DECRETO 3 dicembre 2025, n. 214

Type Decreto
Publication 2025-12-03
Ultimo aggiornamento 2026-01-12
State In force
Source Normattiva
articles 39
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1.La disciplina delle singole formule di gioco puo' prevedere che la vincita si verifichi anche o solo nei casi di corrispondenza di posizione dei numeri contenuti nelle combinazioni con la posizione dei numeri contenuti nella combinazione vincente o di non corrispondenza dei numeri contenuti nella combinazione.

2.Le vincite possono essere distinte in differenti categorie, secondo quanto previsto dalla disciplina specifica della singola formula di gioco.

3.Le vincite possono essere cumulate, secondo quanto previsto dalla disciplina specifica della singola formula di gioco.

4.Il limite minimo dell'importo di vincita non puo' essere inferiore alla posta di gioco minima prevista per la singola combinazione di ogni formula di gioco.

5.Le determinazioni di indizione delle singole formule di gioco possono prevedere un limite massimo di vincita per ogni giocata o per ogni singola combinazione.

6.Le determinazioni di indizione delle singole formule di gioco possono prevedere l'assegnazione di vincite realizzabili senza ulteriore posta di gioco e secondo modalita' predefinite, al momento della giocata o attraverso meccanismi di svelamento dell'esito.

7.Gli importi delle vincite di cui al comma precedente, secondo quanto previsto dalla disciplina specifica della singola formula di gioco, sono compresi tra un minimo di euro 0,10 e un massimo di euro 1.000,00.

Art. 14

Probabilita'

1.Le determinazioni di indizione che disciplinano le singole formule di gioco devono riportare le probabilita' di vincita per ogni tipologia o categoria di vincite, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 15

Payout e montepremi

1.Le determinazioni di indizione che disciplinano le singole formule di gioco devono riportare un payout teorico stimato o, nei casi previsti ai commi successivi, un payout reale calcolato.

2.Per i giochi a totalizzatore, che prevedono la costituzione di un montepremi, il payout reale e' predeterminato sulla base della percentuale prevista del montepremi medesimo; il payout teorico e' stimato nei casi in cui la determinazione di indizione preveda la presenza di un fondo per integrare il montepremi.

3.Per i giochi a quota fissa, che non prevedono la costituzione di un montepremi, il payout teorico e' stimato sulla base delle proiezioni della probabilita' di vincita in relazione alla raccolta che si ritiene realizzabile.

4.I limiti del payout teorico non possono essere inferiori al 50 per cento e superiori al 78 per cento della raccolta.

5.Il concessionario e' tenuto a fornire preventivamente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli una relazione dettagliata delle stime e degli elementi utilizzati per il calcolo del payout teorico, riferiti a un periodo idoneo alla valutazione del singolo gioco.

6.Il payout reale, verificato su base annuale, quantomeno dell'anno intero successivo all'indizione, non puo' presentare oscillazioni superiori al 2 per cento rispetto ai limiti del payout teorico di cui al comma 4.

Art. 16

Bollettino ufficiale

1.I risultati delle estrazioni sono evidenziati in un Bollettino ufficiale, emanato entro il giorno successivo a quello del completamento delle operazioni necessarie all'acquisizione dei dati da inserire e pubblicato sul sito del concessionario.

2.Fatto salvo quanto previsto per le singole formule di gioco dalle determinazioni di indizione, il Bollettino ufficiale deve riportare quantomeno i numeri estratti, il concorso o l'estrazione di riferimento, anche attraverso un Notiziario delle estrazioni, e l'indicazione delle giocate vincenti.

Art. 17

Termini di riscossione

1.Il pagamento delle vincite deve essere richiesto entro sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino ufficiale.

2.Per i giochi numerici a totalizzatore nazionale «SuperEnalotto», «SuperStar», «SiVinceTutto SuperEnalotto» ed «Eurojackpot», il pagamento delle vincite deve essere richiesto entro novanta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale.

3.Le vincite non riscosse nei termini di cui ai precedenti commi sono versate all'erario.

Art. 18

Modalita' di riscossione

2.I limiti degli importi per i quali si applicano le modalita' di cui al comma 1 sono definiti dalle determinazioni di indizione delle singole formule di gioco, fermo restando il limite, previsto dalla normativa vigente al momento della richiesta, per il pagamento in contanti.

