DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2025, n. 200
2.Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nonche' per le imprese ((turistico-ricettive)), il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 2025, n. 78, relativo alla ((stipulazione)) di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle piccole e microimprese, e' prorogato al 31 marzo 2026.
3.All'articolo 7-quinquies, commi 3 e 6, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, relativo agli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto, le parole: «15 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2026».
3-bis.((All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo all'attuazione del Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo, le parole: "31 marzo 2026" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2026")).
Art. 17
Entrata in vigore
1.Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio
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