LEGGE 30 dicembre 2025, n. 199
258.All'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni la CONSOB adotta criteri di parametrazione che tengano conto dei costi complessivi derivanti dalle attivita' di vigilanza svolte nei confronti dei soggetti vigilati e da quelle poste in essere ai fini della tutela del risparmio e dell'integrita' dei mercati, della capacita' contributiva dei soggetti vigilati nonche' della complessita' delle operazioni poste in essere dai medesimi soggetti».
259.Al fine di assicurare l'efficace esercizio delle competenze in materia di tutela del consumatore nonche' in materia di concorrenza, la pianta organica dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e' aumentata di sedici unita' di ruolo della carriera direttiva, con corrispondente soppressione dei contingenti di dieci e sei unita' di personale di cui la medesima Autorita' puo' avvalersi in posizione di comando, rispettivamente previsti dall'articolo 8, comma 16, del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127.
260.Le assunzioni delle sedici unita' di cui al comma 259 possono essere effettuate, tramite concorso pubblico, previo accertamento della sussistenza delle occorrenti risorse ai sensi dell'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
261.Al fine di equiparare il trattamento spettante a figure dirigenziali aventi il medesimo profilo professionale a decorrere dal 1° gennaio 2026, all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Ai dirigenti di seconda fascia, assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, ferma restando la corresponsione di una retribuzione di posizione di misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di seconda fascia delle strutture dipartimentali del Ministero, e' riconosciuta un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, su proposta del capo di Gabinetto, di importo non superiore al 70 per cento della retribuzione di posizione e, comunque, non superiore al valore massimo della retribuzione di risultato riconosciuta ai dirigenti di seconda fascia delle strutture dipartimentali del Ministero».
262.Per il potenziamento e lo sviluppo dei compiti della Scuola nazionale dell'amministrazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, con le modalita' e i termini delle procedure di cui all'articolo 35-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le unita' di personale reclutate ai sensi dell'articolo 13, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, in possesso dei necessari requisiti, a valere sulle facolta' assunzionali di cui all'articolo 13, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, destinate alle assunzioni di personale di categoria B, posizione economica F3, nel limite di venti unita'.
263.Il Ministero della cultura puo' conferire un incarico dirigenziale di livello generale e un incarico dirigenziale di livello non generale oltre il limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente.
264.Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' conferire un incarico dirigenziale di livello generale e cinque incarichi dirigenziali di livello non generale, di cui due per le esigenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e uno ciascuno per le esigenze del Dipartimento dell'economia e del Dipartimento delle finanze nonche' uno per le esigenze del Gabinetto del Ministro, oltre il limite di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente. Al fine di potenziare lo svolgimento delle attivita' relative all'innovazione e alla valorizzazione degli asset pubblici, con compiti di analisi finanziaria, settoriale e regolatoria funzionali alla realizzazione di operazioni straordinarie di trasformazione, collaborazione e riduzione dei costi, il Ministero dell'economia e delle finanze, per le esigenze del Dipartimento dell'economia, e' autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, dieci unita' da inquadrare nell'area dei funzionari del CCNL del comparto funzioni centrali. Il reclutamento del suddetto contingente di personale e' effettuato, in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, attraverso l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine e' autorizzata la spesa di 461.405 euro per l'anno 2026 e di 553.686 euro a decorrere dall'anno 2027. E' istituita, presso il Dipartimento delle finanze del predetto Ministero, una posizione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca, con corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia e contestuale soppressione di due posizioni dirigenziali di livello non generale equivalenti sotto il profilo finanziario assegnate al medesimo Dipartimento e riduzione di un corrispondente ammontare di facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente.
265.All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160, le parole: «quattro rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «cinque rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, rispettivamente per i Dipartimenti delle finanze e della Ragioneria generale dello Stato, per le Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli e per il Corpo della Guardia di finanza».
266.In considerazione delle esigenze connesse alla competizione sportiva internazionale America's cup, e' assegnato alla Direzione marittima di Napoli, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, un contributo pari a 2.068.000 euro per l'anno 2026 e a 998.000 euro per l'anno 2027, per avviare, ad integrazione dei lavori gia' programmati, un piano straordinario di interventi infrastrutturali da realizzare presso gli uffici di cui all'articolo 16 del codice della navigazione rientranti nell'ambito della giurisdizione della medesima Direzione marittima e dalla stessa individuati.
