DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 2025, n. 125
Note all'art. 18: - Si riporta il testo dell'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n.121, come modificato dal presente decreto: «Art. 26. (Cessione solidale del congedo ordinario). - 1. Su base volontaria e a titolo gratuito, il dipendente puo' cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia esigenza di prestare assistenza a figli che necessitino di cure costanti, e/o al coniuge convivente, ovvero al convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero ai genitori conviventi, che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti, nonche' ai genitori non conviventi, affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata: a) le giornate di congedo ordinario, nella propria disponibilita', eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66; b) le quattro giornate di riposo per le festivita' soppresse. 2. I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessita' considerate nel comma 1 possono presentare specifica richiesta all'Amministrazione, reiterabile, di utilizzo di congedo ordinario e giornate di riposo per una misura massima di trenta giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessita' delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata. 3. L'Amministrazione rende tempestivamente nota la richiesta a tutto il personale in servizio, anche in sedi diverse da quella di appartenenza del dipendente richiedente, garantendo l'anonimato del richiedente. 4. I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere. 5. Nel caso in cui il numero di giorni di congedo ordinario o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni e' effettuata in misura proporzionale da tutti gli offerenti. 6. Nel caso in cui il numero di giorni di congedo ordinario o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti. 7. Il dipendente richiedente puo' fruire delle giornate cedute solo dopo la completa fruizione delle giornate di congedo ordinario o di festivita' soppresse, nonche' dei permessi e dei riposi compensativi allo stesso spettanti. 8. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, le giornate di congedo ordinario e di riposo acquisite rimangono nella disponibilita' del richiedente fino al perdurare delle necessita' che hanno giustificato la cessione. 9. Ove cessino le condizioni di necessita' legittimanti prima della fruizione, totale o parziale, del congedo ordinario e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilita' degli offerenti secondo un criterio di proporzionalita'. 10. La presente disciplina potra' essere oggetto di revisione ai fini di una possibile estensione ad altri soggetti e per altre esigenze di natura solidale.»
Art. 19
Malattie professionali
1.L'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, e' sostituito dal seguente: «Art. 36 (Malattie Professionali). - Ferme restando le competenze della Direzione Centrale per la Salute in materia di ricognizione delle malattie e degli infortuni riconosciuti in rapporto causale o concausale con l'attivita' svolta dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, l'Osservatorio per le politiche sulla sicurezza sul lavoro e sanitarie, nell'ambito delle funzioni assegnate, svolge attivita' consultiva per lo sviluppo periodico delle piu' adeguate misure di tutela della salute e sicurezza del medesimo personale.».
Art. 20
Lavoro agile
1.Dopo il comma 1 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, e' aggiunto il seguente: «2. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025, ai fini dell'erogazione del buono pasto, le ore di lavoro convenzionali della giornata di lavoro resa in modalita' agile sono pari alle ore di lavoro ordinarie che il dipendente avrebbe svolto per la medesima giornata se avesse reso la prestazione in presenza.».
Note all'art. 20: - Si riporta il testo dell'articolo 33 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n.121, come modificato dal presente decreto: «Art. 33. (Lavoro agile). - 1. Il personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali, come indicato dall'articolo 244, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, non inserito, anche con funzioni di supporto, nel dispositivo di soccorso, puo' svolgere la propria prestazione di lavoro con la modalita' del lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, e del lavoro da remoto, mediante accordo individuale e secondo la disciplina adottata con decreto del Ministro dell'Interno, previa concertazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto. 2. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025, ai fini dell'erogazione del buono pasto, le ore di lavoro convenzionali della giornata di lavoro resa in modalita' agile sono pari alle ore di lavoro ordinarie che il dipendente avrebbe svolto per la medesima giornata se avesse reso la prestazione in presenza.»
Art. 21
Tavolo tecnico per la programmazione didattica
Note all'art. 21: - Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, si veda nelle note all'art. 13.
