articolo 30 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art30)) 1. La ratifica, la convalida e la conferma sono soggette all'imposta nella misura fissa, salvo il disposto dell'articolo 26. 2. Quando per la ratifica, la convalida o la conferma e' pattuito un corrispettivo a carico dell'acquirente, l'imposta si applica con l'aliquota propria dell'atto ratificato, convalidato o confermato. Se il corrispettivo non e' pagato contestualmente e' dovuta, se maggiore, l'imposta stabilita per la relativa obbligazione. 3. Quando per la ratifica, la convalida o la conferma e' pattuito un corrispettivo a carico dell'alienante e' dovuta l'imposta per l'assunzione della obbligazione o quella di quietanza a seconda che dall'atto la somma risulti promessa o pagata. 4. Il criterio per la determinazione dell'imposta stabilito nel comma 3 si applica anche quando e' pattuito, a carico di una delle parti, un corrispettivo per la ratifica, convalida o conferma di atti non traslativi della proprieta'.

Allegato-art. 35

Art. 35. Cessione del contratto ([articolo 31 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art31)) 1. La cessione del contratto e' soggetta all'imposta con l'aliquota propria del contratto ceduto, con esclusione della cessione prevista dall'articolo 5 della parte I della tariffa di cui all'allegato 1 al presente testo unico. 2. Per la cessione verso corrispettivo di un contratto a titolo gratuito l'imposta si applica con l'aliquota stabilita per il corrispondente contratto a titolo oneroso.

Allegato-art. 36

Art. 36. Dichiarazione di nomina ([articolo 32 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art32)) 1. La dichiarazione di nomina della persona, per la quale un atto e' stato in tutto o in parte stipulato, e' soggetta all'imposta in misura fissa a condizione che la relativa facolta' derivi dalla legge ovvero derivi da espressa riserva contenuta nell'atto cui la dichiarazione si riferisce e sia esercitata, entro tre giorni dalla data dell'atto, mediante atto pubblico ovvero mediante scrittura privata autenticata o presentata per la registrazione entro il termine stesso. Se la dichiarazione di nomina viene fatta nello stesso atto o contratto che contiene la riserva non e' dovuta alcuna imposta. In ogni altro caso, nonche' quando la dichiarazione di nomina non e' conforme alla riserva o e' fatta a favore di altro partecipante alla gara, e' dovuta l'imposta stabilita per l'atto cui si riferisce la dichiarazione.

Allegato-art. 37

Art. 37. Mandato irrevocabile e atto di surrogazione([articolo 33 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art33)) 1. Il mandato irrevocabile con dispensa dall'obbligo di rendiconto e' soggetto all'imposta stabilita per l'atto per il quale e' stato conferito. 2. L'atto da cui risulta la surrogazione nei diritti del creditore, a norma degli [articoli 1201](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1201) e [1203 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1203), e' soggetto all'imposta stabilita per la cessione del diritto spettante al creditore surrogato.

Allegato-art. 38

Art. 38. Divisioni ([articolo 34 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art34)) 1. La divisione, con la quale a un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, e' considerata vendita limitatamente alla parte eccedente. La massa comune e' costituita nelle comunioni ereditarie dal valore, riferito alla data della divisione, dell'asse ereditario netto determinato a norma dell'imposta di successione. Ai soli fini della determinazione della massa comune e delle quote di diritto, nelle comunioni ereditarie si tiene conto anche dei beni donati in vita dal defunto ai soggetti tenuti alla collazione ai sensi degli [articoli 737 e seguenti del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art737); tali beni non sono soggetti all'imposta di registro in sede di divisione. Nelle altre comunioni, la massa comune e' costituita dai beni risultanti da precedente atto che abbia scontato l'imposta propria dei trasferimenti. 2. I conguagli superiori al 5 per cento del valore della quota di diritto, ancorche' attuati mediante accollo di debiti della comunione, sono soggetti all'imposta con l'aliquota stabilita per i trasferimenti mobiliari fino a concorrenza del valore complessivo dei beni mobili e dei crediti compresi nella quota e con l'aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari per l'eccedenza. 3. Quando risulta che il valore dei beni assegnati a uno dei condividenti determinato dall'ufficio a norma dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131), e' superiore a quello dichiarato, la differenza si considera conguaglio. 4. Agli effetti del presente articolo le comunioni tra i medesimi soggetti, che trovano origine in piu' titoli, sono considerate come una sola comunione se l'ultimo acquisto di quote deriva da successione a causa di morte.