267.Agli oneri derivanti dal comma 266, pari a 2.068.000 euro per l'anno 2026 e a 998.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
268.All'articolo 13 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, al comma 1-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in ogni caso, possono essere nominati negli organi di amministrazione e controllo di societa' partecipate, anche indirettamente, dallo Stato e i relativi compensi sono corrisposti direttamente al medesimo Ministero, che provvede nel rispetto delle disposizioni vigenti».
269.Al fine di incrementare e potenziare le funzioni in ambito territoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con conseguente acquisizione di personale dirigenziale da destinare alle sedi territoriali, all'articolo 23-quinquies, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «di 3 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «di quattro unita'». Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 277.051 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
270.In deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dall'anno 2026 l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) puo' incrementare, a valere sul proprio bilancio, le risorse per la corresponsione dell'indennita' per oneri specifici dei profili di ricercatore e tecnologo, di cui all'articolo 8 della sezione seconda del CCNL per il personale dirigente del comparto Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione - parte economica 1996-1997, del 5 marzo 1998, in misura non superiore a 347.197 euro considerati gli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.
271.Il Comitato nazionale per la bioetica (CNB), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e' un organismo consultivo del Governo ed e' composto da un massimo di trentasei membri, compreso il presidente. Il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e' un organismo con sultivo tecnico-scientifico, di supporto al Governo, ed e' composto da un massimo di venti membri, compreso il presidente. I membri del CNB e i membri del CNBBSV sono nominati per quattro anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
272.Le finalita', i compiti, il funzionamento e la composizione del CNB e del CNBBSV sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, in coerenza con i relativi compiti, individua, quali componenti del CNB, senza diritto di voto, i presidenti di enti di ricerca e di altri organismi ed enti pubblici. Ai presidenti e ai componenti del CNB e del CNBBSV di cui al comma 271 e' corrisposto un gettone di presenza, nel limite, rispettivamente, di euro 1.000 e di euro 800, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, per seduta, fino ad un massimo di quindici sedute annue. A tal fine e' autorizzata la spesa di 678.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
274.L'articolo 16 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: «Art. 16. - (Diritti amministrativi) - 1. Oltre ai contributi di cui all'articolo 42 e al contributo per le spese di funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso sono imposti diritti amministrativi che coprano complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 13, comma 2, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonche' di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, e in particolare delle decisioni in materia di accesso e interconnessione, dovuti per le attivita' di competenza del Ministero. I diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente, tale da minimizzare i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori. 2. Per la copertura dei costi amministrativi, la misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 e' individuata nell'allegato 12. Il Ministero, nel determinare l'entita' della contribuzione, puo' definire eventuali soglie di esenzione. 3. Il Ministero pubblica annualmente nel proprio sito internet istituzionale i costi amministrativi sostenuti per le attivita' di cui al comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 2. In base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, sono apportate le opportune rettifiche. Le modifiche sono apportate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».
275.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano gli effetti delle norme di previsione del sistema contributivo a carico del mercato di riferimento quale fonte di finanziamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
277.Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 276, pari a euro 180.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
278.Al comma 619 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano per gli anni 2026 e 2027 e a tal fine e' autorizzata, per il riconoscimento dei rimborsi di spese, la spesa massima di 50.400 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027».
279.Agli oneri derivanti dal comma 278, nel limite di 50.400 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 617 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
280.Al fine di tutelare gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato e di rafforzare le capacita' industriali della difesa riferite alla produzione e al commercio di armi, di materiale bellico e sistemi d'arma, con uno o piu' decreti del Ministro della difesa di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate, anche con funzioni ricognitive e comunque nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, le attivita', le aree e le relative opere, nonche' i progetti infrastrutturali, finalizzati alla realizzazione, all'ampliamento, alla conversione, alla gestione e allo sviluppo delle capacita' industriali della difesa, qualificati come di interesse strategico per la difesa nazionale.
