LEGGE 18 dicembre 2025, n. 190

Type Legge
Publication 2025-12-18
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Al fine di rafforzare la vigilanza e i controlli degli enti locali, all'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Nella ricognizione di cui al comma 1 l'ente, tenendo conto delle valutazioni conclusive sull'andamento della gestione di ciascun servizio affidato, individua le possibili cause dell'eventuale andamento negativo. Se da tali valutazioni emerge un andamento gestionale insoddisfacente per cause dipendenti dall'attività del gestore, l'ente adotta un atto di indirizzo, allegato alla ricognizione, con cui impone al gestore di elaborare, entro il termine massimo di tre mesi, un piano per intraprendere le necessarie misure correttive, che include un cronoprogramma di azioni per il ripristino e il miglioramento della qualità del servizio, per efficientare i costi e per ripianare le eventuali perdite. L'atto di indirizzo e il piano sono trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che provvede a pubblicarli sul portale telematico di cui all'articolo 31, comma 2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato effettua un'attività di monitoraggio sugli atti di indirizzo e sull'efficacia delle misure correttive previste e predispone annualmente una relazione al Governo e alle Camere. 1-ter. L'andamento si considera insoddisfacente ai sensi del comma 1-bis quando: a) il gestore ha registrato perdite significative negli ultimi due esercizi tali da compromettere le condizioni di equilibrio economico-finanziario; b) i risultati gestionali risultano significativamente insufficienti rispetto agli obiettivi contrattuali prefissati; c) almeno due indicatori di qualità del servizio erogato risultano significativamente inferiori agli indicatori e ai livelli minimi di qualità dei servizi individuati ai sensi degli articoli 7 e 8. 1-quater. In caso di grave inadempimento da parte del gestore nell'attuazione del piano di cui al comma 1-bis, si applica l'articolo 27, comma 3».

2.Nel titolo V del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, dopo l'articolo 31 è aggiunto il seguente: «Art. 31-bis (Sanzioni). - 1. L'ANAC applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 20, comma 7, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in caso di: a) mancata adozione da parte dell'ente locale della relazione di cui all'articolo 30, comma 2; b) mancata pubblicazione della relazione di cui all'articolo 30, comma 2, nel sito internet istituzionale dell'ente affidante ai sensi dell'articolo 31, comma 2; c) mancata adozione da parte dell'ente locale dell'atto di indirizzo ai sensi dell'articolo 30, comma 1-bis. 2. In caso di incompletezza della relazione di cui all'articolo 30, comma 2, tale da non consentirne una compiuta valutazione, l'ANAC comunica all'ente locale interessato il termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per le integrazioni ritenute necessarie. Decorso il termine di cui al primo periodo, l'ANAC applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 del presente articolo».

4.Al fine di rafforzare l'efficienza del servizio pubblico di trasporto ferroviario e su gomma di competenza regionale e di rendere trasparenti le modalità di gestione dello stesso, all'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico regionale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, commi 2 e 3, 17, 30, 31 e 31-bis del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201».

6.Entro il 31 dicembre 2026, l'Autorità di regolazione dei trasporti adotta, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettere a) e f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, specifiche linee guida nel settore dei servizi di trasporto pubblico regionale, volte a migliorare la qualità dell'affidamento, redatte nel rispetto del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007. Per le finalità di cui al primo periodo, l'Autorità di regolazione dei trasporti avvia entro il 30 giugno 2026 una consultazione pubblica.

7.All'attuazione dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8.Al fine di semplificare gli oneri amministrativi per i gestori di aeroporti minori, all'articolo 76, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «pari o inferiore al milione» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore a 5 milioni».

11.All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, le lettere d), e) e f) sono abrogate.

12.All'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. La revisione di cui al comma 1 deve tenere conto, salvaguardando la concorrenza, anche dell'esigenza di garantire la continuità assistenziale articolata per tipologia di paziente o assistito e relativa fragilità, differenziando, con diverse procedure ad evidenza pubblica, la valutazione tra il rinnovo e le nuove richieste volte alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

13.Al fine di favorire il trasferimento tecnologico e contribuire alla trasformazione tecnologica delle filiere produttive nazionali, assicurando sinergia di azione tra i soggetti dotati di specifica competenza, sono adottate le misure di finanziamento e di coordinamento previste dai commi da 14 a 23 del presente articolo.

