DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 2025, n. 186
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, gli articoli 1, 3, 7 e 9;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Testo unico delle imposte sui redditi»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
Visto il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili» e, in particolare, l'articolo 5, comma 15-quinquies;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, recante «Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi»;
Ritenuta la necessità di apportare modifiche alle disposizioni in materia di detrazioni ed esenzioni IVA, di razionalizzazione della disciplina IVA per gli enti del Terzo settore, nonchè di adeguamento del diritto tributario nazionale ai principi dell'ordinamento dell'Unione europea;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2025;
Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 10 settembre 2025;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2025;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Inserimento dell'articolo 79-bis nel codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
1.Al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo l'articolo 79, è inserito il seguente: «Art. 79-bis (Passaggio di beni strumentali dall'attività commerciale a quella non commerciale per effetto del mutamento della qualificazione fiscale dell'attività esercitata). - 1. In caso di passaggio di beni relativi all'impresa dall'attività commerciale a quella non commerciale, per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tale attività in applicazione delle disposizioni del presente decreto, gli enti del Terzo settore possono optare per la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile della plusvalenza di cui all'articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione e fintantochè i beni siano utilizzati dall'ente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'opzione di cui al presente comma è esercitata nella dichiarazione dei redditi. 2. La plusvalenza sospesa ai sensi del comma 1 concorre a formare il reddito imponibile dell'ente: a) se i beni sono destinati dall'ente ad altre finalità diverse da quelle di cui al comma 1; b) se i beni sono ceduti a titolo oneroso o in caso di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni. 3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera a), la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale dei beni all'atto della destinazione a finalità diverse ai sensi della medesima lettera a) e il costo non ammortizzato del bene all'atto del passaggio di cui al comma 1. 4. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito all'atto della cessione o del risarcimento, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato del bene all'atto del passaggio di cui al comma 1. 5. La plusvalenza realizzata, determinata ai sensi dei commi 3 e 4, concorre a formare il reddito ai sensi dell'articolo 86, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. 6. Per gli enti di cui all'articolo 4, comma 3, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente ai beni inclusi nel patrimonio destinato e indicati nel regolamento, ai sensi del medesimo articolo 4, comma 3.».
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