281.Al fine di tenere conto delle previsioni della raccomandazione del Consiglio del 27 novembre 2023 (C/2023/1344), per i profili di studio e ricerca in materia di finanza degli enti dell'economia sociale al fine di rafforzare la dimensione inclusiva, sostenibile e sociale della politica tributaria e fiscale nazionale, e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un comitato di esperti con funzioni consultive, i cui membri sono nominati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra i rappresentanti degli enti di rappresentanza dei diversi soggetti operanti nell'ambito dell'economia sociale, di cui uno individuato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con il medesimo decreto sono definiti la durata e il compenso nel limite di spesa complessivo di 300.000 euro annui. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
282.Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9-quater, comma 6, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, all'atto della sostituzione per cessazione del personale dirigenziale e non dirigenziale proveniente dall'incorporata societa' Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura - SIN S.p.A., i fondi per il trattamento accessorio del personale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) sono adeguati in modo tale da assicurare l'invarianza del valore medio pro capite riferito all'anno 2024.
283.Al fine di garantire la programmazione e il coordinamento delle attivita' di rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni, anche in termini di performance amministrativa, garantendo il consolidamento a lungo termine dei traguardi raggiunti con il PNRR, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito della sua autonomia, alla riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica, prevedendo l'istituzione di un posto di funzione dirigenziale di livello generale, da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di organizzazione di cui al primo periodo, la posizione dirigenziale di livello generale, per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca e' assegnata a supporto del capo del Dipartimento della funzione pubblica. La relativa posizione dirigenziale di livello generale puo' essere coperta anche in deroga ai limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma, e' autorizzata la spesa di euro 316.171 nell'anno 2026 e di euro 313.671 annui a decorrere dall'anno 2027.
284.Al fine di assicurare le attivita' di cui al comma 714, nonche' quelle di cui al comma 227 la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito della sua autonomia, alla riorganizzazione del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' prevedendo l'istituzione di un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale, articolato in due nuovi servizi dirigenziali di livello non generale, con conseguente incremento della dotazione organica della medesima Presidenza. I relativi posti sono coperti anche in deroga ai limiti percentuali di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il citato Dipartimento e', altresi', autorizzato ad avvalersi di ulteriori cinque unita' di personale di prestito proveniente dal comparto funzioni centrali, sezione Ministeri, area dei funzionari, anche in aggiunta al contingente di cui all'articolo 9, comma 5, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 303 del 1999. Il Dipartimento e' autorizzato a trasferire all'INPS quota parte del Fondo di cui al comma 227 affinche', entro il mese di settembre dell'anno 2026, implementi la relativa piattaforma informatica nonche' per la successiva manutenzione, in misura pari a 1,05 milioni di euro nell'anno 2026, 0,33 milioni di euro nell'anno 2027 e 0,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Per l'attuazione del presente comma, e' autorizzata la spesa di euro 891.040 per l'anno 2026 e di euro 871.040 annui a decorrere dall'anno 2027.
285.L'articolo 7-ter del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, e' abrogato.
286.Al fine di rafforzare le attivita' di vigilanza e regolamentazione in materia di salute e sicurezza, digitalizzazione e monitoraggio, politiche del lavoro e politiche sociali, nonche' di assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del PNRR, fino al 31 dicembre 2026, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' conferire, per la durata massima di tre anni non rinnovabili, due incarichi dirigenziali di livello non generale, oltre ai limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Detti incarichi possono essere conferiti anche ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
287.Gli incarichi di cui al comma 286 sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente.
289.Il limite previsto dall'articolo 11, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, pari al 5 per cento del contingente di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 11, per l'assegnazione di collaboratori agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, e' elevato al 10 per cento.
290.Ai fini di cui al comma 289 e' autorizzata la spesa di 900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 e la dotazione di bilancio destinata alle finalita' di cui all'articolo 11, comma 10, del medesimo decreto e' incrementata di 1.600.000 euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2026.
291.Il limite di spesa previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per gli anni 2026, 2027 e 2028, non si applica ai mezzi utilizzati per i servizi strumentali all'esercizio della funzione giurisdizionale.
292.Per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 291 e' autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
294.Per le medesime finalita' di cui al comma 293 del presente articolo, all'articolo 17-quater, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo le parole: «e all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112,» sono inserite le seguenti: «nonche' all'articolo 5, comma 5, della legge 21 febbraio 2024, n. 14».
295.All'articolo 19-quater, commi 1 e 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «a euro 25.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 500.000».
296.All'articolo 19-quater, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «a euro 15.500» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 500.000».