14.Il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'università e della ricerca elaborano congiuntamente, sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente ogni tre anni, un atto di indirizzo strategico in materia di valorizzazione delle conoscenze e di trasferimento tecnologico. La proposta di atto di indirizzo strategico, sottoposta a consultazione pubblica dei soggetti istituzionali competenti e dei portatori di interesse, è approvata con decreto dei predetti Ministri.

15.In attuazione dell'atto di indirizzo strategico di cui al comma 14, la Fondazione Enea Tech e Biomedical, istituita ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ridenominata «Fondazione Tech e Biomedical» secondo quanto previsto dal comma 20 del presente articolo.

16.Per le finalità di cui ai commi da 13 a 23, le somme giacenti nel conto di tesoreria intestato all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), destinate agli interventi del Fondo per il trasferimento tecnologico di cui all'articolo 42, comma l, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite di 250 milioni di euro, sono trasferite alla Fondazione Tech e Biomedical e accreditate sul conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla stessa Fondazione.

17.Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo del trasferimento tecnologico sulla base dell'atto di indirizzo di cui al comma 14, possono concorrere tutte le fondazioni previste dalla legge che hanno competenze, finali o strumentali, connesse o accessorie, i centri di competenza ad alta specializzazione di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonchè l'ente nazionale di ricerca e sperimentazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454.

18.I soggetti di cui al comma 17 possono elaborare specifiche progettualità da sottoporre alla Fondazione Tech e Biomedical. Quest'ultima, valutata la fattibilità dei progetti e la coerenza con l'atto di indirizzo strategico, propone al Ministero delle imprese e del made in Italy l'assegnazione di un budget per la realizzazione dei progetti ritenuti idonei, nel limite delle risorse di cui al comma 16. La Fondazione Tech e Biomedical, previo assenso del Ministero delle imprese e del made in Italy, eroga le risorse ai soggetti beneficiari per stati di avanzamento del progetto e cura e monitora la realizzazione dello stesso sulla base di una distinta convenzione che prevede, in caso di inadempimento, la revoca immediata delle risorse. Le attività di cui al presente comma sono regolate da apposita convenzione a titolo gratuito tra la Fondazione Tech e Biomedical e il Ministero delle imprese e del made in Italy.

19.La Fondazione Tech e Biomedical verifica i risultati annuali concernenti i progetti di pertinenza e gli obiettivi di performance conseguiti dai singoli soggetti in relazione alla gestione del budget assegnato e ne tiene conto, ove possibile, secondo criteri basati sulla qualità della ricerca, sui risultati del trasferimento tecnologico, sul numero di spin off generati e secondo criteri di managerialità e premialità, nella ripartizione del budget per le annualità successive. La relazione annuale sull'attività di monitoraggio e verifica dei risultati è trasmessa al Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero dell'università e della ricerca, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle altre amministrazioni interessate.

21.Lo statuto della Fondazione Tech e Biomedical prevede la costituzione di strutture dedicate per la realizzazione dei programmi di cui ai commi da 13 a 20.

22.Alle nomine dei componenti degli organi di cui al comma 20 si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Gli organi della Fondazione Enea Tech e Biomedical nominati prima della data di entrata in vigore della presente legge decadono e restano in carica per i soli atti di ordinaria amministrazione fino alla nomina dei nuovi organi.

23.All'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 4 è abrogato.

24.All'articolo 10, comma 4, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «In ogni caso il numero dei soci professionisti ovvero, in alternativa, la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, tenuto conto delle regole stabilite per il modello societario prescelto. A tal fine nessun rilievo hanno i patti sociali o parasociali che derogano alle regole predette. Il venir meno della condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ripristinarla nel termine perentorio di sei mesi. Sono fatte salve le disposizioni speciali previste negli ordinamenti di singole professioni». La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 dicembre 2025 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy Visto, il Guardasigilli: Nordio

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