LEGGE 17 novembre 2025, n. 170
Entrata in vigore del provvedimento: 20/11/2025
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato sul trasferimento delle persone condannate a pene privative della liberta' personale tra la Repubblica italiana e lo Stato della Libia, fatto a Palermo il 29 settembre 2023, di seguito denominato «Trattato».
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 25 del Trattato stesso.
Art. 3
Disposizioni finanziarie
1.Agli oneri derivanti dagli articoli 4, 7, 8, 17 e 19 del Trattato, valutati in euro 14.162 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2.Dall'attuazione della presente legge, salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Trattato-art. 1
TRATTATO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE A PENE PRIVATIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE tra LA REPUBBLICA ITALIANA e LO STATO DELLA LIBIA La Repubblica Italiana e lo Stato della Libia, qui di seguito denominati «Parti Contraenti», desiderando promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi in materia di trasferimento delle persone condannate al fine di facilitare la loro riabilitazione ed il loro reinserimento sociale, ritenendo che tale obiettivo possa essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale il quale stabilisca che nei confronti degli stranieri privati della liberta' in conseguenza di una condanna penale la condanna possa essere eseguita nell'ambiente sociale d'origine dei medesimi. Hanno stabilito quanto segue: Art. 1. Definizioni Ai fini del presente Trattato, il termine: a) «condanna» indica qualsiasi pena o misura privativa della liberta' personale inflitta da un giudice, per una durata limitata o indeterminata, in conseguenza della commissione di un reato; b) «sentenza» indica una decisione giudiziale definitiva, non piu' soggetta a impugnazione, con la quale viene inflitta una condanna; c) «persona condannata» indica una persona nei cui confronti debba eseguirsi o si stia eseguendo una sentenza di condanna definitiva; d) «Stato di Condanna» indica lo Stato in cui e' stata inflitta la condanna alla persona che puo' essere o e' gia' stata trasferita; e) «Stato di Esecuzione» indica lo Stato in cui la persona condannata puo' essere o e' gia' stata trasferita per eseguire la condanna; f) «Autorita' Centrale» indica i rispettivi Ministeri della Giustizia.
Trattato-art. 2
Art. 2. Principi Generali 1. Le Parti Contraenti, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la piu' ampia cooperazione in materia di trasferimento delle persone condannate. 2. Conformemente alle disposizioni del presente Trattato, una persona condannata nel territorio di uno dei due Stati, Stato di Condanna, puo' essere trasferita nel territorio dell'altro Stato, Stato di Esecuzione affinche' sia eseguita la condanna inflittale con una sentenza definitiva. 3. Il presente Trattato e' applicabile a minori di eta' in trattamento speciale conformemente alle leggi dei due Stati. L'esecuzione di una misura privativa della liberta' che venga applicata al minore di eta' e' effettuata conformemente alla legge dello Stato di Esecuzione, ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 12.
Trattato-art. 3
Art. 3. Modalita' di trasmissione delle richieste Le Autorita' Centrali trasmettono le richieste di trasferimento tramite canali diplomatici. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, gli eventuali cambiamenti dell'Autorita' Centrale designata.
Trattato-art. 4
Art. 4. Condizioni per il Trasferimento Il trasferimento puo' avere luogo se ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) la persona condannata e' un cittadino dello Stato di Esecuzione; b) la sentenza di condanna e' definitiva; c) la durata della condanna che resta da eseguire nei confronti della persona condannata e' di almeno un anno ovvero e' indeterminata alla data di ricezione della richiesta di trasferimento. In casi eccezionali, i due Stati possono autorizzare il trasferimento anche se la durata della condanna che resta da eseguire e' inferiore ad un anno; d) la persona condannata o - in caso di sua incapacita' dovuta a ragioni di eta' o alle condizioni fisiche o mentali - il suo legale rappresentante acconsente al trasferimento, fatta eccezione per le ipotesi previste agli articoli 16 e 17; e) gli atti o le omissioni per i quali e' stata inflitta la condanna costituiscono reato anche per la legge dello Stato di Esecuzione; f) la condanna non e' stata emessa per un fatto che costituisce reato esclusivamente militare e non si pone in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato di esecuzione; g) lo Stato di Condanna e lo Stato di Esecuzione sono d'accordo sul trasferimento.