298.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi dell'Agenzia ItaliaMeteo, ad eccezione del collegio dei revisori, decadono ed e' nominato Commissario straordinario dell'Agenzia il capo del Dipartimento della protezione civile, che provvede a presentare, entro il 30 giugno 2026, la proposta del nuovo statuto in coerenza con le disposizioni di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come sostituito dalla lettera e) del comma 297 del presente articolo. La sede di ItaliaMeteo e' in Roma. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
299.Il Commissario straordinario di cui al comma 298, per il periodo in cui e' in carica, assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione degli organi decaduti ai sensi del presente comma. Entro sessanta giorni dalla data in cui il nuovo statuto acquista efficacia sono nominati tutti i nuovi organi dell'Agenzia.
300.Il Commissario straordinario di cui al comma 298 resta in carica fino alla nomina del nuovo direttore dell'Agenzia e il collegio dei revisori resta in carica fino alla nomina del nuovo organo. In fase di prima applicazione, per garantire l'idonea e comprovata qualificazione professionale in relazione alla natura e alle caratteristiche dell'Agenzia, l'incarico del nuovo direttore e' conferito ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.
300-bis.I componenti del collegio dei revisori di cui al comma 300, primo periodo, possono essere riconfermati oltre la naturale scadenza del loro attuale incarico e fino alla nomina del nuovo organo di cui al medesimo comma 300.
301.Fino al 31 dicembre 2026, e' autorizzato il conferimento di due incarichi dirigenziali di livello non generale presso l'Agenzia ItaliaMeteo, oltre i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come sostituito dalla lettera f) del comma 297 del presente articolo.
302.Il Ministero della giustizia e' autorizzato nel biennio 2026-2027 ad assumere 718 magistrati ordinari vincitori di concorsi gia' banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui 440 unita' in data non anteriore al 1° luglio 2026 e 278 unita' in data non anteriore al 1° luglio 2027, nei limiti della vigente dotazione organica. A tal fine e' autorizzata la spesa nel limite di euro 3.438.133 per l'anno 2026, di euro 18.456.249 per l'anno 2027, di euro 33.825.017 per l'anno 2028, di euro 39.334.069 per l'anno 2029, di euro 40.982.414 per l'anno 2030, di euro 47.311.407 per l'anno 2031, di euro 51.144.208 per l'anno 2032, di euro 51.626.869 per l'anno 2033, di euro 53.055.222 per l'anno 2034, di euro 53.621.395 per l'anno 2035 e di euro 55.012.230 annui a decorrere dall'anno 2036.
303.All'articolo 66, comma 9-bis, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «per gli anni dal 2016 al 2025, del 75 per cento per l'anno 2026 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2016».
304.All'articolo 584, comma 3-bis, secondo periodo, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «dall'anno 2018 all'anno 2025 e di euro 4.657.573 a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2018».
305.Le universita' statali e non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca sono autorizzati ad assumere, rispettivamente, ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato, previo espletamento di procedure di selezione riservate, in misura non superiore al 50 per cento, ai ricercatori universitari e al personale ricercatore e tecnologo reclutati nell'ambito di progetti finanziati dal PNRR, sulla base dei requisiti e secondo le modalita' di cui ai commi 306, 310 e 312 del presente articolo, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui ai commi 307, 311 e 314.
306.Nei limiti delle facolta' assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 307, le universita' statali sono autorizzate ad assumere i ricercatori universitari di cui al comma 305, previo espletamento delle procedure di selezione di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, alle quali possono partecipare i ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al 50 per cento, ai ricercatori reclutati con i contratti di cui al medesimo articolo 24, comma 3, lettera a), nell'ambito di progetti finanziati dal PNRR. All'espletamento delle procedure le universita' provvedono entro il termine del 31 dicembre 2026, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2025, ed entro il termine del 31 dicembre 2027, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2026.
307.Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 306, il fondo di finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 38,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca sono stabiliti le modalita' e i termini di riparto fra le universita' statali, nonche' i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma.
308.Le risorse di cui al comma 307 sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato. La quota di spesa a carico dell'universita' che effettua l'assunzione, oltre all'accantonamento ai fini di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' imputata alle ordinarie facolta' assunzionali, nei limiti delle stesse.
309.Le risorse di cui al comma 307 non utilizzate dalle universita' statali per le finalita' di cui al comma 306 sono assegnate in proporzione e ad integrazione della quota base del fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per essere utilizzate nel medesimo anno di riferimento.
