LEGGE 16 ottobre 2025, n. 153

Type Legge
Publication 2025-10-16
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 28/10/2025

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 48 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Disposizioni finanziarie

1.Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 22 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in 25.000 euro per l'anno 2025, 76.000 euro per l'anno 2026, 128.000 euro per l'anno 2027, 183.000 euro per l'anno 2028, 239.000 euro per l'anno 2029, 298.000 euro per l'anno 2030, 360.000 euro per l'anno 2031, 423.000 euro per l'anno 2032, 489.000 euro per l'anno 2033 e 558.000 euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi di spesa derivanti dall'attuazione dell'articolo 31 del medesimo Accordo.

2.Dall'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1, considerato quanto previsto al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti svolgono le attivita' previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Accordo-art. 1

Allegato ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI MACEDONIA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE Preambolo Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia, animati dalla volonta' di migliorare i rapporti tra i due Stati in materia di sicurezza sociale e di adeguarli allo sviluppo giuridico, hanno concordato le disposizioni seguenti. TITOLO I Disposizioni generali Articolo 1 Definizioni (1) Ai fini dell'applicazione del presente Accordo: 1) il termine «Italia» designa la Repubblica Italiana; il termine «Macedonia» designa la Repubblica di Macedonia; 2) il termine «legislazione» designa le leggi e tutte le altre disposizioni esistenti o future di ciascuno Stato contraente che concernono i regimi e i rami della sicurezza sociale indicati all'art. 2 del presente Accordo; 3) il termine «Autorita' competente» designa, per quanto riguarda l'Italia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e il Ministero della Salute; per quanto riguarda la Macedonia il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 4) il termine «Istituzione competente» indica l'Istituzione alla quale l'interessato e' iscritto al momento della domanda di prestazioni o l'Istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o vi avrebbe diritto se egli o i suoi familiari risiedessero sul territorio dello Stato contraente nel quale tale Istituzione si trova; 5) il termine «Organismo di collegamento» designa gli uffici che saranno incaricati dalle Autorita' competenti di comunicare direttamente tra loro e di fare da tramite con le Istituzioni competenti dei due Stati contraenti ai fini del conseguimento delle prestazioni previste dal presente Accordo; 6) il termine «lavoratori» designa le persone che svolgono attivita' lavorativa e che sono assicurate o ammesse ai benefici delle legislazioni specificate all'articolo 2 del presente Accordo; 7) il termine «familiari» designa coloro che sono definiti o riconosciuti come tali dalla legislazione applicabile; 8) il termine «superstiti» designa coloro che sono definiti o riconosciuti come tali dalla legislazione applicabile; 9) il termine «soggiorno» designa una permanenza di breve durata; 10) il termine «residenza» designa la dimora abituale; 11) il termine «periodi di assicurazione» designa i periodi di contribuzione e/o di occupazione cosi' definiti o presi in considerazione come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti; 12) il termine «periodi equivalenti» designa i periodi assimilati ai periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti; 13) il termine «prestazioni» designa sia i benefici in denaro, sia i benefici in natura consistenti nell'erogazione di beni o servizi; 14) il termine «prestazioni familiari» designa qualsiasi prestazione in natura o in denaro destinata a compensare i carichi derivanti da figli ed altri componenti della famiglia in base alle legislazioni di ciascuno Stato. (2) Qualsiasi altra espressione o termine utilizzato nel presente Accordo ha il significato attribuito dalla legislazione applicabile.

