DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2025, n. 207

Type Decreto legislativo
Publication 2025-12-30
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024», e, in particolare, l'articolo 1, comma 1 e l'allegato A, numero 15);

Vista la direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana;

Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265:

Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande»;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 50, recante «Attuazione della direttiva 2001/113/CE concernente le confetture, le gelatine e le marmellate di frutta, nonchè la crema di marroni, destinate all'alimentazione umana»;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, recante «Attuazione della direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana»;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, recante «Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele»;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 175, recante «Attuazione della direttiva 2007/61/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana»;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, recante «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170" "Legge di delegazione europea 2015"»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2025;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano reso nella seduta del 23 ottobre 2025;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2025;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per gli affari regionali e le autonomie, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy e della salute;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, recante disposizioni in materia di produzione e commercializzazione del miele

1.

Al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: 1) al comma 2, alla lettera b), il numero 6) è abrogato; 2) al comma 3 è aggiunta la seguente lettera: «c-bis) essere stato ottenuto eliminando sostanze organiche o inorganiche estranee in modo da avere come risultato un'eliminazione significativa dei pollini.»; b) all'articolo 3: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al miele si applica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, nonchè le disposizioni indicate ai commi 2 e 3.»; 2) al comma 2: 2.1) alla lettera b), le parole: «del miele filtrato,» sono soppresse; 2.2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) il miele per uso industriale deve riportare, nell' immediata prossimità della denominazione del prodotto, la menzione "unicamente ad uso culinario";»; 2.3) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) ad esclusione del miele per uso industriale, le denominazioni possono essere completate da indicazioni che fanno riferimento: 1) all'origine floreale o vegetale, se il prodotto è interamente o principalmente ottenuto dalla pianta indicata e presenta le caratteristiche organolettiche, fisicochimiche e microscopiche dell'origine indicata; 2) all'origine regionale, territoriale o topografica, se il prodotto proviene interamente dall'origine indicata; 3) a criteri di qualità specifici, previsti dalla normativa europea;»; 2.4) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) sull'etichetta deve essere indicato il Paese d'origine in cui il miele è stato raccolto. Se il miele è originario di più Paesi, i paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto sono indicati sull'etichetta nel campo visivo principale, in ordine decrescente rispetto alla loro quota di peso, unitamente alla percentuale rappresentata da ciascuno di tali Paesi di origine. Per ogni singola quota della miscela è ammessa una tolleranza del 5 per cento, calcolata sulla base della documentazione relativa alla tracciabilità dell'operatore. Quando in una miscela il numero di Paesi d'origine del miele è superiore a quattro e le quattro quote maggiori rappresentano oltre il 60 per cento della miscela, è consentito indicare con la percentuale solo tali quattro quote maggiori e gli altri Paesi d'origine in ordine decrescente senza percentuale;»; 2.5) dopo la lettera f) è inserita la seguente: «f-bis) Per gli imballaggi contenenti quantità nette di miele di peso inferiore a 30 grammi, i nomi dei Paesi d'origine possono essere sostituiti da un codice a due lettere conforme a quello dell'ultima versione della norma internazionale ISO 3166-1 (alfa-2) in vigore;»; 2.6) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) ove si tratti di miele per uso industriale, i contenitori per merce alla rinfusa, gli imballaggi e i documenti commerciali indicano chiaramente la denominazione completa del prodotto di cui all'articolo 1, comma 3;»; 3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le denominazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis) e g), devono figurare in lingua italiana.»; 4) il comma 4-bis è abrogato; c) all'articolo 4, il comma 4, è sostituito dal seguente: «4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera d), è vietato estrarre polline o qualsiasi altra componente specifica del miele, a meno che ciò sia inevitabile nell'estrazione di sostanze estranee inorganiche o organiche.»; d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Art. 5. - 1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero delle imprese e del made in Italy, adotta i metodi di analisi per la verifica della rispondenza del miele alle disposizioni del presente decreto legislativo in conformità alle decisioni della Commissione europea. Sino all'adozione di tali metodi ci si avvale, ove possibile, di metodi di analisi convalidati internazionalmente riconosciuti, come i metodi approvati del Codex Alimentarius.»; e) l'articolo 9 è abrogato.

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