310.Le universita' non statali legalmente riconosciute possono bandire, per i medesimi fini e con le stesse modalita', requisiti e tempistiche di cui al comma 306, procedure per il reclutamento di ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, previo espletamento delle procedure selettive di cui al comma 2 del medesimo articolo 24.
311.Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 310, il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 luglio 1991, n. 243, in favore delle universita' non statali legalmente riconosciute e' incrementato di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca sono stabiliti le modalita' e i termini di riparto fra le universita' non statali legalmente riconosciute, nonche' i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma. Tali risorse sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato.
312.Nei limiti delle facolta' assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 314, gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato personale ricercatore e tecnologo, previo espletamento di procedure concorsuali da bandire entro il 31 dicembre 2026, con preventiva indicazione della relativa copertura finanziaria. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale ricercatore e tecnologo reclutato nell'ambito dei progetti finanziati dal PNRR. Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione i candidati in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al primo periodo alla data del 30 giugno 2025, che abbiano prestato servizio nel relativo profilo per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a ventiquattro mesi e che siano stati reclutati a tempo determinato mediante procedure ad evidenza pubblica.
314.Per le finalita' di cui al comma 312, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' incrementato di 7,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 1,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
315.Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca sono stabiliti le modalita' e i termini di riparto e di assegnazione delle risorse, nei limiti della dotazione complessiva di cui al comma 314. Le risorse non utilizzate per le finalita' di cui al comma 312 confluiscono nel medesimo esercizio nel fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
316.Al fine di incrementare i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione del terrorismo, nonche' di soccorso pubblico, anche per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026», in favore del Ministero dell'interno e' autorizzata la spesa di euro 114.244.252 per l'anno 2026.
317.Al fine di consentire l'efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dal Consiglio dell'Unione europea in data 14 maggio 2024, la Commissione nazionale per il diritto di asilo e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 2026, a utilizzare prestatori di lavoro con contratto a termine, in possesso di adeguata professionalita', tramite una o piu' agenzie di somministrazione di lavoro, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite massimo di spesa di euro 14.618.413 per l'anno 2026.
318.Per favorire la riqualificazione urbana, ambientale e sociale dell'area denominata di Pietralata, sita in Roma, la porzione di proprieta' dell'Istituto nazionale di statistica ivi ubicata nonche' i relativi progetti di sviluppo gia' elaborati sono trasferiti allo Stato, al fine di consentirne il completamento fino alla progettazione esecutiva per il soddisfacimento di esigenze logistiche della Polizia di Stato.
319.L'atto di trasferimento della proprieta' dell'area e di cessione dei progetti di cui al comma 318 deve essere stipulato e trascritto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'Istituto nazionale di statistica e' corrisposto il rimborso delle spese sostenute a carico del proprio bilancio per l'acquisizione dell'area e per la relativa progettazione.
320.Per le finalita' di cui ai commi 318 e 319 il Ministero dell'interno e' autorizzato a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti in logistica di competenza fino a 20 milioni di euro e ad apportare le necessarie modifiche ai relativi piani triennali di investimento.
321.Al fine di assicurare la celere realizzazione dell'intervento di cui al comma 318, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, e' nominato, tra soggetti dotati di professionalita' specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, un Commissario straordinario. Al Commissario straordinario e' attribuito, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o i provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le amministrazioni, gli enti o gli organi coinvolti.
322.Il Commissario straordinario di cui al comma 321, previo accordo con l'operatore economico gia' individuato con procedura a evidenza pubblica per la precedente qualificazione dell'area, approva, entro nove mesi dalla nomina, la variante progettuale redatta dallo stesso operatore economico, sulla base dei nuovi quadri esigenziali della Polizia di Stato. Allo scopo, il suddetto operatore economico redige il progetto di fattibilita' tecnica ed economica che deve essere approvato dal Commissario.
323.Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5, 6 e 7, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.
324.Il Commissario straordinario di cui al comma 321, per l'espletamento del suo incarico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si avvale dell'Agenzia del demanio, che, quale soggetto attuatore, svolge altresi' le funzioni di stazione appaltante ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per l'esecuzione dei lavori. L'Agenzia del demanio, tramite il medesimo operatore economico gia' individuato per la redazione da parte dello stesso del progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui al comma 322, opera nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate alla sede logistica della Polizia di Stato.