Trattato-art. 5
Art. 5. Obbligo di Fornire Informazioni 1. Ogni persona condannata alla quale puo' essere applicato il presente Trattato deve essere informata dallo Stato di Condanna del contenuto del Trattato stesso e delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento. 2. La persona condannata, se lo richiede, deve essere informata per iscritto di ogni passo intrapreso dallo Stato di Condanna o dallo Stato di Esecuzione con riferimento alla richiesta di trasferimento, mentre deve essere sempre informata della decisione presa da ciascuno Stato. 3. Le Parti Contraenti si notificano reciprocamente ogni condanna nei confronti di uno dei loro cittadini per la quale e' consentito il trasferimento in conformita' al presente Trattato.
Trattato-art. 6
Art. 6. Richiesta di Trasferimento 1. Il trasferimento puo' essere richiesto: a) dallo Stato di Condanna; b) dallo Stato di Esecuzione; c) dalla persona condannata, o da terzi aventi titolo di agire per conto della persona condannata a norma della legge di uno dei due Stati, mediante una dichiarazione scritta diretta allo Stato di Condanna o allo Stato di Esecuzione, con la quale viene espressa la volonta' della persona condannata di essere trasferita ai sensi del presente Trattato. 2. La richiesta e le risposte sono formulate per iscritto e sono indirizzate alle Autorita' Centrali.
Trattato-art. 7
Art. 7. Scambio di Informazioni e Documenti a Sostegno 1 Ciascuno Stato trasmette senza indugio all'altro Stato la richiesta di trasferimento formulata o ricevuta e inoltra le informazioni e la documentazione di seguito indicate. 2. Lo Stato di Condanna trasmette: a) informazioni sulle generalita' della persona condannata (nome, data e luogo di nascita) e, ove possibile, una copia di un valido documento di identificazione di tale persona e le sue impronte digitali; b) informazioni sul luogo di residenza o l'indirizzo della persona condannata nello Stato di Esecuzione, se conosciute; c) una esposizione dei fatti sui quali si basa la condanna; d) informazioni sulla natura della condanna e sulla sua durata, nonche' sulla data di inizio della sua esecuzione; e) informazioni sulla custodia cautelare, sui condoni o diminuzioni di pena e su qualsiasi altro elemento relativo all'esecuzione della condanna; f) copia della sentenza definitiva di condanna; g) copia delle disposizioni di legge sulle quali si basa la condanna; h) se opportuno, ogni rapporto medico-sociale sulla persona condannata, ogni informazione sul trattamento sanitario e penitenziario eseguito nello Stato di Condanna ed ogni raccomandazione per la prosecuzione di detto trattamento nello Stato di Esecuzione; i) la dichiarazione con la quale la persona condannata manifesta il consenso al proprio trasferimento in conformita' alla lettera d) dell'articolo 4 del presente Trattato; j) la dichiarazione con la quale lo Stato di Condanna manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata; k) qualsiasi ulteriore informazione o documento che lo Stato di Esecuzione consideri necessario al fine della decisione. 3. Lo Stato di Esecuzione, su richiesta, trasmette: a) una dichiarazione o un documento da cui risulti che la persona condannata e' cittadino dello Stato di Esecuzione; b) una copia delle disposizioni di legge dello Stato di Esecuzione dalle quali risulti che gli atti o le omissioni per i quali e' stata inflitta la condanna nello Stato di Condanna costituiscono reato anche per la legge dello Stato di Esecuzione; c) una dichiarazione contenente le informazioni sulle conseguenze del trasferimento ai sensi dell'articolo 12 del presente Trattato; d) la dichiarazione con la quale lo Stato di Esecuzione manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata e l'impegno ad eseguire la restante parte della condanna; e) qualsiasi ulteriore informazione o documento che lo Stato di Condanna consideri necessario al fine della decisione. 4. Lo scambio di informazioni e di documenti a sostegno, di cui alle disposizioni che precedono, non e' effettuato nel caso in cui uno dei due Stati manifesti immediatamente di non acconsentire al trasferimento.
