DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 2025, n. 124
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, come modificato dal presente decreto: «Art. 10 (Trattamento di trasferta). - 1. Al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco inviato in missione, oltre alla normale retribuzione, compete: a) una indennita' di trasferta pari a: euro 20,66 per ogni periodo di ventiquattro ore di trasferta, ivi comprese le ore di viaggio; un importo determinato proporzionalmente per ogni ora di trasferta, ivi comprese le ore di viaggio, in caso di trasferte di durata inferiore alle ventiquattro ore o per le ore eccedenti le ventiquattro ore, in caso di trasferte di durata superiore alle ventiquattro ore; b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto; per i viaggi in aereo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; c) un'indennita' supplementare pari al cinque per cento del costo del biglietto aereo e del dieci per cento del costo per treno e nave; d) il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi ovvero delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per l'espletamento dell'incarico affidato, nei casi preventivamente individuati ed autorizzati dall'amministrazione; e) il compenso per lavoro straordinario, laddove previsto e in presenza delle relative autorizzazioni, nel caso che l'attivita' lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata; si considera, a tal fine, esclusivamente il tempo effettivamente lavorato, ivi compreso quello di conduzione dei mezzi di servizio, preventivamente autorizzata, con obbligo di sorveglianza e custodia del veicolo e di eventuali altri beni dell'amministrazione trasportati con esso. 2. Resta fermo che il personale, in occasione dello svolgimento di missioni all'interno del territorio nazionale, e' tenuto a fruire, per il vitto e per l'alloggio, delle apposite idonee strutture dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Laddove dette strutture non siano esistenti e disponibili, previa attestazione dei dirigenti preposti alle sedi centrali e territoriali in cui e' svolta la missione e previa autorizzazione del dirigente che dispone l'invio in missione, e' riconosciuto al personale, sulla base di idonea documentazione: a) al personale inviato in missione di durata superiore a dodici ore compete il rimborso delle spese documentate nel limite di euro 30,55 per un pasto e di complessivi euro 61,10 per due pasti, fermo restando che per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto; b) i medesimi limiti di rimborso si applicano al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che ne consentano la consumazione pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa. E' consentito il rimborso del documento fiscale con dicitura «pasto completo.»; c) nei casi di missione continuativa nella medesima localita' di durata non inferiore a trenta giorni, e' consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, purche' risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima localita'. 3. Al personale inviato in trasferta a supporto di delegazioni ufficiali dell'amministrazione, indipendentemente dalla qualifica di appartenenza, spettano i rimborsi e le agevolazioni previsti per i componenti della predetta delegazione. 4. Le attivita' svolte in particolari situazioni operative che non consentono di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, sono cosi' individuate, a titolo esemplificativo: a) attivita' di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza e di soccorso tecnico urgente; b) attivita' di riparazione e controllo urgente di impianti e apparecchiature; c) attivita' di esercitazione o che comportino imbarchi immediati su mezzi aeronautici e marittimi. 5. Al personale che svolge le attivita' di cui al comma 4 spetta la somma forfettaria onnicomprensiva e giornaliera di euro 20,66 lordi in luogo del rimborso del costo per il pasto e di euro 20,66 lordi per il pernottamento. 6. Al personale che fruisce del rimborso di cui al comma 2 spetta l'indennita' di cui al comma 1, lettera a), primo alinea, ridotta del settanta per cento; non e' ammessa in nessun caso l'opzione per l'indennita' di trasferta in misura intera. 7. Al personale inviato in trasferta spetta un'anticipazione non inferiore al settantacinque per cento del trattamento complessivo presumibilmente maturato ai sensi del presente articolo. 8. L'indennita' di cui al comma 1, lettera a), non spetta in caso di trasferte di durata inferiore alle quattro ore. Resta fermo il riconoscimento dei rimborsi previsti dall'articolo 12, ultimo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836. 9. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, l'indennita' di cui al comma 1, lettera a), non spetta laddove la sede di destinazione coincida con la localita' di residenza ovvero di dimora abituale, comunicata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64. 10. Il trattamento di trasferta cessa di essere corrisposto dopo i primi duecentoquaranta giorni di trasferta continuativa nella medesima localita'. 11. Per quanto non previsto dai precedenti commi, il trattamento di trasferta, ivi compreso quello relativo alle missioni all'estero, rimane disciplinato dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, e successive modifiche e integrazioni. 12. E' disapplicato, limitatamente al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 31 dicembre 2021, l'articolo 28 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 aprile 2002 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle aziende e amministrazioni autonome dello Stato sottoscritto in data 24 maggio 2000. "13. Il personale che, comandato in missione fuori dalla sede di servizio, utilizzi il mezzo aereo o il mezzo proprio senza la prevista autorizzazione e' rimborsato di una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario a tariffa base."».
Titolo II ISTITUTI NORMATIVI
Art. 11
Mensa
1.All'articolo 36, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025 il personale il cui orario di lavoro per esigenze di soccorso si sia protratto di oltre due ore rispetto alla normale turnazione di dodici ore, e di oltre sei ore rispetto alla normale turnazione notturna di dodici ore ha diritto a fruire gratuitamente della consumazione di un secondo pasto o, in alternativa, al buono pasto.».