Note all'art. 18: - Si riporta il comma 734 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022››, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O. n. 45: «734. A decorrere dal 1° marzo 2020, il diritto sulla parte della vincita eccedente i 500 euro previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e' fissato al 20 per cento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' modificata la percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi SuperEnalotto e Superstar destinata al fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria dell'Enalotto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, al fine di adeguarla alle nuove aliquote del prelievo sulle vincite».

Art. 19

Custodia delle ricevute di gioco

1.Le ricevute di gioco vincenti, derivanti da raccolta fisica, sono conservate dai punti di raccolta fisici presso i quali sono state presentate per la riscossione, per un periodo di sei mesi a far data dalla presentazione delle medesime.

2.Nei casi di contenzioso instauratosi prima del termine di cui al comma 1, le ricevute sono acquisite e conservate dal concessionario per il tempo necessario alla definizione del giudizio.

3.Le ricevute di gioco derivanti da raccolta fisica annullate o rimborsate sono conservate dai punti di raccolta fisici presso i quali sono state presentate, per un periodo di tre mesi a far data dalla presentazione delle medesime.

4.L'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo', con proprie determinazioni, definire regole di conservazione, in attuazione del principio di digitalizzazione dei documenti amministrativi.

Art. 20

Reclami

1.Il giocatore, entro sessanta giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del Bollettino ufficiale, puo' presentare reclamo all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, qualora quanto contenuto nel Bollettino ufficiale non consenta di ottenere il riconoscimento delle vincite alle quali lo stesso ritiene di avere diritto.

2.Al reclamo e' allegata copia della ricevuta di gioco o la stampa del promemoria della giocata a distanza.

3.L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il trentesimo giorno dalla ricezione del reclamo, comunica alle parti l'esito del reclamo, prevedendo, se del caso, la pubblicazione del Bollettino ufficiale modificato.

Art. 21

Sperimentazione

1.Le determinazioni di indizione delle singole formule di gioco prevedono ordinariamente un periodo di sperimentazione non inferiore ad un anno.

2.Allo scadere del periodo di sperimentazione previsto, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede, sulla base dei dati della raccolta del gioco e di altri dati ritenuti rilevanti, secondo quanto previsto dalle determinazioni di indizione, all'introduzione della formula di gioco in via definitiva.

3.La medesima disciplina di cui ai commi precedenti si applica nei casi di modifiche o adeguamenti sostanziali di formule di gioco esistenti.

Art. 22

Digitalizzazione

1.Le determinazioni di indizione delle singole formule di gioco possono prevedere la possibilita' di meccanismi di digitalizzazione ai fini della raccolta dei giochi o dell'attribuzione di vincite.

2.Con specifici provvedimenti, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo' altresi' prevedere modalita' di digitalizzazione valevoli per piu' formule di gioco.

Art. 23

Indizione e modifica delle formule di gioco

1.Con provvedimenti direttoriali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le caratteristiche specifiche, le categorie di vincita e la meccanica di ciascuna formula di gioco numerico a quota fissa o a totalizzatore nazionale, anche con partecipazione a distanza, nell'ambito dei criteri e delle caratteristiche generali indicati nel presente regolamento.

2.Ai fini di quanto previsto al comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene conto dell'impatto stimato della raccolta successiva, calcolato su base quantomeno biennale, e del potenziale effetto positivo sugli utili erariali derivante dall'introduzione o dall'adeguamento o dalla modifica della formula di gioco.

3.Il concessionario e' tenuto in ogni caso a presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a sostegno di quanto proposto, una attestazione di conformita' alla nuova formula di gioco, rilasciata da un primario istituto di ricerca, dei moduli tecnici e statistici realizzati dal concessionario medesimo.

Titolo II Giochi numerici a quota fissa

Art. 24

Caratteristiche

1.I giochi numerici a quota fissa si contraddistinguono per la presenza di un moltiplicatore, fisso e predeterminato in base alla probabilita' di vincita di una specifica combinazione di gioco rispetto alla sorte pronosticata e alla combinazione vincente.

2.I giochi numerici a quota fissa devono garantire, su base quantomeno annuale, un utile erariale, tenuto conto dei parametri di cui all'articolo 15.

Art. 25

Gioco del Lotto

1.Il gioco del Lotto e' disciplinato dalla legge 2 agosto 1982, n. 528, dal presente regolamento e, per quanto da quest'ultimo non espressamente previsto, dal decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303.

Note all'art. 25: - Per il riferimento alla legge 2 agosto 1982, n. 528 e al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303 si veda nelle note alle premesse.