Trattato-art. 8
Art. 8. Lingua e Legalizzazione 1. La richiesta di trasferimento e le relative risposte, di cui al precedente paragrafo 2 dell'articolo 6, e i documenti e gli atti di cui al precedente articolo 7 sono corredati da una traduzione nella lingua dello Stato a cui sono diretti. 2. I documenti e gli atti trasmessi in applicazione del presente Trattato non richiedono particolari forme di legalizzazione, certificazione o autenticazione.
Trattato-art. 9
Art. 9. Consenso e Verifica 1. Lo Stato di Condanna garantisce che la persona che deve prestare il consenso al trasferimento in conformita' alla lettera d) dell'articolo 4 del presente Trattato lo faccia volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. La procedura da seguire a tale scopo e' regolata dalla legge della Stato di Condanna. 2. Prima che abbia luogo il trasferimento, se lo Stato di Esecuzione lo richiede espressamente, lo Stato di Condanna da' allo Stato di Esecuzione la possibilita' di verificare, mediante un funzionario nominato in conformita' alle leggi di quest'ultimo Stato, che il consenso della persona condannata sia stato prestato alle condizioni previste nel paragrafo precedente.
Trattato-art. 10
Art. 10. Decisione 1. Prima di decidere in ordine al trasferimento di una persona condannata in conformita' alle finalita' del presente Trattato, le Autorita' di ciascuno Stato considerano, tra gli altri fattori, la gravita' e le conseguenze del reato, i precedenti penali ed i procedimenti penali pendenti a carico della persona condannata e i rapporti socio-familiari che tale persona ha conservato con l'ambiente di origine, le sue condizioni di salute ed eventuali esigenze di sicurezza o altri interessi dello Stato. 2. Se, con la sentenza di condanna, e' stata inflitta anche una condanna al pagamento di una pena pecuniaria, delle spese processuali o di qualsiasi altro tipo di sanzione pecuniaria, ovvero al risarcimento, totale o parziale, dei danni cagionati alla vittima del reato, o sono state inflitte altre prescrizioni, lo Stato di Condanna puo' subordinare la sua decisione al previo adempimento di tali sanzioni o prescrizioni ovvero alla prestazione di idonea garanzia. Nella sua valutazione, lo Stato di Condanna tiene conto delle condizioni economiche della persona condannata e della concreta possibilita' per quest'ultima di effettuare i pagamenti e gli adempimenti suddetti; e' onere della persona condannata dimostrare l'impossibilita' di eseguire detti pagamenti ed adempimenti nelle forme previste dalla legge dello Stato di Condanna. 3. Ciascuno Stato comunica senza indugio all'altro Stato la propria decisione di accettare, differire o rifiutare il trasferimento richiesto, indicando le ragioni di un eventuale rifiuto.
Trattato-art. 11
Art. 11. Consegna della Persona Condannata 1. Se il trasferimento della persona condannata viene concesso, gli Stati si accorderanno prontamente sul tempo, sul luogo e su tutti gli altri aspetti relativi all'esecuzione del trasferimento. 2. Lo Stato di Esecuzione e' responsabile della custodia della persona condannata e del suo trasporto dallo Stato di Condanna.