Accordo-art. 2

Articolo 2 Campo di applicazione materiale (1) Il presente Accordo si applica alle legislazioni concernenti: in Italia: 1) l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) e la gestione separata di tale assicurazione generale obbligatoria; 2) l'assicurazione per malattia, ivi compresa la tubercolosi e maternita'; 3) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; 4) le prestazioni familiari; 5) l'assicurazione contro la disoccupazione; 6) i regimi speciali di assicurazione sostitutivi ed esclusivi stabiliti per determinate categorie di lavoratori, in quanto si riferiscano a prestazioni o rischi coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti. In Macedonia: 1) l'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidita' e superstiti; 2) l'assicurazione per la malattia, la prevenzione sanitaria e maternita'; 3) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; 4) l'assicurazione contro la disoccupazione; 5) le prestazioni familiari. (2) Il presente Accordo si applichera' egualmente alle legislazioni che completeranno o modificheranno le legislazioni di cui al precedente comma. (3) Il presente Accordo si applichera', altresi', alle legislazioni di uno Stato contraente che estenderanno i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori o che istituiranno nuovi regimi di sicurezza sociale, sempreche' il Governo dell'altro Stato contraente non notifichi la sua opposizione al Governo del primo Stato entro tre mesi dalla data di comunicazione ufficiale di dette legislazioni. (4) Il presente Accordo non si applica alle legislazioni dei due Stati contraenti relative alla pensione sociale ed alle altre prestazioni non contributive erogate a carico di fondi pubblici, nonche' all'integrazione al trattamento minimo, salvo quanto previsto dall'art. 22. (5) Le disposizioni previste dal presente Accordo verranno attuate in conformita' con le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi internazionali e, per quanto concerne l'Italia, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea. (6) Il presente Accordo verra' attuato, altresi', in conformita' con le disposizioni dell'Accordo di Stabilizzazione e di Associazione tra le Comunita' Europee e gli Stati Membri da una parte, e la Macedonia dall'altra, firmato il 9 aprile 2001, ed entrato in vigore il 1° aprile 2004.

Accordo-art. 3

Articolo 3 Campo di applicazione personale (1) Il presente Accordo si applica alle persone che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonche' ai loro familiari e superstiti. (2) Il presente Accordo si applica anche ai profughi ai sensi della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo status dei profughi e relativo Protocollo del 31 gennaio 1967 e agli apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi residenti nel territorio di uno Stato contraente, che sono o sono stati assoggettati alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonche' ai loro familiari e superstiti.

Accordo-art. 4

Articolo 4 Parita' di trattamento Salvo quanto diversamente disposto dal presente Accordo, le persone alle quali si applica il presente Accordo godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi previsti dalla legislazione di ciascuno Stato contraente alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Per quanto riguarda l'Italia, la parita' di trattamento sara' assicurata anche ai cittadini dell'Unione Europea.

Accordo-art. 5

Articolo 5 Disposizioni generali Salvo quanto diversamente previsto ai successivi artt. 6 e 7, i lavoratori ai quali si applicano le disposizioni del presente Accordo sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente in cui svolgono la loro attivita' lavorativa.