Art. 26

Altri giochi numerici a quota fissa

1.Gli altri giochi numerici a quota fissa sono i giochi, autonomi rispetto al gioco del Lotto, definiti attraverso determinazioni direttoriali dell'allora Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per i quali l'importo della vincita, conseguita sulla base della disciplina prevista per la singola formula di gioco, sia predeterminato in base ad un moltiplicatore prefissato.

Note all'art. 26: - Il decreto direttoriale del 13 luglio 2009 dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, recante «Nuova modalita' di gioco del lotto››, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2009, n. 166. - Il decreto direttoriale del 26 gennaio 2018 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che introduce un nuovo gioco numerico a quota fissa denominato «Million Day», e' pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli.

Art. 27

Giochi opzionali e complementari

1.Le formule di gioco opzionali e complementari al gioco del Lotto e agli altri giochi numerici a quota fissa sono definite attraverso determinazioni direttoriali dell'allora Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o dell'Agenzia delle dogane e di monopoli, secondo le quali la giocata, comunque facoltativa, non puo' essere effettuata autonomamente ma solo in collegamento ad una giocata al gioco del Lotto o agli altri giochi numerici a quota fissa.

2.Le formule di gioco opzionali e complementari possono essere gratuite o con pagamento di una posta aggiuntiva rispetto a quella fissata per il gioco del Lotto o per gli altri giochi numerici a quota fissa, prevedendo comunque l'attribuzione di vincite.

3.Ai fini della indizione di quanto previsto al comma 2, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene conto dell'impatto stimato della raccolta successiva, calcolato su base quantomeno biennale, e del potenziale effetto positivo sugli utili erariali che l'introduzione di tale formula si presume abbia rispetto alle vincite da attribuire con la medesima.

Note all'art. 27: - Il decreto direttoriale 9 luglio 2019 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli recante «Introduzione della nuova formula di gioco gratuita e complementare al gioco del Lotto denominata Simbolotto», e' pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli. - Il decreto direttoriale 29 maggio 2024 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli recante l'introduzione del nuovo gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto denominato «Numero Oro Il Gioco del Lotto», e' pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli. - Il decreto direttoriale 19 giugno 2014 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli recante «Nuova formula di gioco opzionale e complementare al 10ELOTTO denominata «NUMERO ORO», e' pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli. - Il decreto direttoriale 19 settembre 2021 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli recante «Introduzione di una nuova formula di gioco opzionale e complementare al gioco del 10eLOTTO denominata DOPPIO ORO», e' pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli. - Il decreto direttoriale 28 luglio 2020 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli recante «l'introduzione del nuovo gioco opzionale e complementare al 10eLOTTO denominato EXTRA», avente ad oggetto le modalita' di estrazione a intervallo di tempo, e' pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli. - Il decreto direttoriale 8 ottobre 2021 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli recante «Introduzione in via sperimentale del gioco Extra, opzionale e complementare al 10eLOTTO nelle modalita' di estrazione immediata e legata alle estrazioni del gioco del Lotto», e' pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli. - Il decreto direttoriale 4 marzo 2022 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli recante «Introduzione del gioco sperimentale «Extra MillionDay» opzionale e complementare al gioco numerico a quota fissa MillionDay», e' pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli.

Art. 28

Commissioni di vigilanza e di controllo

1.Le estrazioni del gioco del Lotto, degli altri giochi numerici a quota fissa e delle formule di gioco opzionali e complementari ad essi, realizzate attraverso urne elettroniche, nonche' le operazioni ad esse propedeutiche, sono pubbliche, effettuate in uno o piu' luoghi sede di ruota, secondo quanto previsto dalle determinazioni dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alla presenza della Commissione di vigilanza presieduta da un dirigente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli o da un ufficiale della Guardia di finanza di livello non inferiore a ufficiale superiore.

2.Le ulteriori operazioni, ivi inclusa la definizione delle giocate valide, nonche' le operazioni successive di validazione sono effettuate da una Commissione di controllo, composta da dipendenti dell'Agenzia delle dogane e monopoli.

3.Le estrazioni degli altri giochi numerici a quota fissa e delle formule di gioco opzionali e complementari ad essi, realizzate attraverso generatori di numeri casuali, sono soggette al controllo successivo e a campione da parte di una Commissione di controllo, composta da dipendenti dell'Agenzia delle dogane e monopoli.

4.La composizione e il funzionamento delle Commissioni sono disciplinati con provvedimento dell'Agenzia.