Trattato-art. 12
Art. 12. Esecuzione della Condanna 1. Le Autorita' dello Stato di Esecuzione devono continuare l'esecuzione della condanna rispettando la natura e la durata della pena o della misura privativa della liberta' personale stabilite nella sentenza dello Stato di Condanna. 2. L'esecuzione della condanna e' disciplinata dalla legge dello Stato di Esecuzione e soltanto tale Stato e' competente per l'adozione delle relative decisioni, ivi compreso il riconoscimento in favore della persona trasferita di eventuali benefici o particolari modalita' di esecuzione della condanna. 3. Se la condanna e', per sua natura, durata o entrambe le cose, incompatibile con la legge dello Stato di Esecuzione, quest'ultimo Stato puo', con il consenso dello Stato di Condanna, adeguare la condanna a quella prevista dal proprio ordinamento per lo stesso reato o per un reato della stessa natura. La condanna cosi' modificata deve corrispondere il piu' possibile, per natura e durata, a quella inflitta nella sentenza dello Stato di Condanna. La condanna cosi' modificata non puo', comunque: a) essere piu' grave, per natura o durata, della condanna inflitta nello Stato di Condanna; b) eccedere il massimo della pena previsto dalla legge dello Stato di Esecuzione per lo stesso reato o per un reato della stessa natura; c) essere contraria ai principi fondamentali dello Stato di Condanna. 4. Quando la legge dello Stato di Esecuzione non consente di eseguire particolari misure imposte a una persona che, in ragione del suo stato mentale, e' stata dichiarata, nello Stato di Condanna, non penalmente responsabile del reato, i due Stati si consultano e si accordano sul tipo di misura o di trattamento da applicare al caso concreto nello Stato di Esecuzione. 5. Se la persona condannata evade prima che l'esecuzione della condanna sia terminata, lo Stato di Esecuzione prende i provvedimenti necessari per rintracciarla ed arrestarla, assicurando che sia espiata la restante parte della condanna e che si proceda nei confronti di tale persona per il reato di evasione ove previsto dalla legge dello Stato di Esecuzione. Se detta persona fa ritorno e viene rintracciata nel territorio dello Stato di Condanna, tale Stato e' autorizzato ad eseguire la parte restante di condanna che la persona condannata avrebbe dovuto espiare nello Stato di Esecuzione.
Trattato-art. 13
Art. 13. Revisione della Sentenza Soltanto lo Stato di Condanna ha il diritto di decidere sulle domande di revisione delle sentenze.
Trattato-art. 14
Art. 14. Cessazione dell'Esecuzione Lo Stato di Esecuzione fa cessare l'esecuzione della condanna non appena e' informato dallo Stato di Condanna di qualsiasi decisione o misura in forza della quale la condanna cessa di essere eseguibile.
Trattato-art. 15
Art. 15. Informazioni Concernenti l'Esecuzione Lo Stato di Esecuzione fornisce allo Stato di Condanna informazioni sull'esecuzione della condanna: a) se, in conformita' alla propria legge, l'esecuzione della condanna e' terminata o comunque cessata; b) se la persona condannata evade prima che l'esecuzione della condanna sia terminata.
Trattato-art. 16
Art. 16. Fuga della Persona Condannata dallo Stato di Condanna 1. Quando una persona condannata con sentenza definitiva ha lasciato il territorio dello Stato di Condanna al fine di evitare, in tutto o in parte, l'esecuzione della condanna, fuggendo nel territorio dell'altro Stato, di cui e' cittadino, lo Stato di Condanna puo' richiedere all'altro Stato di dare esecuzione alla propria sentenza di condanna, nel rispetto della normativa interna di quest'ultimo Stato sul riconoscimento del giudicato. 2. Su domanda dello Stato di Condanna, lo Stato di Esecuzione, in attesa di ricevere la documentazione a sostegno della richiesta di cui al paragrafo precedente ovvero prima di decidere su tale richiesta, puo' procedere all'arresto della persona condannata o adottare qualsiasi altra misura idonea a garantire che essa rimanga sul suo territorio. Le domande in tal senso sono accompagnate dalle informazioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 7 del presente Trattato. 3. Il periodo trascorso in stato di custodia, anche agli arresti domiciliari, dalla data dell'arresto fino alla data della decisione dello Stato di Esecuzione, e' computato da questo Stato ai fini dell'esecuzione della condanna. 4. Per l'esecuzione della condanna ai sensi del presente articolo non e' necessario il consenso della persona condannata.
Trattato-art. 17
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