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'articolo 36 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, come modificato dal presente decreto: «Art. 36 (Mensa). - 1. Per il personale direttivo impiegato in turnazioni di almeno dodici ore continuative l'orario di lavoro e' comprensivo del tempo per la consumazione del pasto. A decorrere dalla scadenza dei contratti dei servizi di ristorazione in essere, i pasti diurno e serale sono, di norma, fruiti gratuitamente presso la mensa di servizio; previa concertazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto e con le relative delegazioni regionali possono essere assicurati servizi sostitutivi della mensa. Nel caso i predetti servizi sostitutivi consistano nel buono pasto, dovranno essere assicurate opportune modalita' di distribuzione al fine di contenere i tempi di erogazione degli stessi. 2. Il personale direttivo che effettua orario di lavoro giornaliero, dopo sei ore continuative di lavoro, e' tenuto ad osservare una pausa di durata non inferiore a trenta minuti. Il medesimo personale, qualora effettui un orario di lavoro ordinario o straordinario, autorizzato, di durata non inferiore a sette ore al netto della pausa, ha diritto al servizio di mensa versando un contributo pari al venti per cento del costo del pasto o ai servizi sostitutivi della mensa corrisposti con una riduzione del venti per cento. Il personale direttivo e dirigente che effettua almeno nove ore di lavoro ha diritto al servizio di mensa gratuito ovvero ai servizi sostitutivi della mensa. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025 il personale il cui orario di lavoro per esigenze di soccorso si sia protratto di oltre due ore rispetto alla normale turnazione di dodici ore, e di oltre sei ore rispetto alla normale turnazione notturna di dodici ore ha diritto a fruire gratuitamente della consumazione di un secondo pasto o, in alternativa, al buono pasto. 3. Il personale impegnato in corsi di formazione e aggiornamento professionale di durata giornaliera, non inferiore alle otto ore, ha diritto di usufruire del servizio di mensa gratuito, ove disponibile, ovvero di servizi sostitutivi della mensa. 4. Nel rispetto delle turnazioni di servizio, al personale impiegato in eventi calamitosi e' garantito il servizio di mensa gratuito, ove disponibile, ovvero i servizi sostitutivi della mensa, senza decurtazione dei trenta minuti di pausa, qualora ricorra la necessita' di continuita' del servizio.».
Art. 12
Permessi
1.All'articolo 6, comma 1, ultimo capoverso del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come modificato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, dopo le parole: «entro sette giorni lavorativi dal decesso» sono inserite le seguenti: «o dalla data del funerale.».
Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell'articolo 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, come modificato dal presente decreto: «Art. 22 (Permessi retribuiti). - 1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole da "decesso" a "n. 53." sono sostituite dalle seguenti: "decesso o documentata grave infermita' del coniuge, di un parente entro il secondo grado o di un affine di primo grado, in ragione di tre giorni all'anno per evento, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53. Il permesso per lutto puo' essere fruito entro sette giorni lavorativi dal decesso o dalla data del funerale."; b) al comma 3 la parola "trenta" e' sostituita dalla parola "quarantacinque".».
Art. 13
Tutela della genitorialita'
Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta n.168 del 19 luglio 2008, come modificato dal presente decreto: «Art. 12 (Tutela delle lavoratrici madri). - 1. Le lavoratrici madri adibite al servizio di soccorso dovranno essere impiegate a servizi giornalieri connessi con l'attivita' operativa che non comportino pericoli per la gestazione, a partire dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto. 2. Sono escluse dalla effettuazione di turni notturni le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino. 3. A domanda, la madre o il padre in situazione monoparentale puo' chiedere l'esonero dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del quattordicesimo anno di eta' del figlio. 3-bis. A domanda, e' previsto l'esonero dal turno notturno per il dipendente che assiste un figlio affetto da patologie gravi che richiedono terapie salvavita opportunamente documentate dall'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata. 4. I genitori che espletano funzioni tecnico-operative possono richiedere l'esonero dalla sovrapposizione completa dei turni fino a sei anni di eta' dei figli. 5. La lavoratrice madre con figli di eta' inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerata dai turni continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei turni, non puo' essere inviata in missione fuori sede per piu' di una giornata, senza il consenso.».
Art. 14
Cessione solidale del congedo ordinario
Note all'art. 14: - Si riporta il testo dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, come modificato dal presente decreto: «Art. 21 (Cessione solidale del congedo ordinario). - 1. Su base volontaria e a titolo gratuito, il personale direttivo e dirigente puo' cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia esigenza di prestare assistenza a figli che necessitino di cure costanti, e/o al coniuge convivente, ovvero al convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero ai genitori conviventi, che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti, nonche' ai genitori non conviventi, affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata: a) le giornate di congedo ordinario, nella propria disponibilita', eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66; b) le quattro giornate di riposo per le festivita' soppresse. 2. I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessita' considerate nel comma 1 possono presentare specifica richiesta all'Amministrazione, reiterabile, di utilizzo di congedo ordinario e giornate di riposo per una misura massima di trenta giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessita' delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata. 3. L'Amministrazione rende tempestivamente nota la richiesta a tutto il personale in servizio, anche in sedi diverse da quella di appartenenza del dipendente richiedente, garantendo l'anonimato del richiedente. 4. Il personale direttivo e dirigente che intende aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizza la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intende cedere. 5. Nel caso in cui il numero di giorni di congedo ordinario o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni e' effettuata in misura proporzionale da tutti gli offerenti. 6. Nel caso in cui il numero di giorni di congedo ordinario o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti. 7. Il dipendente richiedente puo' fruire delle giornate cedute solo dopo la completa fruizione delle giornate di congedo ordinario o di festivita' soppresse, nonche' dei permessi e dei riposi compensativi allo stesso spettanti. 8. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, le giornate di congedo ordinario e di riposo acquisite rimangono nella disponibilita' del richiedente fino al perdurare delle necessita' che hanno giustificato la cessione. 9. Ove cessino le condizioni di necessita' legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, del congedo ordinario e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilita' degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalita'. 10. La presente disciplina potra' essere oggetto di revisione ai fini di una possibile estensione ad altri soggetti e per altre esigenze di natura solidale.».
Art. 15
Lavoro agile
1.Dopo il comma 1 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120 e' aggiunto il seguente: «2. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025, ai fini dell'erogazione del buono pasto, le ore di lavoro convenzionali della giornata di lavoro resa in modalita' agile sono pari alle ore di lavoro ordinarie che il dipendente avrebbe svolto per la medesima giornata se avesse reso la prestazione in presenza.».
Note all'art. 15: - Si riporta il testo dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, come modificato dal presente decreto: «Art. 32 (Lavoro agile). - 1. Il personale direttivo appartenente ai ruoli tecnico-professionali che non ricopre posizioni organizzative e non inserito, anche con funzioni di supporto, nel dispositivo di soccorso, puo' svolgere la propria prestazione di lavoro con la modalita' del lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, e del lavoro da remoto, mediante accordo individuale e secondo la disciplina adottata con decreto del Ministro dell'interno, previa concertazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto. 2. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025, ai fini dell'erogazione del buono pasto, le ore di lavoro convenzionali della giornata di lavoro resa in modalita' agile sono pari alle ore di lavoro ordinarie che il dipendente avrebbe svolto per la medesima giornata se avesse reso la prestazione in presenza.».