5.Gli oneri economici per le attivita' delle Commissioni sono a carico dei concessionari.

Titolo III Giochi numerici a totalizzatore nazionale

Art. 29

Caratteristiche

1.I giochi numerici a totalizzatore nazionale si contraddistinguono per la presenza di un montepremi derivante dall'accumulo di una quota della raccolta delle giocate, per una o piu' categorie di vincita, e dall'eventuale corresponsione di un jackpot.

2.La quota di utile erariale derivante dai giochi numerici a totalizzatore nazionale non puo' essere inferiore al 20 per cento per ogni singola formula di gioco.

Art. 30

Gioco del SuperEnalotto

1.Il gioco del SuperEnalotto, introdotto dal decreto direttoriale dell'allora Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dell'11 giugno 2009, e' disciplinato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 settembre 2015 e dal decreto direttoriale del 16 novembre 2015.

Note all'art. 30: - Il decreto direttoriale 11 giugno 2009 dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, recante «Misure per la regolamentazione dei flussi finanziari connessi al gioco Enalotto e al suo gioco complementare e opzionale», e' pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli. - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 settembre 2015 recante «Modifiche ai giochi numerici a totalizzatore nazionale», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2015, n. 265. - Il decreto direttoriale 16 novembre 2015 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli recante «Regolamentazione del SuperEnalotto e del suo gioco complementare ed opzionale SuperStar», e' pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli.

Art. 31

Altri giochi numerici a totalizzatore nazionale

1.Gli altri giochi numerici a totalizzatore nazionale sono i giochi, autonomi rispetto al gioco del SuperEnalotto, definiti attraverso determinazioni direttoriali dell'allora Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per i quali l'importo delle singole vincite, conseguite sulla base della disciplina prevista per la singola formula di gioco, e' ordinariamente determinato in base alla ripartizione in parti uguali del montepremi di categoria di vincita.

Note all'art. 31: - Il decreto direttoriale 20 ottobre 2011 dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato recante «Regolamentazione del concorso speciale SiVinceTutto SuperEnalotto», e' pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. - Il decreto direttoriale 17 novembre 2015 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli recante «Regolamentazione del SiVinceTutto SuperEnalotto», e' pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. - Il decreto direttoriale 16 settembre 2009 dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato recante disposizioni per l'introduzione del gioco «Vinci per la vita - Win for Life», e' pubblicato sul sito dell'allora Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. - Il decreto direttoriale 9 maggio 2014 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli recante «Regolamento Vinci per la Vita - Win for Life - nuova formula di gioco Vinci Casa», e' pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. - Il decreto direttoriale 16 marzo 2012 dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato recante «Regolamentazione del gioco numerico a totalizzatore denominato Eurojackpot», e' pubblicato sul sito dell'allora Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. - Il decreto direttoriale 11 febbraio 2022 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli recante «Modifiche al regolamento del gioco numerico a totalizzatore Eurojackpot», e' pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. - Il decreto direttoriale 3 aprile 2023 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli recante «Introduzione in via sperimentale del gioco numerico a totalizzatore nazionale con raccolta soltanto a distanza Play Your Date», e' pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Art. 32

Giochi opzionali e complementari

1.Le formule di gioco opzionali e complementari ai giochi numerici a totalizzatore nazionale sono definite attraverso determinazioni direttoriali dell'allora Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o dell'Agenzia delle dogane e di monopoli, secondo le quali la giocata, comunque facoltativa, non puo' essere effettuata autonomamente, ma solo in collegamento ad una giocata al gioco del SuperEnalotto o agli altri giochi numerici a totalizzatore nazionale.

2.Le formule di gioco opzionali e complementari possono essere gratuite o con pagamento di una posta aggiuntiva rispetto a quella fissata per il gioco del SuperEnalotto o per gli altri giochi numerici a totalizzatore nazionale, prevedendo comunque l'attribuzione di vincite.

3.Ai fini della indizione delle formule di gioco di cui al comma 2, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene conto dell'impatto stimato della raccolta successiva, calcolato su base quantomeno biennale, e del potenziale effetto positivo sugli utili erariali che l'introduzione di tale formula si presume abbia rispetto alle vincite da attribuire con la medesima.

Note all'art. 32: - Il decreto direttoriale 11 giugno 2009 dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato recante «Regolamentazione del gioco SuperStar», e' pubblicato sul sito dell'allora Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. - Per il riferimento al decreto direttoriale del 16 novembre 2015 si veda nelle note all'art. 30.