Accordo-art. 6

Articolo 6 Disposizioni particolari Le disposizioni stabilite dall'art. 5 comportano le seguenti eccezioni: 1) Qualora una persona soggetta alla normativa di uno Stato contraente, che lavora sul territorio di quello Stato contraente alle dipendenze di un datore di lavoro con sede in quel territorio, sia inviata da quel datore di lavoro a lavorare nel territorio dell'altro Stato contraente, tale persona sara' soggetta solo alla legislazione del primo Stato contraente, come se fosse impiegata sul territorio del primo Stato contraente, a condizione che il periodo del distacco non ecceda i 24 mesi. 2) Le persone che esercitano un'attivita' autonoma abitualmente nel territorio di uno dei due Stati contraenti e che si recano ad esercitare tale attivita' nel territorio dell'altro Stato per un limitato periodo di tempo, continuano ad essere assicurati in base alla legislazione del primo Stato, purche' la loro permanenza nell'altro Stato non superi il periodo di 24 mesi. 3) Il personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo, su strada o per ferrovia rimane soggetto esclusivamente alla legislazione dello Stato sul cui territorio ha sede l'impresa. 4) I lavoratori dipendenti da imprese di interesse pubblico esercenti servizi di telecomunicazioni, da imprese esercenti trasporto di passeggeri o di merci per ferrovia, su strada, per via aerea o marittima, che abbiano la loro sede principale nel territorio di uno degli Stati contraenti e inviati nel territorio dell'altro Stato contraente presso una succursale o una rappresentanza permanente, rimangono soggetti alla legislazione dello Stato in cui si trova la sede principale. 5) I membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno degli Stati contraenti sono soggetti alla legislazione dello Stato di bandiera. I lavoratori assunti per lavori di carico e scarico della nave, di riparazioni o sorveglianza, mentre essa si trova in un porto dell'altro Stato contraente, sono soggetti alla legislazione dello Stato al quale appartiene il porto. 6) Gli agenti diplomatici ed i consoli di carriera, nonche' il personale amministrativo e tecnico appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari, che nell'esercizio delle loro funzioni vengono inviati nel territorio dell'altro Stato contraente, rimangono assoggettati, unitamente ai loro familiari, alla legislazione dello Stato contraente al quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono. 7) I lavoratori dipendenti da una pubblica amministrazione ed il personale equiparato di uno degli Stati contraenti, che nell'esercizio delle loro funzioni, vengono inviati nel territorio dell'altro Stato contraente, rimangono assoggettati, unitamente ai loro familiari, alla legislazione dello Stato contraente al quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono.

Accordo-art. 7

Articolo 7 Disposizioni particolari per il personale diverso da quello appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche Il personale delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari diverso da quello specificato al punto «6» dell'art. 6, nonche' il personale domestico al servizio privato di Agenti diplomatici e consolari, o di altri membri di dette Missioni diplomatiche e Uffici consolari, puo' optare per la legislazione dello Stato d'invio secondo le disposizioni dell'Intesa Amministrativa di cui all'art. 35, a condizione che siano cittadini di tale Stato.

Accordo-art. 8

Articolo 8 Eccezioni agli articoli 5 e 6 Le Autorita' competenti dei due Stati contraenti o le Istituzioni da esse delegate possono prevedere di comune accordo, eccezioni, in deroga a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del presente Accordo, nell'interesse dei lavoratori.

Accordo-art. 9

Articolo 9 Esportabilita' delle prestazioni in denaro Salvo quanto diversamente disposto nel presente Accordo, i lavoratori aventi diritto a prestazioni in denaro da uno Stato contraente le riceveranno a parita' di trattamento con i cittadini di tale Stato sul territorio dell'altro Stato contraente o di uno Stato terzo.

Accordo-art. 10

Articolo 10 Assicurazione volontaria (1) Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria se prevista dalla legislazione di uno degli Stati contraenti, i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione di tale Stato si cumulano, se necessario, con i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione dell'altro Stato contraente, a condizione che non si sovrappongano. (2) Per poter usufruire della disposizione di cui al primo comma ai sensi della legislazione di uno Stato contraente, l'interessato deve far valere almeno un anno di contribuzione compiuto in virtu' della legislazione di tale Stato. (3) La disposizione di cui al primo comma non autorizza l'iscrizione simultanea all'assicurazione obbligatoria di uno Stato contraente e all'assicurazione volontaria dell'altro Stato, nel caso in cui una tale possibilita' non sia consentita dalla legislazione di quest'ultimo Stato.

Accordo-art. 11

Articolo 11 Totalizzazione Ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni in denaro o in natura, previste dal presente Accordo, i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti in virtu' della legislazione di uno Stato contraente, sono totalizzati, se necessario, con i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato contraente, sempre che non si sovrappongano.

Accordo-art. 12

Articolo 12 Prestazioni (1) I lavoratori di cui agli artt. 6 e 7 che soddisfino le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni, tenendo conto eventualmente di quanto disposto dall'art. 11, beneficiano, per la durata della loro permanenza nell'altro Stato contraente, delle prestazioni in natura erogate per conto dell'Istituzione competente, da parte dell'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno, secondo la legislazione che quest'ultima applica e delle prestazioni in denaro corrisposte direttamente dall'Istituzione competente secondo la legislazione che quest'ultima applica. (2) Le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano, per quanto riguarda le prestazioni in natura, ai familiari del lavoratore che lo accompagnano.