Art. 16
Banca delle ore
1.L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, e' sostituito dal seguente: «Art. 23 (Banca delle ore). - 1. Al dipendente che espleta prestazioni lavorative debitamente autorizzate, aggiuntive all'orario d'obbligo, e' riconosciuto il diritto al pagamento delle prestazioni straordinarie entro i limiti fissati dall'Amministrazione sulla base delle disponibilita' di bilancio. 2. Al fine di consentire una maggiore flessibilita' nella fruizione delle ore di lavoro straordinario e' istituita una banca delle ore, con un conto individuale per ciascun dipendente, nel quale, a richiesta dello stesso, confluiscono le ore prestate di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, entro un limite complessivo annuo individuale stabilito in sede di contrattazione integrativa nei limiti delle risorse stanziate sui relativi capitoli del bilancio dell'amministrazione e non retribuite nonche' le ore, autorizzate dall'Amministrazione, prestate in eccedenza ai limiti di straordinario definiti annualmente, e non retribuite. Delle ore accantonate puo' essere richiesto da ciascun dipendente il pagamento entro i limiti della disponibilita' di bilancio con esclusione delle maggiorazioni per straordinario di cui al comma successivo ovvero il riposo compensativo, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei dipendenti contemporaneamente ammessi alla fruizione. 3. Le sole maggiorazioni percentuali relative alle ore di straordinario, di cui all'articolo 26, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del CCNL del comparto aziende e delle amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto in data 24 maggio 2000, o supplementari, accantonate in banca delle ore sono comunque retribuite e devono essere corrisposte al dipendente nel mese successivo a quello nel quale sia stata resa la relativa prestazione lavorativa nei limiti delle disponibilita' di bilancio. 4. I riposi compensativi di cui al comma 2 devono essere fruiti entro i due anni successivi a quello di maturazione. 5. Le modalita' organizzative e applicative della banca delle ore sono individuate dal capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, con carattere di uniformita' sul territorio e mediante l'utilizzo di sistemi informatici che prevedano la conservazione nel tempo dei provvedimenti di autorizzazione alle prestazioni di lavoro straordinario.».
Titolo III TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DIRIGENTE
Art. 17
Nuovi stipendi
1.Gli stipendi annui lordi del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle: Parte di provvedimento in formato grafico
2.Gli stipendi annui lordi del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle: Parte di provvedimento in formato grafico
3.Gli stipendi annui lordi del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle: Parte di provvedimento in formato grafico
4.Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
5.Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 1 e 2 sono pari all'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, e dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
6.I valori stipendiali di cui al comma 3 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120 e dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 come incrementata a decorrere dal 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Note all'art. 17: - Per i riferimenti l'articolo 22-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, si vedano le note all'articolo 2. - Per i riferimenti all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 si vedano le note all'articolo 2. - Per i riferimenti all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120 si vedano le note all'articolo 2. - Per il comma 609, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si vedano le note alle premesse. - Per il comma 28, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si vedano le note alle premesse.
Art. 18
Effetti dei nuovi stipendi
1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 4, 5 e 6 del presente decreto le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.
2.I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 17 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti del trattamento di fine servizio si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3.La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.
Note all'art. 18: - Per i riferimenti all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, si vedano le note all'articolo 3. - Per i riferimenti all'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 si vedano le note all'articolo 3.
Art. 19
Quota fissa della retribuzione di rischio e di posizione
1.La quota fissa della retribuzione di rischio e di posizione del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabilita dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, e' incrementata delle misure mensili lorde, a decorrere dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, e rideterminata nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle: Parte di provvedimento in formato grafico
2.La quota fissa della retribuzione di rischio e di posizione del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabilita dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, e' incrementata delle misure mensili lorde, a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, e rideterminata nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle: Parte di provvedimento in formato grafico
3.La retribuzione di rischio e di posizione di parte fissa di cui ai commi 1 e 2, nella relativa misura mensile, e' corrisposta per tredici mensilita'.
Note all'art. 19: - Per i riferimenti all'articolo 22-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, si vedano le note all'articolo 2.
Art. 20
Quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione
1.La quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' determinata con accordo integrativo nazionale recepito con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile in relazione alla graduazione degli incarichi di funzione disposta con decreto del Ministro dell'Interno ai sensi degli articoli 200 e 209 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Note all'art. 20: - Si riporta il testo degli articoli 200 e 209 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: «Art. 200 (Individuazione degli incarichi di livello dirigenziale). - 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei Ministeri, gli incarichi da conferire ai primi dirigenti del Corpo nazionale, nell'ambito delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro dell'interno. Con lo stesso provvedimento sono individuati gli incarichi da conferire ai dirigenti superiori, ivi compresi quelli di particolare rilevanza. Per gli incarichi individuati ai sensi del presente comma, le funzioni vicarie, la provvisoria sostituzione del titolare, in caso di assenza o di impedimento, e la reggenza, in attesa della nomina del titolare, sono riservate, in relazione alle specifiche funzioni di ciascun ruolo di appartenenza, ad un altro dirigente del Corpo nazionale o ad un funzionario appartenente ai ruoli dei direttivi del Corpo. 2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalita' di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione degli incarichi di cui al medesimo comma.». «Art. 209 (Retribuzione di rischio e di posizione). - 1. La componente del trattamento economico, correlata ai rischi assunti, agli incarichi di funzione ricoperti e alle responsabilita' esercitate, e' attribuita a tutti i dirigenti del Corpo nazionale. 2. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede alla graduazione degli incarichi di funzione ricoperti, sulla base della loro rilevanza, dei livelli di responsabilita' connessi e delle condizioni di disagio delle sedi, in relazione alle condizioni ambientali e organizzative nelle quali il servizio e' svolto. 3. La misura della retribuzione di rischio e di posizione, in attuazione delle disposizioni emanate con il decreto di cui al comma 2, e' determinata attraverso il procedimento negoziale.».
