LEGGE 22 ottobre 2025, n. 161

Type Legge
Publication 2025-10-22
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 04/11/2025

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 2 del Protocollo stesso.

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1.Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Annexe 1

Annexe 1 Protocole d'amendement a' l'accord Accord du 3 Avril 2001 portant creation de l'Organisation internationale de la vigne et du vin relatif a' la localisation du siege Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo-art. 1

(Traduzione non ufficiale) Protocollo di emendamento all'Accordo del 3 aprile 2001 istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, adottato a Parigi il 21 maggio 2022 relativo alla localizzazione della sede. L'assemblea generale del 21 maggio 2022, Considerando la propria decisione del 25 ottobre 2021 relativa al trasferimento della sede dell'O.I.V. a Digione (Francia); Visto l'articolo 3.6 dell'Accordo del 3 aprile 2001 relativo alla creazione dell'O.I.V (di seguito: l'Accordo), Vista la procedura di emendamento prevista all'articolo 9.1 dell'Accordo, Adotta per consenso il seguente protocollo di emendamento: Articolo 1 L'articolo 3.6 dell'Accordo e' modificato come segue: «La sede dell'Organizzazione e' a Digione (Francia)»

Protocollo-art. 2

Articolo 2 Il presente Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito dello strumento di accettazione, approvazione, ratifica o adesione, per un totale di Stati membri dell'Organizzazione pari a due terzi piu' uno. Il Governo della Repubblica francese e' depositario del presente Protocollo, di cui le tre versioni in lingua francese, spagnola e inglese sono tutte egualmente facenti fede.

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