DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2025, n. 194
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e in particolare l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea», e in particolare gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea - Legge di delegazione europea 2024», e in particolare l'articolo 1 e l'Allegato A, numero 3;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante «Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE»;
Vista la legge 18 giugno 2015, n. 95, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonchè disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2015, recante «Attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 32, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2017, recante «Attuazione dell'articolo 1, commi 145 e 146 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della direttiva 2016/881/UE del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 60, recante «Attuazione della direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020, recante «Differimento di termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni su conti finanziari nel settore fiscale a causa della pandemia di COVID-19 e recepimento della direttiva 2020/876/UE del Consiglio, del 24 giugno 2020»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020, recante «Definizione delle regole tecniche e delle procedure relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate»;
Visto il decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale»;
Vista la direttiva (UE) 2025/872 del Consiglio, del 14 aprile 2025, recante «Modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale»;
Visto, in particolare, il Considerando n. 19 della medesima direttiva (UE) 2025/872 che prevede, tra l'altro, che «La gamma di informazioni da scambiare dovrebbe tener conto delle misure transitorie di cui all'Allegato I, sezione XI, della direttiva 2011/16/UE»;
Visto, inoltre, l'articolo 1, numero 2), della citata direttiva (UE) 2025/872, che modifica l'articolo 8, paragrafo 3-bis, della direttiva (UE) 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE;
Vista la direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, del 17 ottobre 2023, recante «Modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale»;
Visto, in particolare, il Considerando n. 9 della citata direttiva (UE) 2023/2226 che prevede, tra l'altro, che gli Stati membri, nell'attuazione della medesima direttiva, «dovrebbero avvalersi dei commentari sul modello di accordo tra autorità competenti, che figurano nel documento "Norme internazionali per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali: quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività e aggiornamento 2023 dello standard comune di comunicazione di informazioni", pubblicato dall'OCSE l'8 giugno 2023 ("commentari sul modello di accordo tra autorità competenti"), e del quadro dell'OCSE per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività quali fonti illustrative o interpretative e allo scopo di assicurare un'applicazione coerente negli Stati membri»;
Visto, inoltre, il Considerando n. 14 della medesima direttiva (UE) 2023/2226 che prevede che «La presente direttiva si applica ai prestatori di servizi per le cripto-attività regolamentati e autorizzati a norma del regolamento (UE) 2023/1114 e ai gestori di cripto-attività che non lo sono. Entrambi sono denominati prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione in quanto sono tenuti a effettuare la comunicazione ai sensi della presente direttiva. Il concetto generale di cripto-attività è molto ampio e comprende anche le cripto-attività che sono state emesse in modo decentrato, nonchè gli stablecoin, compresi i token di moneta elettronica quali definiti nel regolamento (UE) 2023/1114, e alcuni token non fungibili (non-fungible tokens - NFT). Le cripto-attività che possono essere utilizzate a fini di pagamento o di investimento sono soggette all'obbligo di comunicazione a norma della presente direttiva. Pertanto, i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione dovrebbero valutare caso per caso se le cripto-attività possano essere utilizzate a fini di pagamento e di investimento, tenendo conto delle esenzioni di cui al regolamento (UE) 2023/1114, con particolare riguardo a una rete limitata e a determinati utility token»;
Visto, altresì, il Considerando n. 26 della citata direttiva (UE) 2023/2226 che prevede, tra l'altro, che nell'attuare le ultime modifiche dello standard comune di comunicazione di informazioni incluse nella medesima direttiva «gli Stati membri dovrebbero avvalersi dei commentari sul modello di accordo tra autorità competenti e sullo standard comune di comunicazione di informazioni, comprese le ultime modifiche di tale standard, quali fonti illustrative o interpretative e allo scopo di assicurare una coerente applicazione negli Stati membri»;
Vista la legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE - sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010»;
Visto l'Accordo multilaterale tra i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari, per l'implementazione del nuovo standard unico globale per lo scambio automatico di informazioni (Common reporting standard - CRS), firmato a Berlino il 29 ottobre 2014, e le successive sottoscrizioni;
Visto il modello comune per la comunicazione di informazioni su conti finanziari in materia fiscale da parte di istituzioni finanziarie di giurisdizioni partecipanti alle rispettive autorità competenti ai fini dello scambio automatico delle predette informazioni (Common reporting standard);
Visto il Commentario al citato modello comune per la comunicazione di informazioni su conti finanziari in materia fiscale, che illustra e interpreta le disposizioni ivi previste;
Visto il Manuale di attuazione del Common reporting standard (CRS Implementation Handbook);
Visto l'Addendum all'Accordo multilaterale tra autorità competenti in materia di scambio di informazioni basato sul Common Reporting Standard, firmato il 20 novembre 2024;
Visto l'Accordo multilaterale tra autorità competenti sullo scambio di informazioni basato sul Crypto-Asset Reporting Framework (CARF MCAA), firmato il 20 novembre 2024;
Visto il Commentario al citato Crypto-Asset Reporting Framework;
Visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937;
Visto il decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, recante «Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937»;
Visto l'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
Visti l'articolo 35, comma 2, e l'articolo 102, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, recante «Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali»;
Visto la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»;
Visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE;
⋯
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.