Art. 21
Effetti sugli assegni personali riassorbibili
1.Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione dell'articolo 17 del presente decreto costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.
Note all'art. 21: - Per i riferimenti all'articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, si vedano le note all'articolo 6.
Art. 22
Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello non generale
2.Restano ferme le altre disposizioni relative alla composizione del predetto fondo e all'utilizzo dello stesso.
Note all'art. 22: - Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120: «Art. 16 (Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello non generale). - 1. Il fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei primi dirigenti e dei dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42, e' aumentato dalle seguenti risorse annue, ulteriori rispetto a quelle utilizzate per gli incrementi di cui all'articolo 13 del presente decreto: a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione: per l'anno 2021: euro 20.564,50; a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere per l'anno 2022: euro 51.654,96; b) per la retribuzione di risultato: per l'anno 2019: euro 721,42; per l'anno 2020: euro 1.170,08; per l'anno 2021: euro 63.383,32; a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere per l'anno 2022: euro 111.889,52. 2. Gli importi afferenti agli anni 2019, 2020 e 2021 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. 3. In relazione all'espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti di livello non generale in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dall'amministrazione o su designazione della stessa, i cui compensi affluiscono al fondo di cui al comma 1, al titolare dell'incarico e' corrisposta, a integrazione della retribuzione individuale di risultato, una quota del compenso spettante in base alla vigente disciplina, da definirsi con accordo integrativo nazionale, in una misura ricompresa tra il cinquanta per cento e il sessantasei per cento dell'importo al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione. La quota residua dei compensi affluiti al predetto fondo e' destinata all'incremento della retribuzione di risultato. 4. In relazione all'espletamento di incarichi di reggenza conferiti con provvedimento formale dall'amministrazione, al dirigente di livello non generale che sostituisce il titolare e' attribuito, a integrazione della retribuzione individuale di risultato, in caso di pieno raggiungimento degli obiettivi, per il periodo di sostituzione, un importo di una misura ricompresa dal quindici per cento al venticinque per cento del valore economico della retribuzione di rischio e di posizione prevista per l'incarico del dirigente sostituito, da definirsi col medesimo accordo integrativo nazionale di cui al comma 3, tenendo conto, in particolare, dell'ambito territoriale degli incarichi ricoperti. 5. Fino alla stipula del suddetto accordo integrativo continuano ad applicarsi le previsioni di cui agli articoli 2 e 3 dell'accordo decentrato a livello nazionale della dirigenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del 18 luglio 2007.».
Art. 23
Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello generale
2.Restano ferme le altre disposizioni relative alla composizione del predetto fondo e all'utilizzo dello stesso.
Note all'art. 23: - Si riporta il testo dell'articolo 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120: «Art. 17 (Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello generale). - 1. Il fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42, e' aumentato dalle seguenti risorse annue, ulteriori rispetto a quelle utilizzate per gli incrementi di cui all'articolo 13 del presente decreto: a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione: per l'anno 2021: euro 9.663,74; a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere per l'anno 2022: euro 24.273,88; b) per la retribuzione di risultato: per l'anno 2019: euro 198,99; per l'anno 2020: euro 322,75; per l'anno 2021: euro 13.492,06; a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere per l'anno 2022: euro 20.837,53. 2. Gli importi afferenti agli anni 2019, 2020 e 2021 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. 3. In relazione all'espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dall'amministrazione o su designazione della stessa, i compensi affluiscono interamente al fondo di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sono destinati all'incremento della retribuzione di risultato. 4. In relazione all'espletamento di incarichi di reggenza conferiti con provvedimento formale dall'amministrazione, al dirigente di livello generale che sostituisce il titolare e' attribuito, a integrazione della retribuzione individuale di risultato, in caso di pieno raggiungimento degli obiettivi, per il periodo di sostituzione, un importo di una misura ricompresa dal quindici per cento al venticinque per cento del valore economico della retribuzione di rischio e di posizione prevista per l'incarico del dirigente sostituito, da definirsi col medesimo accordo integrativo nazionale di cui all'articolo 16, comma 3, tenendo conto anche dell'ambito territoriale degli incarichi ricoperti. 5. Anche con riferimento al personale di cui all'articolo 16 del presente decreto, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo integrativo nazionale di cui al comma 3 del medesimo articolo, sono disapplicati gli articoli 60 e 61 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area I - dirigenza del 21 aprile 2006 ed e' soppresso l'accordo decentrato di livello nazionale del 18 luglio 2007 per la disciplina delle modalita' di utilizzo dei compensi ai dirigenti dei Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per incarichi aggiuntivi, sostituzione del dirigente titolare e clausola di salvaguardia. 6. Restano ferme le altre disposizioni relative alla composizione del predetto fondo ed all'utilizzo dello stesso.».
Titolo IV CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
Art. 24
Contrattazione integrativa
1.All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come sostituito dall'articolo 41, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. Decorso tale termine, che puo' essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica puo' procedere alla stipula dell'accordo integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative. Sono fatti salvi gli effetti dell'accordo sottoscritto in via definitiva trascorso il termine di trenta giorni, laddove i controlli di cui al comma 5 abbiano esito negativo. Per gli effetti finanziari, l'ammontare complessivo delle somme eventualmente erogate in difformita' al parere degli organi di controllo, formulato oltre il termine di cui al comma 5, e' portato in riduzione del fondo di produttivita', per il personale direttivo, e del fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato, per il personale dirigente, per l'anno successivo, in sede di accertamento della consistenza dei fondi medesimi.».