Art. 22
Banca delle ore
1.L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, e' sostituito dal seguente: «Art. 19 (Banca delle ore). - 1. Al dipendente che espleta prestazioni lavorative debitamente autorizzate, aggiuntive all'orario d'obbligo, e' riconosciuto il diritto al pagamento delle prestazioni straordinarie entro i limiti fissati dall'Amministrazione sulla base delle disponibilita' di bilancio. 2. Al fine di consentire una maggiore flessibilita' nella fruizione delle ore di lavoro straordinario e' istituita una banca delle ore, con un conto individuale per ciascun dipendente, nel quale, a richiesta dello stesso, confluiscono le ore prestate di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, entro un limite complessivo annuo individuale stabilito in sede di contrattazione integrativa nei limiti delle risorse stanziate sui relativi capitoli del bilancio dell'amministrazione e non retribuite nonche' le ore, autorizzate dall'Amministrazione, prestate in eccedenza ai limiti di straordinario definiti annualmente, e non retribuite. Delle ore accantonate puo' essere richiesto da ciascun dipendente il pagamento entro i limiti della disponibilita' di bilancio con esclusione delle maggiorazioni per straordinario di cui al comma successivo ovvero il riposo compensativo, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei dipendenti contemporaneamente ammessi alla fruizione. 3. Le sole maggiorazioni percentuali relative alle ore di straordinario, di cui all'articolo 26, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del CCNL del comparto aziende e delle amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto in data 24 maggio 2000, o supplementari, accantonate in banca delle ore sono comunque retribuite e devono essere corrisposte al dipendente nel mese successivo a quello nel quale sia stata resa la relativa prestazione lavorativa nei limiti delle disponibilita' di bilancio. 4. I riposi compensativi di cui al comma 2 devono essere fruiti entro i due anni successivi a quello di maturazione. 5. Le modalita' organizzative e applicative della banca delle ore sono individuate dal capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, con carattere di uniformita' sul territorio e mediante l'utilizzo di sistemi informatici che prevedano la conservazione nel tempo dei provvedimenti di autorizzazione alle prestazioni di lavoro straordinario.».
Art. 23
Contrattazione integrativa
1.All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come sostituito dall'articolo 41, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Decorso tale termine, che puo' essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica puo' procedere alla stipula dell'accordo integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative. Sono fatti salvi gli effetti dell'accordo sottoscritto in via definitiva trascorso il termine di trenta giorni, laddove i controlli di cui al comma 4 abbiano esito negativo. Per gli effetti finanziari, l'ammontare complessivo delle somme eventualmente erogate in difformita' al parere degli organi di controllo, formulato oltre il termine di cui al comma 4, e' portato in riduzione del fondo di amministrazione per l'anno successivo, in sede di accertamento della consistenza del fondo medesimo.».
Note all'art. 23: - Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, si veda nelle note all'art. 13.
Art. 24
Individuazione dei distaccamenti disagiati
1.All'articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n.121 le parole «previa informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole: «previa contrattazione integrativa».
2.La contrattazione integrativa di cui al comma 1, che verra' attivata entro trenta giorni dell'entrata in vigore del presente decreto, puo' aggiornare i criteri ed i parametri di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n.121.
3.All'articolo 41, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n.121 dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente: «i) definizione dei criteri e dei parametri applicativi per l'individuazione dei distaccamenti disagiati.».