Art. 33

Commissioni di vigilanza e di controllo

1.Le estrazioni del SuperEnalotto, degli altri giochi numerici a totalizzatore nazionale e delle formule di gioco opzionali e complementari ad essi, realizzate attraverso urne elettroniche, nonche' le operazioni ad esse propedeutiche, sono pubbliche e vengono effettuate nel luogo previsto dalle determinazioni direttoriali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli alla presenza della Commissione di vigilanza presieduta da un dirigente dell'Agenzia o da un ufficiale della Guardia di finanza di livello non inferiore a ufficiale superiore.

2.Le ulteriori operazioni, ivi inclusa la definizione delle giocate valide, nonche' le operazioni successive di validazione, sono effettuate da una Commissione di controllo, composta da dipendenti dell'Agenzia delle dogane e monopoli.

3.Le estrazioni degli altri giochi numerici a totalizzatore nazionale e delle formule di gioco opzionali e complementari ad essi, realizzate attraverso generatori di numeri casuali, sono soggette al controllo successivo e a campione da parte di una Commissione di controllo, composta da dipendenti dell'Agenzia delle dogane e monopoli.

4.La composizione e il funzionamento delle Commissioni sono disciplinati con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

5.Gli oneri economici per le attivita' delle Commissioni sono a carico dei concessionari.

Art. 34

Fondi

1.La gestione della raccolta di gioco e' effettuata tramite appositi conti correnti bancari fruttiferi dedicati.

2.Per ognuno dei giochi numerici a totalizzatore nazionale possono essere previsti uno o piu' fondi corrispondenti ad altrettanti conti correnti bancari fruttiferi.

3.I fondi di cui al comma 2 sono alimentati da una quota del montepremi, secondo quanto previsto dalle determinazioni di indizione delle singole formule di gioco.

4.Al fine di garantire la quota minima di ripartenza di una categoria di vincita, nonche' il pagamento di determinate categorie di vincita, le determinazioni di indizione delle singole formule di gioco possono prevedere la riassegnazione al montepremi di specifiche quote da uno dei fondi, garantendo, in ogni caso, una giacenza minima del fondo medesimo.

5.Nel caso in cui, per ogni concorso, l'ammontare presente nel fondo non sia sufficiente a garantire il pagamento dell'intero importo previsto per determinate categorie di vincita, il concessionario puo' prelevare l'importo necessario al pagamento delle vincite da un altro dei fondi istituiti, ovvero, in caso di incapienza, e' tenuto ad anticipare le somme necessarie al pagamento delle vincite.

6.In tutti i casi di utilizzo di fondi o di anticipi ai sensi del comma 5, il concessionario e' tenuto a ripristinare la contabilita' specifica dei singoli fondi, ovvero a recuperare quanto anticipato con uno o piu' prelievi dal fondo di riferimento, fornendo adeguata rendicontazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Art. 35

Vincite straordinarie

1.Ai fini della redistribuzione ai giocatori di una quota percentuale del montepremi confluito nei fondi di ciascuna formula di gioco, possono essere previste vincite straordinarie con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

3.Le vincite straordinarie possono essere previste, con ogni singolo provvedimento, per un numero massimo di 20 concorsi e devono, per le modalita' di riassegnazione, garantire la finalita' perseguita attraverso la previsione di un numero limitato di vincite di importo elevato, pari al massimo a euro 1.000.000,00, rispetto al numero di vincite di basso importo, non inferiore, in ogni caso, a euro 1.000,00.

Titolo IV Disposizioni transitorie e finali

Art. 36

Adeguamento delle formule di gioco esistenti

1.Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite, ove necessario, le disposizioni per adeguare le formule dei giochi numerici esistenti ai criteri previsti dal presente regolamento.

Art. 37

Sospensione e cessazione giochi esistenti

1.L'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo', per rilevanti motivi di interesse pubblico, provvedere, con proprie determinazioni direttoriali, a sospendere per un periodo determinato, non superiore ad un anno, una o piu' formule di giochi numerici ed eventualmente a dichiararne la cessazione.

2.L'efficacia della sospensione o della cessazione deve tener conto delle giocate eventualmente gia' effettuate e dei tempi tecnici di implementazione delle soluzioni necessarie.

Art. 38

Clausola di invarianza finanziaria

1.Dalle disposizioni del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 39

Entrata in vigore

2.Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Ministro: Giorgetti

Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle

finanze, n. 2147

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