Note all'art. 24: - Si riporta il testo dell'articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, come modificato dal presente decreto: «Art. 41 (Contrattazione integrativa). - 1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 e' sostituito dal seguente: "Art. 15 (Contrattazione integrativa). - 1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 228 e 230 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la contrattazione integrativa si effettua tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto. 2. La contrattazione integrativa si svolge sulle seguenti materie: a) attuazione della disciplina concernente il trattamento economico accessorio, ivi compreso quello collegato al risultato connesso al raggiungimento degli obiettivi assegnati e al conferimento delle posizioni organizzative al personale direttivo; b) utilizzo delle risorse economiche destinate al personale direttivo e dirigente; c) criteri generali per la mobilita' a domanda del personale direttivo; d) criteri generali per la pianificazione dei programmi di formazione, mantenimento e aggiornamento professionale; e) criteri generali sulle misure concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro; f) criteri generali per lo svolgimento del servizio di reperibilita' e per la programmazione dei relativi turni; g) criteri generali sulle attivita' socio-assistenziali del personale e welfare contrattuale; h) utilizzo delle risorse dei fondi di produttivita' e di retribuzione di rischio, posizione e risultato per i dirigenti nell'ambito dei criteri e delle modalita' previste nell'accordo negoziale; i) disciplina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 3. Nelle materie di contrattazione integrativa, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto un accordo, le parti riassumono la liberta' di iniziativa; d'intesa tra le parti, il termine e' prorogabile di altri trenta giorni. 4. La contrattazione integrativa non puo' essere in contrasto con i vincoli risultanti dal presente decreto o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale del bilancio del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. 5. Le ipotesi di accordi integrativi nazionali, corredati da un'apposita relazione tecnico - finanziaria e una relazione illustrativa certificate dal competente organo di controllo, sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato che le esaminano entro trenta giorni e ne accertano congiuntamente la compatibilita' di cui al comma 4. 5-bis. Decorso tale termine, che puo' essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica puo' procedere alla stipula dell'accordo integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative. Sono fatti salvi gli effetti dell'accordo sottoscritto in via definitiva trascorso il termine di trenta giorni, laddove i controlli di cui al comma 5 abbiano esito negativo. Per gli effetti finanziari, l'ammontare complessivo delle somme eventualmente erogate in difformita' al parere degli organi di controllo, formulato oltre il termine di cui al comma 5, e' portato in riduzione del fondo di produttivita', per il personale direttivo, e del fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato, per il personale dirigente, per l'anno successivo, in sede di accertamento della consistenza dei fondi medesimi. 6. Per le materie oggetto della contrattazione integrativa nazionale e della contrattazione decentrata a livello centrale e territoriale si applica la normativa derivante dai relativi precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi.».
Sezione II Armonizzazione del sistema delle indennità spettanti al personale dei ruoli direttivi delle specialità aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori e del personale direttivo che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia.
Art. 25
Ambito di applicazione e durata
1.Ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente decreto disciplina il sistema delle indennita' spettanti al personale dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali di cui agli articoli 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies e 13-septies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e al personale dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, questi ultimi nel limite di un contingente complessivo non superiore a 25 unita', volto a valorizzare l'impiego operativo, la continuita' del servizio, la qualificazione e l'esperienza specifica acquisita, nonche' la previsione di benefici economici finalizzati al mantenimento delle indennita' specialistiche in godimento nei casi di indisponibilita' dal servizio per infermita', temporanea o permanente, dipendente da causa di servizio e nei casi di decadenza del brevetto o della licenza ovvero del titolo comunque denominato abilitativo allo svolgimento delle attivita' di soccorso tecnico specialistico, ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, come modificato dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito in legge 12 luglio 2024, n. 101 e dell'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120.
2.Le disposizioni normative ed economiche relative alla disciplina del sistema delle indennita', di cui agli articoli 27 e 28, spettanti al personale di cui al comma 1 che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco entrano in vigore il 1° gennaio 2025 e l'attribuzione delle relative nuove misure decorre dalla medesima data. Restano ferme le diverse decorrenze previste dal presente decreto.
Note all'art. 25: - Per i riferimenti all'articolo 228 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note all'articolo 1. - Si riporta il testo degli articoli 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies e 13-septies del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97: «Art. 13-quater (Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante). - 1. In un'apposita sezione del comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituiti i seguenti ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante: a) Ruolo dei direttivi speciali dei piloti di aeromobile, articolato in tre qualifiche: 1) pilota di aeromobile vice direttore speciale; 2) pilota di aeromobile direttore speciale; 3) pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale; b) Ruolo dei direttivi speciali degli specialisti di aeromobile, articolato in tre qualifiche: 1) specialista di aeromobile vice direttore speciale; 2) specialista di aeromobile direttore speciale; 3) specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale. 2. Il personale specialista aeronavigante che presta servizio presso i reparti volo ovvero presso gli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, e' inquadrato nelle qualifiche dei ruoli di cui al comma 1 secondo quanto indicato ai commi seguenti. 3. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che sia stato inquadrato nella predetta qualifica a decorrere dal 1° gennaio 2006 ovvero che abbia maturato trenta anni di effettivo servizio e che sia in possesso del brevetto e della licenza di pilota o di specialista di aeromobile, e' inquadrato, rispettivamente, nelle qualifiche ad esaurimento di pilota di aeromobile vice direttore speciale e di specialista di aeromobile vice direttore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 4. 4. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso del brevetto e della licenza di pilota o di specialista di aeromobile, e' inquadrato, rispettivamente, nelle qualifiche ad esaurimento di pilota di aeromobile vice direttore speciale e di specialista di aeromobile vice direttore speciale. 5. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato due anni e meno di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso del brevetto e della licenza di pilota o di specialista di aeromobile, e' inquadrato, rispettivamente, nelle qualifiche ad esaurimento di pilota di aeromobile direttore speciale e di specialista di aeromobile direttore speciale. 6. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso del brevetto e della licenza di pilota o di specialista di aeromobile di aeromobile, e' inquadrato, rispettivamente, nelle qualifiche ad esaurimento di pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale e di specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui ai commi 8 e 7. 7. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo, in possesso del brevetto e della licenza di pilota o di specialista di aeromobile, e' inquadrato, rispettivamente, nelle qualifiche ad esaurimento di pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale e di specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 8. 8. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo denominato "esperto", in possesso del brevetto e della licenza di pilota o di specialista di aeromobile, e' inquadrato, rispettivamente, nelle qualifiche ad esaurimento di pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale e di specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale. 9. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 4 e 5 conserva, ai fini della progressione alle qualifiche superiori, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. 10. La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile direttore speciale e di specialista di aeromobile direttore speciale e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, rispettivamente, ai piloti di aeromobile vice direttori speciali e agli specialisti di aeromobile vice direttori speciali che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. 