325.In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento indette per la progettazione e l'esecuzione degli interventi di cui ai commi da 318 a 324, si applicano le previsioni contenute nell'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui al l'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
326.Il Ministero delle imprese e del made in Italy e' autorizzato a istituire 40 posizioni dell'area delle elevate professionalita' prevista dal CCNL 2019-2021 del comparto funzioni centrali e conseguentemente ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico ovvero passaggio tra le aree o mediante scorrimento delle graduatorie vigenti o procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un corrispondente contingente di personale non dirigenziale da inquadrare nella suddetta area. A tal fine e' autorizzata la spesa di 3.615.519 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
327.Per la gestione delle procedure concorsuali previste dal comma 326 e' autorizzata, per l'anno 2026, una spesa pari a euro 300.000. Per le maggiori spese di funzionamento indotte dal reclutamento del predetto personale, ivi compreso il costo annuale per la corresponsione dei buoni pasto, e' autorizzata un'ulteriore spesa pari a euro 74.369 annui a decorrere dall'anno 2026.
328.Per rafforzare il supporto specialistico e informatico delle attivita' di monitoraggio indicate all'articolo 2, comma 199-septies, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, estendendolo a nuovi strumenti di monitoraggio territoriali, nonche' al monitoraggio delle quotazioni e delle importazioni delle materie prime, anche strategiche, scambiate sui mercati internazionali, e' autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi puo' altresi' stipulare apposite convenzioni per avvalersi dell'assistenza tecnico-operativa di societa' e organismi in house, previa intesa con le amministrazioni vigilanti, per cui e' autorizzata la spesa nei limiti di euro 327.000 annui a decorrere dall'anno 2026.
329.Al fine di rafforzare e implementare, assicurando anche l'applicazione delle piu' recenti tecnologie, le piattaforme informatiche del Ministero delle imprese e del made in Italy strumentali alla gestione di procedimenti amministrativi in materia di incentivi, di amministrazioni straordinarie e di investimenti esteri in asset strategici, e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2026, di 2.000.000 di euro per l'anno 2027 e di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2028.
330.Al fine di rafforzare le attivita' nel settore della crisi di impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e quelle di politica industriale di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, il Ministero e' autorizzato ad avvalersi della collaborazione di esperti, per gli anni dal 2026 al 2028, cui e' corrisposto un compenso massimo annuo pro capite di 50.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.
331.Le misure di promozione e comunicazione in materia di made in Italy di cui all'articolo 57 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono rifinanziate per 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.
333.Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di 2.382,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2.631 milioni di euro per l'anno 2027 e 2.633,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, anche per le finalita' di cui ai commi da 334 a 409.
334.Una quota dell'importo di cui al comma 333, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, 98 milioni di euro per l'anno 2027 e 83,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, e' destinata al finanziamento delle spese per la malattia di Alzheimer e altre patologie di demenza senile.
335.Le regioni, nelle more dell'assegnazione del finanziamento sanitario per l'emersione di lavoratori irregolari di cui all'articolo 103, comma 24, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono autorizzate ad iscrivere, nel bilancio dell'esercizio di riferimento, l'ultimo valore annuale assegnato in esercizi precedenti, fermi restando i successivi conguagli a seguito dell'assegnazione definitiva.
336.La disposizione di cui al comma 335 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
337.Al fine di rafforzare il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse ricomprese nel fabbisogno sanitario destinate a specifiche finalita' assistenziali e al fine di ridurre gli adempimenti a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 marzo 2026, sono individuate le disposizioni normative per le quali si procede al riparto delle risorse nell'ambito della proposta complessiva di riparto delle disponibilita' finanziarie del Servizio sanitario nazionale, ferma restando la verifica dell'utilizzo delle risorse per le finalita' assistenziali ivi previste.
338.Una quota delle risorse incrementali di cui al comma 333, pari a 188,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, e' destinata all'incremento delle disponibilita' per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
339.All'articolo 27, comma 5-ter, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali degli anni 2025 e 2026 sono regioni di riferimento le stesse regioni indicate per la determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali per l'anno 2024».