Accordo-art. 13

Articolo 13 Prestazioni in caso di soggiorno di breve durata (1) I lavoratori che, tenendo conto eventualmente di quanto disposto all'art. 11, soddisfano, per aver diritto alle prestazioni, le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente e: 1) il cui stato di salute necessita di prestazioni immediate durante il soggiorno di breve durata sul territorio dell'altro Stato contraente, oppure 2) che sono stati autorizzati dall'Istituzione competente, in base alla legislazione che essa applica, a recarsi sul territorio dell'altro Stato per ivi ricevere le cure adatte, beneficiano delle prestazioni in natura erogate per conto dell'Istituzione competente da parte dell'Istituzione del luogo di soggiorno, secondo la legislazione che quest'ultima applica, e delle prestazioni in denaro erogate direttamente dall'Istituzione competente, secondo la legislazione che quest'ultima applica. (2) Il periodo di durata della corresponsione delle prestazioni in denaro e' fissato dall'Istituzione competente. (3) Le disposizioni del comma 1 sono applicabili, per quanto riguarda le prestazioni in natura, ai familiari del lavoratore, ai titolari di pensione o di rendita ed ai rispettivi familiari, nonche' alle persone affiliate per altro titolo all'assicurazione obbligatoria per malattia nel proprio Stato.

Accordo-art. 14

Articolo 14 Prestazioni per i pensionati (1) Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtu' della legislazione di entrambi gli Stati contraenti ha diritto a ricevere le prestazioni in natura per se' e per i propri familiari dall'Istituzione del luogo di residenza ed a carico di questa. (2) I titolari di una pensione o di una rendita dovuta in virtu' della legislazione di un solo Stato contraente, nonche' i loro familiari, che risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente, hanno diritto a ricevere, per conto dell'Istituzione competente, le prestazioni in natura da parte dell'Istituzione del luogo di residenza, secondo la legislazione che quest'ultima applica.

Accordo-art. 15

Articolo 15 Prestazioni per i familiari I familiari del lavoratore residenti nello Stato contraente diverso da quello competente beneficiano delle prestazioni in natura erogate per conto dell'Istituzione competente da parte dell'Istituzione del luogo di residenza, secondo la legislazione che quest'ultima applica.

Accordo-art. 16

Articolo 16 Protesi e grandi apparecchi La concessione di protesi, grandi apparecchi e altre prestazioni in natura di notevole importanza, la cui lista sara' stabilita nell'Intesa amministrativa di cui all'art. 35, e' subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Istituzione competente, salvo casi di assoluta urgenza.

Accordo-art. 17

Articolo 17 Rimborsi (1) Le prestazioni concesse dall'Istituzione di uno Stato contraente per conto dell'Istituzione dell'altro Stato contraente in base alle disposizioni del presente capitolo, danno luogo a rimborsi che saranno effettuati sulla base del costo effettivo, secondo le modalita' e nella misura stabilite dall'Intesa amministrativa prevista all'art. 35. (2) Le Autorita' e le Istituzioni competenti possono accordarsi su altre forme di rimborso.

Accordo-art. 18

Articolo 18 Pensioni dovute secondo la legislazione di uno Stato contraente (autonome) Se un lavoratore soddisfa le condizioni stabilite dalla legislazione di uno Stato contraente per acquisire il diritto alle prestazioni senza dovere ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui all'articolo 11, l'Istituzione competente di questo Stato deve concedere l'importo della prestazione calcolata esclusivamente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui l'assicurato abbia diritto, da parte dell'altro Stato contraente, ad una prestazione calcolata ai sensi dell'articolo 19.

Accordo-art. 19

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