11. La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale e di specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, rispettivamente, ai piloti di aeromobile direttori speciali e agli specialisti di aeromobile direttori speciali che abbiano maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. 12. Al personale di cui al presente articolo che abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nelle qualifiche dei ruoli ad esaurimento e' attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale e' attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio. Gli scatti convenzionali non sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, abbia riportato una valutazione inferiore a sufficiente, secondo i criteri di cui al comma 19, o una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria o sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione degli scatti convenzionali avviene anche con effetto retroattivo. 13. E' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento o di applicazione di una sanzione meno grave della sanzione pecuniaria, l'inquadramento nel ruolo sara' effettuato con effetto retroattivo. 14. E' altresi' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale che, nel quinquennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria ovvero che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 15. Il personale escluso dall'inquadramento di cui al presente articolo ai sensi dei commi 13 e 14 e' inquadrato secondo quanto indicato al comma seguente. 16. Il personale che riveste la qualifica di: a) ispettore antincendi esperto, che sia stato inquadrato nella predetta qualifica a decorrere dal 1° gennaio 2006 ovvero che abbia maturato trenta anni di effettivo servizio e che sia in possesso del brevetto e della licenza di pilota o di specialista di aeromobile, e' inquadrato, rispettivamente, nelle istituite qualifiche di pilota di aeromobile ispettore coordinatore o di specialista di aeromobile ispettore coordinatore, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui alla lettera b); b) sostituto direttore antincendi, in possesso del brevetto e della licenza di pilota o di specialista di aeromobile, e' inquadrato, rispettivamente, nelle istituite qualifiche di pilota di aeromobile ispettore coordinatore o di specialista di aeromobile ispettore coordinatore; c) sostituto direttore antincendi capo e di sostituto direttore antincendi capo denominato "esperto", in possesso del brevetto e della licenza di pilota o di specialista di aeromobile, e' inquadrato, rispettivamente, nelle istituite qualifiche di pilota di aeromobile ispettore coordinatore o di specialista di aeromobile ispettore coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 17. Il personale specialista aeronavigante ad esaurimento presta servizio presso i reparti volo e puo' essere impiegato presso gli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; svolge le funzioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nell'ambito delle materie attinenti alla specialita' posseduta. 18. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato nei ruoli di cui al comma 1, e' reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nella qualifica iniziale dei ruoli delle specialita' aeronaviganti. 19. Il personale di cui al presente articolo e' valutato annualmente dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Art. 13-quinquies (Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore). - 1. In un'apposita sezione del comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' istituito il ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore, articolato in tre qualifiche: 1) elisoccorritore vice direttore speciale; 2) elisoccorritore direttore speciale; 3) elisoccorritore direttore coordinatore speciale. 2. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che sia stato inquadrato nella predetta qualifica a decorrere dal 1° gennaio 2006 ovvero che abbia maturato trenta anni di effettivo servizio e che sia in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B, e' inquadrato, a domanda, nella qualifica ad esaurimento di elisoccorritore vice direttore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 3. 3. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B, e' inquadrato, a domanda, nella qualifica ad esaurimento di elisoccorritore vice direttore speciale. 4. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato due anni e meno di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B, e' inquadrato, a domanda, nella qualifica ad esaurimento di elisoccorritore direttore speciale. 5. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B, e' inquadrato, a domanda, nella qualifica ad esaurimento di elisoccorritore direttore coordinatore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui ai commi 7 e 6. 6. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo, in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B, e' inquadrato, a domanda, nella qualifica ad esaurimento di elisoccorritore direttore coordinatore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 7. 7. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo denominato "esperto", in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B, e' inquadrato, a domanda, nella qualifica ad esaurimento di elisoccorritore direttore coordinatore speciale. 8. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 3 e 4 conserva, ai fini della promozione alle qualifiche superiori, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. 9. La promozione alla qualifica di elisoccorritore direttore speciale e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli elisoccorritori vice direttori speciali che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. 10. La promozione alla qualifica di elisoccorritore direttore coordinatore speciale e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli elisoccorritori direttori speciali che abbiano maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. 11. Al personale di cui al presente articolo che abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nelle qualifiche del ruolo ad esaurimento e' attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale e' attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio. Gli scatti convenzionali non sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, abbia riportato una valutazione inferiore a sufficiente, secondo i criteri di cui al comma 17, o una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria o sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione degli scatti convenzionali avviene anche con effetto retroattivo. 12. E' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento o di applicazione di una sanzione meno grave della sanzione pecuniaria, l'inquadramento nel ruolo sara' effettuato con effetto retroattivo. 13. E' altresi' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale che, nel quinquennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria ovvero che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 14. Il personale escluso dall'inquadramento di cui al presente articolo ai sensi dei commi 12 e 13 e' inquadrato nel ruolo degli ispettori antincendi, ai sensi dell'articolo 247 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 15. Il personale specialista elisoccorritore ad esaurimento presta servizio presso i reparti volo e puo' essere impiegato presso gli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; svolge le funzioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nell'ambito delle materie attinenti alla specialita' posseduta. 16. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato nel ruolo di cui al comma 1, e' reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nella qualifica iniziale del ruolo degli specialisti elisoccorritori. 17. Il personale di cui al presente articolo e' valutato annualmente dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Art. 13-sexies (Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista nautico). - 1. In un'apposita sezione del comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituiti i seguenti ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista nautico: a) Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di coperta, articolato in tre qualifiche: 1) nautico di coperta vice direttore speciale; 2) nautico di coperta direttore speciale; 3) nautico di coperta direttore coordinatore speciale; b) Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di macchina, articolato in tre qualifiche: 1) nautico di macchina vice direttore speciale; 2) nautico di macchina direttore speciale; 3) nautico di macchina direttore coordinatore speciale. 2. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che sia stato inquadrato nella predetta qualifica a decorrere dal 1° gennaio 2006 ovvero che abbia maturato trenta anni di effettivo servizio e che sia in possesso di brevetto e di abilitazione di nautico di coperta o di nautico di macchina, e' inquadrato, a domanda, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di nautico di coperta vice direttore speciale e di nautico di macchina vice direttore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 3. 3. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso di brevetto e di abilitazione di nautico di coperta o di nautico di macchina, e' inquadrato, a domanda, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di nautico di coperta vice direttore speciale e di nautico di macchina vice direttore speciale. 4. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato due anni e meno di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso di brevetto e di abilitazione di nautico di coperta o di nautico di macchina, e' inquadrato, a domanda, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di nautico di coperta direttore speciale e di nautico di macchina direttore speciale. 5. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso di brevetto e di abilitazione di nautico di coperta o di nautico di macchina, e' inquadrato, a domanda, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di nautico di coperta direttore coordinatore speciale e di nautico di macchina direttore coordinatore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui ai commi 7 e 6. 6. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo, in possesso di brevetto e di abilitazione di nautico di coperta o di nautico di macchina, e' inquadrato, a domanda, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di nautico di coperta direttore coordinatore speciale e di nautico di macchina direttore coordinatore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 7. 7. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo denominato "esperto", in possesso di brevetto e di abilitazione di nautico di coperta o di nautico di macchina, e' inquadrato, a domanda, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di nautico di coperta direttore coordinatore speciale e di nautico di macchina direttore coordinatore speciale. 8. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 3 e 4 conserva, ai fini della promozione alle qualifiche superiori, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. 9. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta direttore speciale e di nautico di macchina direttore speciale e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, rispettivamente, ai nautici di coperta vice direttori speciali e ai nautici di macchina vice direttori speciali che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. 10. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta direttore coordinatore speciale e di nautico di macchina direttore coordinatore speciale e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, rispettivamente, ai nautici di coperta direttori speciali e ai nautici di macchina direttori speciali che abbiano maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. 11. Al personale di cui al presente articolo che abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nelle qualifiche dei ruoli ad esaurimento e' attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale e' attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio. Gli scatti convenzionali non sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, abbia riportato una valutazione inferiore a sufficiente, secondo i criteri di cui al comma 17, o una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria o sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione degli scatti convenzionali avviene anche con effetto retroattivo. 12. E' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento o di applicazione di una sanzione meno grave della sanzione pecuniaria, l'inquadramento nel ruolo sara' effettuato con effetto retroattivo. 13. E' altresi' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale che, nel quinquennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria ovvero che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 14. Il personale escluso dall'inquadramento di cui al presente articolo ai sensi dei commi 12 e 13 e' inquadrato nel ruolo degli ispettori antincendi, ai sensi dell'articolo 247 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 15. Il personale specialista nautico ad esaurimento presta servizio presso i distaccamenti portuali e puo' essere impiegato presso gli uffici del servizio nautico della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; svolge le funzioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nell'ambito delle materie attinenti alla specialita' posseduta. 16. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato nei ruoli di cui al comma 1, e' reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nella qualifica iniziale dei ruoli delle specialita' nautiche. 17. Il personale di cui al presente articolo e' valutato annualmente dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Art. 13-septies (Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore). - 1. In un'apposita sezione del comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' istituito il ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore, articolato in tre qualifiche: 1) sommozzatore vice direttore speciale; 2) sommozzatore direttore speciale; 3) sommozzatore direttore coordinatore speciale. 2. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che sia stato inquadrato nella predetta qualifica a decorrere dal 1° gennaio 2006 ovvero che abbia maturato trenta anni di effettivo servizio e che sia in possesso del brevetto di sommozzatore e' inquadrato, a domanda, nella istituita qualifica di sommozzatore vice direttore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 3. 3. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia meno di due anni di servizio nella qualifica e che sia in possesso del brevetto di sommozzatore e' inquadrato, a domanda, nella istituita qualifica di sommozzatore vice direttore speciale. 4. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato due anni e meno di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso del brevetto di sommozzatore e' inquadrato, a domanda, nella istituita qualifica di sommozzatore direttore speciale. 5. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso del brevetto di sommozzatore e' inquadrato, a domanda, nella istituita qualifica di sommozzatore direttore coordinatore speciale. 6. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo, in possesso del brevetto di sommozzatore, e' inquadrato, a domanda, nella istituita qualifica di sommozzatore direttore coordinatore speciale. 7. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo denominato "esperto", in possesso del brevetto di sommozzatore e' inquadrato, a domanda, nella istituita qualifica di sommozzatore direttore coordinatore speciale. 8. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 3 e 4 conserva, ai fini della promozione alle qualifiche superiori, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. 9. Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni degli altri ruoli dei direttivi speciali del personale specialista in materia di progressione in carriera e attribuzione degli scatti convenzionali. 10. E' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento o di applicazione di una sanzione meno grave della sanzione pecuniaria, l'inquadramento nel ruolo sara' effettuato con effetto retroattivo. 11. E' altresi' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale che, nel quinquennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria ovvero che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 12. Il personale escluso dall'inquadramento di cui al presente articolo e' inquadrato nel ruolo degli ispettori antincendi, ai sensi dell'articolo 247 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 13. Il personale specialista sommozzatore ad esaurimento presta servizio presso i nuclei sommozzatori e puo' essere impiegato presso gli uffici del servizio sommozzatori della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; svolge le funzioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nell'ambito delle materie attinenti alla specialita' posseduta. 14. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato nel ruolo di cui al comma 1, e' reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nella qualifica iniziale del ruolo degli specialisti sommozzatori. 15. Il personale di cui al presente articolo e' valutato annualmente dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.». - Per i riferimenti all'articolo 17-bis, comma 5 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti all'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, si vedano le note alle premesse.
Art. 26
Indennita' specialistiche
1.Ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, al personale dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali di cui agli articoli 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies e 13-septies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e al personale dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite di un contingente complessivo non superiore a 25 unita', che espleta funzioni specialistiche aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori, titolare di specifico brevetto e/o abilitazione in corso di validita' e assegnato presso strutture o sedi centrali e territoriali con competenze specialistiche, sono riconosciute indennita' mensili per lo svolgimento delle particolari suddette funzioni di volo, navigazione e immersione necessarie ad assicurare la presenza in servizio, la gestione e l'operativita' del settore di appartenenza, secondo le esigenze dell'Amministrazione.