Allegato-art. 39

Art. 39. Contratti a prezzo indeterminato ([articolo 35 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art35)) 1. Se il corrispettivo deve essere determinato posteriormente alla stipulazione di un contratto, l'imposta e' applicata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva del corrispettivo, da denunciare a norma dell'articolo 23. 2. Gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone a norma della [legge 27 luglio 1978, n. 392](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392), e della [legge 9 dicembre 1998, n. 431](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431), non hanno effetto ai fini della determinazione definitiva del corrispettivo dell'annualita' del contratto nel corso della quale si verificano. Qualora l'imposta sia stata corrisposta per l'intera durata del contratto di locazione gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone hanno effetto ai soli fini della determinazione della base imponibile in caso di proroga del contratto. 3. Se nel contratto e' prevista la possibilita' che il corrispettivo vari tra un minimo e un massimo, il valore da dichiarare a norma del comma 1 non puo' essere inferiore al minimo.

Allegato-art. 40

Art. 40. Contratti a tempo indeterminato e contratti con patto di proroga tacita o di recesso anticipato ([articolo 36 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art36)) 1. Per i contratti a tempo indeterminato l'imposta e' applicata in base alla durata dichiarata dalla parte che ne richiede la registrazione. Se alla data indicata il rapporto non sia cessato deve essere presentata all'ufficio, a norma dell'articolo 23, una nuova denuncia sulla base della quale l'imposta viene applicata in relazione alla maggiore durata del contratto. 2. Se la durata dell'atto dipende dalla vita di una persona si applicano le disposizioni dell'articolo 50. 3. Per i contratti con patto di proroga tacita l'imposta e' applicata in relazione alla durata pattuita, salvo l'obbligo delle parti di denunciare a norma dell'articolo 23 l'ulteriore periodo di durata del rapporto e di pagare la relativa imposta in base alle norme vigenti al momento in cui il contratto e' divenuto vincolante per il nuovo periodo. 4. Per i contratti, che attribuiscono a una parte il diritto di recedere prima della scadenza ma dopo un determinato periodo di tempo, l'imposta e' applicata in relazione a tale periodo, salvo integrazione per la ulteriore durata.

Allegato-art. 41

Art. 41. Atti dell'autorita' giudiziaria ([articolo 37 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art37)) 1. Gli atti dell'autorita' giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui e' parte l'amministrazione dello Stato. 2. Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell'articolo 70 all'ufficio che ha eseguito la registrazione.

Allegato-art. 42

Art. 42. Irrilevanza della nullita' e dell'annullabilita' dell'atto ([articolo 38 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art38)) 1. La nullita' o l'annullabilita' dell'atto non dispensa dall'obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta. 2. L'imposta assolta a norma del comma 1 deve essere restituita, per la parte eccedente la misura fissa, quando l'atto sia dichiarato nullo o annullato, per causa non imputabile alle parti, con sentenza passata in giudicato e non sia suscettibile di ratifica, convalida o conferma.

Allegato-art. 43

Art. 43. Atti soggetti a registrazione in caso d'uso ([articolo 39 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art39)) 1. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso l'imposta e' applicata in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta di registrazione.

Allegato-art. 44

Art. 44. Atti relativi a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto ([articolo 40 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art40)) 1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non e' dovuta a norma degli [articoli da 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art7) [a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art7septies), e quelle di cui all'articolo 21, comma 6, del medesimo [decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;633). La disposizione del secondo periodo non si applica alle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies), del citato [decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;633), e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del medesimo articolo 10, secondo comma, nonche' alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni. 2. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali di cui all'[articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;633~art10-com1-num8), ancorche' siano imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ovvero intervengano tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA. 3. Per le operazioni indicate nell'[articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;633~art11), l'imposta si applica sulla cessione o prestazione non soggetta all'imposta sul valore aggiunto.

Allegato-art. 45

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