Note all'art. 24: - Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021», come modificato dal presente decreto: «Art. 20. (Individuazione dei distaccamenti disagiati). - 1. I distaccamenti da considerarsi sedi disagiate sono individuati con decreto del Capo Dipartimento, su proposta del Capo del Corpo, sulla base dei seguenti criteri: comuni con meno di 15.000 abitanti, classificati dall'Agenzia per la coesione territoriale come zone di cintura distanti oltre 100 km dal capoluogo di provincia ovvero come aree interne; distanza del distaccamento dalla sede centrale del Comando; tempo di percorrenza dalla sede del distaccamento alla sede centrale del Comando in relazione alla situazione plano-altimetrica delle vie di comunicazione stradali; assenza di una stazione ferroviaria nel comune sede del distaccamento che garantisca adeguati collegamenti in corrispondenza delle fasce orarie di cambio turno; altimetria massima del percorso stradale di collegamento dal distaccamento alla sede centrale del Comando anche in relazione alle caratteristiche della zona climatica. 2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile definisce i parametri applicativi dei criteri di cui al comma 1, previa contrattazione integrativa 3. Il personale operativo non residente nei comuni sede dei distaccamenti di cui al comma 1 e in quelli con essi confinanti effettua un orario di lavoro articolato in turni di 24 ore di lavoro e 72 ore di riposo. Il personale operativo residente nei comuni sede dei distaccamenti di cui al comma 1 e in quelli con essi confinanti effettua un orario di lavoro articolato secondo l'ordinaria turnazione 12/24 - 12/48, ovvero, in alternativa, 24/72, previa concertazione a livello locale, da attivarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 4. A seguito di richiesta motivata del Comandante, previa informazione delle delegazioni locali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto, una sede territoriale puo' essere, con decreto del Capo Dipartimento su proposta del Capo del Corpo, considerata disagiata per un periodo di tempo determinato, non superiore a ventiquattro mesi ovvero fino alla scadenza della dichiarazione dello stato di emergenza, se ubicata in territorio per cui sussiste la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero in presenza di situazioni temporanee del tutto eccezionali che compromettono le infrastrutture viarie.» - Si riporta il testo dell'articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n.121, come modificato dal presente decreto: «Art. 41. (Contrattazione integrativa). - 1. L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 e' sostituito dal seguente: "Art. 32 (Contrattazione integrativa). - 1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 138 e 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la contrattazione integrativa si effettua tra l'Amministrazione e le Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto, sulle seguenti materie: in sede di Amministrazione centrale: a) criteri generali per la mobilita' a domanda; b) criteri generali per l'impiego del personale in attivita' atipiche; c) criteri generali per la pianificazione dei programmi di formazione, mantenimento e aggiornamento professionale; d) criteri generali sulle misure concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro; e) criteri generali sulle attivita' socio - assistenziali del personale e welfare contrattuale; f) criteri per lo svolgimento del servizio di reperibilita' e per la programmazione dei relativi turni; g) utilizzo delle risorse economiche destinate al personale e del fondo di Amministrazione nell'ambito dei criteri e delle modalita' previste nell'accordo negoziale; h) disciplina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; i) definizione dei criteri e dei parametri applicativi per l'individuazione dei distaccamenti disagiati; in sede di Amministrazione locale: a) criteri generali per la mobilita' del personale nell'ambito delle articolazioni centrali e territoriali; b) criteri generali per la realizzazione dei programmi di formazione, mantenimento e aggiornamento professionale nell'ambito delle articolazioni centrali e regionali. 2. Nelle materie di contrattazione integrativa, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto un accordo, le parti riassumono la liberta' di iniziativa; d'intesa tra le parti, il termine e' prorogabile di altri trenta giorni. 3. La contrattazione integrativa nazionale non puo' essere in contrasto con i vincoli risultanti dal presente decreto, o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale del bilancio del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. 4. Le ipotesi di accordi integrativi nazionali, corredate da un'apposita relazione tecnico - finanziaria e una relazione illustrativa certificate dal competente organo di controllo, sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato che le esaminano entro trenta giorni e ne accertano congiuntamente la compatibilita' di cui al comma 3. 5. Per le materie oggetto della contrattazione integrativa nazionale e della contrattazione decentrata a livello centrale e territoriale si applica la normativa derivante dai relativi precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi.".»
Titolo III Norme finali
Art. 25
Disposizioni finali
1.Al personale di cui al presente decreto continuano ad applicarsi, ove non in contrasto, le norme previste dai precedenti contratti collettivi nazionali e accordi recepiti con decreti del Presidente della Repubblica.
Art. 26
Copertura finanziaria
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione
Piantedosi, Ministro dell'interno
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 2167
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