2.Le indennita' di cui agli articoli 27 e 28 del presente decreto sono corrisposte per dodici mensilita' quali emolumenti accessori secondo le vigenti procedure di erogazione.
3.A decorrere dal 1° gennaio 2025 sono disapplicate, limitatamente al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le previsioni contrattuali e negoziali che istituiscono e regolano analoghi compensi per il suddetto personale e, in particolare, l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, l'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, l'articolo 59, commi 1, 2 e 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto aziende del 5 aprile 1996, l'articolo 45, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, l'articolo 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo del 26 maggio 2004.
4.Resta confermato quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Note all'art. 26: - Si riporta il testo dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, recante: «Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»: «Art. 45 (Attivita' specialistiche). - 1. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 1 dell'articolo 159 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, costituiscono specialita' del Corpo nazionale, in relazione al particolare impiego del personale specificamente preparato, le attivita' di soccorso tecnico specialistico espletate da: a) elicotteristi e piloti d'aereo; b) sommozzatori; c) nautici; d) radioriparatori. 2. Al personale di cui al comma 1, in possesso di brevetto o certificazione rilasciata dal Dipartimento a seguito del superamento di corso di formazione specialistica, e' rilasciato il libretto individuale di specialita'. 3. L'esercizio delle funzioni specialistiche determina il riconoscimento di specifiche indennita' sulla base di quanto previsto dalle norme legislative e contrattuali. 4. Il personale specialista e' assegnato dal Dipartimento, per il tramite del competente comando provinciale, ai nuclei specialistici relativi alla specialita' posseduta.». - Per i riferimenti agli articoli 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies e 13-septies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, si vedano le note all'articolo 25. - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, recante: «Regolamento di attuazione dell'art. 4 della L. 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di indennita' di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato»: «Art. 3 (Operatori subacquei). - Agli operatori subacquei, che rientrano tra il personale di cui al comma primo dell'art. 1 del presente regolamento, spetta una indennita' di rischio nelle misure e con le modalita' di cui all'unita tabellaC. Per operatori subacquei si intendono i dipendenti dello Stato di cui al primo comma che, avendo frequentato corsi subacquei presso le apposite scuole e conseguito i relativi brevetti, siano stati abilitati dall'amministrazione di appartenenza all'impiego delle apparecchiature di immersione. Le apparecchiature di immersione il cui impiego da' titolo alla corresponsione delle indennita' di cui al primo comma sono le seguenti: a) ad aria compressa (colonna n. 2 della tabella C): scafandro normale; autorespiratore ad aria; camera di decompressione a bardo, a terra e subacquea, campane di salvataggio; b) a miscele sintetiche (colonna n. 3 della tabella C): autorespirature o respiratore a miscela; impianti iperbarici a terra; impianti per immersioni profonde di bordo, sia di superficie che subacquei; scafandri rigidi articolati; torrette batiscopiche; c) ad ossigeno (colonna n. 4 della tabella C): autorespiratori ad ossigeno a circuito chiuso. Gli assistenti sanitari che operano all'interno di camere di decompressione o di impianti iperbarici a terra hanno titolo allo stesso trattamento previsto per gli operatori subacquei in identiche condizioni di impiego. L'indennita' di cui al presente articolo non e' cumulabile con le altre analoghe indennita' previste dal presente regolamento. Nei casi di infortunio o di infermita' dipendenti da causa di servizio inerente all'attivita' di immersione, l'indennita' e' dovuta, nei giorni di assenza dal servizio, in misura corrispondente alla media, ragguagliata a mese, delle indennita' orarie percepite nel semestre precedente.». - Si riporta il testo dell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, recante: «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-87, riguardante il comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo»: «Art. 104 (Altre indennita'). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 1987 al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso del brevetto di pilota di elicottero, in servizio presso i nuclei elicotteristi e' corrisposta, in sostituzione dell'indennita' prevista dal D.P.R. 6 marzo 1981, n. 141, una indennita' mensile di volo di L. 2.200.000 annue. A decorrere dalla stessa data, al personale del predetto Corpo, in possesso del brevetto di motorista o specialista d'elicotteri, con obbligo di volo, e' corrisposta, in sostituzione dell'indennita' prevista dal D.P.R. 6 marzo 1981, n. 141, una indennita' mensile di volo di L. 1.900.000 annue. 2. Agli operatori subacquei del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio presso i rispettivi nuclei e' corrisposta, in sostituzione della indennita' prevista dal D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146, una indennita' mensile di lire 1.700.000 annue. 3. Dette indennita' sono cumulabili con l'indennita' mensile pensionabile di cui al precedente art. 100 del presente capo.». - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»: «Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - Omissis. 5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese. Omissis.».
Art. 27
Indennita' delle specialita' aeronaviganti (aeronavigazione, volo, elisoccorso, operativa di soccorso pubblico aereo, istruzione)
1.Al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli dei direttivi speciali ad esaurimento di pilota di aeromobile e al personale pilota dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al contingente indicato all'articolo 26 comma 1, che in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2024, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennita' per l'espletamento delle attivita' di soccorso tecnico specialistico, e' attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un incremento della medesima indennita' nella misura mensile di 90,00 euro.
2.Al personale di cui al comma 1 e' corrisposta per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, con conguaglio degli importi gia' percepiti, l'indennita' medesima nei valori mensili di cui alla seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico
3.Al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli dei direttivi speciali ad esaurimento di specialista di aeromobile e al personale specialista di aeromobile dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al contingente indicato all'articolo 26, comma 1, che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2024, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennita' per l'espletamento delle attivita' di soccorso tecnico specialistico, e' attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un incremento della medesima indennita' nella misura mensile di 75,00 euro.
4.Al personale di cui al comma 3 e' corrisposta per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, con conguaglio degli importi gia' percepiti, l'indennita' medesima nei valori mensili di cui alla seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico
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