341.Per l'anno 2026, un importo aggiuntivo rispetto a quello previsto al comma 340 del presente articolo, pari a 247 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per 127 milioni di euro, e a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard di cui al comma 333 del presente articolo per 120 milioni di euro, e' destinato all'ulteriore potenziamento delle misure di prevenzione.
342.In aggiunta a quanto previsto dal comma 340, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026 finalizzata alla realizzazione, da parte del Ministero della salute, di apposite campagne di comunicazione istituzionale sulla prevenzione. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, indicate all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
343.Fermo restando quanto previsto dal comma 342, i criteri di riparto degli importi di cui al comma 340 sono definiti in sede di riparto del complessivo fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno di riferimento.
344.Al fine di garantire gli obiettivi e le azioni strategiche di intervento previsti nel Piano di azioni nazionale per la salute mentale 2025-2030 (PANSM 2025-2030) necessari per potenziare e qualificare l'assistenza integrata a tutela della salute mentale della persona, accompagnandola in tutto il ciclo della propria vita, a decorrere dall'anno 2026 una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026, 85 milioni di euro per l'anno 2027, 90 milioni di euro per l'anno 2028 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, e' destinata all'implementazione e al potenziamento delle strategie e delle azioni per la prevenzione, la diagnosi, la cura e l'assistenza definite negli obiettivi del medesimo PANSM 2025-2030.
345.Per il triennio 2026-2028, una quota pari al 30 per cento degli importi di cui al comma 344 e' destinata all'implementazione delle azioni di prevenzione per la piena realizzazione degli argomenti trattati nel PANSM 2025-2030.
346.Gli importi di cui al comma 344 sono ripartiti tra le regioni sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto e' disciplinato il monitoraggio della realizzazione delle azioni strategiche delineate nel PANSM 2025-2030, con la finalita' di verificare il recepimento nella pianificazione regionale del mandato del Piano stesso nonche' il raggiungimento degli obiettivi strategici nazionali.
347.Limitatamente alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie concernenti l'attuazione delle azioni strategiche di intervento previste nel PANSM 2025-2030, nell'ambito dell'importo di cui al comma 344, e' autorizzato l'impiego di una quota pari a 30 milioni di euro annui per l'assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai servizi di salute mentale come intesi nel PANSM.
348.Al fine di garantire le risorse necessarie per far fronte alle maggiori spese derivanti dall'aumento del costo dei servizi nonche' dalle ricorrenti emergenze sanitarie nei settori della sicurezza alimentare, della sanita' animale e dell'igiene zootecnica, la quota destinata al funzionamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali nell'ambito del Fondo sanitario nazionale, e' incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
349.All'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «e di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinata rispettivamente per 350 milioni di euro ai DRG post acuzie e per 650 milioni di euro ai DRG per acuti» sono sostituite dalle seguenti: «, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2026, destinata rispettivamente per 350 milioni di euro ai DRG post acuzie e per 650 milioni di euro ai DRG per acuti e di 1.350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, destinata rispettivamente per 350 milioni di euro ai DRG post acuzie e per 1.000 milioni di euro ai DRG per acuti».
350.Al fine di garantire al Servizio sanitario nazionale le risorse necessarie per provvedere all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard e' vincolata una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 183 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
351.In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 406-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e tenuto conto dell'esito della relativa sperimentazione da comunicare da parte del Ministero della salute, i servizi resi dalle farmacie ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, sono stabilmente integrati nel Servizio sanitario nazionale. Le farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale sono riconosciute come strutture eroganti prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, anche in sinergia con gli altri professionisti sanitari. Per le ulteriori prestazioni assistenziali eventualmente da erogare da parte delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale rispetto a quanto disciplinato dall'articolo 18 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di cui all'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano sancita il 6 marzo 2025, il Ministero della salute adotta apposite linee guida al fine di definire i requisiti per lo svolgimento delle predette prestazioni, in particolare con riferimento ai requisiti delle farmacie che operano in contesti decentrati, di disagio e di ruralita'.
352.Per le finalita' di cui al comma 351, nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard e' vincolata una quota pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, al cui riparto si provvede in sede di riparto del complessivo fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno di riferimento.
353.La remunerazione dei servizi di cui al comma 351 e' definita nell'ambito degli accordi integrativi regionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, all'esito delle negoziazioni con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, sulla base di quanto stabilito dal citato accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nei limiti dell'importo di cui al comma 352 del presente articolo.
354.Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano rendicontano al Ministero della salute, entro il 30 giugno di ogni anno, l'utilizzo delle risorse e i volumi di attivita' erogati nel corso dell'anno precedente, anche ai fini della verifica degli impatti organizzativi ed economici dei servizi resi dalle farmacie.
356.Per le finalita' di cui ai commi da 351 a 355, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da emanare entro il 30 marzo 2026, sono disciplinate le modifiche alle procedure delle prescrizioni mediche dematerializzate nell'ambito del Sistema tessera sanitaria, nonche' delle relative erogazioni, fatte salve le modalita' gia' operative per l'assistenza farmaceutica, anche ai fini del rimborso delle stesse da parte del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto dalla lettera c-ter) del comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, come sostituita dalla lettera b) del comma 355 del presente articolo.
357.All'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «e di 327 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «e di 412 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».
358.All'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «e di 285 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «e di 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».
359.All'articolo 1, comma 351, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti degli importi complessivi lordi di 5,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 13,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».
360.All'articolo 1, comma 353, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di 208 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».
361.Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'anno 2026, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 220, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono incrementare, a valere sul livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, per l'anno 2026, la spesa per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto Sanita', dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nel limite degli importi lordi indicati, per ciascuna regione e provincia autonoma, nell'allegato III alla presente legge, pari complessivamente a 143.500.000 euro, di cui 101.885.000 euro per i dirigenti medici e 41.615.000 euro per il personale sanitario del comparto Sanita'. I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui al presente comma sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 218 e 219, della citata legge n. 213 del 2023, in materia di prestazioni aggiuntive. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 143.500.000 euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
362.Al fine di garantire la riduzione delle liste di attesa e il rispetto dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie, nonche' per far fronte alla carenza di personale sanitario, nell'anno 2026 e' autorizzata, nell'ambito della quota di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevata per ciascuna regione e provincia autonoma per l'anno 2026, l'assunzione, da parte delle aziende e degli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali, di personale sanitario a tempo indeterminato, in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia, nel limite di spesa complessivo di euro 450.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026.
366.Ai fini del riconoscimento della peculiare attivita' svolta dai dirigenti medici, dagli infermieri, dagli assistenti infermieri e dagli operatori socio-sanitari dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale assegnati ai servizi di pronto soccorso, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2029, in via sperimentale, le regioni, fermo restando il rispetto dell'articolo 5 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e dell'equilibrio annuale di bilancio, possono incrementare, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la retribuzione delle condizioni di lavoro e dei fondi per la retribuzione di risultato della dirigenza dell'area Sanita' nonche' dei fondi premialita' e condizioni di lavoro del personale del comparto Sanita' in misura complessivamente non superiore all'1 per cento della componente stabile dei fondi medesimi, con finalizzazione vincolata di dette risorse aggiuntive da parte della contrattazione integrativa alla valorizzazione del citato personale.
367.All'articolo 12, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «L'importo di cui al primo periodo e' incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di ulteriori 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare in via prioritaria all'assunzione di personale per il potenziamento delle reti di cure palliative».
368.Al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dall'articolo 5, comma 2, della legge 4 agosto 2021, n. 116, nonche' nelle more dell'approvazione di una disciplina organica sulla formazione obbligatoria alle tecniche di primo soccorso in ambito scolastico ed extrascolastico, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e' istituito, per gli anni 2026 e 2027, un fondo con una dotazione pari a 100.000 euro, per il finanziamento di corsi sperimentali rivolti agli studenti maggiorenni delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, nonche' agli insegnanti di scienze motorie e sportive delle scuole secondarie di primo e di secondo grado.
369.All'articolo 1, comma 283, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle risorse del Fondo di cui al primo periodo accedono, dal 1° gennaio 2026, tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente».
370.La disposizione di cui al comma 369 e' approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
371.All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole: «e per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2024, per l'anno 2025 e per l'anno 2026».
372.La disposizione di cui al comma 371 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
373.A decorrere dall'anno 2026, al fine di garantire un efficace aggiornamento delle modalita' di gestione, erogazione e monitoraggio del contributo di cui all'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, una somma pari a 200.000 euro annui e' destinata all'INPS per l'adeguamento della piattaforma informatica, la semplificazione delle procedure di accesso al beneficio e il potenziamento delle attivita' di supporto agli utenti.
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